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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina Faedda GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
, corrente in Torino Via Elvo n. 9, P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del titolare e legale rappresentante signor nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa in forza di procura speciale in data 4.5.2022 dall'avv. Elio Michele Gnocato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 146,
- Parte appellante -
Contro
, con sede in Torino, cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 7.11.2022 dall'avv.
CO CE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Palmieri n. 36,
- Parte appellata -
Udienza Collegiale di p.c. del 9.9.2025
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte, riformare integralmente la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 11.1.2022, per l'effetto, in via principale nel merito: A) accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a
1 pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito
e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art.
1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
g) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
In via istruttoria: a) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. b) nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti).”.
Per Parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla
“ ”in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 Pt_1
, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino
[...]
n. 67/2022 anche con diversa motivazione. In ogni caso in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24418/2010, dall'inizio del rapporto e sino al 27/03/2009, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale respingere le domande tutte formulate da per i motivi Parte_1
di cui in narrativa;
in via istruttoria respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in
2 narrativa; con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.3.2019, il signor , in qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
, aveva convenuto in giudizio e - premettendo di aver Parte_2 Controparte_1
stipulato in data 13.1.1986 un contratto di conto corrente (ancora in essere, n. 106854) ed alcune successive aperture di credito - aveva lamentato attività illegittime della banca consistite nell'addebito di somme derivanti, nella non consentita capitalizzazione degli interessi passivi, nell'applicazione dello jus variandi non concordato, nell'addebito di CMS non previste dalla convenzione sottoscritta e nel superamento del tasso soglia, criticità emerse a seguito della verifica che aveva tenuto conto anche del denunciato anatocismo e delle CMS. Aveva concluso domandando al Tribunale di Torino di accertare la gratuità e la invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza “... anche ex art. 1815 comma 2 cpc ...”, previo accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dell'applicazione di interessi ultralegali;
inoltre, verificata la ricorrenza dell'usura all'esito del ricalcolo già effettuato dal CTP a mezzo di eligenda CTU, l'attore aveva chiesto al Tribunale di provvedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo, spese e commissioni e di rideterminare il reale saldaconto
“... alla data di recesso ovvero di citazione ...” ordinando alla banca convenuta la “... rettifica e/o
l'indicazione del corretto ammontare ...” con condanna alla ripetizione, ex art. 2033 CC, di quanto pagato in eccesso, maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla data della domanda.
Si era tempestivamente costituita in giudizio la convenuta ed aveva eccepito Controparte_1
preliminarmente la prescrizione della domanda relativamente alle somme eventualmente addebitate in data anteriore al 27.3.2009 “... decennio antecedente alla notificazione dell'atto che ha introdotto il presente giudizio...”, nonchè l'inammissibilità della domanda per essere il rapporto ancora in essere
(con il richiamo alla pronuncia di Cassazione n. 24418/2010 sull'unitarietà del rapporto giuridico che caratterizza il contratto di conto corrente e l'impossibilità di agire in ripetizione prima della cessazione del detto rapporto).
Nel merito - dopo aver precisato che il contratto, benchè risalente a periodo nel quale non era obbligatoria la forma scritta, era stato stipulato con scambio di corrispondenza fra le parti- la convenuta aveva specificato che in esso era prevista, all'art. 16, la facoltà per la banca di modificare norme e condizioni disciplinanti il rapporto, circostanze che erano state ulteriormente normate con la
3 sottoscrizione delle aperture di credito del 9.3.2006 (con il quale era stata prevista la pari periodicità, con cadenza trimestrale, della liquidazione degli interessi creditori e debitori) , del 6.4.2009, del
17.5.2010, del 3.2.2011 e dell'8.4.2013 (tutti documenti prodotti).
Sottolineava dunque la banca convenuta che nessuna violazione di norme sul divieto di anatocismo successivamente alla delibera CICR del 2000 e nessun illegittimo addebito per CMS (disciplinata nel contratto di apertura di credito del 9.3.2006) si erano verificati e che vi era stata regolare applicazione dello jus variandi pattuito fin dal contratto originario (“... La Banca ha, sempre, inviato alla correntista il documento di sintesi ( doc. n. 7) contenente le condizioni economiche e la contestuale comunicazione della modifica delle condizioni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118 del TUB. Le contestazioni avversarie sono generiche: parte attrice si limita ad indicare il tenore dell'art. 118 TUB senza specificare quali e quando le lamentate modifiche peggiorative delle condizioni sarebbero state applicate dalla banca...”).
Parte convenuta aveva infine contestato la prospettata sussistenza dell'usura ed aveva anche eccepito l'inadempimento dell'attrice agli oneri probatori su di essa incombenti cui avrebbe dovuto farsi conseguire il rigetto della sua domanda (“... la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in assenza della produzione di tutta la documentazione contabile dall'accensione del conto e sino alla formulazione della domanda stessa...”).
La causa è stata istruita documentalmente ed il Tribunale di Torino, con la sentenza oggetto del presente appello, ha rigettato integralmente la domanda attrice dopo aver delibato, rigettandola,
l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di ripetizione per essere il rapporto ancora in essere, ed aver accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Il primo giudice ha anche rigettato le istanze istruttorie di parte attrice, specificamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc e l'ammissione della CTU contabile, dopo aver ritenuto con ampia motivazione, e previa individuazione del thema decidendum (“... verranno prese in considerazione e delibate le sole argomentazioni e deduzioni svolte dalla parte attrice in atto di citazione e nella prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c., atteso che le ulteriori deduzioni esposte per la prima volta nei successivi atti di causa devono intendersi tardive poiché articolate dopo lo spirare dei termini preclusivi previsti ex art. 183 comma 6 del c.p.c. per la formazione definitiva del thema decidendum e probandum di causa), che l'attrice, su ciascuno dei profili di merito della domanda, non aveva adempiuto ai suoi oneri di allegazione e deduzione.
4 L'appello
Con tempestivo atto di citazione, la ditta “ ” ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 67/2022 pubblicata il 22.1.2022 contestandone integralmente i contenuti.
Parte appellante (i) censura preliminarmente la decisione di accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta quale conseguenza della tempestiva contestazione del carattere solutorio delle rimesse di cui si discute, (ii) censura inoltre la decisione del Tribunale di omettere la valutazione di deduzioni di parte perché considerate tardive in quanto contenute nella comparsa conclusionale e nelle repliche, (iii) contesta la decisione di ritenere sussistente un generico difetto di allegazione per il fatto che non è stato quantificato l'importo delle somme oggetto di indebito. Nel merito, parte appellante richiama i singoli profili della domanda proposta e, nel dettaglio, insiste affinchè sia accertata l'illegittimità di indebiti conseguenti all'applicazione di pratiche anatocistiche non contrattualizzate (né nel contratto originario del 1986 e neppure nel contratto di apertura credito del marzo 2006 è prevista la pari reciprocità), nonché all'applicazione di commissioni e spese non previste nelle convenzioni sottoscritte. Infine, sempre nel merito, parte appellante richiama le doglianze prospettate anche relativamente all'applicazione di tassi usurai nel periodo di durata del rapporto.
Costituendosi in giudizio ha argomentato sui singoli motivi di appello per confermare Controparte_1
la correttezza della sentenza impugnata: (i) sulla prescrizione, osserva che il Tribunale ha condiviso ed applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di oneri probatori quando sia il correntista ad agire;
(ii) sul difetto di allegazione, osserva che il primo giudice ha ampiamente argomentato e correttamente concluso.
Nel merito, ha richiamato le difese già proposte in primo grado in relazione alla Controparte_1
legittimità dell'applicazione degli interessi passivi a far data dall'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000; ha contestato la tardività delle domande inerenti CMS e tassi extrafido (“... Controparte_1
evidenzia che controparte, con l'atto di citazione in appello ha introdotto una domanda nuova,
[...]
inammissibile, chiedendo a Codesta Corte di pronunciarsi “”d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi esxtrafido, applicati e non concordati”) ed ha confermato la dedotta inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte.
La causa è stata trattenuta in decisione e con ordinanza 18.2.2025 la Corte, ha ritenuto necessario procedere a CTU contabile al cui esito, assegnati i termini di legge, l'appello è stato trattenuto in decisione.
5 Motivi della decisione
La ditta “ ” ha censurato la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Parte_1
Torino lamentando una non corretta applicazione delle norme in materia di allegazione e prova, non corretta applicazione che ha determinato il primo giudice a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta e carente, in punto allegazione dei fatti, la domanda dell'attrice.
Ritiene la Corte che la censura al capo della sentenza che ha affermato il difetto di allegazione della domanda attorea sia fondata.
Infatti, se da un lato è del tutto condividibile la decisione del Tribunale che ha ritenuta ammissibile l'eccezione della banca (“l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale ... al quale la legge riconnette
l'invocato effetto estintivo ... richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporta l'introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere...” Cass. SS.UU.
13.6.2019 n. 15895) è però non corretta la successiva decisione di ritenere non sufficientemente allegata la domanda proposta.
Parte attrice, odierna appellante, ha infatti chiaramente allegato ed illustrato i fatti per i quali domandava tutela e, in quanto attrice, aveva anche l'ulteriore onere, di prova, in relazione ad essi.
Gli oneri di allegazione e di prova sono differenti ma strettamente connessi ed i fatti oggetto di giudizio sono sufficientemente allegati se idonei a delimitare il thema decidendum.
Nel caso in esame, “ aveva allegato di essere cliente di , di aver richiesto, ex Parte_1 CP_1
art. 119 TUB la documentazione bancaria utile alla ricostruzione del rapporto, di aver affidato ad un professionista la verifica ed il controllo della correttezza di esso e di domandare, alla luce delle dette risultanze, la condanna della banca alla restituzione di somme illegittimamente addebitate.
Né, per contro, la banca convenuta ha mai eccepito di non essere in condizione di esercitare il suo diritto di difesa per la genericità delle allegazioni della controparte.
Chiarito ciò, dato anche atto che con la PEC in data 6.6.2018 l'appellante ha interrotto la prescrizione decennale (i contenuti della richiesta di documenti ex art. 119 TUB formulata per conto della
[...]
sono espressamente volti alla valutazione della richiesta di restituzione di somme Parte_1
6 illegittimamente addebitate, oltre che per interrompere il termine prescrizionale) val bene rilevare come, anche a voler considerare quale termine interruttivo il verbale di mediazione del 30.7.2018, lo spostamento del termine non inciderebbe sui risultati dell'indagine (cfr. pag. 14 della CTU).
Nel merito, la domanda proposta da è fondata, dandosi però atto che, Parte_1
contrariamente a quanto afferma l'appellante, il contratto di apertura di credito del 9.3.2006 disciplina espressamente la pari periodicità degli addebiti e degli accrediti di interessi (cfr. punto 2) delle
Condizioni contrattuali sotto il titolo: “Periodicità di capitalizzazione degli interessi”) e quindi, nelle alternative di calcolo proposte dal CTU, è necessario fare riferimento a quella che elabora il saldo
(anche) su quest'ultimo presupposto.
La banca ha anche rilevato la novità della domanda relativa all'illegittima applicazione della CMS e dei tassi extrafido, allegando che detta domanda non fosse stata proposta in primo grado.
La censura è infondata, posto che l'attrice-appellante, fin dall'atto introduttivo del giudizio aveva espressamente dedotto che, in relazione al conto in esame, non avrebbe potuto essere addebitata alcuna CMS “... perché la clausola ad essa riferita non è stata correttamente pattuita, ovvero è da ritenersi nulla per indeterminatezza...” (cfr. pag. 8 dell'atto indicato), né risulta l'applicazione di interessi extrafido.
In conclusione, richiamata e condivisa la metodologia di elaborazione e calcolo esposta dal CTU, sulla base degli argomenti appena esposti, tenuto conto che è stato anche rilevato, per il secondo trimestre
2017 il superamento del tasso soglia (circostanza di cui il CTU ha tenuto conto nell'elaborazione del risultato finale) il saldo a credito della correntista, in relazione al conto corrente n. 106854, alla data del
31.3.2018,deve essere rideterminato in € 19.543,51 sempre a credito della correntista.
Spese del giudizio
Le spese processuali dei due gradi di giudizio si regolano in applicazione del principio della soccombenza, non essendo ravvisabile alcuna ragione per disporne la compensazione neppure parziale e, stante la richiesta del procuratore dell'appellante, dovranno distrarsi a suo favore.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (che va individuato nella differenza fra il saldo a credito della correntista risultante dall'estratto conto e quello, sempre a credito, accertato dalla CTU, alla data del 31.3.2018, quindi € 8.408,50), della complessità delle questioni sottoposte alla
Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le stesse si liquidano come segue:
7 per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado € 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e rimborso spese documentate;
per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado €
5.809,00; oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso delle spese documentate.
Anche le spese di Ctu, come già liquidate, vanno poste a definitivo integrale carico della Banca appellata soccombente.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta “ ” avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Parte_1
67/2022 pubblicata l'11.1.2022 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
67/2022 pubblicata l'11.1.2022: dichiara che il saldo del c/c n. 106854 alla data del 31.3.2018 è pari ad € 19.543,51 a credito della correntista “ ” e ordina a di provvedere alla Parte_1 Controparte_1
conseguente rettifica del conto corrente;
condanna a rimborsare a ” le spese del Controparte_1 Parte_1
primo grado del giudizio, liquidate in euro € 5.077,00 e quelle del presente grado, liquidate in euro €
5.809,00, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo la distrazione delle stesse a favore del procuratore, avv. Elio Michele Gnocato, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese della CTU. Controparte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti
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