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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modena - Piazza Grande 16 41100 Modena MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 3
e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5272 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5273 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5277 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentate dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato tre avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di Modena per IMU anni 2017, 2018 e 2019, relativi a più unità immobiliari site in Modena, Indirizzo_1 , contestando sia l'imposta che interessi e sanzioni, nonostante i versamenti effettuati in precedenza mediante ravvedimento operoso.Con distinti ricorsi di primo grado, la contribuente ha dedotto, in sintesi:
– la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
– la motivazione apparente degli avvisi di accertamento;
– la violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente, per asserita applicazione retroattiva della legge n.
160/2019;
– la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per determinazione dell'IMU sulla base di rendite catastali ritenute sproporzionate e fondate su un saggio di fruttuosità eccessivo;
– l'erronea applicazione delle sanzioni, per mancato riconoscimento del principio della continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997. Il Comune di Modena si è costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi. La Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Modena, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti parzialmente limitatamente alle sanzioni, applicando il cumulo giuridico con rideterminazione della sanzione, e li ha rigettati nel resto, compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza la società ha proposto appello, censurando la decisione di primo grado sotto molteplici profili. In particolare, l'appellante deduce: Erroneità del rigetto della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, sostenendo la necessità del simultaneus processus in ragione della stretta connessione tra rendita catastale (atto presupposto) e imposizione IMU;
Erronea esclusione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto principio generale del sistema tributario;
Erronea valutazione della motivazione degli avvisi, ritenuta solo apparente e illegittimamente integrata dal
Comune in sede contenziosa, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente;
Violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, con riferimento alla legge n. 160/2019 e mancata definizione del concetto di “rapporti pendenti”;
Violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per mancata considerazione delle variazioni catastali (Docfa 2017 e 2019), che avrebbero dovuto incidere retroattivamente sulla capacità contributiva;
Erronea quantificazione della sanzione, in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto, ai fini del cumulo giuridico, anche delle sanzioni irrogate per gli anni d'imposta 2013-2016. Conclude chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU
2017-2018-2019 e, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997, considerando l'intera serie delle violazioni contestate. Il Comune di Modena resiste all'appello evidenziando che è pacifico e documentalmente provato che la contribuente, proprietaria delle unità immobiliari indicate negli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha: omesso integralmente il pagamento dell'IMU alle ordinarie scadenze;
successivamente versato l'imposta in misura insufficiente, in sede di ravvedimento operoso, applicando rendite catastali inferiori a quelle risultanti in catasto.Il Comune ha pertanto proceduto al recupero dell'imposta dovuta, applicando – come imposto dall'art. 13, comma 4, d.l.
n. 201/2011 – le rendite catastali vigenti al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione, senza alcun margine di discrezionalità. Gli avvisi impugnati costituiscono atti vincolati, legittimi, fondati su rendite certe, definitive e risultanti per tabulas, come dalle visure catastali. Ogni contestazione della contribuente in ordine alla (ri) determinazione delle rendite catastali è estranea all'oggetto del giudizio e comunque inammissibile, poiché rivolta al Comune, ente privo di competenza e legittimazione in materia catastale, riservata esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio. Il Comune rileva inoltre che: tutte le rendite poste a base degli accertamenti derivano da DOCFA presentate dalla stessa contribuente;
alcune rendite sono divenute definitive per mancata impugnazione, altre per sentenza passata in giudicato;
le DOCFA del 2017 e del 2019 hanno dato luogo a nuove rendite per frazionamento o variazione di destinazione, prive di qualsiasi efficacia retroattiva, in assenza di provvedimenti di autotutela espressamente annotati. Quanto ai motivi di appello l'appellato ritiene che:
– sono inammissibili le censure processuali (contraddittorio, motivazione, chiamata in causa dell'Agenzia) per difetto di interesse, trattandosi di atti vincolati;
– è infondata la doglianza sull'asserita applicazione retroattiva della legge n. 160/2019, richiamata negli avvisi unicamente per la disciplina dell'accertamento esecutivo;
– è parimenti infondata la richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi di violazioni per omesso o insufficiente versamento, escluse per costante giurisprudenza dall'ambito dell'art. 12 d.lgs.
n. 472/1997. Insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'appello infondato .
La sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito il quadro normativo e fattuale di riferimento, dando risposta a tutte le censure proposte dalla contribuente, che in questa sede vengono sostanzialmente reiterate, senza apportare argomenti idonei a superare le argomentazioni già svolte.
1. Sulla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio
È corretta la statuizione con cui il giudice di primo grado ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.
Il presente giudizio ha ad oggetto avvisi di accertamento IMU, rispetto ai quali il Comune è l'unico ente impositore e legittimato a contraddire.
Le questioni inerenti al classamento e alla rendita catastale costituiscono atto presupposto autonomamente impugnabile, estraneo al thema decidendum del giudizio.
2. Sul contraddittorio endoprocedimentale
Non sussiste, per gli accertamenti IMU, relativi agli anni in esame, un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo non armonizzato e di accertamenti fondati su dati oggettivi risultanti dal catasto.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso la dedotta illegittimità degli atti sotto tale profilo.
3. Sulla motivazione degli avvisi di accertamento
Gli avvisi impugnati risultano adeguatamente motivati, recando l'indicazione degli immobili, delle rendite catastali applicate, delle aliquote e dell'imposta dovuta, con allegazione del prospetto riepilogativo costituente parte integrante dell'atto.
Il richiamo a precedenti decisioni concernenti annualità analoghe non integra vizio di motivazione, essendo idoneo a chiarire il contesto della pretesa impositiva.
4. Sulla dedotta applicazione retroattiva della legge n. 160/2019
È infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente.
La legge n. 160/2019 è richiamata negli avvisi esclusivamente con riferimento alla disciplina dell'accertamento esecutivo, senza alcuna applicazione retroattiva delle norme sostanziali in materia di IMU.
5. Sulla base imponibile e sulle DOCFA
Per i fabbricati iscritti in catasto, l'IMU deve essere determinata sulla base della rendita catastale vigente al
1° gennaio dell'anno d'imposta.
Il Comune non dispone di alcun potere di disapplicazione o revisione delle rendite catastali, né può attribuire efficacia retroattiva a variazioni catastali non annotate.
Le doglianze della contribuente, pertanto, risultano irrilevanti .
6. Sulle sanzioni
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio del cumulo giuridico, rideterminando le sanzioni in misura più favorevole alla contribuente.
Non sussistono i presupposti per un'ulteriore riduzione, come preteso dall'appellante.
Pertanto l'appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata. Stante
l'alternanza dei giudicati e la complessità della questione si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modena - Piazza Grande 16 41100 Modena MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 3
e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5272 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5273 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5277 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentate dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato tre avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di Modena per IMU anni 2017, 2018 e 2019, relativi a più unità immobiliari site in Modena, Indirizzo_1 , contestando sia l'imposta che interessi e sanzioni, nonostante i versamenti effettuati in precedenza mediante ravvedimento operoso.Con distinti ricorsi di primo grado, la contribuente ha dedotto, in sintesi:
– la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
– la motivazione apparente degli avvisi di accertamento;
– la violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente, per asserita applicazione retroattiva della legge n.
160/2019;
– la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per determinazione dell'IMU sulla base di rendite catastali ritenute sproporzionate e fondate su un saggio di fruttuosità eccessivo;
– l'erronea applicazione delle sanzioni, per mancato riconoscimento del principio della continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997. Il Comune di Modena si è costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi. La Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Modena, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti parzialmente limitatamente alle sanzioni, applicando il cumulo giuridico con rideterminazione della sanzione, e li ha rigettati nel resto, compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza la società ha proposto appello, censurando la decisione di primo grado sotto molteplici profili. In particolare, l'appellante deduce: Erroneità del rigetto della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, sostenendo la necessità del simultaneus processus in ragione della stretta connessione tra rendita catastale (atto presupposto) e imposizione IMU;
Erronea esclusione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto principio generale del sistema tributario;
Erronea valutazione della motivazione degli avvisi, ritenuta solo apparente e illegittimamente integrata dal
Comune in sede contenziosa, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente;
Violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, con riferimento alla legge n. 160/2019 e mancata definizione del concetto di “rapporti pendenti”;
Violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per mancata considerazione delle variazioni catastali (Docfa 2017 e 2019), che avrebbero dovuto incidere retroattivamente sulla capacità contributiva;
Erronea quantificazione della sanzione, in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto, ai fini del cumulo giuridico, anche delle sanzioni irrogate per gli anni d'imposta 2013-2016. Conclude chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU
2017-2018-2019 e, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997, considerando l'intera serie delle violazioni contestate. Il Comune di Modena resiste all'appello evidenziando che è pacifico e documentalmente provato che la contribuente, proprietaria delle unità immobiliari indicate negli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha: omesso integralmente il pagamento dell'IMU alle ordinarie scadenze;
successivamente versato l'imposta in misura insufficiente, in sede di ravvedimento operoso, applicando rendite catastali inferiori a quelle risultanti in catasto.Il Comune ha pertanto proceduto al recupero dell'imposta dovuta, applicando – come imposto dall'art. 13, comma 4, d.l.
n. 201/2011 – le rendite catastali vigenti al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione, senza alcun margine di discrezionalità. Gli avvisi impugnati costituiscono atti vincolati, legittimi, fondati su rendite certe, definitive e risultanti per tabulas, come dalle visure catastali. Ogni contestazione della contribuente in ordine alla (ri) determinazione delle rendite catastali è estranea all'oggetto del giudizio e comunque inammissibile, poiché rivolta al Comune, ente privo di competenza e legittimazione in materia catastale, riservata esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio. Il Comune rileva inoltre che: tutte le rendite poste a base degli accertamenti derivano da DOCFA presentate dalla stessa contribuente;
alcune rendite sono divenute definitive per mancata impugnazione, altre per sentenza passata in giudicato;
le DOCFA del 2017 e del 2019 hanno dato luogo a nuove rendite per frazionamento o variazione di destinazione, prive di qualsiasi efficacia retroattiva, in assenza di provvedimenti di autotutela espressamente annotati. Quanto ai motivi di appello l'appellato ritiene che:
– sono inammissibili le censure processuali (contraddittorio, motivazione, chiamata in causa dell'Agenzia) per difetto di interesse, trattandosi di atti vincolati;
– è infondata la doglianza sull'asserita applicazione retroattiva della legge n. 160/2019, richiamata negli avvisi unicamente per la disciplina dell'accertamento esecutivo;
– è parimenti infondata la richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi di violazioni per omesso o insufficiente versamento, escluse per costante giurisprudenza dall'ambito dell'art. 12 d.lgs.
n. 472/1997. Insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'appello infondato .
La sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito il quadro normativo e fattuale di riferimento, dando risposta a tutte le censure proposte dalla contribuente, che in questa sede vengono sostanzialmente reiterate, senza apportare argomenti idonei a superare le argomentazioni già svolte.
1. Sulla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio
È corretta la statuizione con cui il giudice di primo grado ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.
Il presente giudizio ha ad oggetto avvisi di accertamento IMU, rispetto ai quali il Comune è l'unico ente impositore e legittimato a contraddire.
Le questioni inerenti al classamento e alla rendita catastale costituiscono atto presupposto autonomamente impugnabile, estraneo al thema decidendum del giudizio.
2. Sul contraddittorio endoprocedimentale
Non sussiste, per gli accertamenti IMU, relativi agli anni in esame, un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo non armonizzato e di accertamenti fondati su dati oggettivi risultanti dal catasto.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso la dedotta illegittimità degli atti sotto tale profilo.
3. Sulla motivazione degli avvisi di accertamento
Gli avvisi impugnati risultano adeguatamente motivati, recando l'indicazione degli immobili, delle rendite catastali applicate, delle aliquote e dell'imposta dovuta, con allegazione del prospetto riepilogativo costituente parte integrante dell'atto.
Il richiamo a precedenti decisioni concernenti annualità analoghe non integra vizio di motivazione, essendo idoneo a chiarire il contesto della pretesa impositiva.
4. Sulla dedotta applicazione retroattiva della legge n. 160/2019
È infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente.
La legge n. 160/2019 è richiamata negli avvisi esclusivamente con riferimento alla disciplina dell'accertamento esecutivo, senza alcuna applicazione retroattiva delle norme sostanziali in materia di IMU.
5. Sulla base imponibile e sulle DOCFA
Per i fabbricati iscritti in catasto, l'IMU deve essere determinata sulla base della rendita catastale vigente al
1° gennaio dell'anno d'imposta.
Il Comune non dispone di alcun potere di disapplicazione o revisione delle rendite catastali, né può attribuire efficacia retroattiva a variazioni catastali non annotate.
Le doglianze della contribuente, pertanto, risultano irrilevanti .
6. Sulle sanzioni
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio del cumulo giuridico, rideterminando le sanzioni in misura più favorevole alla contribuente.
Non sussistono i presupposti per un'ulteriore riduzione, come preteso dall'appellante.
Pertanto l'appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata. Stante
l'alternanza dei giudicati e la complessità della questione si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate