Art. 3. ((Le promozioni ai gradi di brigadiere e di maresciallo ordinario si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento, distinti per l'anzianita' e per la scelta, e mediante una serie di tre turni dei quali i due primi spettanti all'anzianita' ed il terzo alla scelta))
In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono devoluti ai promovibili per anzianita'.
((Nessun sottufficiale o militare di truppa puo', comunque, essere promosso al grado superiore se non sia riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio e non ne sia meritevole per le sue note caratteristiche, oltre che pel risultato degli esami quando questi siano prescritti))
In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono devoluti ai promovibili per anzianita'.
((Nessun sottufficiale o militare di truppa puo', comunque, essere promosso al grado superiore se non sia riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio e non ne sia meritevole per le sue note caratteristiche, oltre che pel risultato degli esami quando questi siano prescritti))