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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 203/2022 Ruolo Generale promossa
DA TRADIZIONI in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore , Parte_3 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Campus come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Pietro Nisi come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1689/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2021”.
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) In via principale e Nel merito, annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto per difetto di documentazione idonea a fondare le pretese creditizie. 2) In ogni caso riconoscere ed accertare la responsabilità di in relazione alla consegna di cui al ddt n.150 e per l'effetto riconoscere in favore di CP_1
un credito pari ad € 7256,22. 3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, previo accoglimento della domanda riconvenzionale compensare le somme portate dal Decreto Ingiuntivo n. 1689/2021 del 03/12/2021, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Parma, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Belvedere, N.R.G. 3855/2021 per le ragioni di cui in narrativa;
4) Con pagina 1 di 5 vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria Considerato che son state fornite a e successivamente Parte_1 versate in atti da controparte due versioni differenti del medesimo documento di trasporto, onde vagliarne l'autenticità si reitera l'istanza di produzione in originale, da parte dell'opponente della seguente documentazione:
1. DDT n .150/A reperito da nel portale in data anteriore al 21/4/2021(privo di Parte_1 CP_1 firma destinatario);
2. DDT n. 150/A trasmesso a a mezzo mail a maggio 2021 recante firma del Per_1 vettore e del destinatario.”.
Conclusioni per l'opposta: l'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti conclusioni. In via principale, nel merito: accertare, per le ragioni e circostanze di fatto e diritto illustrate in premessa, l'infondatezza e, comunque, la non imputabilità a dell'ammanco allegato da Controparte_1
riconoscere, la fondatezza della pretesa creditoria Parte_4 di e per l'effetto rigettare qualsivoglia eccezione proposta e/o proponenda da Controparte_1 [...]
e confermare il decreto ingiuntivo n. 1689/2021 del 3 Parte_4 dicembre 2021 emesso dal Tribunale di Parma nel procedimento monitorio avente R.G. n. 3855/2021 e condannare al pagamento dell'importo di Euro € Parte_4
7.430,04 oltre interessi moratori al saggio legale ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 e spese di lite di fase monitoria e del presente giudizio di merito. - In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta da e di condanna di Parte_4
a qualunque titolo e per qualsiasi ragione, a corrispondere in tutto o in parte quanto Controparte_1 richiesto dall'attrice opponente contenere le somme Parte_4 eventualmente dovute nei limiti di responsabilità vettoriale contrattualmente pattuiti dalle parti o, comunque, applicabili ex lege e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 al pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di compensi per i trasporti effettuati, anche nell'eventuale minor somma residuante dalla compensazione col credito risarcitorio eventualmente riconosciuto all'attrice opponente, oltre interessi al saggio legale ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 sulla somma di € 7.430,04. - In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c. dell'1.02.2023. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (a seguire, solo ha tempestivamente Parte_4 Parte_4 opposto il decreto in oggetto, con cui le è stato ingiunto il pagamento a favore della richiedente della somma di Euro 7.430,04, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo Controparte_1 delle prestazioni di trasporto e servizi accessori di cui alle fatture prodotte n. 25205/20, n. 1625/21, n. 3202/21, n. 6230/21. L'opponente ha chiesto che il provvedimento monitorio sia revocato per carenze documentali addebitabili a nei confronti della quale ha fatto valere un controcredito di Controparte_1
6.956,22 Euro - oltre spese di trasporto connesse pari a 300,00 Euro -, che ha domandato in via riconvenzionale di portare in compensazione, originato dalla mancata consegna al proprio cliente di Sarsina (FC) di settanta colli di prodotti caseari descritti nella fattura n. Persona_2
522 del 26.11.2020, mai giunti a destinazione. La procedura di rimborso avviata aveva inizialmente incontrato la disponibilità della controparte, venuta meno con la missiva del pagina 2 di 5 26.05.2021, nella quale affermava che la consegna dei prodotti era stata portata Controparte_1
a termine e, dopo un primo invio del DDT n. 150/A del 30.04.2020 mancante della sottoscrizione del destinatario, ne faceva prevenire a altro firmato da , Parte_1 Persona_2 unito a dichiarazione di consegna della merce rilasciata dal trasportatore incaricato. Sulla base di tali deduzioni e invocata l'operatività della norma dell'art. 1693 cod. civ. sulla responsabilità vettoriale in caso di perdita e avaria della merce, la società opponente ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. Instaurato il contraddittorio, si è costituita tenendo ferma la propria pretesa in Controparte_1 comparsa e facendo notare la tardività delle contestazioni della controparte, pervenute nell'aprile 2021 su prestazione di trasporto correttamente eseguita un anno prima, come verificabile dal relativo DDT firmato. Per il caso di accoglimento della domanda di compensazione avversaria, l'opposta ha comunque fatto valere il limite risarcitorio dell'art. 1696 cod. civ., in concreto individuato nell'importo di 803,00 Euro, parametrato alla quantità di formaggio dispersa. Non è stata autorizzata la chiamata in causa del sub-vettore e, una volta Controparte_3 concessa dal precedente Giudice la provvisoria esecuzione parziale del decreto per 6.627,00 Euro, nonché instaurato infruttuosamente da il previsto procedimento di mediazione, CP_1 la causa è stata avviata all'istruttoria testimoniale, conclusa la quale vi è stata rimessione in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
*** Il Giudice del monitorio ha riconosciuto il credito di per l'importo indicato Controparte_1 nelle fatture azionate e prodotte, che trovano la loro causa petendi nel contratto di trasporto merci concluso tra le parti il 17.05.2013, depositato anch'esso a corredo dei ricorso per decreto ingiuntivo. L'esecuzione dei trasporti e dei servizi accessori elencati nelle quattro fatture n. 25205/20, n. 1625/21, n. 3202/21, n. 6230/21 emesse da Stef Italia S.r.l. verso la committente Parte_4
– trattasi di prestazioni fornite dal vettore dal dicembre 2020 in poi, sicché ne resta
[...] estranea quella del 30.04.2020 su cui verte la domanda riconvenzionale – non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della società opponente. Non lo è stato neppure l'importo dei compensi riportato nelle singole fatture, quello complessivo di ciascuna di esse e il termine di scadenza ivi indicato per provvedere al pagamento. Per il credito di 7.4430,04 Euro fatto valere da nel procedimento sommario, Controparte_1 si è limitata ad opporre un rilievo formale afferente al “difetto di Parte_4 documentazione idonea a fondare le pretese creditizie”. Ne consegue che, in applicazione del consolidato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533 del 2001 e di quello di non contestazione contenuto nell'art. 115 c.p.c., i fatti costitutivi della domanda sono provati, poiché CP_1 ha assolto all'onere dimostrativo a suo carico.
[...]
La sentenza succitata della Suprema Corte ha infatti definitivamente sancito che chi agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare pagina 3 di 5 l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto attoreo Il principio espresso dall' art.115 c.p.c permette invece di ritenere provati i fatti costitutivi del credito laddove, come nella fattispecie, la controparte non abbia preso posizione e replicato in modo chiaro e analitico sugli stessi. Ciò precisato a favore della posizione difensiva e fondatezza della domanda di pagamento del vettore, occorre passare a considerare la domanda riconvenzionale di avente ad Parte_4 oggetto il controcredito risarcitorio della committente per l'inadempimento dell'altro contraente all'incarico di consegna della merce descritta nella fattura n. 522 del 26.11.2020 e nel relativo DDT n. 150/A del 30.04.2020, del quale ultimo vi è una copia firmata sia dal conducente che dal destinatario della merce e altra copia priva della firma del destinatario. Era onere di dimostrare di avere consegnato i prodotti caseari a , Controparte_1 Persona_2 cliente di avendo quest'ultima chiesto il risarcimento danni e allegato l'altrui Parte_4 inadempimento all'obbligo principale scaturente dal contratto di trasporto delle merci. Non può dirsi tuttavia che l'opposta abbia compiutamente assolto a tale onere, in quanto Per_ presenti, come detto, copie di DDT differenti, uno con la sottoscrizione di ed uno no, e altrettanto differenti sono state le deposizioni dei testimoni ascoltati: l'esecutore del trasporto,
, ha confermato la consegna dei formaggi e che il destinatario appose la firma sul Persona_3
DDT appoggiandosi su un bancale e utilizzando la penna prestatagli allo scopo dal teste, mentre ha negato di avere ricevuto i beni e ha disconosciuto come propria la Persona_2 sottoscrizione presente su una delle copie del DDT n. 105/A. La portata e l'attendibilità delle dichiarazioni paiono equivalenti a questo Giudice, poiché entrambe contengono dati coerenti, che non vi sono validi motivi per porre in dubbio, e, allo stesso tempo, alcuni meno convincenti, quali il ricordo estremamente minuzioso del trasportatore sulla consegna del 30.04.2020, sulle specificità di quel trasporto e di apposizione della firma sul DDT da parte di Per_
, sebbene abbia dichiarato di avere effettuato per due anni di fila analoghe Per_3 consegne di merce a sempre da parte di quanto alla deposizione di Persona_2 Parte_1 Per_
, lascia perplessi l'intempestività della segnalazione della mancata consegna dei formaggi, oltreché la modalità informale (telefonica) senza successive iniziative documentate, sebbene si trattasse di un quantitativo di merce superiore agli 800 chilogrammi. In presenza di tali risultanze probatorie, scritte e orali, contrastanti e nell'impossibilità oggettiva di conciliare tale contrasto facendo prevalere l'una o l'altra versione dei fatti, è la parte su cui incombe l'onere dimostrativo che subisce le conseguenze della persistente incertezza: qui, per la Per_ circostanza relativa alla consegna delle merci destinate a , è . CP_1
Il controcredito di cui è titolare e che può essere opposto in compensazione, Parte_4 ammonta a 803,00 Euro, poiché occorre parametrarlo al quantitativo della merce andata smarrita – che la stessa indica in citazione in 803,00 kg, corrispondente a quello Parte_1 indicato nel DDT n. 150/A del 30.04.2020 (Peso netto kg: 803,44) – in ossequio alla previsione dell'art. 1696 cod. civ. (1 euro per ogni chilo di merce), atteso che non è dimostrato che lo smarrimento sia avvenuto per dolo o colpa grave del vettore (art. citato, ultimo comma). Del tutto inidonee a dimostrare la gravità della colpa del trasportatore sono “le condotte mistificatorie e simulatorie dell'avvenuta consegna della merce” affermate nella terza pagina pagina 4 di 5 dell'atto di citazione in opposizione, perché successive all'esecuzione del trasporto del 30.04.2020 a cui occorre guardare per appurare l'adempimento/inadempimento, grave o meno, del vettore;
trattasi in ogni caso di condotte non provate. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo, va revocato e dichiarata tenuta e Parte_4 condannata al pagamento in favore di della somma di 6.627,00 Euro, oltre Controparte_1 interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02 dalla notifica del ricorso monitorio (06.12.2021) al saldo effettivo, già detratto dall'ammontare del credito dell'opposta quello di natura risarcitoria dell'opponente, riconosciuto per 803,00 Euro e oggetto della domanda riconvenzionale di compensazione di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sui valori Controparte_1 medi dello scaglione di riferimento (dai 5.201 ai 26.000 Euro) per le quattro fasi processuali;
le spese del procedimento monitorio restano a carico di in coerenza con la revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 1689/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei Parte_4 confronti di così decide: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1689/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2021;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_4 della somma di 6.627,00 Euro, oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 Controparte_1
D.lgs. 231/02 decorrenti dal 06.12.2021 al saldo effettivo, già detratto da tale somma il credito dell'opponente pari a 803,00 Euro, oggetto della domanda riconvenzionale di compensazione;
- condanna a rifondere a le spese del Parte_4 Controparte_1 giudizio di opposizione, liquidate in 5.077,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
le spese del procedimento monitorio restano a carico di Controparte_1
Così deciso in Parma il 25 novembre 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 203/2022 Ruolo Generale promossa
DA TRADIZIONI in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore , Parte_3 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Campus come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Pietro Nisi come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1689/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2021”.
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) In via principale e Nel merito, annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto per difetto di documentazione idonea a fondare le pretese creditizie. 2) In ogni caso riconoscere ed accertare la responsabilità di in relazione alla consegna di cui al ddt n.150 e per l'effetto riconoscere in favore di CP_1
un credito pari ad € 7256,22. 3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, previo accoglimento della domanda riconvenzionale compensare le somme portate dal Decreto Ingiuntivo n. 1689/2021 del 03/12/2021, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Parma, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Belvedere, N.R.G. 3855/2021 per le ragioni di cui in narrativa;
4) Con pagina 1 di 5 vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria Considerato che son state fornite a e successivamente Parte_1 versate in atti da controparte due versioni differenti del medesimo documento di trasporto, onde vagliarne l'autenticità si reitera l'istanza di produzione in originale, da parte dell'opponente della seguente documentazione:
1. DDT n .150/A reperito da nel portale in data anteriore al 21/4/2021(privo di Parte_1 CP_1 firma destinatario);
2. DDT n. 150/A trasmesso a a mezzo mail a maggio 2021 recante firma del Per_1 vettore e del destinatario.”.
Conclusioni per l'opposta: l'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti conclusioni. In via principale, nel merito: accertare, per le ragioni e circostanze di fatto e diritto illustrate in premessa, l'infondatezza e, comunque, la non imputabilità a dell'ammanco allegato da Controparte_1
riconoscere, la fondatezza della pretesa creditoria Parte_4 di e per l'effetto rigettare qualsivoglia eccezione proposta e/o proponenda da Controparte_1 [...]
e confermare il decreto ingiuntivo n. 1689/2021 del 3 Parte_4 dicembre 2021 emesso dal Tribunale di Parma nel procedimento monitorio avente R.G. n. 3855/2021 e condannare al pagamento dell'importo di Euro € Parte_4
7.430,04 oltre interessi moratori al saggio legale ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 e spese di lite di fase monitoria e del presente giudizio di merito. - In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta da e di condanna di Parte_4
a qualunque titolo e per qualsiasi ragione, a corrispondere in tutto o in parte quanto Controparte_1 richiesto dall'attrice opponente contenere le somme Parte_4 eventualmente dovute nei limiti di responsabilità vettoriale contrattualmente pattuiti dalle parti o, comunque, applicabili ex lege e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 al pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di compensi per i trasporti effettuati, anche nell'eventuale minor somma residuante dalla compensazione col credito risarcitorio eventualmente riconosciuto all'attrice opponente, oltre interessi al saggio legale ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 sulla somma di € 7.430,04. - In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c. dell'1.02.2023. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (a seguire, solo ha tempestivamente Parte_4 Parte_4 opposto il decreto in oggetto, con cui le è stato ingiunto il pagamento a favore della richiedente della somma di Euro 7.430,04, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo Controparte_1 delle prestazioni di trasporto e servizi accessori di cui alle fatture prodotte n. 25205/20, n. 1625/21, n. 3202/21, n. 6230/21. L'opponente ha chiesto che il provvedimento monitorio sia revocato per carenze documentali addebitabili a nei confronti della quale ha fatto valere un controcredito di Controparte_1
6.956,22 Euro - oltre spese di trasporto connesse pari a 300,00 Euro -, che ha domandato in via riconvenzionale di portare in compensazione, originato dalla mancata consegna al proprio cliente di Sarsina (FC) di settanta colli di prodotti caseari descritti nella fattura n. Persona_2
522 del 26.11.2020, mai giunti a destinazione. La procedura di rimborso avviata aveva inizialmente incontrato la disponibilità della controparte, venuta meno con la missiva del pagina 2 di 5 26.05.2021, nella quale affermava che la consegna dei prodotti era stata portata Controparte_1
a termine e, dopo un primo invio del DDT n. 150/A del 30.04.2020 mancante della sottoscrizione del destinatario, ne faceva prevenire a altro firmato da , Parte_1 Persona_2 unito a dichiarazione di consegna della merce rilasciata dal trasportatore incaricato. Sulla base di tali deduzioni e invocata l'operatività della norma dell'art. 1693 cod. civ. sulla responsabilità vettoriale in caso di perdita e avaria della merce, la società opponente ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. Instaurato il contraddittorio, si è costituita tenendo ferma la propria pretesa in Controparte_1 comparsa e facendo notare la tardività delle contestazioni della controparte, pervenute nell'aprile 2021 su prestazione di trasporto correttamente eseguita un anno prima, come verificabile dal relativo DDT firmato. Per il caso di accoglimento della domanda di compensazione avversaria, l'opposta ha comunque fatto valere il limite risarcitorio dell'art. 1696 cod. civ., in concreto individuato nell'importo di 803,00 Euro, parametrato alla quantità di formaggio dispersa. Non è stata autorizzata la chiamata in causa del sub-vettore e, una volta Controparte_3 concessa dal precedente Giudice la provvisoria esecuzione parziale del decreto per 6.627,00 Euro, nonché instaurato infruttuosamente da il previsto procedimento di mediazione, CP_1 la causa è stata avviata all'istruttoria testimoniale, conclusa la quale vi è stata rimessione in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
*** Il Giudice del monitorio ha riconosciuto il credito di per l'importo indicato Controparte_1 nelle fatture azionate e prodotte, che trovano la loro causa petendi nel contratto di trasporto merci concluso tra le parti il 17.05.2013, depositato anch'esso a corredo dei ricorso per decreto ingiuntivo. L'esecuzione dei trasporti e dei servizi accessori elencati nelle quattro fatture n. 25205/20, n. 1625/21, n. 3202/21, n. 6230/21 emesse da Stef Italia S.r.l. verso la committente Parte_4
– trattasi di prestazioni fornite dal vettore dal dicembre 2020 in poi, sicché ne resta
[...] estranea quella del 30.04.2020 su cui verte la domanda riconvenzionale – non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della società opponente. Non lo è stato neppure l'importo dei compensi riportato nelle singole fatture, quello complessivo di ciascuna di esse e il termine di scadenza ivi indicato per provvedere al pagamento. Per il credito di 7.4430,04 Euro fatto valere da nel procedimento sommario, Controparte_1 si è limitata ad opporre un rilievo formale afferente al “difetto di Parte_4 documentazione idonea a fondare le pretese creditizie”. Ne consegue che, in applicazione del consolidato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533 del 2001 e di quello di non contestazione contenuto nell'art. 115 c.p.c., i fatti costitutivi della domanda sono provati, poiché CP_1 ha assolto all'onere dimostrativo a suo carico.
[...]
La sentenza succitata della Suprema Corte ha infatti definitivamente sancito che chi agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare pagina 3 di 5 l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto attoreo Il principio espresso dall' art.115 c.p.c permette invece di ritenere provati i fatti costitutivi del credito laddove, come nella fattispecie, la controparte non abbia preso posizione e replicato in modo chiaro e analitico sugli stessi. Ciò precisato a favore della posizione difensiva e fondatezza della domanda di pagamento del vettore, occorre passare a considerare la domanda riconvenzionale di avente ad Parte_4 oggetto il controcredito risarcitorio della committente per l'inadempimento dell'altro contraente all'incarico di consegna della merce descritta nella fattura n. 522 del 26.11.2020 e nel relativo DDT n. 150/A del 30.04.2020, del quale ultimo vi è una copia firmata sia dal conducente che dal destinatario della merce e altra copia priva della firma del destinatario. Era onere di dimostrare di avere consegnato i prodotti caseari a , Controparte_1 Persona_2 cliente di avendo quest'ultima chiesto il risarcimento danni e allegato l'altrui Parte_4 inadempimento all'obbligo principale scaturente dal contratto di trasporto delle merci. Non può dirsi tuttavia che l'opposta abbia compiutamente assolto a tale onere, in quanto Per_ presenti, come detto, copie di DDT differenti, uno con la sottoscrizione di ed uno no, e altrettanto differenti sono state le deposizioni dei testimoni ascoltati: l'esecutore del trasporto,
, ha confermato la consegna dei formaggi e che il destinatario appose la firma sul Persona_3
DDT appoggiandosi su un bancale e utilizzando la penna prestatagli allo scopo dal teste, mentre ha negato di avere ricevuto i beni e ha disconosciuto come propria la Persona_2 sottoscrizione presente su una delle copie del DDT n. 105/A. La portata e l'attendibilità delle dichiarazioni paiono equivalenti a questo Giudice, poiché entrambe contengono dati coerenti, che non vi sono validi motivi per porre in dubbio, e, allo stesso tempo, alcuni meno convincenti, quali il ricordo estremamente minuzioso del trasportatore sulla consegna del 30.04.2020, sulle specificità di quel trasporto e di apposizione della firma sul DDT da parte di Per_
, sebbene abbia dichiarato di avere effettuato per due anni di fila analoghe Per_3 consegne di merce a sempre da parte di quanto alla deposizione di Persona_2 Parte_1 Per_
, lascia perplessi l'intempestività della segnalazione della mancata consegna dei formaggi, oltreché la modalità informale (telefonica) senza successive iniziative documentate, sebbene si trattasse di un quantitativo di merce superiore agli 800 chilogrammi. In presenza di tali risultanze probatorie, scritte e orali, contrastanti e nell'impossibilità oggettiva di conciliare tale contrasto facendo prevalere l'una o l'altra versione dei fatti, è la parte su cui incombe l'onere dimostrativo che subisce le conseguenze della persistente incertezza: qui, per la Per_ circostanza relativa alla consegna delle merci destinate a , è . CP_1
Il controcredito di cui è titolare e che può essere opposto in compensazione, Parte_4 ammonta a 803,00 Euro, poiché occorre parametrarlo al quantitativo della merce andata smarrita – che la stessa indica in citazione in 803,00 kg, corrispondente a quello Parte_1 indicato nel DDT n. 150/A del 30.04.2020 (Peso netto kg: 803,44) – in ossequio alla previsione dell'art. 1696 cod. civ. (1 euro per ogni chilo di merce), atteso che non è dimostrato che lo smarrimento sia avvenuto per dolo o colpa grave del vettore (art. citato, ultimo comma). Del tutto inidonee a dimostrare la gravità della colpa del trasportatore sono “le condotte mistificatorie e simulatorie dell'avvenuta consegna della merce” affermate nella terza pagina pagina 4 di 5 dell'atto di citazione in opposizione, perché successive all'esecuzione del trasporto del 30.04.2020 a cui occorre guardare per appurare l'adempimento/inadempimento, grave o meno, del vettore;
trattasi in ogni caso di condotte non provate. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo, va revocato e dichiarata tenuta e Parte_4 condannata al pagamento in favore di della somma di 6.627,00 Euro, oltre Controparte_1 interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02 dalla notifica del ricorso monitorio (06.12.2021) al saldo effettivo, già detratto dall'ammontare del credito dell'opposta quello di natura risarcitoria dell'opponente, riconosciuto per 803,00 Euro e oggetto della domanda riconvenzionale di compensazione di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sui valori Controparte_1 medi dello scaglione di riferimento (dai 5.201 ai 26.000 Euro) per le quattro fasi processuali;
le spese del procedimento monitorio restano a carico di in coerenza con la revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 1689/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei Parte_4 confronti di così decide: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1689/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2021;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_4 della somma di 6.627,00 Euro, oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 Controparte_1
D.lgs. 231/02 decorrenti dal 06.12.2021 al saldo effettivo, già detratto da tale somma il credito dell'opponente pari a 803,00 Euro, oggetto della domanda riconvenzionale di compensazione;
- condanna a rifondere a le spese del Parte_4 Controparte_1 giudizio di opposizione, liquidate in 5.077,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
le spese del procedimento monitorio restano a carico di Controparte_1
Così deciso in Parma il 25 novembre 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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