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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41100/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1
RI, elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, 27 51017 PESCIA, presso il difensore avv. GIOVANNELLI RI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 2 MILANO, presso il difensore avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte opposta : Controparte_1
“NEL MERITO In via principale:
- previo accertamento della infondatezza delle pretese avversarie, rigettare in toto le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.13316/2024 - n.R.G. pagina 1 di 4 32984/2024 del Tribunale di Milano e in ogni caso condannare l'opponente, al pagamento a favore di Contr
delle somme dovute per € 21.006,00=, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ivi compreso il rimborso delle spese generali. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare i mezzi istruttori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6.11.2024, la società
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13316/2024 – R.G. n. Parte_1
32984/2024, emesso dal Giudice del Tribunale di Milano dott.ssa Lucia Francesca Iori in data 24.9.2024, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
la somma complessiva di € 21.006,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, a
[...] titolo di corrispettivo per la fornitura di propri prodotti.
A fondamento dell'opposizione deduceva che la merce consegnata presentava difformità, sia nel quantitativo che nella qualità, che erano state tempestivamente contestate al corriere dal proprio responsabile del magazzino sig. che quest'ultimo aveva chiesto infatti al corriere di Persona_1 ricaricare la merce;
che a fronte del rifiuto del corriere, la merce ormai scaricata rimaneva depositata presso il proprio magazzino in attesa di chiarimenti da parte della fornitrice, che peraltro non giungevano, rimanendo dunque a disposizione della medesima fornitrice presso la propria sede. A fronte di tali deduzioni in fatto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nulla dovere all'opposta.
Costituitasi in giudizio, la contestava Controparte_1
l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
Affermava di essere una realtà di riferimento nel panorama italiano nel settore della nutrizione funzionale e dermocosmetica, operando con consolidata esperienza e serietà nella produzione e distribuzione di prodotti a marchio proprio, tra cui i noti brand , CP_2 Controparte_3 CP_4
e , diffusi e riconosciuti all'interno del canale della Grande Distribuzione CP_5 CP_6
Organizzata, dove l'azienda si distingue per l'elevato standard qualitativo e per l'efficienza nella filiera logistica. Affermava di avere un accordo commerciale con l'opponente, in ragione del quale effettuava una serie di forniture di prodotti tra ottobre 2023 e gennaio 2024, per un importo complessivo di € 21.006,00. Evidenziava che le forniture erano state integralmente evase, come documentato dalle fatture e dai documenti di trasporto, controfirmati per ricevuta e timbrati da personale della società opponente, a comprova dell'effettiva consegna, e che, di contro, alcuna comunicazione scritta, né formale reclamo da parte dell'opponente era stato sollevato all'atto della consegna o immediatamente dopo, dovendosi pertanto giudicare le contestazioni svolte dall'opponente solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, tardive, generiche, postume e strumentali, oltre che smentite dal contenuto della corrispondenza intercorsa, con cui al contrario la lungi dal contestare la merce, Parte_1 dava atto della propria impossibilità di adempiere agli obblighi assunti, segnalando con mail del 19 febbraio 2024 “problematiche di flusso di cassa per via di un finanziamento mancato”, con mail dell'8 maggio 2024 di voler “provvedere al saldo entro giugno”, e dichiarando con mail del 3 giugno 2024:
“non riusciremo ad adempiere a quanto concordato”. pagina 2 di 4 In ragione di quanto sopra, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e nel merito la sua conferma.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in data 21.11.2025 in esito all'udienza cartolare del 24.10.2025.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c, avendo prodotto il contratto intercorso tra le parti (sub doc. 2 in fascicolo monitorio), le fatture determinanti il credito azionato (sub doc.3 in fascicolo monitorio) i ddt di consegna della merce (sub doc. 3bis in fascicolo monitorio) e la corrispondenza intercorsa tra le parti - con cui l'opponente ha ripetutamente comunicato la propria intenzione di provvedere al pagamento -, come prescritto dall'art. 634 c.p.c..
L'opponente, con l'atto introduttivo del giudizio, non ha svolto alcuna specifica contestazione avverso la suddetta documentazione, e si è limitata ad eccepire la difformità della merce consegnata, sia per la quantità che per la qualità, senza peraltro alcuna specifica allegazione in ordine a tali supposte difformità, che sono rimaste solo genericamente affermate. Neppure l'opponente ha documento di aver formalmente contestato la merce prima dell'opposizione, sicchè i generici asserti della parte opponente devono giudicarsi del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da
[...]
. La stessa si è poi limitata a proporre l'opposizione, non Controparte_1 svolgendo alcuna ulteriore difesa nel corso del giudizio, né comparendo alle udienze tenutesi nel corso dello stesso.
Nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti del contratto stipulato inter partes (sub doc. 2), nonché delle fatture potanti l'importo preteso (sub doc. 3), dei documenti di trasporto della merce attestanti la relativa consegna all'opponente (sub doc. 3bis) e delle comunicazioni intercorse tra le parti prima del giudizio (sub doc. 6) recanti la conferma dell'opponente della propria volontà di provvedere al pagamento (ostacolato solo da riferita difficoltà economica e non già per contestazioni di merce, di cui non vi è traccia) - documentazione tutta non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., nella misura media per le prime due fasi del giudizio (studio ed introduttiva) e minima per le pagina 3 di 4 ulteriori due fasi (trattazione e decisionale), avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (n. 13316/2024 – R.G. n. 32984/2024, emesso dal Giudice del Tribunale di Milano il 24.9.2024).
- Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre 15% per rimborso spese forfetario, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Gop
dott. Katia Songia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41100/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1
RI, elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, 27 51017 PESCIA, presso il difensore avv. GIOVANNELLI RI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 2 MILANO, presso il difensore avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte opposta : Controparte_1
“NEL MERITO In via principale:
- previo accertamento della infondatezza delle pretese avversarie, rigettare in toto le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.13316/2024 - n.R.G. pagina 1 di 4 32984/2024 del Tribunale di Milano e in ogni caso condannare l'opponente, al pagamento a favore di Contr
delle somme dovute per € 21.006,00=, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ivi compreso il rimborso delle spese generali. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare i mezzi istruttori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6.11.2024, la società
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13316/2024 – R.G. n. Parte_1
32984/2024, emesso dal Giudice del Tribunale di Milano dott.ssa Lucia Francesca Iori in data 24.9.2024, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
la somma complessiva di € 21.006,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, a
[...] titolo di corrispettivo per la fornitura di propri prodotti.
A fondamento dell'opposizione deduceva che la merce consegnata presentava difformità, sia nel quantitativo che nella qualità, che erano state tempestivamente contestate al corriere dal proprio responsabile del magazzino sig. che quest'ultimo aveva chiesto infatti al corriere di Persona_1 ricaricare la merce;
che a fronte del rifiuto del corriere, la merce ormai scaricata rimaneva depositata presso il proprio magazzino in attesa di chiarimenti da parte della fornitrice, che peraltro non giungevano, rimanendo dunque a disposizione della medesima fornitrice presso la propria sede. A fronte di tali deduzioni in fatto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nulla dovere all'opposta.
Costituitasi in giudizio, la contestava Controparte_1
l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
Affermava di essere una realtà di riferimento nel panorama italiano nel settore della nutrizione funzionale e dermocosmetica, operando con consolidata esperienza e serietà nella produzione e distribuzione di prodotti a marchio proprio, tra cui i noti brand , CP_2 Controparte_3 CP_4
e , diffusi e riconosciuti all'interno del canale della Grande Distribuzione CP_5 CP_6
Organizzata, dove l'azienda si distingue per l'elevato standard qualitativo e per l'efficienza nella filiera logistica. Affermava di avere un accordo commerciale con l'opponente, in ragione del quale effettuava una serie di forniture di prodotti tra ottobre 2023 e gennaio 2024, per un importo complessivo di € 21.006,00. Evidenziava che le forniture erano state integralmente evase, come documentato dalle fatture e dai documenti di trasporto, controfirmati per ricevuta e timbrati da personale della società opponente, a comprova dell'effettiva consegna, e che, di contro, alcuna comunicazione scritta, né formale reclamo da parte dell'opponente era stato sollevato all'atto della consegna o immediatamente dopo, dovendosi pertanto giudicare le contestazioni svolte dall'opponente solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, tardive, generiche, postume e strumentali, oltre che smentite dal contenuto della corrispondenza intercorsa, con cui al contrario la lungi dal contestare la merce, Parte_1 dava atto della propria impossibilità di adempiere agli obblighi assunti, segnalando con mail del 19 febbraio 2024 “problematiche di flusso di cassa per via di un finanziamento mancato”, con mail dell'8 maggio 2024 di voler “provvedere al saldo entro giugno”, e dichiarando con mail del 3 giugno 2024:
“non riusciremo ad adempiere a quanto concordato”. pagina 2 di 4 In ragione di quanto sopra, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e nel merito la sua conferma.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in data 21.11.2025 in esito all'udienza cartolare del 24.10.2025.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c, avendo prodotto il contratto intercorso tra le parti (sub doc. 2 in fascicolo monitorio), le fatture determinanti il credito azionato (sub doc.3 in fascicolo monitorio) i ddt di consegna della merce (sub doc. 3bis in fascicolo monitorio) e la corrispondenza intercorsa tra le parti - con cui l'opponente ha ripetutamente comunicato la propria intenzione di provvedere al pagamento -, come prescritto dall'art. 634 c.p.c..
L'opponente, con l'atto introduttivo del giudizio, non ha svolto alcuna specifica contestazione avverso la suddetta documentazione, e si è limitata ad eccepire la difformità della merce consegnata, sia per la quantità che per la qualità, senza peraltro alcuna specifica allegazione in ordine a tali supposte difformità, che sono rimaste solo genericamente affermate. Neppure l'opponente ha documento di aver formalmente contestato la merce prima dell'opposizione, sicchè i generici asserti della parte opponente devono giudicarsi del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da
[...]
. La stessa si è poi limitata a proporre l'opposizione, non Controparte_1 svolgendo alcuna ulteriore difesa nel corso del giudizio, né comparendo alle udienze tenutesi nel corso dello stesso.
Nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti del contratto stipulato inter partes (sub doc. 2), nonché delle fatture potanti l'importo preteso (sub doc. 3), dei documenti di trasporto della merce attestanti la relativa consegna all'opponente (sub doc. 3bis) e delle comunicazioni intercorse tra le parti prima del giudizio (sub doc. 6) recanti la conferma dell'opponente della propria volontà di provvedere al pagamento (ostacolato solo da riferita difficoltà economica e non già per contestazioni di merce, di cui non vi è traccia) - documentazione tutta non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., nella misura media per le prime due fasi del giudizio (studio ed introduttiva) e minima per le pagina 3 di 4 ulteriori due fasi (trattazione e decisionale), avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (n. 13316/2024 – R.G. n. 32984/2024, emesso dal Giudice del Tribunale di Milano il 24.9.2024).
- Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre 15% per rimborso spese forfetario, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Gop
dott. Katia Songia
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