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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 414/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 414/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
15.4.2025 emesso in esito alla udienza del 10.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. SPADARO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MOLLICA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti nonché giusta delibera C.S. n. 24 del
12.02.2021
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - appello avverso la
Sentenza n. 1115/2019 del Tribunale di Locri pubblicata in data 21/11/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1337/2013 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato in data 24.7.2020 (attesa la sospensione straordinaria dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 giusto art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020) impugnava la sentenza n. 1115/2019 emessa Parte_1
e pubblicata dal Tribunale di Locri in data 21/11/2019 con la quale, dichiarato il difetto di
1 legittimazione del , era stata rigettata la domanda di risarcimento del Controparte_1 danno.
Esponeva l'appellante che, con atto di citazione notificato in data, data 30.08.10, aveva citato il allegando che alle ore 16,45 circa, mentre si trovava a bordo Controparte_1 della propria bicicletta e percorreva la strada provinciale Locri-Siderno (prolungamento via
Cusmano) con direzione di marcia Reggio Calabria – Catanzaro, giunto nel Comune di
, subito dopo il ponte, era caduto rovinosamente a causa di una sconnessione della CP_1 sede stradale procurandosi lesioni personali consistenti in “trauma contusivo della spalla dx;
escoriazione avambraccio dx;
escoriazioni mano e gomito sx”, come refertato dal presidio ospedaliero di Locri, oltre danni al mezzo. Ritenuta la sussistenza della responsabilità del per difetto di manutenzione della strada attesa la Controparte_1 presenza del predetto avvallamento nonché per la mancata segnalazione della situazione di pericolo, aveva concluso spiegando le seguenti conclusioni: “1) “accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 per i fatti cui in narrativa;
2)per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di tutti i danni subiti dal sig. a causa del sinistro de quo, che si Parte_1 quantificano in € 8.738,97 o di quell'altra somma, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 cpc.
Nel giudizio di primo grado, con comparsa depositata in data 31.1.2014, si era costituito il contestando il contenuto dell'atto di citazione e rilevando che la Controparte_1 responsabilità del sinistro doveva essere attribuita al che lo aveva determinato con PT la sua condotta imprudente. Escludeva che sussistesse una situazione di pericolo.
Espletata prova per testi e ctu medico legale sulla persona del , il giudizio veniva PT deciso con la sentenza impugnata.
Con l'atto di appello il contestava la erroneità della sentenza rilevando che il PT giudice di primo grado, pur in assenza di valida eccezione e nonostante le difese svolte nel merito dal aveva rigettato la domanda rilevando il difetto di Controparte_1 legittimazione dell'ente. Precisava che il non aveva compiutamente Controparte_1 sollevato la eccezione, avendo solo utilizzato una espressione del tutto generica ed in via dubitativa, senza formulare conclusioni in proposito;
si era, inoltre, difeso nel merito in via principiale e non in via subordinata, di fatto non contestando la titolarità della strada.
Rilevava di avere comunque provato la titolarità della strada in capo al convenuto CP_1 sulla scorta della documentazione rilasciata dallo stesso documentazione che CP_1 doveva ritenersi tempestivamente prodotta avendo esso avanzato rituale istanza prima della scadenza di termini all'ente che, invece, aveva risposto solo dopo diversi mesi
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 24.3.2021 si costituiva il
[...]
rilevando che il non aveva fornito alcuna prova in ordine alla CP_1 PT titolarità della strada e che – tenuto conto della propria costituzione in giudizio – ben avrebbe potuto lo stesso inviare tempestivamente richiesta all'ente stesso, al fine di
2 produrla entro il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
Per questi motivi
, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Invero, come rilevato dall'appellante, deve ritenersi che il , nel Controparte_1 costituirsi nel giudizio di primo grado, non abbia ritualmente contestato la propria legittimazione passiva.
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (ex multis Cass. 10435/2025 e Cass. SU 2951/2016).
Risulta dalla comparsa di primo grado che il aveva preso posizione sul Controparte_1 sinistro lamentato da parte attrice rilevando che la responsabilità dello stesso doveva essere ascritta al , il quale aveva tenuto una condotta imprudente, non avendo valutato in PT alcun modo la prevedibilità del verificarsi del fatto.
In via dubitativa l'ente si era poi così espresso: “ed infine da che cosa si desume che la strada è di competenza del ?”, concludendo poi chiedendo il rigetto Controparte_1 della “domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto… in subordine, salvo gravame, ridurre la pretesa attorea del risarcimento del danno proporzionalmente alla propria colpa”.
Ritiene la Corte che - tenuto conto del contenuto della comparsa (nella quale l'ente aveva preso posizione affermando che il sinistro doveva essere ascritto alla responsabilità del
) e della espressione dubitativa utilizzata, priva di qualunque altro riferimento – PT non possa ritenersi che il abbia in effetti spiegato una valida difesa in Controparte_1 ordine al difetto di legittimazione passiva. Quale titolarità dal lato passivo della situazione dedotta in giudizio
Non appare a tal fine sufficiente la espressione su richiamata, priva, come detto, di qualunque altro riferimento e non richiamata nemmeno nelle conclusioni.
Pertanto, non potendosi ritenere validamente contestata da parte dell'ente convenuto la propria legittimazione (rectius, titolarità), è preclusa in proposito qualunque valutazione, trattandosi di profilo non rilevabile d'ufficio.
Sulla scorta della documentazione depositata e delle deposizioni acquisite può ritenersi provato il fatto storico, così come riferito dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
I testi escussi, e oltre a confermare la circostanza di prova così come Tes_1 Tes_2 articolata dall'attore, hanno precisato di avere assistito alla caduta del mentre lo PT stesso era in sella alla propria bicicletta di colore giallo a causa di un avvallamento del fondo stradale, lungo circa 60 cm e in alcun modo segnalato. I testi hanno riferito delle
3 rispettive posizioni rispetto all'attore (il dichiarando di avere assistito il sinistro Tes_1 mentre percorreva la strada in direzione opposta rispetto al mentre il PT Tes_2 transitando nella medesima direzione, appena dietro l'attore). Entrambi i testi hanno affermato che il era caduto dal lato destro riportando segni evidenti sulla gamba e PT sulla coscia destra oltre che alla spalla destra, che appariva lussata. Gli stessi hanno aggiunto che la bicicletta aveva riportato danni alla ruota e alla vernice. Infine, i testi hanno dichiarato che, poiché il lamentava dolori, gli stessi lo avevano soccorso e PT lo avevano accompagnato all'ospedale.
Risultano, ancora, dalla documentazione depositata, i referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri presso il quale il era giunto alle ore 17,00 ed era stato PT ricoverato e, oltre che medicato per le escoriazioni indicate, sottoposto ad intervento in narcosi per la riduzione della lussazione della spalla destra.
Alla luce di tali elementi, il fatto storico così come rappresentato dall'attore nell'atto di citazione può ritenersi provato.
Si rileva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di tale responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia. Perché, dunque, possa configurarsi in concreto tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 26478/24).
Il caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, deve essere inteso in senso molto ampio, sì da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato. La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio, con la precisazione, tuttavia, che per determinare l'effettiva completa esclusione della responsabilità in capo al custode, siffatta condotta deve rappresentare la causa esclusiva dell'evento dannoso.
4 In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in relazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, 1° co. c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall'art. 2
Costituzione. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà ex art.2 Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Tanto premesso, nel presente giudizio, come rilevato, può ritenersi raggiunta – sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali – la prova che il sinistro si sia verificato a causa dell'avvallamento presente sulla strada. Il teste ha dichiarato di riconoscere i Tes_2 luoghi di causa in quelli rappresentati nelle fotografie a lui esibite ed allegate all'atto di citazione.
Al contrario, il non ha in alcun modo fornito la prova del caso fortuito che CP_1 avrebbe potuto escludere la sua responsabilità quale custode della strada né ha dimostrato che il fatto si sia verificato, in tutto o in parte, per colpa del danneggiato.
Pertanto,
per questi motivi
, deve essere affermata la responsabilità del Controparte_1 nel verificarsi del sinistro subito dal . PT
In ordine alla liquidazione del quantum spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito” (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.
Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato;
per orientamento ormai costante della giurisprudenza, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto (Cass. Civ. Sez. Sez. 6 - 3, 11 febbraio 2022 n. 4509).
5 Nel caso in esame, alla luce di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico dell'originario attore e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che l'appellante ha riportato, all'esito del sinistro, “Trauma contusivo spalla dx – Escoriazione avambraccio dx – Escoriazioni coscia dx – Escoriazioni mano sx e gomito sx”; lussazione della spalla dx ridotta in narcosi”, determinando in giorni 2 il periodo di inabilità temporanea assoluta, in giorni 20 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 75%, in giorni
20 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 50% ed in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 25%, con postumi permanenti pari al 4%.
Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di Milano su richiamate e considerata la età del danneggiato al momento del sinistro (50 anni), e ritenuto che non sussistono elementi per procedere ad una personalizzazione del danno, possono essere liquidate le seguenti voci: € 230,00 per 2 giorni di invalidità temporanea assoluta, € 1.725,00 per 20 giorni di invalidità temporanea al 75%, € 1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea al 50% ed
€ 287,50 per 10 giorni di invalidità temporanea al 25% nonché € 4.497,00 a titolo di risarcimento per i postumi permanenti, per un totale di € 7.889,50, somma attualizzata alla data odierna.
Il pertanto, deve essere condannato al pagamento, a favore Controparte_1 dell'appellante, della complessiva somma di € 7.889,5 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi in misura legale da calcolarsi su tale importo devalutato alla data del sinistro (30.8.2010) e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente decisione.
In ordine al chiesto rimborso per spese mediche effettuate dal , avuto riguardo alla PT documentazione in atti, le spese rimborsabili ammontano ad € 164,63 (fatture per tutore spalla, visita ortopedica, ciclo di rieducazione motoria, rx spalla dx e FKT ed escluso lo scontrino di € 6.50 mancando la prova che lo stesso sia riferibile a farmaci necessari per la cura delle lesioni conseguenti al sinistro. La somma riconosciuta deve essere maggiorata di interessi legali dalla domanda (20.9.2013) al soddisfo.
Quanto alla domanda relativa al rimborso delle spese per la riparazione della bicicletta, in assenza di perizia sulla stessa, tenuto conto che i testi hanno riferito solo di danni alla vernice ed alla ruota e considerato il tempo trascorso fra il sinistro e la riparazione
(avvenuta in data 12.2.2011) ritiene la Corte che non possa ritenersi raggiunta la prova che dette riparazioni siano conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Per tutto quanto esposto, in accoglimento del proposto appello, il deve Controparte_1 essere condannato a corrispondere al le somme suindicate. PT
In base alla soccombenza il deve, altresì, essere condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore del per entrambi i gradi di giudizio, Pt_2 spese che, tenuto conto del valore liquidato, devono essere determinate avendo riguardo
6 allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, stante la modesta complessità della causa nei seguenti termini:
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 851,00, compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Secondo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Attesa la dichiarazione del procuratore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve essere disposta la distrazione ex art. 93 cpc.
Infine devono essere poste a carico del in via definitiva le spese della Controparte_1 consulenza come già liquidate in primo grado.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da PT
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, condanna il al pagamento, a favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 7.889,50 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi in misura legale su tale importo devalutato alla data del sinistro (30.8.2010) e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente decisione, nonché della somma di € 164,63 a titolo di rimborso spese mediche, oltre interessi in misura legale su tale importo dalla domanda (20.9.2013) al saldo;
2) condanna il al pagamento, a favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 108,84 per spese ed €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 174,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, somme da distrarsi – sia per il primo che per il secondo grado – in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc;
3) pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di c.t.u
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
9.9.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 414/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
15.4.2025 emesso in esito alla udienza del 10.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. SPADARO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MOLLICA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti nonché giusta delibera C.S. n. 24 del
12.02.2021
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - appello avverso la
Sentenza n. 1115/2019 del Tribunale di Locri pubblicata in data 21/11/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1337/2013 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato in data 24.7.2020 (attesa la sospensione straordinaria dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 giusto art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020) impugnava la sentenza n. 1115/2019 emessa Parte_1
e pubblicata dal Tribunale di Locri in data 21/11/2019 con la quale, dichiarato il difetto di
1 legittimazione del , era stata rigettata la domanda di risarcimento del Controparte_1 danno.
Esponeva l'appellante che, con atto di citazione notificato in data, data 30.08.10, aveva citato il allegando che alle ore 16,45 circa, mentre si trovava a bordo Controparte_1 della propria bicicletta e percorreva la strada provinciale Locri-Siderno (prolungamento via
Cusmano) con direzione di marcia Reggio Calabria – Catanzaro, giunto nel Comune di
, subito dopo il ponte, era caduto rovinosamente a causa di una sconnessione della CP_1 sede stradale procurandosi lesioni personali consistenti in “trauma contusivo della spalla dx;
escoriazione avambraccio dx;
escoriazioni mano e gomito sx”, come refertato dal presidio ospedaliero di Locri, oltre danni al mezzo. Ritenuta la sussistenza della responsabilità del per difetto di manutenzione della strada attesa la Controparte_1 presenza del predetto avvallamento nonché per la mancata segnalazione della situazione di pericolo, aveva concluso spiegando le seguenti conclusioni: “1) “accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 per i fatti cui in narrativa;
2)per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di tutti i danni subiti dal sig. a causa del sinistro de quo, che si Parte_1 quantificano in € 8.738,97 o di quell'altra somma, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 cpc.
Nel giudizio di primo grado, con comparsa depositata in data 31.1.2014, si era costituito il contestando il contenuto dell'atto di citazione e rilevando che la Controparte_1 responsabilità del sinistro doveva essere attribuita al che lo aveva determinato con PT la sua condotta imprudente. Escludeva che sussistesse una situazione di pericolo.
Espletata prova per testi e ctu medico legale sulla persona del , il giudizio veniva PT deciso con la sentenza impugnata.
Con l'atto di appello il contestava la erroneità della sentenza rilevando che il PT giudice di primo grado, pur in assenza di valida eccezione e nonostante le difese svolte nel merito dal aveva rigettato la domanda rilevando il difetto di Controparte_1 legittimazione dell'ente. Precisava che il non aveva compiutamente Controparte_1 sollevato la eccezione, avendo solo utilizzato una espressione del tutto generica ed in via dubitativa, senza formulare conclusioni in proposito;
si era, inoltre, difeso nel merito in via principiale e non in via subordinata, di fatto non contestando la titolarità della strada.
Rilevava di avere comunque provato la titolarità della strada in capo al convenuto CP_1 sulla scorta della documentazione rilasciata dallo stesso documentazione che CP_1 doveva ritenersi tempestivamente prodotta avendo esso avanzato rituale istanza prima della scadenza di termini all'ente che, invece, aveva risposto solo dopo diversi mesi
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 24.3.2021 si costituiva il
[...]
rilevando che il non aveva fornito alcuna prova in ordine alla CP_1 PT titolarità della strada e che – tenuto conto della propria costituzione in giudizio – ben avrebbe potuto lo stesso inviare tempestivamente richiesta all'ente stesso, al fine di
2 produrla entro il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
Per questi motivi
, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Invero, come rilevato dall'appellante, deve ritenersi che il , nel Controparte_1 costituirsi nel giudizio di primo grado, non abbia ritualmente contestato la propria legittimazione passiva.
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (ex multis Cass. 10435/2025 e Cass. SU 2951/2016).
Risulta dalla comparsa di primo grado che il aveva preso posizione sul Controparte_1 sinistro lamentato da parte attrice rilevando che la responsabilità dello stesso doveva essere ascritta al , il quale aveva tenuto una condotta imprudente, non avendo valutato in PT alcun modo la prevedibilità del verificarsi del fatto.
In via dubitativa l'ente si era poi così espresso: “ed infine da che cosa si desume che la strada è di competenza del ?”, concludendo poi chiedendo il rigetto Controparte_1 della “domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto… in subordine, salvo gravame, ridurre la pretesa attorea del risarcimento del danno proporzionalmente alla propria colpa”.
Ritiene la Corte che - tenuto conto del contenuto della comparsa (nella quale l'ente aveva preso posizione affermando che il sinistro doveva essere ascritto alla responsabilità del
) e della espressione dubitativa utilizzata, priva di qualunque altro riferimento – PT non possa ritenersi che il abbia in effetti spiegato una valida difesa in Controparte_1 ordine al difetto di legittimazione passiva. Quale titolarità dal lato passivo della situazione dedotta in giudizio
Non appare a tal fine sufficiente la espressione su richiamata, priva, come detto, di qualunque altro riferimento e non richiamata nemmeno nelle conclusioni.
Pertanto, non potendosi ritenere validamente contestata da parte dell'ente convenuto la propria legittimazione (rectius, titolarità), è preclusa in proposito qualunque valutazione, trattandosi di profilo non rilevabile d'ufficio.
Sulla scorta della documentazione depositata e delle deposizioni acquisite può ritenersi provato il fatto storico, così come riferito dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
I testi escussi, e oltre a confermare la circostanza di prova così come Tes_1 Tes_2 articolata dall'attore, hanno precisato di avere assistito alla caduta del mentre lo PT stesso era in sella alla propria bicicletta di colore giallo a causa di un avvallamento del fondo stradale, lungo circa 60 cm e in alcun modo segnalato. I testi hanno riferito delle
3 rispettive posizioni rispetto all'attore (il dichiarando di avere assistito il sinistro Tes_1 mentre percorreva la strada in direzione opposta rispetto al mentre il PT Tes_2 transitando nella medesima direzione, appena dietro l'attore). Entrambi i testi hanno affermato che il era caduto dal lato destro riportando segni evidenti sulla gamba e PT sulla coscia destra oltre che alla spalla destra, che appariva lussata. Gli stessi hanno aggiunto che la bicicletta aveva riportato danni alla ruota e alla vernice. Infine, i testi hanno dichiarato che, poiché il lamentava dolori, gli stessi lo avevano soccorso e PT lo avevano accompagnato all'ospedale.
Risultano, ancora, dalla documentazione depositata, i referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri presso il quale il era giunto alle ore 17,00 ed era stato PT ricoverato e, oltre che medicato per le escoriazioni indicate, sottoposto ad intervento in narcosi per la riduzione della lussazione della spalla destra.
Alla luce di tali elementi, il fatto storico così come rappresentato dall'attore nell'atto di citazione può ritenersi provato.
Si rileva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di tale responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia. Perché, dunque, possa configurarsi in concreto tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 26478/24).
Il caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, deve essere inteso in senso molto ampio, sì da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato. La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio, con la precisazione, tuttavia, che per determinare l'effettiva completa esclusione della responsabilità in capo al custode, siffatta condotta deve rappresentare la causa esclusiva dell'evento dannoso.
4 In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in relazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, 1° co. c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall'art. 2
Costituzione. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà ex art.2 Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Tanto premesso, nel presente giudizio, come rilevato, può ritenersi raggiunta – sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali – la prova che il sinistro si sia verificato a causa dell'avvallamento presente sulla strada. Il teste ha dichiarato di riconoscere i Tes_2 luoghi di causa in quelli rappresentati nelle fotografie a lui esibite ed allegate all'atto di citazione.
Al contrario, il non ha in alcun modo fornito la prova del caso fortuito che CP_1 avrebbe potuto escludere la sua responsabilità quale custode della strada né ha dimostrato che il fatto si sia verificato, in tutto o in parte, per colpa del danneggiato.
Pertanto,
per questi motivi
, deve essere affermata la responsabilità del Controparte_1 nel verificarsi del sinistro subito dal . PT
In ordine alla liquidazione del quantum spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito” (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.
Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato;
per orientamento ormai costante della giurisprudenza, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto (Cass. Civ. Sez. Sez. 6 - 3, 11 febbraio 2022 n. 4509).
5 Nel caso in esame, alla luce di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico dell'originario attore e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che l'appellante ha riportato, all'esito del sinistro, “Trauma contusivo spalla dx – Escoriazione avambraccio dx – Escoriazioni coscia dx – Escoriazioni mano sx e gomito sx”; lussazione della spalla dx ridotta in narcosi”, determinando in giorni 2 il periodo di inabilità temporanea assoluta, in giorni 20 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 75%, in giorni
20 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 50% ed in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 25%, con postumi permanenti pari al 4%.
Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di Milano su richiamate e considerata la età del danneggiato al momento del sinistro (50 anni), e ritenuto che non sussistono elementi per procedere ad una personalizzazione del danno, possono essere liquidate le seguenti voci: € 230,00 per 2 giorni di invalidità temporanea assoluta, € 1.725,00 per 20 giorni di invalidità temporanea al 75%, € 1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea al 50% ed
€ 287,50 per 10 giorni di invalidità temporanea al 25% nonché € 4.497,00 a titolo di risarcimento per i postumi permanenti, per un totale di € 7.889,50, somma attualizzata alla data odierna.
Il pertanto, deve essere condannato al pagamento, a favore Controparte_1 dell'appellante, della complessiva somma di € 7.889,5 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi in misura legale da calcolarsi su tale importo devalutato alla data del sinistro (30.8.2010) e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente decisione.
In ordine al chiesto rimborso per spese mediche effettuate dal , avuto riguardo alla PT documentazione in atti, le spese rimborsabili ammontano ad € 164,63 (fatture per tutore spalla, visita ortopedica, ciclo di rieducazione motoria, rx spalla dx e FKT ed escluso lo scontrino di € 6.50 mancando la prova che lo stesso sia riferibile a farmaci necessari per la cura delle lesioni conseguenti al sinistro. La somma riconosciuta deve essere maggiorata di interessi legali dalla domanda (20.9.2013) al soddisfo.
Quanto alla domanda relativa al rimborso delle spese per la riparazione della bicicletta, in assenza di perizia sulla stessa, tenuto conto che i testi hanno riferito solo di danni alla vernice ed alla ruota e considerato il tempo trascorso fra il sinistro e la riparazione
(avvenuta in data 12.2.2011) ritiene la Corte che non possa ritenersi raggiunta la prova che dette riparazioni siano conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Per tutto quanto esposto, in accoglimento del proposto appello, il deve Controparte_1 essere condannato a corrispondere al le somme suindicate. PT
In base alla soccombenza il deve, altresì, essere condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore del per entrambi i gradi di giudizio, Pt_2 spese che, tenuto conto del valore liquidato, devono essere determinate avendo riguardo
6 allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, stante la modesta complessità della causa nei seguenti termini:
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 851,00, compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Secondo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Attesa la dichiarazione del procuratore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve essere disposta la distrazione ex art. 93 cpc.
Infine devono essere poste a carico del in via definitiva le spese della Controparte_1 consulenza come già liquidate in primo grado.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da PT
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, condanna il al pagamento, a favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 7.889,50 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi in misura legale su tale importo devalutato alla data del sinistro (30.8.2010) e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente decisione, nonché della somma di € 164,63 a titolo di rimborso spese mediche, oltre interessi in misura legale su tale importo dalla domanda (20.9.2013) al saldo;
2) condanna il al pagamento, a favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 108,84 per spese ed €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 174,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, somme da distrarsi – sia per il primo che per il secondo grado – in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc;
3) pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di c.t.u
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
9.9.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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