TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11076 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sotto il numero 38838 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
Parte_1
(avv. A.Del Deo )
opponente e
( Avv.C. Giordano) CP_1
opposto
( Avv. A. Pistolese) Controparte_2
Oggetto : opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 097 2024 9083315068000 emessa da
[...]
e notificata il 19/9/2024 limitatamente alla cartella di Controparte_3 pagamento n. 09720100190959402000 , asseritamente notificata il 25/1/2011 , per la sola parte relativa a contributi ,IVS fissi /percentuale sul minimale relativi all'anno 2006, CP_1 oltre a somme aggiuntive in ordine alla mancata notifica della cartella , non Parte_2 sanata da alcun successivo atto , ed alla prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella .
Concludeva chiedendo , previa sospensiva , dichiararsi la nullità dell'intimazione opposta ( limitatamente alla detta cartella sottesa ) e degli atti presupposti , con vittoria di spese di lite
.
Si costituiva l' deducendo che la cartella sottesa era stata stralciata già a far data dal CP_1
20/3/2020; chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese .
Si costituiva l' argomentando in ordine alla Controparte_4 tardività dell'opposizione ed alla conseguenziale infondatezza dell'eccezione di prescrizione , nonché al proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni relative alla notifica della cartella sottesa . Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 25/1/2025 parte ricorrente si riportava al ricorso insistendo nelle eccezioni spiegate;
l chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di CP_1 spese;
l si riportava ai propri scritti . Rinviata la causa Controparte_2 per discussione con udienza in trattazione scritta , la causa viene decisa .
In ossequio al principio della ragione più liquida deve rilevarsi che , come dedotto dall' CP_1 la cartella sottesa all'intimazione opposta è stata stralciata già dal 20/3/2020; dall'estratto di ruolo prodotto dalla stessa risulta tale circostanza, che Controparte_2 evidentemente ben poteva esserne a conoscenza evitando la notifica dell'intimazione opposta in relazione alla cartella già stralciata . Pertanto non resta che dichiarare il CP_1 difetto di interesse ad agire dell'opponente con compensazione delle spese nei confronti dell' e condanna dell' alla refusione delle spese processuali in favore CP_1 CP_4 dell'opponente , liquidate e distratte come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara il difetto di interesse ad agire del ricorrente;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' ; CP_1
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario dell' Controparte_2 opponente di € 3000,00, oltre accessori di legge. Roma 3/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa E. Capaccioli