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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/02/2025 nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, iscritto al n. r.g. 478/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BAUDINO ANDREA Parte_1
Ricorrente in riassunzione
Contro
rappresentate e difesa Controparte_1 dall'avv. SIELO STEFANIA
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_2
Resistenti in riassunzione ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di Ordinanza della Corte di Cassazione n.
38116 del 2021
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo ex art. 615 cpc ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
9.5.2016, ricevuta il 2.8.2016, n. 09776201600010051000, con riferimento alle seguenti cartelle aventi ad oggetto ruoli dell' afferenti crediti CP_2 previdenziali: 1) cartella n. 09720010613925381 000; 2) cartella n
09720030049420809 000; 3) la cartella n. 09720050039884833 000.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per omessa notifica delle cartelle e, in ogni caso, per sopravvenuta prescrizione dei crediti previdenziali maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, nonché la violazione dell'art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per mancata individuazione nel preavviso di iscrizione ipotecaria dell'immobile e della relativa rendita catastale.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7581/17, ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo applicabile alle opposizioni all'esecuzione (relativamente alle contestazioni de merito della pretesa) l'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999
(nonché il termine di venti giorni quanto ai dedotti vizi formali).
3. Ha proposto appello avverso la sentenza la sig.ra chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con l'accoglimento delle originarie domande, lamentando
(tra l'altro) l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto la domanda inammissibile, anche nella parte in cui era stata richiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti azionati avvenuta successivamente alla notifica delle cartelle, per decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle (23.5.2002, 11.3.2003 e 24.3.2005) e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (2.8.2016), dovendo qualificarsi la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione, proponibile
2 senza limiti di tempo, ai sensi ai sensi dell'art. 615 cpc e dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 46/99.
4. Con sentenza n. 4046 del 2019 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, valutando come di fatto inesistente la notifica dell'appello effettuata oltre il termine di 25 giorni posto a difesa dell'appellato, con conseguente impossibilità di concedere un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cpc.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione, lamentando l'erroneità della sentenza che aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la concessione del termine ai fini della rinnovazione della notificazione dell'atto, ex art. 291 cpc, dovendo la notifica dell'appello considerarsi nulla (perché fuori termine) e non inesistente e la
Suprema Corte, con ordinanza 38116 del 2021, ha accolto il ricorso – affermando che erroneamente nel caso di specie non era stato concesso un nuovo termine ex art. 291 cpc per la rinotifica dell'atto di appello, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza di discussione alla parte che ne aveva fatto richiesta - e cassato la sentenza impugnata, rinviando nuovamente per l'esame di merito a questa Corte territoriale in diversa composizione.
6. Ha riassunto il giudizio chiedendo, in riforma della Parte_1 gravata sentenza, l'accoglimento delle originarie domande.
7. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso ex adverso proposto e la CP_2 conferma della sentenza impugnata, chiedendo altresì che l'Ente sia mandato esente dalle spese di lite, non potendo addebitarsi all'Istituto alcuna responsabilità nel caso di prescrizione del credito successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
3 8. Si è costituita, altresì, l' Controparte_1 chiedendo dichiararsi la parziale carenza di interesse ad agire della ricorrente, tenuto conto che – per come emergente dagli estratti di ruolo aggiornati depositati unitamente alla comparsa di costituzione – la cartella n.
09720010613925381 000 è pari a zero, in quanto in parte riscossa e, per la parte residua, sgravata (perché rientrante nel perimetro applicativo di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/18 convertito in legge 136/18), la cartella
09720030049420809 (ruolo ) è pure pari a zero, in quanto sgravata CP_2
(perché rientrante nel perimetro applicativo di cui all'art.4 D.L. n. 119/18 convertito in legge 136/18) e la cartella 09720050039884833 000 anch'essa è sgravata, salvo che per la partita 07000002005I042670947110.
Ha evidenziato, quindi, l' che resta materia del contendere solamente CP_1 la predetta cartella n. 09720050039884833 000 relativamente alla partita
07000002005I042670947110, in ordine alla quale solo può sussistere l'interesse ad agire della sig.ra connesso alla declaratoria di Pt_1 prescrizione per il credito di cui alla partita medesima, e che in relazione a tale cartella, notificata il 24.3.2005, era stato successivamente notificato, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 0972015110697265000.
9. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
10. Deve, in via preliminare, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla originaria domanda – avente ad oggetto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn. 09720010613925381 000,
09720030049420809 000 e n. 09720050039884833 000, previo accertamento della prescrizione dei relativi crediti – relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn. 09720010613925381 000 e 09720030049420809 000, tenuto conto che le suddette cartelle recano un importo pari a zero (0), per come dedotto dall' e per come comprovato dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti in CP_1
4 atti (v. doc. B e C allegati alla comparsa di costituzione dell' ), con CP_1 conseguente venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice, per il sopravvenire di fatti che hanno determinato l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le stesse (v. Cass. sent. n. 4034 del 2007 e 1950 del 2003).
11. Quanto, invece, ai crediti di cui alla cartella n. 09720050039884833 000, relativamente alla partita 07000002005I042670947110 – ancora a carico della ricorrente (per come evidenziato dall'Agenzia e risultante dai Parte_1 ruoli aggiornati prodotti in atti) – la domanda di quest'ultima merita accoglimento.
11.1 Deve, invero, evidenziarsi che l'originaria parte ricorrente ha proposto una opposizione all'esecuzione, al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti ex adverso azionati anche relativamente al periodo successivo alla notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, proponibile senza limiti di tempo, ex art. 615 cpc, richiamato dall'art. 29, secondo comma, del D. L. gs. N. 46 del 1999, ai sensi del quale le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, in relazione alle entrate non tributarie (quale quelle in oggetto) si propongono nelle forme ordinarie.
11.2 E, per come evidenziato dalla nell'atto di appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale, nonché nel ricorso in riassunzione di cui al presente giudizio di rinvio, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc è svincolata dal rispetto di qualsivoglia termine decadenziale, laddove il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D. L.gs. n. 46 del 1999 è relativo alle sole opposizioni avverso le cartelle di pagamento, secondo quanto prescritto dall'art. 24 del D. Lgs. n.
46 del 1999 (anche in considerazione della non consentita introducibilità di cause di decadenza da diritti per via di mera interpretazione analogica – Cass. sent. n. 3579 del 1995).
5 11.3 Ciò posto e vendendo ad esaminare la eccepita prescrizione, sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento n. 09720050039884833
000 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione, deve accertarsi l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti di cui alla suddetta cartella, partita 07000002005I042670947110, tenuto conto che la stessa è stata notificata in data 24.3.2005 e che il successivo atto interruttivo (intimazione di pagamento n.
0972015110697265000, per come dedotto dall' ) è stato notificato in data CP_3
2.5.2016 (v. estratto di ruolo prodotto dall' ), oltre il termine di CP_1 prescrizione quinquennale di cui all'art 3, comma 9, della L n. 335 del 1995, con conseguente estinzione dei relativi crediti.
12. Le spese di lite di tutti i gradi, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, in considerazione del parziale sgravio delle somme di cui è causa ex D.L. n.
119/2018, convertito in L. n. 136/2018 debbono essere compensate tra le parti
(trattandosi di ipotesi di definizione ope legis della controversia - Cass. ord. n.
33059 del 2022), nella misura del 30% in considerazione dell'esito complessivo del giudizio;
la restante parte deve, invece, essere posta a carico dell' CP_2
(titolare dei crediti oggetto di causa) e dell' , Controparte_1 in applicazione delle regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 38116 del 2001:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn. 09720010613925381 000 e 09720030049420809 000 sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
-dichiara l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti di cui alla cartella n. 09720050039884833 000 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, partita 07000002005I042670947110, con conseguente estinzione dei crediti medesimi;
6 -Compensa nella misura del 30% le spese di tutti gradi di giudizio e condanna l' e l' , in solido, alla rifusione della Controparte_1 CP_2 restante parte, spese che vengono liquidate per l'intero in € 1.100,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 3.500,00 quanto al giudizio di appello, in €
3.000,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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