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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
AR Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13651/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Suarez n. 10, presso lo studio dell'avv.
AN RC ed TA RC, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Palladino
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accertamento CP_1 dello svolgimento di mansioni superiori a quelle contrattualmente stabilite, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato per la resistente dal 01/10/04 con inquadramento come operaio inserito nel livello 4 CCNL, oggi livello C2; b) Di aver svolto, almeno da inizio 2015 mansioni tali da determinare l'inquadramento nel superiore livello 5 Super, oggi C3;
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
Completata l'attività istruttoria ammessa, quindi, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto dalle parti.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta per la presente udienza, quindi, le parti hanno chiesto la decisione della causa, insistendo nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
Le domande di spettanze retributive formulate dal ricorrente nelle proprie conclusioni sono relative essenzialmente allo svolgimento di mansioni superiori, con le conseguenti ricadute economiche anche sugli ulteriori istituti retributivi riconosciutile.
Venendo quindi all'analisi del merito del ricorso, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non è in contestazione, essendo riconosciuto da entrambe oltre che risultante dalla documentazione allegata agli atti.
In relazione alla domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del
Pag. 2 di 10 preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni.
Ne deriva che poiché “il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n.4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.
In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che “in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in
Pag. 3 di 10 quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi” (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n.1657).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese.
Rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente, le testimonianze hanno sostanzialmente confermato le allegazioni contenute nel ricorso. Il testimone , infatti, ha Testimone_1 dichiarato “Io ho sempre lavorato nel capannone dove avveniva la saldatura. In questo capannone lavoravano una 30ina di persone. Quando ho iniziato a lavorare il mio referente presso la resistente era il sig. che mi diceva giorno per Persona_1 giorno cosa dovevo fare. Successivamente il sig. è andato in pensione ed è Per_1 subentrato il ricorrente. Il ricorrente mi indicava cosa fare giorno per giorno. Lui coordinava il lavoro di tutte le persone che lavoravano nel reparto. Era l'unico che svolgeva tale attività. Anche quando ho lavorato formalmente per la presso la Pt_2 resistente era sempre il ricorrente a coordinare la mia attività insieme agli altri dipendenti della Guida. Non so se la società fosse dotata di un Ufficio Tecnico. Quello che posso dire è che noi ci rapportavamo esclusivamente con il ricorrente. Il ricorrente già lavorava in azienda quando vi era ancora il sig. e lo aiutava nello Per_1 svolgimento dell'attività di coordinamento”; il testimone ha Testimone_2 affermato “Il capo reparto nel 2008 era il sig. , che era affiancato dal Persona_1 ricorrente. Nel 2015 il sig. è andato via ed il ricorrente è rimasto l'unica Per_1 figura di riferimento. Quando parlo di riferimento è perché il ricorrente era la persona
a cui mi rivolgevo in caso di problemi o di necessità di chiarimenti, sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo. Posso dire che i disegni che io quotidianamente andavo a prendere non erano per me sufficienti e quindi il ricorrente forniva sempre delle spiegazioni. Posso dire che vedevo che il ricorrente spiegava ad ognuno di noi cosa dovessimo fare giorno per giorno. Il ricorrente si alternava tra i due capannoni perché
Pag. 4 di 10 anche nell'altro capannone si occupava di dare spiegazioni e direttive. I capannoni, infatti, sono tra loro aperti ed io potevo vedere cosa accadeva anche nell'altro capannone. So che nella società vi era un Ufficio Tecnico, ma io mi recavo in ufficio solo per prelevare le buste paga. Nel capannone non veniva mai nessuno della società.
Noi, infatti, ci rapportavamo solo con il ricorrente. Posso dire che vedevo che il ricorrente si recava negli uffici quando veniva chiamato al megafono, ma non so dire altro perché poi non ero presente. Tra i due capannoni lavoravano inizialmente tra le
35 e le 40 persone, mentre da ultimo siamo rimasti in 15. Non so dire chi decideva cosa si dovesse fare e come, ma posso dire che il ricorrente era colui che poi lo spiegava a noi altri operai”; il sig. ha confermato “Il sig. ogni Persona_2 Per_3 mattina ci diceva cosa dovevamo fare e controllava come svolgevamo il nostro lavoro.
La società ha un Ufficio tecnico, nella zona degli uffici che è separata rispetto alla zona operativa dove lavoravamo noi. Dall'ufficio tecnico venivano raramente in reparto e quando venivano si rivolgevano esclusivamente al sig. e successivamente al Per_3 ricorrente. Quando se ne andò il sig. , le sue mansioni passarono al ricorrente, Per_3 che quindi iniziò a dirigervi. Io se avevo dei chiarimenti mi rivolgevo al ricorrente perché era il caporeparto. Ho visto consegnare dei fogli dall'ufficio tecnico al ricorrente, ma non li ho personalmente visti” ed anche il sig. ha Testimone_3 dichiarato “Io vedevo il ricorrente quotidianamente perché passava per il mio ufficio per entrare nell'ufficio tecnico che è accanto al mio e ne usciva con dei fogli in mano.
Non ho mai visto questi fogli, ma per sentito dire posso riferire che erano fogli di lavorazione, ovvero dei fogli che l'Ufficio Tecnico consegnava al referente che era il ricorrente affinchè li distribuisse ai vari preposti. Il ricorrente quindi svolgeva una funzione di raccordo tra l'Ufficio tecnico e i lavoratori. Non so se il ricorrente controllasse l'attività durante la produzione. Non ho mai visto il ricorrente svolgere alcuna attività diversa da quella che ho riferito di raccordo tra l'Ufficio Tecnico e i lavoratori. Posso dire perché vedevo il cedolino che era inquadrato come manovratore ma per me lui era il referente del reparto. Dico referente nel senso che il ricorrente per me era il coordinatore tra l'Ufficio tecnico ed il reparto. Quando non vi era il ricorrente andava direttamente il sig. a distribuire i fogli lavoro. Posso Pt_3 precisare che inizialmente il ricorrente lavorava effettivamente come manovratore ed
Pag. 5 di 10 ha iniziato a svolgere questa attività di referente da quando è andato in pensione il precedente, sig. , tra il 2015 ed 2016, ora non so dire con precisione”. Persona_1
Tutte le risultanze testimoniali risultano quindi convergenti nel confermare il ruolo di capo reparto del ricorrente, referente del reparto ed addetto al coordinamento degli operai. Tale attività, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, non consisteva in una mera distribuzione di disegni tecnici elaborati dall'Ufficio Tecnico, ma anche nella spiegazione delle lavorazioni da eseguire e nel controllo dell'attività.
Ebbene, parte ricorrente richiede l'inquadramento nel livello superiore 5 Super/B1.
In relazione ai livelli richiesti la contrattazione collettiva ha previsto che vi rientrino “– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione, – i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio” (5 super) e “i lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio di elevato livello tecnico.
Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. In base alle definizioni organizzative guidano,
Pag. 6 di 10 coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, con autonomia di diagnosi, analisi, definizione e regolazione dei processi e degli strumenti, con autonomia nella presentazione delle attività e dei problemi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative aziendali e con i clienti e fornitori esterni e interni. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo di competenza dei propri collaboratori. Guidano in funzione di significativi obiettivi iniziative o sistemi di miglioramento aziendale” (B1).
Sulla base di tale declaratoria, dunque, non può concedersi al ricorrente l'inquadramento richiesto, difettando il grado di autonomia e di responsabilità individuato come necessario dalla contrattazione scritta alla luce delle mansioni risultate nel corso dell'istruttoria.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che vada riconosciuto al ricorrente il livello immediatamente inferiore 5/C3, nel quale vanno inquadrati “– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza” (livello 5); “i lavoratori che hanno responsabilità sullo svolgimento ed i
Pag. 7 di 10 risultati di specifiche attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio con le opportune autonomie di iniziativa nell'ambito delle previsioni aziendali a fronte delle variabilità dei processi. Nell'ambito di tale autonomia di iniziativa, in base alle definizioni organizzative guidano e controllano gruppi o squadre articolate di altri lavoratori con eventuale interfaccia verso altre unità e funzioni. Possiedono complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà, anche non ricorrenti, ed effettuano diagnosi e definiscono metodi e strumenti nell'ambito di direttive generali, con l'utilizzo di dispositivi ed applicazioni digitali, specialistiche e complesse non predeterminate. Svolgono con autonomo contributo di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi, comunicando gli avanzamenti operativi, le anomalie e le soluzioni identificate nei modi adeguati anche utilizzando strumenti di comunicazione, reperimento dell'informazione ed elaborazione digitale. In funzione dei contesti aziendali coordinano le attività con definizione delle priorità operative a fronte delle esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato utilizzo della lingua straniera in uso. Operano su una famiglia di processi con elevata consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori esterni. Tali lavoratori guidano iniziative o attività riferite ai sistemi di miglioramento assicurando la scelta ed il corretto utilizzo delle metodologie nell'ambito delle direttive generali” (C3).
Le mansioni svolte dal ricorrente, dunque, certamente rientrano nei livelli appena riportati in quanto pur non dotato di completa autonomia e di totale responsabilità, a fronte dell'esistenza dell'Ufficio Tecnico che predisponeva i disegni relativi alle lavorazioni da eseguire, e quindi determinava le tipologie di lavoro da svolgere, il ricorrente nella sua attività era l'unico a relazionarsi con tutti gli operai, fornendo le indicazioni necessarie allo svolgimento dell'attività nonché i chiarimenti che si rendevano necessari. Per tale ragione non può declassarsi il suo intervento e ritenerlo meramente esecutivo di indicazioni da altri ricevute, con la conseguenza che l'inquadramento nel livello riconosciuto in via contrattuale non risulta corretto.
Pag. 8 di 10 Una volta riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello 5/ C3, spettano al ricorrente le differenze retributive maturate rispetto a quanto riconosciuto in forza dell'inquadramento riconosciuto contrattualmente e ciò a partire dal luglio 2015, come precisato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'udienza di discussione.
Applicando i parametri risultanti dalla contrattazione collettiva, quindi, spettano al ricorrente euro 16.756,46.
Tali importi, in ogni caso, risultano adeguati e proporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Su tali somme, poi, spettano gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole scadenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del sig . Parte_1 all'inquadramento nel livello 5/C3 CCNL a partire dal luglio 2015 e conseguentemente condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 16.756,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.695,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.11.2025
Il Giudice del lavoro
Pag. 9 di 10 Dott. AR Cirillo
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
AR Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13651/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Suarez n. 10, presso lo studio dell'avv.
AN RC ed TA RC, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Palladino
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accertamento CP_1 dello svolgimento di mansioni superiori a quelle contrattualmente stabilite, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato per la resistente dal 01/10/04 con inquadramento come operaio inserito nel livello 4 CCNL, oggi livello C2; b) Di aver svolto, almeno da inizio 2015 mansioni tali da determinare l'inquadramento nel superiore livello 5 Super, oggi C3;
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
Completata l'attività istruttoria ammessa, quindi, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto dalle parti.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta per la presente udienza, quindi, le parti hanno chiesto la decisione della causa, insistendo nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
Le domande di spettanze retributive formulate dal ricorrente nelle proprie conclusioni sono relative essenzialmente allo svolgimento di mansioni superiori, con le conseguenti ricadute economiche anche sugli ulteriori istituti retributivi riconosciutile.
Venendo quindi all'analisi del merito del ricorso, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non è in contestazione, essendo riconosciuto da entrambe oltre che risultante dalla documentazione allegata agli atti.
In relazione alla domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del
Pag. 2 di 10 preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni.
Ne deriva che poiché “il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n.4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.
In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che “in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in
Pag. 3 di 10 quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi” (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n.1657).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese.
Rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente, le testimonianze hanno sostanzialmente confermato le allegazioni contenute nel ricorso. Il testimone , infatti, ha Testimone_1 dichiarato “Io ho sempre lavorato nel capannone dove avveniva la saldatura. In questo capannone lavoravano una 30ina di persone. Quando ho iniziato a lavorare il mio referente presso la resistente era il sig. che mi diceva giorno per Persona_1 giorno cosa dovevo fare. Successivamente il sig. è andato in pensione ed è Per_1 subentrato il ricorrente. Il ricorrente mi indicava cosa fare giorno per giorno. Lui coordinava il lavoro di tutte le persone che lavoravano nel reparto. Era l'unico che svolgeva tale attività. Anche quando ho lavorato formalmente per la presso la Pt_2 resistente era sempre il ricorrente a coordinare la mia attività insieme agli altri dipendenti della Guida. Non so se la società fosse dotata di un Ufficio Tecnico. Quello che posso dire è che noi ci rapportavamo esclusivamente con il ricorrente. Il ricorrente già lavorava in azienda quando vi era ancora il sig. e lo aiutava nello Per_1 svolgimento dell'attività di coordinamento”; il testimone ha Testimone_2 affermato “Il capo reparto nel 2008 era il sig. , che era affiancato dal Persona_1 ricorrente. Nel 2015 il sig. è andato via ed il ricorrente è rimasto l'unica Per_1 figura di riferimento. Quando parlo di riferimento è perché il ricorrente era la persona
a cui mi rivolgevo in caso di problemi o di necessità di chiarimenti, sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo. Posso dire che i disegni che io quotidianamente andavo a prendere non erano per me sufficienti e quindi il ricorrente forniva sempre delle spiegazioni. Posso dire che vedevo che il ricorrente spiegava ad ognuno di noi cosa dovessimo fare giorno per giorno. Il ricorrente si alternava tra i due capannoni perché
Pag. 4 di 10 anche nell'altro capannone si occupava di dare spiegazioni e direttive. I capannoni, infatti, sono tra loro aperti ed io potevo vedere cosa accadeva anche nell'altro capannone. So che nella società vi era un Ufficio Tecnico, ma io mi recavo in ufficio solo per prelevare le buste paga. Nel capannone non veniva mai nessuno della società.
Noi, infatti, ci rapportavamo solo con il ricorrente. Posso dire che vedevo che il ricorrente si recava negli uffici quando veniva chiamato al megafono, ma non so dire altro perché poi non ero presente. Tra i due capannoni lavoravano inizialmente tra le
35 e le 40 persone, mentre da ultimo siamo rimasti in 15. Non so dire chi decideva cosa si dovesse fare e come, ma posso dire che il ricorrente era colui che poi lo spiegava a noi altri operai”; il sig. ha confermato “Il sig. ogni Persona_2 Per_3 mattina ci diceva cosa dovevamo fare e controllava come svolgevamo il nostro lavoro.
La società ha un Ufficio tecnico, nella zona degli uffici che è separata rispetto alla zona operativa dove lavoravamo noi. Dall'ufficio tecnico venivano raramente in reparto e quando venivano si rivolgevano esclusivamente al sig. e successivamente al Per_3 ricorrente. Quando se ne andò il sig. , le sue mansioni passarono al ricorrente, Per_3 che quindi iniziò a dirigervi. Io se avevo dei chiarimenti mi rivolgevo al ricorrente perché era il caporeparto. Ho visto consegnare dei fogli dall'ufficio tecnico al ricorrente, ma non li ho personalmente visti” ed anche il sig. ha Testimone_3 dichiarato “Io vedevo il ricorrente quotidianamente perché passava per il mio ufficio per entrare nell'ufficio tecnico che è accanto al mio e ne usciva con dei fogli in mano.
Non ho mai visto questi fogli, ma per sentito dire posso riferire che erano fogli di lavorazione, ovvero dei fogli che l'Ufficio Tecnico consegnava al referente che era il ricorrente affinchè li distribuisse ai vari preposti. Il ricorrente quindi svolgeva una funzione di raccordo tra l'Ufficio tecnico e i lavoratori. Non so se il ricorrente controllasse l'attività durante la produzione. Non ho mai visto il ricorrente svolgere alcuna attività diversa da quella che ho riferito di raccordo tra l'Ufficio Tecnico e i lavoratori. Posso dire perché vedevo il cedolino che era inquadrato come manovratore ma per me lui era il referente del reparto. Dico referente nel senso che il ricorrente per me era il coordinatore tra l'Ufficio tecnico ed il reparto. Quando non vi era il ricorrente andava direttamente il sig. a distribuire i fogli lavoro. Posso Pt_3 precisare che inizialmente il ricorrente lavorava effettivamente come manovratore ed
Pag. 5 di 10 ha iniziato a svolgere questa attività di referente da quando è andato in pensione il precedente, sig. , tra il 2015 ed 2016, ora non so dire con precisione”. Persona_1
Tutte le risultanze testimoniali risultano quindi convergenti nel confermare il ruolo di capo reparto del ricorrente, referente del reparto ed addetto al coordinamento degli operai. Tale attività, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, non consisteva in una mera distribuzione di disegni tecnici elaborati dall'Ufficio Tecnico, ma anche nella spiegazione delle lavorazioni da eseguire e nel controllo dell'attività.
Ebbene, parte ricorrente richiede l'inquadramento nel livello superiore 5 Super/B1.
In relazione ai livelli richiesti la contrattazione collettiva ha previsto che vi rientrino “– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione, – i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio” (5 super) e “i lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio di elevato livello tecnico.
Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. In base alle definizioni organizzative guidano,
Pag. 6 di 10 coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, con autonomia di diagnosi, analisi, definizione e regolazione dei processi e degli strumenti, con autonomia nella presentazione delle attività e dei problemi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative aziendali e con i clienti e fornitori esterni e interni. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo di competenza dei propri collaboratori. Guidano in funzione di significativi obiettivi iniziative o sistemi di miglioramento aziendale” (B1).
Sulla base di tale declaratoria, dunque, non può concedersi al ricorrente l'inquadramento richiesto, difettando il grado di autonomia e di responsabilità individuato come necessario dalla contrattazione scritta alla luce delle mansioni risultate nel corso dell'istruttoria.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che vada riconosciuto al ricorrente il livello immediatamente inferiore 5/C3, nel quale vanno inquadrati “– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza” (livello 5); “i lavoratori che hanno responsabilità sullo svolgimento ed i
Pag. 7 di 10 risultati di specifiche attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio con le opportune autonomie di iniziativa nell'ambito delle previsioni aziendali a fronte delle variabilità dei processi. Nell'ambito di tale autonomia di iniziativa, in base alle definizioni organizzative guidano e controllano gruppi o squadre articolate di altri lavoratori con eventuale interfaccia verso altre unità e funzioni. Possiedono complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà, anche non ricorrenti, ed effettuano diagnosi e definiscono metodi e strumenti nell'ambito di direttive generali, con l'utilizzo di dispositivi ed applicazioni digitali, specialistiche e complesse non predeterminate. Svolgono con autonomo contributo di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi, comunicando gli avanzamenti operativi, le anomalie e le soluzioni identificate nei modi adeguati anche utilizzando strumenti di comunicazione, reperimento dell'informazione ed elaborazione digitale. In funzione dei contesti aziendali coordinano le attività con definizione delle priorità operative a fronte delle esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato utilizzo della lingua straniera in uso. Operano su una famiglia di processi con elevata consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori esterni. Tali lavoratori guidano iniziative o attività riferite ai sistemi di miglioramento assicurando la scelta ed il corretto utilizzo delle metodologie nell'ambito delle direttive generali” (C3).
Le mansioni svolte dal ricorrente, dunque, certamente rientrano nei livelli appena riportati in quanto pur non dotato di completa autonomia e di totale responsabilità, a fronte dell'esistenza dell'Ufficio Tecnico che predisponeva i disegni relativi alle lavorazioni da eseguire, e quindi determinava le tipologie di lavoro da svolgere, il ricorrente nella sua attività era l'unico a relazionarsi con tutti gli operai, fornendo le indicazioni necessarie allo svolgimento dell'attività nonché i chiarimenti che si rendevano necessari. Per tale ragione non può declassarsi il suo intervento e ritenerlo meramente esecutivo di indicazioni da altri ricevute, con la conseguenza che l'inquadramento nel livello riconosciuto in via contrattuale non risulta corretto.
Pag. 8 di 10 Una volta riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello 5/ C3, spettano al ricorrente le differenze retributive maturate rispetto a quanto riconosciuto in forza dell'inquadramento riconosciuto contrattualmente e ciò a partire dal luglio 2015, come precisato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'udienza di discussione.
Applicando i parametri risultanti dalla contrattazione collettiva, quindi, spettano al ricorrente euro 16.756,46.
Tali importi, in ogni caso, risultano adeguati e proporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Su tali somme, poi, spettano gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole scadenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del sig . Parte_1 all'inquadramento nel livello 5/C3 CCNL a partire dal luglio 2015 e conseguentemente condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 16.756,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.695,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.11.2025
Il Giudice del lavoro
Pag. 9 di 10 Dott. AR Cirillo
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