Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
La persona offesa del reato non è legittimata a proporre appello, ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale il giudice abbia respinto la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, non potendosi, in contrario, far leva sulla inclusione, tra i soggetti legittimati al gravame, della "persona che avrebbe diritto alla restituzione", dal momento che una tale legittimazione presuppone che il sequestro sia stato disposto e vi sia quindi interesse ad opporvisi onde ottenere, appunto, la restituzione del bene sequestrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6908 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 21/11/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 1634
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 26262/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN BR BE;
avverso l'ordinanza del 12 aprile 2006, del Tribunale per il riesame di Firenze;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano F., che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
udito l'avv. Marasca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Il Tribunale per il riesame di Firenze, con provvedimento in data 12 aprile 2006, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla persona offesa IN BR BE, avverso l'ordinanza con la quale il Giudice aveva rigettato la richiesta di sequestro avanzata dal Pubblico Ministero nel corso del procedimento, sul presupposto che la persona che avrebbe diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro preventivo (ove disposto dal Giudice delle indagini preliminari) non può ritenersi titolare del potere di impugnazione che compete solo al pubblico ministero in caso di rigetto della richiesta.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore della parte offesa, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p.. In particolare, il ricorrente osserva che l'art. 322 bis c.p.p., richiama espressamente, tra i soggetti legittimati all'appello, tra gli altri, anche "la persona che avrebbe diritto alla restituzione", con ciò stabilendo espressamente che, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, il titolare al diritto all'appello, contrariamente a quanto affermato dal Giudice delle indagini preliminari, non sarebbe solo il Pubblico Ministero. E, nella specie, la parte offesa ricorrente, in quanto "proprietaria del veicolo oggetto della richiesta di sequestro preventivo da parte del pubblico ministero, sarebbe la persona che avrebbe diritto alla restituzione in caso di applicazione della misura cautelari reale di cui si discute".
Il ricorso è infondato.
È vero che questa Corte, come ha ricordato il ricorrente, ha affermato, in una risalente decisione, che sussiste la legittimazione ad impugnare la mancata concessione del sequestro preventivo da parte della persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose passibili di sequestro, trattandosi di soggetto astrattamente indicato dal legislatore come portatore di un interesse meritevole di tutela senza alcuna limitazione in relazione alla natura del provvedimento oggetto del gravame, e atteso il tenore letterale dell'art. 322 bis c.p.p.., che prevede la possibilità di proporre appello, anche da parte di tali soggetti, contro tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo e, quindi, anche in ipotesi di mancato accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta formulata dal pubblico ministero, (Cass., sez. 2^, sent. N. 5099 del 14 dicembre 1993, rv 196942). Cionondimeno questo collegio ritiene di non condividere tale orientamento e di seguire il diverso indirizzo, già affermato in altra, più recente, decisione (cfr., Cass., sez. 2^, sentenza n. 32283 del 2001), alla luce di una lettura sistematica e non meramente letterale del dato normativo.
Il ricorrente sostiene, infatti, che l'art. 322 bis c.p.p., conferirebbe anche alla "persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate", la legittimazione ad appellare l'ordinanza con la quale il giudice ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di emissione del decreto di sequestro probatorio:
e da tale dato letterale trae spunto per affermare (conformemente alla citata decisione di questa Corte) la legittimazione di tale soggetto ad impugnare anche il provvedimento di rigetto della richiesta di misura reale avanzata dal Pubblico Ministero. Ora, se è vero che l'art. 568 c.p.p., comma 1, numero 3, prevede che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, non può certo ritenersi, come afferma il ricorrente, che l'art. 322 bis c.p.p., conferisca espressamente "alla persona che avrebbe diritto alla restituzione", la legittimazione a proporre appello avverso le ordinanze di rigetto della richiesta di sequestro preventivo;
tale disposizione, infatti, indica cumulativamente i soggetti titolari del diritto a proporre appello (Pubblico Ministero, imputato e suo difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) e, sempre cumulativamente, i provvedimenti impugnabili.
Ne consegue che della disposizione in esame non può darsi una lettura asistematica, avulsa cioè dalla disciplina prevista in via generale per le impugnazioni avverso le misure cautelari (segnatamente) reali.
È noto, infatti, che il sequestro preventivo, in quanto misura cautelare reale (al pari delle misure cautelari personali), può essere adottata solo dal giudice (salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 321 c.p.p., comma 3 bis), quando vi sia "pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati", ed esclusivamente su richiesta del Pubblico Ministero:
è, infatti, funzionale al sistema (principio della domanda cautelare) che l'unico soggetto legittimato alla richiesta sia il pubblico ministero e cioè l'organo deputato in via esclusiva alle indagini.
E non è senza significato che la disciplina prevista in materia di sequestro conservativo - che, in via generale, ove l'esigenza da soddisfare riguardi il pagamento delle spese del procedimento o delle somme dovute all'erario, prevede, con assoluta simmetria con quella del sequestro preventivo, che la richiesta possa essere effettuata solo dal Pubblico Ministero - soffra di una significativa eccezione, che consente che la richiesta possa essere rivolta al giudice direttamente dalla parte civile (art. 316 c.p.p., comma 2), nella sola ipotesi in cui "vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato", quando cioè la finalità del sequestro è esclusivamente quella di garantire il soddisfacimento delle ragioni della parte civile.
E non può non osservarsi che alla parte civile, pur legittimata, in tale ipotesi, a chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato, non è accordato alcun potere di impugnazione in caso di rigetto dell'istanza: mentre infatti, il riesame della misura eventualmente adottata (art. 318 c.p.p.) può essere chiesto da "chiunque vi abbia interesse", un autonomo diritto di impugnazione in caso di rigetto dell'istanza non è normativamente previsto. Emerge allora con evidenza la ratto della pur risalente novella (l'art. 322 bis c.p.p., è stato inserito dal D.Lgs. n. 12 del 1991, art. 17, per evidente simmetria con l'art. 310 c.p.p., che riguarda le misure cautelari personali) che, indicando genericamente i soggetti legittimati all'appello, ha avuto esclusivamente la finalità di colmare un vuoto normativo, da più parti denunciato, con particolare riferimento alla mancata previsione per il pubblico ministero di impugnare le ordinanze di rigetto della richiesta (in simmetria con l'appello delle misure cautelari personali). Una lettura sistematica delle disposizioni concernenti il sequestro, consente, quindi, di affermare che la legittimazione della "persona che avrebbe diritto alla restituzione", analogamente a quella della "persona alla quale le cose sono state sequestrate", presuppone che un provvedimento di sequestro sia stato adottato perché solo in tal caso nasce l'interesse di tali soggetti a contrastare la legittimità del provvedimento e a conseguire, in ipotesi, la restituzione del bene.
Diversamente opinando, la legittimazione a impugnare da parte di tali soggetti privati anche nella ipotesi di rigetto della richiesta di sequestro, si configurerebbe come una sorta di surroga del potere del pubblico ministero, che, viceversa, è individuato dal legislatore come potere esclusivo, in assoluta simmetria con la disciplina delle misure cautelari personali, in quanto solo tale soggetto è portatore dell'interesse dello Stato di perseguire attività criminose, e, solo in tale qualità, può chiedere al giudice l'adozione di misure cautelari onde evitare "che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso".
In conclusione, e in sintesi, la legittimazione ad impugnare l'ordinanza con la quale il giudice ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero, esiste (e si esaurisce), per i soggetti diversi dal Pubblico Ministero, solo in funzione dell'interesse specifico che nasce dall'applicazione della misura, dalla privazione di un bene alla cui restituzione essi ritengono di aver diritto: non è, invece, configurabile un diritto degli stessi ad impugnare l'ordinanza di rigetto perché tale impugnazione equivarrebbe, nella sostanza, a ritenere sussistente, in capo a tali soggetti, un diritto a richiedere e ottenere dal giudice una misura cautelare reale. Dalla interpretazione sistematica della disciplina processuale in materia si sequestro si trae quindi il principio che non sussiste alcuna legittimazione di una parte privata di impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero.
Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2007