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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7830/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Puorto;
– ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e CP_1
LU UZ;
, in persona del legale rapp.tante p.t.; CP_2
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 328 2022 00008746 50 000 e 328 2022 000528760 5 000, notificati, rispettivamente, in data 2.11.2023 e 21.11.2023, con i quali veniva intimato il pagamento dei contributi Parte_2 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020 e da gennaio 2021 a settembre
[...]
2021. A sostegno della propria opposizione deduceva l'estinzione ex art. 1256 c.c. per impossibilità di far fronte alla obbligazione contributiva per mancata produzione di reddito a causa del COVID-19 e di non aver mai ricevuto precedenti comunicazioni. Eccepiva, inoltre, la duplicazione delle cartelle 328 2022 000008746 50 000 per la stessa contribuzione e periodo, nonché la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei relativi crediti per inosservanza dei termini di cui all'art. 25 D.Lgs n. 46/99. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare non dovute le predette somme, vinte le spese. L' nel costituirsi in giudizio, sosteneva, con varie argomentazioni, l'infondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI CP_2
La domanda nei confronti di è stata oggetto di rinuncia a mezzo delle note del CP_2
5.02.2025. SULLA PRESUNTA DUPLICAZIONE DELLA PRETESA La censura in ordine alla duplicazione della pretesa è infondata. Invero, l'avviso di addebito n. 328 2022 000008746 50 000 risulta notificato due volte, ma trattasi del medesimo titolo, medesime somme e causali che, conseguentemente, sono dovute una sola volta. SULLA EFFETTIVA DEBENZA DELLE SOMME RICHIESTE L'effettiva debenza delle somme non risulta contestata in ricorso dall'istante. Solo nelle note del 15.06.25, invero, la parte ricorrente sostiene l'avvenuta cancellazione della ditta individuale. Nondimeno l'asserzione appare in contrasto con le affermazioni contenute nel libello introduttivo, nel quale si sostiene, chiaramente, la perdurante attività della ditta, in relazione alla quale si inferisce poi lo stato di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19. Essa, dunque, oltrechè tardiva risulta anche infondata, alla luce della tesi difensiva abbracciata in ricorso e, comunque, dell'assenza di qualsivoglia richiesta di cancellazione inoltrata all' CP_1
A ciò si aggiunga che, per come documentato dall' risultano già notificati, e non CP_1 opposti, avvisi di addebito relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. allegati memoria . CP_1
Sono, peraltro, infondate le argomentazioni attoree tese ad affermare, sulla base della visura camerale in atti, l'avvenuta cancellazione della società. Invero, dalla visura stessa la società risulta “attiva” alla data del 2.04.24, con un numero di addetti pari a 1. La cancellazione di cui a pag. 3 invocata in sede di discussione odierna attiene all'albo nazionale dei gestori ambientali. SULLA DECADENZA Il termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99 non risulta decorso. È, pertanto, infondata l'eccezione di decadenza. Si consideri, poi, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (cfr. da ultimo Cass. n. 24134/21). SULL'ESTINZIONE EX ART. 1256 C.C. Anche l'eccezione di estinzione per impossibilità di far fronte all'obbligazione contributiva risulta infondata, in quanto priva di qualsiasi riscontro probatorio. Essa è oggetto di mera allegazione, in relazione alla quale non viene articolata alcuna istanza istruttoria, né sotto forma di prova testimoniale, né dotto forma di produzione documentale. È evidente, allora, che la mera affermazione non può comportare l'accoglimento del ricorso, specie a fronte della radicale carenza di qualsiasi istanza di cancellazione della posizione previdenziale inoltrata ad CP_1
SPESE DI LITE Residua, allora, solo la regolamentazione delle spese di lite, che sono compensate integralmente tra le parti, attesa la natura e la qualità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 6.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7830/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Puorto;
– ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e CP_1
LU UZ;
, in persona del legale rapp.tante p.t.; CP_2
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 328 2022 00008746 50 000 e 328 2022 000528760 5 000, notificati, rispettivamente, in data 2.11.2023 e 21.11.2023, con i quali veniva intimato il pagamento dei contributi Parte_2 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020 e da gennaio 2021 a settembre
[...]
2021. A sostegno della propria opposizione deduceva l'estinzione ex art. 1256 c.c. per impossibilità di far fronte alla obbligazione contributiva per mancata produzione di reddito a causa del COVID-19 e di non aver mai ricevuto precedenti comunicazioni. Eccepiva, inoltre, la duplicazione delle cartelle 328 2022 000008746 50 000 per la stessa contribuzione e periodo, nonché la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei relativi crediti per inosservanza dei termini di cui all'art. 25 D.Lgs n. 46/99. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare non dovute le predette somme, vinte le spese. L' nel costituirsi in giudizio, sosteneva, con varie argomentazioni, l'infondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI CP_2
La domanda nei confronti di è stata oggetto di rinuncia a mezzo delle note del CP_2
5.02.2025. SULLA PRESUNTA DUPLICAZIONE DELLA PRETESA La censura in ordine alla duplicazione della pretesa è infondata. Invero, l'avviso di addebito n. 328 2022 000008746 50 000 risulta notificato due volte, ma trattasi del medesimo titolo, medesime somme e causali che, conseguentemente, sono dovute una sola volta. SULLA EFFETTIVA DEBENZA DELLE SOMME RICHIESTE L'effettiva debenza delle somme non risulta contestata in ricorso dall'istante. Solo nelle note del 15.06.25, invero, la parte ricorrente sostiene l'avvenuta cancellazione della ditta individuale. Nondimeno l'asserzione appare in contrasto con le affermazioni contenute nel libello introduttivo, nel quale si sostiene, chiaramente, la perdurante attività della ditta, in relazione alla quale si inferisce poi lo stato di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19. Essa, dunque, oltrechè tardiva risulta anche infondata, alla luce della tesi difensiva abbracciata in ricorso e, comunque, dell'assenza di qualsivoglia richiesta di cancellazione inoltrata all' CP_1
A ciò si aggiunga che, per come documentato dall' risultano già notificati, e non CP_1 opposti, avvisi di addebito relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. allegati memoria . CP_1
Sono, peraltro, infondate le argomentazioni attoree tese ad affermare, sulla base della visura camerale in atti, l'avvenuta cancellazione della società. Invero, dalla visura stessa la società risulta “attiva” alla data del 2.04.24, con un numero di addetti pari a 1. La cancellazione di cui a pag. 3 invocata in sede di discussione odierna attiene all'albo nazionale dei gestori ambientali. SULLA DECADENZA Il termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99 non risulta decorso. È, pertanto, infondata l'eccezione di decadenza. Si consideri, poi, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (cfr. da ultimo Cass. n. 24134/21). SULL'ESTINZIONE EX ART. 1256 C.C. Anche l'eccezione di estinzione per impossibilità di far fronte all'obbligazione contributiva risulta infondata, in quanto priva di qualsiasi riscontro probatorio. Essa è oggetto di mera allegazione, in relazione alla quale non viene articolata alcuna istanza istruttoria, né sotto forma di prova testimoniale, né dotto forma di produzione documentale. È evidente, allora, che la mera affermazione non può comportare l'accoglimento del ricorso, specie a fronte della radicale carenza di qualsiasi istanza di cancellazione della posizione previdenziale inoltrata ad CP_1
SPESE DI LITE Residua, allora, solo la regolamentazione delle spese di lite, che sono compensate integralmente tra le parti, attesa la natura e la qualità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 6.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli