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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Catanzaro, RO E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_6
Consorzio Di Bonifica IO ROse - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_7
Ispettorato Territoriale Del Lavoro Di Catanzaro - RO - CF Ispettorato Lavoro CZ3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004896618000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249004896618000, notificata in data 31.01.2025, riferita a n. 46 cartelle di pagamento per tributi e altri crediti, per un importo complessivo di euro 225.212,88.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per tutta una serie di motivi, tra i quali la pendenza di altro giudizio, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, la decadenza, l'annullamento per alcuni debiti ex L. 197/2022, vizi di motivazione e di calcolo, etc..
Evidenziava, in particolare, che uno dei profili di illegittimità risiedeva nel fatto che pendeva altro giudizio, iscritto al R.G.R. 44/2025, instaurato a seguito dell'avvenuta notifica, in data 15.11.2023, di altra intimazione di pagamento, n.ro 13320239002866609000, con la quale veniva richiesto il pagamento del complessivo importo (calcolato al 13.10.2023) di euro 218.511,05. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RO, la Regione Calabria e l'Ispettorato del Lavoro, per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Deve essere, anzitutto, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle richieste di pagamento dei crediti in materia di lavoro, per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel merito, indipendentemente dall'avvenuta notifica delle presupposte cartelle di pagamento, occorre osservare che tutte le questioni proposte nel corso del presente giudizio formano già oggetto del procedimento iscritto al n. R.G.R. 44/2025, instaurato a seguito della regolare notifica, in data 15.11.2023, di altra intimazione di pagamento, n.ro 13320239002866609000.
Le medesime questioni non possono essere riproposte in questa sede proprio per l'invocato principio del ne bis in idem.
Oggetto precipuo del presente giudizio, difatti, è proprio quello concernente il primo motivo di ricorso, ovvero la legittimità o meno dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata alla parte nonostante l'esistenza di un precedente giudizio, instaurato dal contribuente per gli stessi crediti tributari.
Ebbene, in assenza di annullamento o sospensione, ad opera del giudice adito, dell'atto precedentemente impugnato è legittimo l'operato del concessionario della riscossione.
Tutte le altre questioni, riproposte nel presente procedimento, devono ritenersi assorbite.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono valide ragioni, alla luce del complessivo sviluppo della vicenda e dei motivi della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti in materia di lavoro, per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Catanzaro, RO E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_6
Consorzio Di Bonifica IO ROse - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_7
Ispettorato Territoriale Del Lavoro Di Catanzaro - RO - CF Ispettorato Lavoro CZ3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004896618000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249004896618000, notificata in data 31.01.2025, riferita a n. 46 cartelle di pagamento per tributi e altri crediti, per un importo complessivo di euro 225.212,88.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per tutta una serie di motivi, tra i quali la pendenza di altro giudizio, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, la decadenza, l'annullamento per alcuni debiti ex L. 197/2022, vizi di motivazione e di calcolo, etc..
Evidenziava, in particolare, che uno dei profili di illegittimità risiedeva nel fatto che pendeva altro giudizio, iscritto al R.G.R. 44/2025, instaurato a seguito dell'avvenuta notifica, in data 15.11.2023, di altra intimazione di pagamento, n.ro 13320239002866609000, con la quale veniva richiesto il pagamento del complessivo importo (calcolato al 13.10.2023) di euro 218.511,05. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RO, la Regione Calabria e l'Ispettorato del Lavoro, per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Deve essere, anzitutto, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle richieste di pagamento dei crediti in materia di lavoro, per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel merito, indipendentemente dall'avvenuta notifica delle presupposte cartelle di pagamento, occorre osservare che tutte le questioni proposte nel corso del presente giudizio formano già oggetto del procedimento iscritto al n. R.G.R. 44/2025, instaurato a seguito della regolare notifica, in data 15.11.2023, di altra intimazione di pagamento, n.ro 13320239002866609000.
Le medesime questioni non possono essere riproposte in questa sede proprio per l'invocato principio del ne bis in idem.
Oggetto precipuo del presente giudizio, difatti, è proprio quello concernente il primo motivo di ricorso, ovvero la legittimità o meno dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata alla parte nonostante l'esistenza di un precedente giudizio, instaurato dal contribuente per gli stessi crediti tributari.
Ebbene, in assenza di annullamento o sospensione, ad opera del giudice adito, dell'atto precedentemente impugnato è legittimo l'operato del concessionario della riscossione.
Tutte le altre questioni, riproposte nel presente procedimento, devono ritenersi assorbite.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono valide ragioni, alla luce del complessivo sviluppo della vicenda e dei motivi della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti in materia di lavoro, per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.