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Articolo 22 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
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Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 22 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Versione
3 settembre 1949
Art. 22.
L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 3 settembre 1949
Vedi fonte istituzionale
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