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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13726 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA codice fiscale , quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. CP_1 P.IVA_2
(Avv. Massimo De Belardini) OPPONENTE
E
codice fiscale Controparte_2 C.F._1
(Avv. Claudio Triola) OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4970-2022 (n. 10967-2022 R.G.)
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 15.4.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per parte opponete:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Tribunale di Roma, identificato con il n. 4970/2022 del
24 marzo 2022. In ogni caso rigettare la relativa domanda proposta dalla sig.ra Controparte_2
nei confronti della oggi incorporata nella
[...] Controparte_1 Parte_1
(c.f. per i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio e
[...] P.IVA_1
comunque perché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. c.p.c.”
Per parte opposta: conclusioni non precisate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2022, poi incorporata in Controparte_1 [...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4970/2022, emesso il Parte_1
24.3.2022 e notificato il successivo giorno 25, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di € 33.054,45 oltre interessi Controparte_2
moratori e spese processuali. 2
Con ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che aveva aperto un Controparte_2
“conto gioco” e versato la somma di € 20.000 a con assegno non trasferibile Controparte_3
emesso il 20.10.2015 (documento n. 1); che il 27.10. 2015, si era recata presso la sala giochi Lucky Break, gestita da Slot Soc. Coop, riconducibile alla concessionaria dove aveva conseguito quattro vincite Controparte_1 dell'importo di € 5.500 ciascuna;
che, essendo vietata la riscossione di vincite superiori all'importo di € 4.999 presso la medesima sala giochi, in data 30.10.2015, il gestore della sala giochi aveva depositato i titoli attestanti le vincite presso la sede di in Roma, Via Cesare Pascarella n. 7 (documento n. Controparte_1
3); che, con lettera del 24.7.2017, l'esponente aveva intimato ad il pagamento di € Controparte_1
22.000, oltre gli interessi moratori, pari al complessivo importo di € 25.064,48 (documento n. 4). proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Tribunale di Roma, identificato con il n. 4970/2022 del 24 marzo 2022.
In ogni caso rigettare la relativa domanda proposta dalla sig.ra nei Controparte_2
confronti della per i motivi sopra esposti e comunque perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto. Con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 u.c. c.p.c.”
La parte opponente esponeva che era concessionaria dell' Controparte_4
, già per la realizzazione e gestione della rete telematica del gioco lecito tramite
[...] CP_5 apparecchi A.W.P. e V.L.T. previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del Parte_2 che la “rete telematica” era l'infrastruttura macchinari e programmi informatici che consentiva la Contr connessione degli apparecchi da gioco ai sistemi di controllo , per monitorarne l'attività, anche per prevenire illeciti e la gestione, esercitata da soggetti controllati dalla pubblica amministrazione, costituisce prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 del Trattato CE, come statuito dalla Corte di Cassazione, Sez.
6-3 civ. con ordinanza n. 14288 del 2015;
Contr che in base alla convenzione stipulata il 20.3.2023 con (documento n. 3), l'esponente monitorava tutte le movimentazioni di denaro effettuate tramite apparecchi V.L.T. e A.W.P. installati presso gli esercizi commerciali autorizzati, compresa OM Slot Soc. Coop., con sede in
CC (Fr), via Celletta Traversa 3, n. 29, con cui aveva stipulato un contratto di raccolta del gioco lecito, da esercitare mediante apparecchi VLT installati nella sala giochi in Roma, Via Paolo
Orlando n. 3 (documento n. 4), impiegati per le giocate indicate nel ricorso monitorio;
3
che gli effetti civili di tali giocate erano disciplinati dall'art. 1935 c.c., dal D.M. 22 gennaio 2010 e dal regolamento di gioco affisso nelle sale giochi (documenti n. 5 e 6) e la suindicata convenzione del 20.3.2023 stabiliva le modalità di funzionamento e il pagamento delle vincite;
che ai sensi dell'art.
6.2 del D.M. 22 gennaio 2010, la vincita massima consentita per ciascuna partita tramite VLT, escluso il jackpot, e le vincite erano erogate direttamente in sala fino a € 5.000
e per importi superiori erano pagate dal concessionario, come previsto dal regolamento di gioco, previa presentazione del titolo erogato dal concessionario, entro novanta giorni dall'attribuzione del premio e non oltre trenta giorni dalla presentazione del titolo presso le sedi indicate;
che il concessionario, ricevuto il titolo, era tenuto ad acquisire i dati identificativi del richiedente, a ricevere l'indicazione della modalità di pagamento prescelta e a rilasciare apposita ricevuta e, prima del pagamento, il titolo era sottoposto a operazioni di validazione e controllo;
che il diritto al pagamento della vincita tramite apparecchi da gioco VLT presupponeva sia il possesso del titolo, voucher o ticket, che il positivo superamento del procedimento di validazione previsto dal D.M. 22 gennaio 2010.
La parte opponente aggiungeva che il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 e s.m.i., intitolato Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, al titolo IV, artt. 52, 53 e 54, imponeva obblighi di mitigazione del rischio di riciclaggio del denaro, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati relativi alle operazioni effettuate;
deduceva che il mero possesso di un voucher o titolo emesso dal sistema VLT non comportava l'insorgenza di un diritto di credito suscettibile di essere azionato a norma dell'art. 1935 c.c., né si trattava di documenti assimilabili a titoli di credito ex art. 642 c.p.c., trattandosi di documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione terza
Civile, con la sentenza n. 25265 del 2008; negava che la controparte avesse versato la somma di € 20.000 a mediante Controparte_3
l'assegno non trasferibile di cui al ricorso monitorio, evidenziando che era stata prodotta una semplice fotocopia priva di sottoscrizione, contenente il nome di un istituto di credito, l'importo e la data, nell'assoluto difetto di prova circa l'emissione, la consegna o l'incasso dell'assegno; esponeva che i voucher prodotti da , cui erano intestati, erano stati Controparte_2
sottoposti a sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
l'11.3.2016 ed eseguito l'11.4.2016 (documenti n. 7 e 8); che questo sequestro era dovuto ad anomalie rilevate tra il 2 ottobre 2015 e il successivo giorno 29 nella sala giochi "Lucky Break" di Roma, gestita da OM Slot Soc. Coop., mediante il riscontro 4
di gravi irregolarità per trentasei voucher, ciascuno d'importo superiore a € 5.000, per un totale di €
230.097,67, venticinque dei quali erano stati generati da ticket acquistati alla cassa e inseriti nei macchinari VLT, senza alcuna giocata o con alcune d'importo minimo, producendo un unico ticket
d'importo superiore a € 5.000 e gli ulteriori undici voucher sono stati generati da tickets inseriti in apparecchi VLT in stato di blocco, causato dalla morosità del gestore, senza alcuna partecipazione al gioco;
che le modalità di esecuzione di queste operazioni dimostravano che le somme inserite negli apparecchi VLT provenivano da versamenti effettuati al gestore della sala e non alla parte opponente e che non erano destinate all'effettuazione di giocate, ma all'emissione di tickets
d'importo superiore a € 5.000, da incassare presso l'esponente, che, prima di aver rilevato anomalie, aveva pagato tickets emessi tra il 2 e il 23 ottobre 2015, mentre aveva sospeso il pagamento di quelli emessi tra il 26 ottobre 2015 e il successivo giorno 29, compresi quelli intestati alla controparte, la quale era stata informata dell'irregolarità dei voucher e della sospensione del pagamento, con lettera raccomandata ricevuta il 27.11.2015 e simile comunicazione era stata
Contr Contr indirizzata ad e OM Slot Soc. Coop. e (documenti n. 9, 9.1, 9.2) e le anomalie riscontrate erano state contestate formalmente a quest'ultima (documenti n. 10, 10.1); che l'esponente il 16.2.2016 aveva depositato presso la suindicata Procura della Repubblica denuncia-querela contro ignoti, con richiesta di sequestro preventivo dei vouchers (documento n. Contr 11) e aveva informato , comunicando di aver depositato la complessiva somma di €
94.087,40, su un conto corrente dedicato presso (documenti n. 12 e 12.1) e, nel Controparte_6
corso del procedimento penale n. 45073/2016, era stato disposto il suindicato sequestro (documenti n. 7 e 8); in data 24.7.2017 la l'aveva diffidata al pagamento dei quattro vouchers sottoposti a CP_2
sequestro ed era stato dato riscontro con posta elettronica certificata (P.e.c.) in data 28.8.2017, comunicando l'impossibilità di pagare a causa del sequestro (documenti n.13, 14, 14.1).
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 4.10.2022, giorno in cui si costituiva in giudizio e chiedeva: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma in persona del Giudice Istruttore, contrariis rejectis: In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 4970/2022 emesso in data 24/03/2022 nel procedimento n. 10967/2022 ai sensi dell'art.648 c.p.c.
In via ulteriormente preliminare Accertato che la quale soggetto obbligato Controparte_1
alla vigilanza sulla società OM Slot Soc. Coop ad essa contrattualmente legata, ha ammesso che la sig.ra ha versato a quest'ultima la somma di € 20.000,00 sebbene le CP_2 5
apparecchiature VLT fossero disattivate e non abilitate ad emettere valiti voucher, condannare ai sensi dell'art. 186 bis cpc la con sede in Roma, Via Cesare Pascarella, n. 7, Controparte_1
cap. 00153, (P. Iva in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della P.IVA_2 somma di € 20.000,00 in favore della sig.ra . Controparte_2
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo
4970/2022 emesso in data 24/03/2022 nel procedimento n. 10967/2022 e per l'effetto condannare la con sede in Roma, Via Cesare Pascarella, n. 7, cap. 00153, (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare le somme di cui al D.I. P.IVA_2
sopra specificato, oltre interessi ovvero a versare la somma maggiore o minore che dovesse risultare per legge. In via istruttoria: […]
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del
D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta con cui si deduceva che il voucher
VLT era nominativo e riporta le generalità del giocatore, sicché correttamente l'opposta si era rivolta alla controparte per averne il pagamento e il nome indicato sul voucher coincideva con quello dell'emittente l'assegno bancario incassato dalla parte opponente, come dimostravano i voucher attestanti le vincite, poiché per ottenere uno il giocatore doveva prima acquistare un biglietto da inserire nell'apparecchio VLT, che, in caso di vincita, emetteva un voucher cartaceo recante le generalità del vincitore.
La parte opposta esponeva di aver effettuato la produzione di copia dei vouchers, avendo trattenuto gli originali per poterli incassare e negava le anomalie dedotte dalla controparte, che non aveva documentato l'esito del procedimento penale;
assumeva che doveva ritenersi non contestato almeno il credito dell'importo di € 20.000, pari a quanto aveva versato per l'acquisto dei tickets poi inseriti negli apparecchi VLT, che avevano emesso i vouchers.
Con ordinanza del 13.10.2022, il precedente Giudice istruttore non accoglieva le istanze proposte a norma degli artt. 186 bis c.p.c. e 648 c.p.c. e assegnava i termini previsti dall'art.183, comma VI,
c.p.c. e, prodotta documentazione, assumeva la causa in decisione all'udienza del 3.12.2014, con i termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito del trasferimento del precedente Giudice ad altro Ufficio Giudiziario, la causa era assegnata a questo Giudice con decreto del Presidente di Sezione in data 25.2.2025.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.4.2025 la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è fondata e pertanto merita accoglimento. 6
Prima di procedere all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo. La distribuzione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. imponeva alla parte opposta (attrice, in termini sostanziali) di allegare, documentare o provare fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e alla parte opponente di fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Appare opportuno chiarire i tratti essenziali del gioco della videolottery, oggetto della presente controversia, così come delineati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., III Sez.
Civ., sentenza 22 maggio 2025, n. 13749, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 674765-03). La videolottery istantanea consiste infatti in una “consiste in una lotteria istantanea autorizzata, come tale regolata, in prima battuta, dal disposto dell'art. 1935 c.c., nonché dalla specifica disciplina di dettaglio ad esso inerente, ossia dal citato d.m. 22.1.2010 (che ha recepito il Decreto del Direttore
Generale dell' , sulla cui natura si tornerà tra Parte_3 breve), e si svolge mediante apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS, gestiti da un concessionario (la Snaitech), in forza di concessione al tempo rilasciata dall' CP_5
(oggi confluita nell' . Controparte_4
Detti apparecchi, appunto denominati videolotteries (VLT), cui accede il giocatore per effettuare la giocata previo pagamento della posta (da € 0,5 ad € 5,00 al massimo, mediante pagamento con monete, banconote, ticket, carte prepagate, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card o mediante “reinvestimento” di premi già vinti), sono telematicamente collegati ad un sistema operativo centrale. L'operatività del gioco è disciplinata, appunto, dal citato d.m., che prevede tra l'altro [(art. 2, lett. e, iii) e iv)] che, prima di ogni giocata, venga generato un RNG (Random
Number Generator), ossia “il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita”. 7
Così, come efficacemente sintetizzato dalla controricorrente (p. 4, nota 4, del controricorso), “Il
Decreto 2010 … detta inoltre una specifica disciplina delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e dei requisiti minimi del sistema di gioco (cfr. artt. 3-5). In relazione alla vicenda de qua, un particolare rilievo rivestono le disposizioni che prescrivono un dialogo in tempo reale, da un lato, tra le diverse componenti del sistema di gioco (cfr. artt. 3 e 4) e, dall'altro lato, tra tale sistema ed il c.d. sistema di controllo (cfr. art. 5), quest'ultimo definito dal Decreto 2010 come 'il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di di tutte le informazioni e CP_5 di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i sistema/i di gioco' (cfr. art. 2, lett.
m), ivi compresi le informazioni e i dati relativi agli incassi e alle vincite dal sistema di gioco (cfr. artt. 5, comma 3, e 4, comma 9, lett. f;
…)”. Se il sistema - con operazione sì casuale, ma pur sempre nel rispetto di complesse operazioni informatiche predeterminate, atte a mantenere e non superare l'equilibrio, anche finanziario, del gioco e il margine di profitto del gestore - genera la combinazione vincente, sul video appare la relativa comunicazione, la tipologia di premio e la sua entità, e il giocatore può ottenere l'immediata stampa dello scontrino e con quello incassare la vincita, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del citato d.m.; esso stabilisce, in particolare, che “La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro
5.000,00 …; le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 …; le vincite superiori all'importo di euro 5.000,00 … sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull'apparecchio videoterminale;
la contabilizzazione e l'erogazione delle vincite superiori ad euro
5.200,00 … assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio”. Infine, per quanto qui interessa, l'art. 7 del d.m. stabilisce che l'importo massimo del Jackpot relativo a ciascun sistema di gioco è pari ad € 500.000,00.”
Con questa sentenza, la Corte di cassazione ha affermato tre principi di diritto:
“1) Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto della elaborazione della combinazione vincente che si manifesta sul videoterminale, ed è adeguatamente documentata dal possesso del relativo scontrino, se riportante i dati identificativi della giocata, il tipo di vincita e gli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad es. codici a barre, ecc.), giacché la sua immediata emissione è idonea ad integrare la c.d. validazione cui il d.m. cit. fa riferimento. Ne consegue che, se per una anomalia o un malfunzionamento del sistema informatico
(comunque determinati e non riconducibili al giocatore) viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria istantanea – che risponde comunque verso il giocatore solo nei limiti del 8
montepremi messo a disposizione e a questi noto – è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma – rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attività – concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante.
2) Il contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore in generale, ai sensi degli artt. 33-38 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Ne consegue che la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del d.m. cit. – se interpretata dal giudice di merito nel senso che la procedura di c.d. validazione, ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontri ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, da tanto restando condizionato l'obbligo di pagamento del premio – ha natura vessatoria, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett.
b), l), p) e t) del Codice del consumo, implicando l'effetto di esimere da responsabilità il gestore, in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincolando il consumatore ai suoi esiti, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili, ed escludendo ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.
3) Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., ove non sia in discussione l'estraneità del giocatore- consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio
Jackpot, non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad es., codici a barre, ecc.), atti a garantirne la genuinità materiale.”
Tanto premesso, la parte opposta non ha fornito la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento della domanda di cui al ricorso monitorio e, nel corso della presente causa promossa ex art. 645 c.p.c., a sostegno della propria pretesa creditoria ha prodotto: l'attestazione del versamento di un assegno di € 20.000 a favore della la copia fotostatica dei Controparte_3 quattro voucher attestanti la vincita di € 5.500 ciascuno intestata alla medesima istante;
la ricevuta 9
del deposito in data 30.10.2015 dei voucher presso la e l'intimazione di Controparte_3
pagamento e messa in mora inviata alla società opponente in data 24.7.2017 (documenti n. 1, 2, 3 e
4 del fascicolo monitorio prodotto il 4.10.2022).
Si ricorda che il contratto di videolottery (VLT) si conclude nel momento in cui il giocatore versa la posta di gioco, con le modalità previste (monete, ticket, carte, smart card, apertura di un conto di gioco o reinvestimento di vincite). Nel caso in esame, la parte attrice ha dichiarato di aver versato alla l'importo di € 20.000 mediante assegno non trasferibile emesso in data 20 Controparte_1
ottobre 2015, ma non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare questa circostanza;
infatti, al riguardo è stata depositata una scrittura privata costituita da un foglio dattiloscritto, privo di alcuna firma o attestazione di un funzionario di un istituto di credito, e vi sono indicati la denominazione di una banca, quello della l'importo e la data di emissione di Controparte_1 un assegno circolare (documento n. 1 del fascicolo monitorio), ma sussiste l'assoluto difetto di prova circa l'emissione dell'assegno, la sua consegna all'attuale parte opponente e l'incasso del medesimo titolo.
Per conseguenza, in mancanza di prova circa questi ultimi adempimenti, il documento in parola non può ritenersi idoneo a dimostrare la controversa stipulazione del contratto tra le parti e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Si osserva che la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. proposta dalla parte opponente è rimasta sfornita di prova in relazione all'esistenza, la natura e l'entità del danno;
al riguardo, va considerato che i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile di natura extrapatrimoniale o patrimoniale e dell'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione de qua, dispone al revoca del decreto ingiuntivo n.
4970-2022 (n. 10967-2022 R.G.); condanna a rifondere a ora Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
le spese processuali che liquida in € 6.069,00 (259 anticipazioni, 1.701 fase di
[...] 10
studio, 1.204 fase introduttiva, 2.905 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 6.10.2025
Il Giudice
NI TA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA codice fiscale , quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. CP_1 P.IVA_2
(Avv. Massimo De Belardini) OPPONENTE
E
codice fiscale Controparte_2 C.F._1
(Avv. Claudio Triola) OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4970-2022 (n. 10967-2022 R.G.)
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 15.4.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per parte opponete:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Tribunale di Roma, identificato con il n. 4970/2022 del
24 marzo 2022. In ogni caso rigettare la relativa domanda proposta dalla sig.ra Controparte_2
nei confronti della oggi incorporata nella
[...] Controparte_1 Parte_1
(c.f. per i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio e
[...] P.IVA_1
comunque perché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. c.p.c.”
Per parte opposta: conclusioni non precisate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2022, poi incorporata in Controparte_1 [...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4970/2022, emesso il Parte_1
24.3.2022 e notificato il successivo giorno 25, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di € 33.054,45 oltre interessi Controparte_2
moratori e spese processuali. 2
Con ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che aveva aperto un Controparte_2
“conto gioco” e versato la somma di € 20.000 a con assegno non trasferibile Controparte_3
emesso il 20.10.2015 (documento n. 1); che il 27.10. 2015, si era recata presso la sala giochi Lucky Break, gestita da Slot Soc. Coop, riconducibile alla concessionaria dove aveva conseguito quattro vincite Controparte_1 dell'importo di € 5.500 ciascuna;
che, essendo vietata la riscossione di vincite superiori all'importo di € 4.999 presso la medesima sala giochi, in data 30.10.2015, il gestore della sala giochi aveva depositato i titoli attestanti le vincite presso la sede di in Roma, Via Cesare Pascarella n. 7 (documento n. Controparte_1
3); che, con lettera del 24.7.2017, l'esponente aveva intimato ad il pagamento di € Controparte_1
22.000, oltre gli interessi moratori, pari al complessivo importo di € 25.064,48 (documento n. 4). proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Tribunale di Roma, identificato con il n. 4970/2022 del 24 marzo 2022.
In ogni caso rigettare la relativa domanda proposta dalla sig.ra nei Controparte_2
confronti della per i motivi sopra esposti e comunque perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto. Con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 u.c. c.p.c.”
La parte opponente esponeva che era concessionaria dell' Controparte_4
, già per la realizzazione e gestione della rete telematica del gioco lecito tramite
[...] CP_5 apparecchi A.W.P. e V.L.T. previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del Parte_2 che la “rete telematica” era l'infrastruttura macchinari e programmi informatici che consentiva la Contr connessione degli apparecchi da gioco ai sistemi di controllo , per monitorarne l'attività, anche per prevenire illeciti e la gestione, esercitata da soggetti controllati dalla pubblica amministrazione, costituisce prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 del Trattato CE, come statuito dalla Corte di Cassazione, Sez.
6-3 civ. con ordinanza n. 14288 del 2015;
Contr che in base alla convenzione stipulata il 20.3.2023 con (documento n. 3), l'esponente monitorava tutte le movimentazioni di denaro effettuate tramite apparecchi V.L.T. e A.W.P. installati presso gli esercizi commerciali autorizzati, compresa OM Slot Soc. Coop., con sede in
CC (Fr), via Celletta Traversa 3, n. 29, con cui aveva stipulato un contratto di raccolta del gioco lecito, da esercitare mediante apparecchi VLT installati nella sala giochi in Roma, Via Paolo
Orlando n. 3 (documento n. 4), impiegati per le giocate indicate nel ricorso monitorio;
3
che gli effetti civili di tali giocate erano disciplinati dall'art. 1935 c.c., dal D.M. 22 gennaio 2010 e dal regolamento di gioco affisso nelle sale giochi (documenti n. 5 e 6) e la suindicata convenzione del 20.3.2023 stabiliva le modalità di funzionamento e il pagamento delle vincite;
che ai sensi dell'art.
6.2 del D.M. 22 gennaio 2010, la vincita massima consentita per ciascuna partita tramite VLT, escluso il jackpot, e le vincite erano erogate direttamente in sala fino a € 5.000
e per importi superiori erano pagate dal concessionario, come previsto dal regolamento di gioco, previa presentazione del titolo erogato dal concessionario, entro novanta giorni dall'attribuzione del premio e non oltre trenta giorni dalla presentazione del titolo presso le sedi indicate;
che il concessionario, ricevuto il titolo, era tenuto ad acquisire i dati identificativi del richiedente, a ricevere l'indicazione della modalità di pagamento prescelta e a rilasciare apposita ricevuta e, prima del pagamento, il titolo era sottoposto a operazioni di validazione e controllo;
che il diritto al pagamento della vincita tramite apparecchi da gioco VLT presupponeva sia il possesso del titolo, voucher o ticket, che il positivo superamento del procedimento di validazione previsto dal D.M. 22 gennaio 2010.
La parte opponente aggiungeva che il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 e s.m.i., intitolato Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, al titolo IV, artt. 52, 53 e 54, imponeva obblighi di mitigazione del rischio di riciclaggio del denaro, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati relativi alle operazioni effettuate;
deduceva che il mero possesso di un voucher o titolo emesso dal sistema VLT non comportava l'insorgenza di un diritto di credito suscettibile di essere azionato a norma dell'art. 1935 c.c., né si trattava di documenti assimilabili a titoli di credito ex art. 642 c.p.c., trattandosi di documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione terza
Civile, con la sentenza n. 25265 del 2008; negava che la controparte avesse versato la somma di € 20.000 a mediante Controparte_3
l'assegno non trasferibile di cui al ricorso monitorio, evidenziando che era stata prodotta una semplice fotocopia priva di sottoscrizione, contenente il nome di un istituto di credito, l'importo e la data, nell'assoluto difetto di prova circa l'emissione, la consegna o l'incasso dell'assegno; esponeva che i voucher prodotti da , cui erano intestati, erano stati Controparte_2
sottoposti a sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
l'11.3.2016 ed eseguito l'11.4.2016 (documenti n. 7 e 8); che questo sequestro era dovuto ad anomalie rilevate tra il 2 ottobre 2015 e il successivo giorno 29 nella sala giochi "Lucky Break" di Roma, gestita da OM Slot Soc. Coop., mediante il riscontro 4
di gravi irregolarità per trentasei voucher, ciascuno d'importo superiore a € 5.000, per un totale di €
230.097,67, venticinque dei quali erano stati generati da ticket acquistati alla cassa e inseriti nei macchinari VLT, senza alcuna giocata o con alcune d'importo minimo, producendo un unico ticket
d'importo superiore a € 5.000 e gli ulteriori undici voucher sono stati generati da tickets inseriti in apparecchi VLT in stato di blocco, causato dalla morosità del gestore, senza alcuna partecipazione al gioco;
che le modalità di esecuzione di queste operazioni dimostravano che le somme inserite negli apparecchi VLT provenivano da versamenti effettuati al gestore della sala e non alla parte opponente e che non erano destinate all'effettuazione di giocate, ma all'emissione di tickets
d'importo superiore a € 5.000, da incassare presso l'esponente, che, prima di aver rilevato anomalie, aveva pagato tickets emessi tra il 2 e il 23 ottobre 2015, mentre aveva sospeso il pagamento di quelli emessi tra il 26 ottobre 2015 e il successivo giorno 29, compresi quelli intestati alla controparte, la quale era stata informata dell'irregolarità dei voucher e della sospensione del pagamento, con lettera raccomandata ricevuta il 27.11.2015 e simile comunicazione era stata
Contr Contr indirizzata ad e OM Slot Soc. Coop. e (documenti n. 9, 9.1, 9.2) e le anomalie riscontrate erano state contestate formalmente a quest'ultima (documenti n. 10, 10.1); che l'esponente il 16.2.2016 aveva depositato presso la suindicata Procura della Repubblica denuncia-querela contro ignoti, con richiesta di sequestro preventivo dei vouchers (documento n. Contr 11) e aveva informato , comunicando di aver depositato la complessiva somma di €
94.087,40, su un conto corrente dedicato presso (documenti n. 12 e 12.1) e, nel Controparte_6
corso del procedimento penale n. 45073/2016, era stato disposto il suindicato sequestro (documenti n. 7 e 8); in data 24.7.2017 la l'aveva diffidata al pagamento dei quattro vouchers sottoposti a CP_2
sequestro ed era stato dato riscontro con posta elettronica certificata (P.e.c.) in data 28.8.2017, comunicando l'impossibilità di pagare a causa del sequestro (documenti n.13, 14, 14.1).
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 4.10.2022, giorno in cui si costituiva in giudizio e chiedeva: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma in persona del Giudice Istruttore, contrariis rejectis: In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 4970/2022 emesso in data 24/03/2022 nel procedimento n. 10967/2022 ai sensi dell'art.648 c.p.c.
In via ulteriormente preliminare Accertato che la quale soggetto obbligato Controparte_1
alla vigilanza sulla società OM Slot Soc. Coop ad essa contrattualmente legata, ha ammesso che la sig.ra ha versato a quest'ultima la somma di € 20.000,00 sebbene le CP_2 5
apparecchiature VLT fossero disattivate e non abilitate ad emettere valiti voucher, condannare ai sensi dell'art. 186 bis cpc la con sede in Roma, Via Cesare Pascarella, n. 7, Controparte_1
cap. 00153, (P. Iva in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della P.IVA_2 somma di € 20.000,00 in favore della sig.ra . Controparte_2
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo
4970/2022 emesso in data 24/03/2022 nel procedimento n. 10967/2022 e per l'effetto condannare la con sede in Roma, Via Cesare Pascarella, n. 7, cap. 00153, (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare le somme di cui al D.I. P.IVA_2
sopra specificato, oltre interessi ovvero a versare la somma maggiore o minore che dovesse risultare per legge. In via istruttoria: […]
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del
D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta con cui si deduceva che il voucher
VLT era nominativo e riporta le generalità del giocatore, sicché correttamente l'opposta si era rivolta alla controparte per averne il pagamento e il nome indicato sul voucher coincideva con quello dell'emittente l'assegno bancario incassato dalla parte opponente, come dimostravano i voucher attestanti le vincite, poiché per ottenere uno il giocatore doveva prima acquistare un biglietto da inserire nell'apparecchio VLT, che, in caso di vincita, emetteva un voucher cartaceo recante le generalità del vincitore.
La parte opposta esponeva di aver effettuato la produzione di copia dei vouchers, avendo trattenuto gli originali per poterli incassare e negava le anomalie dedotte dalla controparte, che non aveva documentato l'esito del procedimento penale;
assumeva che doveva ritenersi non contestato almeno il credito dell'importo di € 20.000, pari a quanto aveva versato per l'acquisto dei tickets poi inseriti negli apparecchi VLT, che avevano emesso i vouchers.
Con ordinanza del 13.10.2022, il precedente Giudice istruttore non accoglieva le istanze proposte a norma degli artt. 186 bis c.p.c. e 648 c.p.c. e assegnava i termini previsti dall'art.183, comma VI,
c.p.c. e, prodotta documentazione, assumeva la causa in decisione all'udienza del 3.12.2014, con i termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito del trasferimento del precedente Giudice ad altro Ufficio Giudiziario, la causa era assegnata a questo Giudice con decreto del Presidente di Sezione in data 25.2.2025.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.4.2025 la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è fondata e pertanto merita accoglimento. 6
Prima di procedere all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo. La distribuzione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. imponeva alla parte opposta (attrice, in termini sostanziali) di allegare, documentare o provare fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e alla parte opponente di fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Appare opportuno chiarire i tratti essenziali del gioco della videolottery, oggetto della presente controversia, così come delineati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., III Sez.
Civ., sentenza 22 maggio 2025, n. 13749, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 674765-03). La videolottery istantanea consiste infatti in una “consiste in una lotteria istantanea autorizzata, come tale regolata, in prima battuta, dal disposto dell'art. 1935 c.c., nonché dalla specifica disciplina di dettaglio ad esso inerente, ossia dal citato d.m. 22.1.2010 (che ha recepito il Decreto del Direttore
Generale dell' , sulla cui natura si tornerà tra Parte_3 breve), e si svolge mediante apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS, gestiti da un concessionario (la Snaitech), in forza di concessione al tempo rilasciata dall' CP_5
(oggi confluita nell' . Controparte_4
Detti apparecchi, appunto denominati videolotteries (VLT), cui accede il giocatore per effettuare la giocata previo pagamento della posta (da € 0,5 ad € 5,00 al massimo, mediante pagamento con monete, banconote, ticket, carte prepagate, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card o mediante “reinvestimento” di premi già vinti), sono telematicamente collegati ad un sistema operativo centrale. L'operatività del gioco è disciplinata, appunto, dal citato d.m., che prevede tra l'altro [(art. 2, lett. e, iii) e iv)] che, prima di ogni giocata, venga generato un RNG (Random
Number Generator), ossia “il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita”. 7
Così, come efficacemente sintetizzato dalla controricorrente (p. 4, nota 4, del controricorso), “Il
Decreto 2010 … detta inoltre una specifica disciplina delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e dei requisiti minimi del sistema di gioco (cfr. artt. 3-5). In relazione alla vicenda de qua, un particolare rilievo rivestono le disposizioni che prescrivono un dialogo in tempo reale, da un lato, tra le diverse componenti del sistema di gioco (cfr. artt. 3 e 4) e, dall'altro lato, tra tale sistema ed il c.d. sistema di controllo (cfr. art. 5), quest'ultimo definito dal Decreto 2010 come 'il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di di tutte le informazioni e CP_5 di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i sistema/i di gioco' (cfr. art. 2, lett.
m), ivi compresi le informazioni e i dati relativi agli incassi e alle vincite dal sistema di gioco (cfr. artt. 5, comma 3, e 4, comma 9, lett. f;
…)”. Se il sistema - con operazione sì casuale, ma pur sempre nel rispetto di complesse operazioni informatiche predeterminate, atte a mantenere e non superare l'equilibrio, anche finanziario, del gioco e il margine di profitto del gestore - genera la combinazione vincente, sul video appare la relativa comunicazione, la tipologia di premio e la sua entità, e il giocatore può ottenere l'immediata stampa dello scontrino e con quello incassare la vincita, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del citato d.m.; esso stabilisce, in particolare, che “La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro
5.000,00 …; le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 …; le vincite superiori all'importo di euro 5.000,00 … sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull'apparecchio videoterminale;
la contabilizzazione e l'erogazione delle vincite superiori ad euro
5.200,00 … assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio”. Infine, per quanto qui interessa, l'art. 7 del d.m. stabilisce che l'importo massimo del Jackpot relativo a ciascun sistema di gioco è pari ad € 500.000,00.”
Con questa sentenza, la Corte di cassazione ha affermato tre principi di diritto:
“1) Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto della elaborazione della combinazione vincente che si manifesta sul videoterminale, ed è adeguatamente documentata dal possesso del relativo scontrino, se riportante i dati identificativi della giocata, il tipo di vincita e gli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad es. codici a barre, ecc.), giacché la sua immediata emissione è idonea ad integrare la c.d. validazione cui il d.m. cit. fa riferimento. Ne consegue che, se per una anomalia o un malfunzionamento del sistema informatico
(comunque determinati e non riconducibili al giocatore) viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria istantanea – che risponde comunque verso il giocatore solo nei limiti del 8
montepremi messo a disposizione e a questi noto – è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma – rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attività – concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante.
2) Il contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore in generale, ai sensi degli artt. 33-38 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Ne consegue che la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del d.m. cit. – se interpretata dal giudice di merito nel senso che la procedura di c.d. validazione, ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontri ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, da tanto restando condizionato l'obbligo di pagamento del premio – ha natura vessatoria, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett.
b), l), p) e t) del Codice del consumo, implicando l'effetto di esimere da responsabilità il gestore, in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincolando il consumatore ai suoi esiti, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili, ed escludendo ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.
3) Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., ove non sia in discussione l'estraneità del giocatore- consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio
Jackpot, non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad es., codici a barre, ecc.), atti a garantirne la genuinità materiale.”
Tanto premesso, la parte opposta non ha fornito la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento della domanda di cui al ricorso monitorio e, nel corso della presente causa promossa ex art. 645 c.p.c., a sostegno della propria pretesa creditoria ha prodotto: l'attestazione del versamento di un assegno di € 20.000 a favore della la copia fotostatica dei Controparte_3 quattro voucher attestanti la vincita di € 5.500 ciascuno intestata alla medesima istante;
la ricevuta 9
del deposito in data 30.10.2015 dei voucher presso la e l'intimazione di Controparte_3
pagamento e messa in mora inviata alla società opponente in data 24.7.2017 (documenti n. 1, 2, 3 e
4 del fascicolo monitorio prodotto il 4.10.2022).
Si ricorda che il contratto di videolottery (VLT) si conclude nel momento in cui il giocatore versa la posta di gioco, con le modalità previste (monete, ticket, carte, smart card, apertura di un conto di gioco o reinvestimento di vincite). Nel caso in esame, la parte attrice ha dichiarato di aver versato alla l'importo di € 20.000 mediante assegno non trasferibile emesso in data 20 Controparte_1
ottobre 2015, ma non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare questa circostanza;
infatti, al riguardo è stata depositata una scrittura privata costituita da un foglio dattiloscritto, privo di alcuna firma o attestazione di un funzionario di un istituto di credito, e vi sono indicati la denominazione di una banca, quello della l'importo e la data di emissione di Controparte_1 un assegno circolare (documento n. 1 del fascicolo monitorio), ma sussiste l'assoluto difetto di prova circa l'emissione dell'assegno, la sua consegna all'attuale parte opponente e l'incasso del medesimo titolo.
Per conseguenza, in mancanza di prova circa questi ultimi adempimenti, il documento in parola non può ritenersi idoneo a dimostrare la controversa stipulazione del contratto tra le parti e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Si osserva che la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. proposta dalla parte opponente è rimasta sfornita di prova in relazione all'esistenza, la natura e l'entità del danno;
al riguardo, va considerato che i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile di natura extrapatrimoniale o patrimoniale e dell'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione de qua, dispone al revoca del decreto ingiuntivo n.
4970-2022 (n. 10967-2022 R.G.); condanna a rifondere a ora Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
le spese processuali che liquida in € 6.069,00 (259 anticipazioni, 1.701 fase di
[...] 10
studio, 1.204 fase introduttiva, 2.905 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 6.10.2025
Il Giudice
NI TA