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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 18.09.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 29.8.2025, 8.9.2025, 9.9.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 837/2024 R.G. Lav., cui è riunita la causa iscritta al n. 850/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti. Fuso, Fazio e Di Matteo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il lo studio dell'avv. Rocchetti in Ancona, via Magenta n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
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RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Galeazzi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, p.za Roma n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
Controparte_2 rappresentato e difeso a allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni marco.
[...]
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RESISTENTE
1 OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con separati ricorsi, poi riuniti, le due società ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato dal lavoratore resistente e basato su diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro. La in particolare sostiene di poter contestare la fondatezza del CP_1 credito cedimento, non avendo avuto altre possibilità di tutela giurisdizionale. A tale proposito, evidenzia di avere impugnato con azione di accertamento negativo il verbale ispettivo da cui traeva origine la diffida accertativa in favore dell'opposta, ritenendo privo di prova il maggior credito vantato. Eccepisce, poi, la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, in quanto il era stato assunto con contratto a termine dal 14.9.2018 al CP_2
14.11.201 o attività presso il cantiere di Marghera) e dal 30.11.2018 al 11.3.2019. Osserva che il credito non poteva essere oggetto di diffida in quanto non era certo, liquido ed esigibile;
che le dichiarazioni dei lavoratori non erano prova sufficiente della pretesa, vista anche la minima percentuale di questi che era stata sentita nel corso del giudizio e la difficoltà di comprensione della lingua italiana di molti degli intervistati;
che non vi era prova di un orario costante superiore a quello pattuito al fine di ritenere la trasformazione del contratto da part time in full time;
che non vi era prova che le assenze ingiustificate fossero invero falsamente attestate;
che il TFR e le mensilità aggiuntive erano stati erogati mensilmente in quanto i lavoratori avevano esigenze di anticipazioni mensili come concordato in sede di contratti individuali;
che non potevano essere sanzionati errori meramente materiali e formali nella compilazione del LUL;
che i conteggi non erano comprensibili e contenevano una duplicazione delle pretese. Chiede, pertanto, la sospensione del precetto e la declaratoria di illegittimità di esso nel merito. Costituendosi in giudizio, il lavoratore osserva che l'orario di lavoro part time formalizzato invero era meramente fittizio, in quanto i lavoratori sapevano di dover prestare servizio a tempo pieno come effettivamente avvenuto nel corso del rapporto;
lamenta che la retribuzione era stata erogata in maniera inferiore a quanto spettante, visto anche il lavoro straordinario svolto nella giornata di sabato;
esclude la prescrizione, non potendo il termine decorrere in costanza di rapporto di lavoro e dovendo individuarsi il dies a quo nella interruzione definitiva del rapporto dell'interessato con la CP_1 rispetto al quale la notifica della diffida accertativa aveva interrotto la prescrizione in data 5.10.2023 e in data 10.10.2023; sostiene che il termine apposto al contratto di lavoro era illegittimo, sicché la prescrizione doveva decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto da considerarsi unico e a tempo indeterminato. Chiede, pertanto, la conferma del credito indicato nella
2 diffida accertativa. Con separato ricorso, poi riunito, la impugna analogo Parte_1 precetto fondato sulla diffida accertativ medesimi crediti, sostenendo che il lavoratore non avesse provato di aver prestato attività in modo continuativo presso il proprio cantiere di Ancona, che i crediti erano prescritti, che era maturata la decadenza biennale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 la quale poteva essere impedita unicamente dalla proposizione di domanda giudiziale, che non erano stati individuati gli appalti cui i dipendenti interessati erano stati addetti, che l'accertamento aveva ricostruito l'orario di lavoro non in modo rigoroso con l'esatta collocazione temporale ma come durata media della prestazione lavorativa. Insta, altresì, per la chiamata in garanzia di sulla base degli accordi intervenuti tra le parti nonché CP_1 per dispost d.lgs. 276/2003. Resistendo in giudizio il lavoratore, oltre ad esporre alcune delle difese sopra riportate, afferma che il rapporto di appalto con la si è svolto CP_1 in maniera continuativa attraverso una pluralità di ordini di fornitura consecutivi sino a tutt'oggi, sicché nessuna decadenza era maturata. Le due controversie venivano riunite con ordinanza del 8.10.2024 sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione non possa trovare accoglimento.
2. Decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Non è contestato che abbia affidato in appalto alcune lavorazioni alla e Parte_1 CP_1 bba rispondere ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 e obbligato solidale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori che in tali appalti hanno operato. La committente obbligata in solido osserva, però, che è maturata la decadenza biennale con riferimento alle pretese retributive vantate, adducendo che non vi era stato un unico rapporto di appalto, ma una pluralità di appalti susseguitisi nel tempo con riferimento alle varie imbarcazioni, pur nel rispetto di un accordo quadro che dettava le norme generali applicabili alle varie commesse assegnate al medesimo appaltatore. Al riguardo, vista la presenza sul punto di un orientamento della Suprema Corte non isolato, reso anche in controversie relative agli appalti si ritiene di dover valorizzare l'unicità del rapporto Parte_1
n del singolo contratto di appalto, sicché il termine decadenziale decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale di appalto che trova la sua disciplina nel combinato disposto dell'accordo quadro e dei singoli ordini per lotti di lavorazione, considerata da un lato la littera legis che fa riferimento alla “cessazione dell'appalto”, “espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dall'odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti”; dall'altro la ratio della normativa in
3 esame che mira ad “assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore”, che porta ad “escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi” (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento specifico agli appalti della Cass. 29629/2019). Parte_1
Pertant provata la cessazione del rapporto contrattuale d'appalto come sopra inteso unitariamente prima del termine biennale di decadenza (il lavoratore allega che i lavori in appalto assegnati dalla Parte_1 alla sono tuttora in corso, circostanza non contestata dalle
[...] CP_1 par ne va rigettata.
3. Prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Il dies a quo in caso di contratti a termine succedutisi con soluzione di continuità. Si premette che è pacifico tra le parti che il convenuto è stato assunto con due distinti contratti a termine dal 14.9.2018 al 14.11.2018 e dal 30.11.2018 al 11.3.2019 (l'indicazione erronea della cessazione del rapporto di lavoro in data 31.7.2019 contenuta in alcune pagine della memoria di costituzione del lavoratore risulta erronea e in contraddizione con le risultanze della diffida accertativa su cui si fonda la pretesa vantata e con altre indicazioni sempre riportate nella memoria di costituzione): i rapporti si sono succeduti, quindi, con intervallo temporale di alcuni giorni l'uno dall'altro. Giova a tale proposito ricordare che in caso di pluralità di rapporti a termine succedutisi tra le parti la Suprema Corte (Cass. 22146/2014) ritiene che i crediti scaturenti da ciascun contratto devono considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo;
stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli articoli 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351; Cass. 30 marzo 2004 n. 6322). Ne deriva che i crediti maturati in ciascun singolo rapporto si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla cessazione di esso. Nel costituirsi in giudizio il lavoratore allega che la data di decorrenza dovrebbe individuarsi in quella di cessazione dell'ultimo rapporto in quanto il termine apposto ai contratti sarebbe illegittimo, ma trattasi di doglianza del tutto generica non adeguatamente sostenuta da una specifica causa petendi e che in ogni caso appare irrilevante in quanto, anche a voler considerare come dies a quo della prescrizione la cessazione definitiva del rapporto tra le parti in data 11.3.2019, comunque il termine prescrizionale quinquennale sarebbe decorso. Sotto altro profilo, il lavoratore sostiene che la diffida accertativa notificata dall'Ispettorato del lavoro sarebbe atto sufficiente ad interrompere
4 la prescrizione. Invero, la disposizione in ordine all'interruzione della prescrizione lega tale effetto alla manifestazione di volontà del creditore di azionare il proprio diritto contenuta in un atto giudiziale (art. 2943 c.c.) o in una richiesta espressa fatta per iscritto e idonea a costituire in mora il debitore (art. 1219 c.c.), sicché la diffida accertativa che accerta la sussistenza di un credito notificato da un ente pubblico non costituisce strumento idoneo all'interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., ha statuito che “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. n. 3371 del 2010, Cass. n. 17123 del 2015, Cass. n. 15714 e Cass. n. 30125 del 2018, Cass. n. 15140 del 2021, Cass. n. 4205/2022). Egualmente infondata è l'argomentazione per la quale il termine prescrizionale non sarebbe decorso, dovendo aversi riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali legali all'emergenza COVID 19. Trattasi di argomentazione contenuta unicamente nelle note autorizzate, nelle quali non si fa espresso riferimento ad una norma in particolare, richiamando unicamente il principio come sopra espresso. Invero, dalla lettura attenta del testo normativo emergenziale si evince che i termini di prescrizione sostanziali risultano sospesi dall'art. 83 comma 8 Dl 18/2020 unicamente per le ipotesi in cui i diritti potevano essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività giudiziali (ad esempio con proposizione del ricorso in giudizio) precluse dai provvedimenti di sospensione delle attività giudiziali previsti nei commi precedenti. La chiara lettera del comma 2 dell'art. 83 che dispone la sospensione con chiaro riferimento al “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” unitamente al richiamo del consolidato principio di diritto (Cass. 2007 n. 12953) per il quale la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione costituisce disposizione di carattere eccezionale insuscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi espressamente e tassativamente considerati dalla legge, induce ad affermare che la disciplina emergenziale abbia voluto riferirsi alla sola sospensione dei termini procedurali, escludendo qualsivoglia possibilità di estendere la normativa COVID 19 alla sospensione d'ordine sostanziale dei diritti, che viene prevista dalla disposizione nei limiti indicati al comma 8, quando si tratti di prescrizioni
5 o decadenze la cui interruzione o il cui impedimento consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale. La sola estensione interpretativa della sospensione dei termini processuali ex art. 83 citato ai termini sostanziali con rilevanza processuale riguarda, dunque, le situazioni giuridiche nelle quali la possibilità di agire in giudizio costituisce l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto. Nel caso di specie, invero, la prescrizione poteva essere evitata con una richiesta stragiudiziale, sicché il comma in esame non si ritiene applicabile. Ciò premesso si rileva che il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nell'atto di precetto notificato alla e alla CP_1 Parte_1 in data 27.5.2024, allorquando il ter iziona decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 11.3.2019 era ormai decorso.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. La prescrizione del diritto vantato fa ritenere assorbite le ulteriori questioni sostenute dalle parti. L'infondatezza dell'eccezione di decadenza, la novità di alcune delle questioni sopra affrontate su cui non consta giurisprudenza di legittimità o orientamenti di merito consolidati, la natura pregiudiziale della pronuncia che ha impedito di affrontare il merito della pretesa, le condizioni delle parti fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà tra le parti le spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del lavoratore per il principio di soccombenza anche alla luce della mancata accettazione della proposta conciliativa più favorevole a lui rispetto all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna CP_2
a rifondere a e la residua metà
[...] Parte_1 CP_1 per ciascun u oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 21.9.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.9.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 18.09.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 29.8.2025, 8.9.2025, 9.9.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 837/2024 R.G. Lav., cui è riunita la causa iscritta al n. 850/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti. Fuso, Fazio e Di Matteo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il lo studio dell'avv. Rocchetti in Ancona, via Magenta n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
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RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Galeazzi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, p.za Roma n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
Controparte_2 rappresentato e difeso a allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni marco.
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RESISTENTE
1 OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con separati ricorsi, poi riuniti, le due società ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato dal lavoratore resistente e basato su diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro. La in particolare sostiene di poter contestare la fondatezza del CP_1 credito cedimento, non avendo avuto altre possibilità di tutela giurisdizionale. A tale proposito, evidenzia di avere impugnato con azione di accertamento negativo il verbale ispettivo da cui traeva origine la diffida accertativa in favore dell'opposta, ritenendo privo di prova il maggior credito vantato. Eccepisce, poi, la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, in quanto il era stato assunto con contratto a termine dal 14.9.2018 al CP_2
14.11.201 o attività presso il cantiere di Marghera) e dal 30.11.2018 al 11.3.2019. Osserva che il credito non poteva essere oggetto di diffida in quanto non era certo, liquido ed esigibile;
che le dichiarazioni dei lavoratori non erano prova sufficiente della pretesa, vista anche la minima percentuale di questi che era stata sentita nel corso del giudizio e la difficoltà di comprensione della lingua italiana di molti degli intervistati;
che non vi era prova di un orario costante superiore a quello pattuito al fine di ritenere la trasformazione del contratto da part time in full time;
che non vi era prova che le assenze ingiustificate fossero invero falsamente attestate;
che il TFR e le mensilità aggiuntive erano stati erogati mensilmente in quanto i lavoratori avevano esigenze di anticipazioni mensili come concordato in sede di contratti individuali;
che non potevano essere sanzionati errori meramente materiali e formali nella compilazione del LUL;
che i conteggi non erano comprensibili e contenevano una duplicazione delle pretese. Chiede, pertanto, la sospensione del precetto e la declaratoria di illegittimità di esso nel merito. Costituendosi in giudizio, il lavoratore osserva che l'orario di lavoro part time formalizzato invero era meramente fittizio, in quanto i lavoratori sapevano di dover prestare servizio a tempo pieno come effettivamente avvenuto nel corso del rapporto;
lamenta che la retribuzione era stata erogata in maniera inferiore a quanto spettante, visto anche il lavoro straordinario svolto nella giornata di sabato;
esclude la prescrizione, non potendo il termine decorrere in costanza di rapporto di lavoro e dovendo individuarsi il dies a quo nella interruzione definitiva del rapporto dell'interessato con la CP_1 rispetto al quale la notifica della diffida accertativa aveva interrotto la prescrizione in data 5.10.2023 e in data 10.10.2023; sostiene che il termine apposto al contratto di lavoro era illegittimo, sicché la prescrizione doveva decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto da considerarsi unico e a tempo indeterminato. Chiede, pertanto, la conferma del credito indicato nella
2 diffida accertativa. Con separato ricorso, poi riunito, la impugna analogo Parte_1 precetto fondato sulla diffida accertativ medesimi crediti, sostenendo che il lavoratore non avesse provato di aver prestato attività in modo continuativo presso il proprio cantiere di Ancona, che i crediti erano prescritti, che era maturata la decadenza biennale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 la quale poteva essere impedita unicamente dalla proposizione di domanda giudiziale, che non erano stati individuati gli appalti cui i dipendenti interessati erano stati addetti, che l'accertamento aveva ricostruito l'orario di lavoro non in modo rigoroso con l'esatta collocazione temporale ma come durata media della prestazione lavorativa. Insta, altresì, per la chiamata in garanzia di sulla base degli accordi intervenuti tra le parti nonché CP_1 per dispost d.lgs. 276/2003. Resistendo in giudizio il lavoratore, oltre ad esporre alcune delle difese sopra riportate, afferma che il rapporto di appalto con la si è svolto CP_1 in maniera continuativa attraverso una pluralità di ordini di fornitura consecutivi sino a tutt'oggi, sicché nessuna decadenza era maturata. Le due controversie venivano riunite con ordinanza del 8.10.2024 sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione non possa trovare accoglimento.
2. Decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Non è contestato che abbia affidato in appalto alcune lavorazioni alla e Parte_1 CP_1 bba rispondere ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 e obbligato solidale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori che in tali appalti hanno operato. La committente obbligata in solido osserva, però, che è maturata la decadenza biennale con riferimento alle pretese retributive vantate, adducendo che non vi era stato un unico rapporto di appalto, ma una pluralità di appalti susseguitisi nel tempo con riferimento alle varie imbarcazioni, pur nel rispetto di un accordo quadro che dettava le norme generali applicabili alle varie commesse assegnate al medesimo appaltatore. Al riguardo, vista la presenza sul punto di un orientamento della Suprema Corte non isolato, reso anche in controversie relative agli appalti si ritiene di dover valorizzare l'unicità del rapporto Parte_1
n del singolo contratto di appalto, sicché il termine decadenziale decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale di appalto che trova la sua disciplina nel combinato disposto dell'accordo quadro e dei singoli ordini per lotti di lavorazione, considerata da un lato la littera legis che fa riferimento alla “cessazione dell'appalto”, “espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dall'odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti”; dall'altro la ratio della normativa in
3 esame che mira ad “assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore”, che porta ad “escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi” (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento specifico agli appalti della Cass. 29629/2019). Parte_1
Pertant provata la cessazione del rapporto contrattuale d'appalto come sopra inteso unitariamente prima del termine biennale di decadenza (il lavoratore allega che i lavori in appalto assegnati dalla Parte_1 alla sono tuttora in corso, circostanza non contestata dalle
[...] CP_1 par ne va rigettata.
3. Prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Il dies a quo in caso di contratti a termine succedutisi con soluzione di continuità. Si premette che è pacifico tra le parti che il convenuto è stato assunto con due distinti contratti a termine dal 14.9.2018 al 14.11.2018 e dal 30.11.2018 al 11.3.2019 (l'indicazione erronea della cessazione del rapporto di lavoro in data 31.7.2019 contenuta in alcune pagine della memoria di costituzione del lavoratore risulta erronea e in contraddizione con le risultanze della diffida accertativa su cui si fonda la pretesa vantata e con altre indicazioni sempre riportate nella memoria di costituzione): i rapporti si sono succeduti, quindi, con intervallo temporale di alcuni giorni l'uno dall'altro. Giova a tale proposito ricordare che in caso di pluralità di rapporti a termine succedutisi tra le parti la Suprema Corte (Cass. 22146/2014) ritiene che i crediti scaturenti da ciascun contratto devono considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo;
stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli articoli 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351; Cass. 30 marzo 2004 n. 6322). Ne deriva che i crediti maturati in ciascun singolo rapporto si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla cessazione di esso. Nel costituirsi in giudizio il lavoratore allega che la data di decorrenza dovrebbe individuarsi in quella di cessazione dell'ultimo rapporto in quanto il termine apposto ai contratti sarebbe illegittimo, ma trattasi di doglianza del tutto generica non adeguatamente sostenuta da una specifica causa petendi e che in ogni caso appare irrilevante in quanto, anche a voler considerare come dies a quo della prescrizione la cessazione definitiva del rapporto tra le parti in data 11.3.2019, comunque il termine prescrizionale quinquennale sarebbe decorso. Sotto altro profilo, il lavoratore sostiene che la diffida accertativa notificata dall'Ispettorato del lavoro sarebbe atto sufficiente ad interrompere
4 la prescrizione. Invero, la disposizione in ordine all'interruzione della prescrizione lega tale effetto alla manifestazione di volontà del creditore di azionare il proprio diritto contenuta in un atto giudiziale (art. 2943 c.c.) o in una richiesta espressa fatta per iscritto e idonea a costituire in mora il debitore (art. 1219 c.c.), sicché la diffida accertativa che accerta la sussistenza di un credito notificato da un ente pubblico non costituisce strumento idoneo all'interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., ha statuito che “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. n. 3371 del 2010, Cass. n. 17123 del 2015, Cass. n. 15714 e Cass. n. 30125 del 2018, Cass. n. 15140 del 2021, Cass. n. 4205/2022). Egualmente infondata è l'argomentazione per la quale il termine prescrizionale non sarebbe decorso, dovendo aversi riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali legali all'emergenza COVID 19. Trattasi di argomentazione contenuta unicamente nelle note autorizzate, nelle quali non si fa espresso riferimento ad una norma in particolare, richiamando unicamente il principio come sopra espresso. Invero, dalla lettura attenta del testo normativo emergenziale si evince che i termini di prescrizione sostanziali risultano sospesi dall'art. 83 comma 8 Dl 18/2020 unicamente per le ipotesi in cui i diritti potevano essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività giudiziali (ad esempio con proposizione del ricorso in giudizio) precluse dai provvedimenti di sospensione delle attività giudiziali previsti nei commi precedenti. La chiara lettera del comma 2 dell'art. 83 che dispone la sospensione con chiaro riferimento al “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” unitamente al richiamo del consolidato principio di diritto (Cass. 2007 n. 12953) per il quale la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione costituisce disposizione di carattere eccezionale insuscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi espressamente e tassativamente considerati dalla legge, induce ad affermare che la disciplina emergenziale abbia voluto riferirsi alla sola sospensione dei termini procedurali, escludendo qualsivoglia possibilità di estendere la normativa COVID 19 alla sospensione d'ordine sostanziale dei diritti, che viene prevista dalla disposizione nei limiti indicati al comma 8, quando si tratti di prescrizioni
5 o decadenze la cui interruzione o il cui impedimento consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale. La sola estensione interpretativa della sospensione dei termini processuali ex art. 83 citato ai termini sostanziali con rilevanza processuale riguarda, dunque, le situazioni giuridiche nelle quali la possibilità di agire in giudizio costituisce l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto. Nel caso di specie, invero, la prescrizione poteva essere evitata con una richiesta stragiudiziale, sicché il comma in esame non si ritiene applicabile. Ciò premesso si rileva che il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nell'atto di precetto notificato alla e alla CP_1 Parte_1 in data 27.5.2024, allorquando il ter iziona decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 11.3.2019 era ormai decorso.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. La prescrizione del diritto vantato fa ritenere assorbite le ulteriori questioni sostenute dalle parti. L'infondatezza dell'eccezione di decadenza, la novità di alcune delle questioni sopra affrontate su cui non consta giurisprudenza di legittimità o orientamenti di merito consolidati, la natura pregiudiziale della pronuncia che ha impedito di affrontare il merito della pretesa, le condizioni delle parti fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà tra le parti le spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del lavoratore per il principio di soccombenza anche alla luce della mancata accettazione della proposta conciliativa più favorevole a lui rispetto all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna CP_2
a rifondere a e la residua metà
[...] Parte_1 CP_1 per ciascun u oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 21.9.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.9.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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