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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott.
Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3612/2017 del Ruolo
Generale promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Simona D'Ambrogio
ATTRICE
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., quale amministratore unico della rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Raffaele Fatano
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22.03.2017 la società
[...]
esponeva che l'immobile di sua Parte_1
proprietà, sito in un complesso condominiale ed adibito ad autorimessa, acquistato da Solaris srl con atto di compravendita del 30-11-2006, si trovava in un notevole stato di degrado a causa di vistose infiltrazioni di acqua piovana, manifestatesi in occasioni di precipitazioni piovose verificatesi pochi giorni dopo il detto acquisto;
infiltrazioni “provenienti dalle parti comune scoperte del complesso condominiale”.
A sostegno della domanda deduceva che, nonostante fosse stato richiesto, l'amministratore pro tempore del non aveva provveduto a porre in essere CP_1
gli opportuni interventi di manutenzione, finalizzati ad eliminare le lamentate infiltrazioni, e non aveva svolto alcuna attività volta al miglioramento della situazione infiltrante, sicchè si era reso necessario richiedere al
Tribunale di Lecce un accertamento tecnico preventivo
(giudizio R.G. 8712/2015), a seguito del quale il CTU aveva attribuito le cause dei riscontrati fenomeni infiltrativi alla non corretta impermeabilizzazione della superficie di alcune parti in comune dell'edificio, con conseguente responsabilità del . CP_1
Conveniva pertanto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Lecce il in persona Controparte_1
2 dell'amministratore p.t., quale amministratore unico della per sentirlo condannare al CP_2
risarcimento del danno per equivalente dei costi che la stessa società aveva sopportato per gli urgenti interventi di ripristino delle strutture di sua proprietà nonchè al risarcimento del danno in forma specifica mediante esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto , e CP_1
sosteneva, in primo luogo, che l'attrice fosse già stata ristorata per i danni subiti, in quanto aveva acquistato l'immobile in questione dalla Solaris s.r.l., con una riduzione di euro 115.000,00 del prezzo di vendita;
riduzione disposta, con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce del 20.06.2013, proprio per l'accertata esistenza di vizi del bene venduto. Il CP_1
contestava inoltre anche la determinazione dei danni.
Espletata l'istruttoria, acquisiti agli atti sia l'ATP sia il giudizio concernente la disposta riduzione del prezzo di vendita, all'udienza del 2-11-2020 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
con ordinanza del
25-5-2021 il Giudice, ritenuto opportuno nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare lo stato attuale dei luoghi in questione, disponeva Ctu.
3 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
9-4-2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Al riguardo si condividono le conclusioni cui è giunto il
CTU, ing. - nominato sia in sede di Per_1
accertamento tecnico preventivo (RG. n. 8712/2017) che nel presente giudizio - il quale, con valutazione approfondita ed immune da vizi logici (e che, pertanto, si condivide integralmente), ha accertato che le cause dei fenomeni infiltrativi manifestatisi nel locale autorimessa di proprietà dell'odierna attrice sono da attribuirsi alla non corretta impermeabilizzazione della superficie pavimentata della piazzetta sovrastante e alla non corretta protezione delle murature delle intercapedini esposte a pioggia;
tutte parti comuni dell'edificio e, come tali, di competenza del
Condominio stesso (cfr. Ctu esperita nel giudizio di
ATP, acquisito in atti).
Il CTU, nell'indagine demandatagli nel corso dell'odierno giudizio al fine di verificare la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli già riscontrati e descritti in sede di atp, ha inoltre acclarato come detti danni da infiltrazioni, in mancanza di qualsivoglia
4 intervento di riparazione e/o ristrutturazione da parte del , hanno subito con il tempo un notevole CP_1
aggravamento, tanto da porre il locale di proprietà dell'attrice a rischio inagibilità (v. Ctu in atti).
Sulla scorta di quanto sopra, può dunque ritenersi provata la responsabilità del , quale CP_1
custode delle parti comuni ex art. 2051 cod. civ., nella causazione dei danni invocati dall'attrice, per non avere lo stesso provveduto all'esecuzione dei necessari interventi di impermeabilizzazione né posto in essere rimedi idonei ad impedire l'aggravamento dei detti danni.
Irrilevante risulta nel presente giudizio (avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cc e conseguenti danni) la sentenza del Tribunale di Lecce
n. 1926 del 20-6-2013, resa all'esito del diverso giudizio avente ad oggetto la domanda di riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 cod. civ. per la sussistenza di vizi dell'immobile compravenduto, instaurato da (quale acquirente Parte_1
dell'immobile) nei confronti di Solaris S.r.l. (quale venditrice dell'immobile); sentenza che, come detto, ha disposto la riduzione del prezzo di vendita condannando la società venditrice Solaris S.r.l. alla restituzione in favore di della Parte_1
somma di euro 115.000,00.
5 Al riguardo, risulta evidente come l'esito di detto giudizio (cui il risulta essere del tutto CP_1
estraneo), concernente il diverso rapporto acquirente- venditore, non inficia l'odierna richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2051 cod. civ. formulata dalla società attrice, quale odierna proprietaria del locale autorimessa, nei confronti del , in ragione CP_1
del mancato e persistente assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi di custodia e manutenzione sulle parti comuni gravanti sul medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra, il deve CP_1
essere condannato sia alla esecuzione delle opere e dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, secondo le modalità accertate dal CTU (v. ATP pagg.. 7
e 8), sia al risarcimento dei danni subiti dal locale autorimessa di proprietà dell'attrice, per un totale di euro 63.765,48, oltre IVA ed accessori di legge, per come quantificati dal CTU (v. pag. 8 Atp e pagg. 6 e 7
CTU del 18-11-202), che ha invero indicato in tale cifra l'importo complessivo di lavori, oneri e spese tecniche necessari per la riparazione dei danni da infiltrazione accertati nell'autorimessa in questione all'epoca dell'atp e poi alla data della ctu disposta in corso di causa..
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
[...]
[...] , a carico del quale vanno altresì poste le CP_3
spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato prima della introduzione del presente giudizio.
Come statuito dalla S.C, invero, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c.” (Cass. 9735/2020, conf. Cass. 29850/2023); in tali spese vanno incluse non solo le spese vive consistenti nei compensi - e relativi accessori - del consulente tecnico di ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ma anche le spese inerenti la relativa attività defensionale, soggette anch'esse alla regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ.
(conf. Cass. 2017/14268; Cass. 15672/2005); dette spese vengono liquidate in complessivi euro 5.862,24, di cui euro 1.603,20 per compensi professionali, euro
1.068,80 per spese di CTP (come da fattura in atti), euro 2.810,74 per spese di CTU (come da fattura in atti) ed euro 379,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
7 Le spese di Ctu del presente giudizio, come già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario
Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione del 22-3-2017 da Parte_1
nei confronti di , in
[...] Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., quale amministratore unico della così provvede: CP_2
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto alla esecuzione Controparte_1
delle opere e dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, secondo le modalità accertate dal
CTU (v. ATP pagg.. 7 e 8, che qui integralmente si richiama), sia al risarcimento dei danni subiti dal locale autorimessa di proprietà dell'attrice, per un totale di euro 63.765,48, oltre IVA ed accessori di legge;
condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro
11.425,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Simona
D'Ambrogio, procuratore antistatario, nonché al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
8 relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo (nrg. 8712/2015), liquidate in complessivi euro 5.862,24, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu relative al presente giudizio a carico del convenuto.
Lecce, 18-9-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia dott. Mario Cigna
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott.
Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3612/2017 del Ruolo
Generale promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Simona D'Ambrogio
ATTRICE
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., quale amministratore unico della rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Raffaele Fatano
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22.03.2017 la società
[...]
esponeva che l'immobile di sua Parte_1
proprietà, sito in un complesso condominiale ed adibito ad autorimessa, acquistato da Solaris srl con atto di compravendita del 30-11-2006, si trovava in un notevole stato di degrado a causa di vistose infiltrazioni di acqua piovana, manifestatesi in occasioni di precipitazioni piovose verificatesi pochi giorni dopo il detto acquisto;
infiltrazioni “provenienti dalle parti comune scoperte del complesso condominiale”.
A sostegno della domanda deduceva che, nonostante fosse stato richiesto, l'amministratore pro tempore del non aveva provveduto a porre in essere CP_1
gli opportuni interventi di manutenzione, finalizzati ad eliminare le lamentate infiltrazioni, e non aveva svolto alcuna attività volta al miglioramento della situazione infiltrante, sicchè si era reso necessario richiedere al
Tribunale di Lecce un accertamento tecnico preventivo
(giudizio R.G. 8712/2015), a seguito del quale il CTU aveva attribuito le cause dei riscontrati fenomeni infiltrativi alla non corretta impermeabilizzazione della superficie di alcune parti in comune dell'edificio, con conseguente responsabilità del . CP_1
Conveniva pertanto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Lecce il in persona Controparte_1
2 dell'amministratore p.t., quale amministratore unico della per sentirlo condannare al CP_2
risarcimento del danno per equivalente dei costi che la stessa società aveva sopportato per gli urgenti interventi di ripristino delle strutture di sua proprietà nonchè al risarcimento del danno in forma specifica mediante esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto , e CP_1
sosteneva, in primo luogo, che l'attrice fosse già stata ristorata per i danni subiti, in quanto aveva acquistato l'immobile in questione dalla Solaris s.r.l., con una riduzione di euro 115.000,00 del prezzo di vendita;
riduzione disposta, con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce del 20.06.2013, proprio per l'accertata esistenza di vizi del bene venduto. Il CP_1
contestava inoltre anche la determinazione dei danni.
Espletata l'istruttoria, acquisiti agli atti sia l'ATP sia il giudizio concernente la disposta riduzione del prezzo di vendita, all'udienza del 2-11-2020 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
con ordinanza del
25-5-2021 il Giudice, ritenuto opportuno nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare lo stato attuale dei luoghi in questione, disponeva Ctu.
3 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
9-4-2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Al riguardo si condividono le conclusioni cui è giunto il
CTU, ing. - nominato sia in sede di Per_1
accertamento tecnico preventivo (RG. n. 8712/2017) che nel presente giudizio - il quale, con valutazione approfondita ed immune da vizi logici (e che, pertanto, si condivide integralmente), ha accertato che le cause dei fenomeni infiltrativi manifestatisi nel locale autorimessa di proprietà dell'odierna attrice sono da attribuirsi alla non corretta impermeabilizzazione della superficie pavimentata della piazzetta sovrastante e alla non corretta protezione delle murature delle intercapedini esposte a pioggia;
tutte parti comuni dell'edificio e, come tali, di competenza del
Condominio stesso (cfr. Ctu esperita nel giudizio di
ATP, acquisito in atti).
Il CTU, nell'indagine demandatagli nel corso dell'odierno giudizio al fine di verificare la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli già riscontrati e descritti in sede di atp, ha inoltre acclarato come detti danni da infiltrazioni, in mancanza di qualsivoglia
4 intervento di riparazione e/o ristrutturazione da parte del , hanno subito con il tempo un notevole CP_1
aggravamento, tanto da porre il locale di proprietà dell'attrice a rischio inagibilità (v. Ctu in atti).
Sulla scorta di quanto sopra, può dunque ritenersi provata la responsabilità del , quale CP_1
custode delle parti comuni ex art. 2051 cod. civ., nella causazione dei danni invocati dall'attrice, per non avere lo stesso provveduto all'esecuzione dei necessari interventi di impermeabilizzazione né posto in essere rimedi idonei ad impedire l'aggravamento dei detti danni.
Irrilevante risulta nel presente giudizio (avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cc e conseguenti danni) la sentenza del Tribunale di Lecce
n. 1926 del 20-6-2013, resa all'esito del diverso giudizio avente ad oggetto la domanda di riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 cod. civ. per la sussistenza di vizi dell'immobile compravenduto, instaurato da (quale acquirente Parte_1
dell'immobile) nei confronti di Solaris S.r.l. (quale venditrice dell'immobile); sentenza che, come detto, ha disposto la riduzione del prezzo di vendita condannando la società venditrice Solaris S.r.l. alla restituzione in favore di della Parte_1
somma di euro 115.000,00.
5 Al riguardo, risulta evidente come l'esito di detto giudizio (cui il risulta essere del tutto CP_1
estraneo), concernente il diverso rapporto acquirente- venditore, non inficia l'odierna richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2051 cod. civ. formulata dalla società attrice, quale odierna proprietaria del locale autorimessa, nei confronti del , in ragione CP_1
del mancato e persistente assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi di custodia e manutenzione sulle parti comuni gravanti sul medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra, il deve CP_1
essere condannato sia alla esecuzione delle opere e dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, secondo le modalità accertate dal CTU (v. ATP pagg.. 7
e 8), sia al risarcimento dei danni subiti dal locale autorimessa di proprietà dell'attrice, per un totale di euro 63.765,48, oltre IVA ed accessori di legge, per come quantificati dal CTU (v. pag. 8 Atp e pagg. 6 e 7
CTU del 18-11-202), che ha invero indicato in tale cifra l'importo complessivo di lavori, oneri e spese tecniche necessari per la riparazione dei danni da infiltrazione accertati nell'autorimessa in questione all'epoca dell'atp e poi alla data della ctu disposta in corso di causa..
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
[...]
[...] , a carico del quale vanno altresì poste le CP_3
spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato prima della introduzione del presente giudizio.
Come statuito dalla S.C, invero, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c.” (Cass. 9735/2020, conf. Cass. 29850/2023); in tali spese vanno incluse non solo le spese vive consistenti nei compensi - e relativi accessori - del consulente tecnico di ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ma anche le spese inerenti la relativa attività defensionale, soggette anch'esse alla regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ.
(conf. Cass. 2017/14268; Cass. 15672/2005); dette spese vengono liquidate in complessivi euro 5.862,24, di cui euro 1.603,20 per compensi professionali, euro
1.068,80 per spese di CTP (come da fattura in atti), euro 2.810,74 per spese di CTU (come da fattura in atti) ed euro 379,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
7 Le spese di Ctu del presente giudizio, come già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario
Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione del 22-3-2017 da Parte_1
nei confronti di , in
[...] Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., quale amministratore unico della così provvede: CP_2
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto alla esecuzione Controparte_1
delle opere e dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, secondo le modalità accertate dal
CTU (v. ATP pagg.. 7 e 8, che qui integralmente si richiama), sia al risarcimento dei danni subiti dal locale autorimessa di proprietà dell'attrice, per un totale di euro 63.765,48, oltre IVA ed accessori di legge;
condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro
11.425,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Simona
D'Ambrogio, procuratore antistatario, nonché al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
8 relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo (nrg. 8712/2015), liquidate in complessivi euro 5.862,24, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu relative al presente giudizio a carico del convenuto.
Lecce, 18-9-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia dott. Mario Cigna
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