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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5006/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 23.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., nonché Parte_1 Parte_2
, in proprio, rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù
[...] di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Cristiano Pennacchia ed
Alfonsina Di Caterino, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Latina alla via Diaz n. 14
OPPONENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo della Controparte_1 rapp.te giusta procura speciale del 28/11/2018 per Controparte_2 autentica notaio di Milano n. , rapp.ta e difesa, in Persona_1 P.IVA_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio
M. Caldarini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al viale dello
Statuto n. 24
OPPOSTO
E a mezzo della mandataria, rapp.ta e Controparte_3 Controparte_2 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio M. Caldarini, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Latina al viale dello Statuto n. 24
TERZO INTERVENTORE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 3554/2020 la chiedeva Controparte_1 al Tribunale di Latina di ingiungere a e a Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro
[...]
208,421,66, oltre accessori e spese. Fondava il credito su contratti di finanziamento, contratto di mutuo e relativi estratti conto ex art. 50 tub, fideiussione omnibus, visura CCIA, bilanci.
Con d.i. 1269/2020 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, gli odierni opponenti eccepivano il difetto di rappresentanza della nonchè l'illegittimità della Controparte_2 cessione. Nel merito , n.q. legale rapp.te della Parte_2 [...] disconosceva la sottoscrizione apposta per la società. Deducevano Parte_1 altresì gli opponenti la mancata erogazione delle somme, l'applicazione di tassi ultralegali e illegittima manipolazione dei tassi Euribor ed, in ogni caso la nullità della fideiussione.
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo Controparte_1 preliminarmente la regolarità della procura rilasciata, la tardività del disconoscimento, avendo l'opponente usufruito delle somme di cui ai contratti azionati. In ordine agli interessi rappresentava la correttezza degli stessi applicati, nel rispetto dei limiti legale.
Con comparsa di intervento del 4.6.024 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a mezzo della mandataria, Controparte_3 Controparte_2 cessionaria del credito in oggetto e, pertanto, successore a titolo particolare nel
- 2 - diritto controverso, riportandosi a tutte le difese già formulate.
Prodotta documentazione, la causa, all'udienza del 23.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente va osservato che la cessione del credito in favore di intervenuta nelle more del giudizio, non incide sulla Controparte_3 legittimazione del dante causa stante il disposto dell'art. 111 c.p.c. per cui il processo proseguo tra le parti originarie. Tuttavia con la costituzione del successore è possibile l'estromissione dell'originaria parte con il consenso delle altre parti. Invero nel caso di specie non risulta manifestato espresso consenso all'estromissione dalle parti in causa. In ogni caso la pronuncia ai sensi dell'art. 111 c.p.c. u.c. spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore.
In via ulteriormente preliminare deve rilevarsi la regolarità della procura alle liti, rilasciata dal soggetto a tanto individuato dalla legge, nonché della procura speciale avente contenuto sufficientemente determinato e specifico
(attività di recupero crediti).
In via ulteriormente gradata deve darsi atto della regolarità dell'avvenuta cessione del credito.
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a
- 3 - particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del
16/04/2021).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Ancora recentemente la giurisprudenza ha chiarito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
- 4 - l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'LI (…)”. (Cass. civile, 20 novembre 2024, n.
29872).
Deve pertanto ritenersi che siano state rispettate le formalità previste ai fini della regolarità della cessione.
Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione dei contratti di finanziamento e del contratto di fideiussione.
In ordine alla prova del credito vantato, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
Parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce ai contratti come riferibili alla , in qualità di rappresentante della società. Parte_2
Orbene sul valore del disconoscimento la Suprema Corte ha più volte precisato che il suo contenuto debba essere chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento
(cfr. Cass. 18349/2013, Cass. n. 5461/2006).
- 5 - In particolare sul disconoscimento in caso di persone giuridiche ha affermato che “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cassazione III sez. civile,
19 luglio 2012, n. 12448, Cass. Sez. I, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010,
Tribunale di Padova - Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482).
Nel caso di specie parte opponente, in persona del legale rapp.te p.t., ha disconosciuto la riferibilità unicamente a sé delle suddette sottoscrizioni, senza allegare né dimostrare la non riferibilità della stessa ad alcuno dei soggetti aventi potere di firma dell'azienda.
Il disconoscimento deve, pertanto, ritenersi generico, non essendo stata specificata la mancata riconducibilità ad alcuno dei dipendenti dell'azienda.
In ordine alla mancata erogazione delle somme, la stessa era provata dalla banca mediante deposito degli estratti conto integrali, ove era contabilizzata l'avvenuta erogazione delle somme concesse a mutuo.
Inconferenti risultano le deduzioni attoree in ordine all'ISC. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4597 del
14/02/2023, Rv. 666991-01; Trib. Napoli, Sez. II, sent. n. 10630 del
10/12/2024)”.
- 6 - Nessuna altra contestazione specifica è stata sollevata da parte opponente né in ordine alla quantificazione, né in ordine all'illegittimità dei tassi applicati.
Nessuna allegazione è stata curata da parte opponente su cui gravava il relativo onere, neppure una perizia di parte, che, pur non avendo valore probatorio nel processo, assurge quantomeno ad allegazione di parte. Difatti la ctu difatti, pur non essendo un mezzo di prova in senso stretto, presuppone comunque presuppone che sia finalizzata ad un più compiuto accertamento di fatti già provato o almeno allegati dalle parti. “Secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati”.
(Corte Suprema di Cassazione VI sez. civile ord. 26839/16).
Del pari inconferenti sono le eccezioni relative alla manipolazione
Euribor.
Ed invero la Cassazione dapprima con pronuncia n. 12007, del
03/05/2024 decidendo sul ricorso volto a far accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativo al tasso Euribor per il periodo 2005-2008 ha precisato “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti
(anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di
- 7 - conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”.
Più recentemente l'ordinanza interlocutoria n. 19900 emessa dalla prima Sezione civile il 19 luglio 2024 ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito in ordine all'alterazione dei tassi per il periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio
2008.
Nel caso di specie trattandosi di contratti stipulati tra il 2016 ed il 2017
l'arco temporale appare di distanza tale da non potersi raccogliere le censure mosse nelle fattispecie al vaglio della Suprema Corte né parte opponente ha dimostrato la sussistenza di elementi in grado di ricondurre i contratti de quo alla medesima situazione di cui alle suddette pronunce.
Va, invece, accolta l'opposizione proposta da , n.q. Parte_2 fideiussore.
Ebbene nella lettera di assunzione dell'obbligazione versata in atti, non risulta adeguatamente generalizzata l'identità del garante, essendo solo indicato in calce il nome e cognome, senza ulteriori elementi identificativi.
Orbene, pur ritenendo la fideiussione un negozio a forma libera, va osservato che appare imprescindibile l'espressa ed inequivocabile identificazione del soggetto che presta garanzia.
In tal senso si è espressa Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 13539 del
13/6/2014: “La norma dell'art. 1937 c.c. va interpretata tenendo presente il principio – vigente nell'ordinamento, se non espressamente derogato – della libertà delle forme contrattuali. Il limite posto dalla disposizione in esame all'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore è dato dalla non equivocità e dalla oggettività di manifestazione di volontà, non essendo richiesti né la forma scritta, né l'utilizzo di formule sacramentali”.
- 8 - Nel medesimo senso, Tribunale Milano, 06/04/2004: “La volontà di prestare fideiussione… deve essere chiara, precisa ed inequivocabile”.
Non appare dirimente nel caso de quo l'eventuale riqualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia, posto che anche in questa ultima fattispecie è imprescindibile la inequivocabile identificazione del soggetto che presta garanzia.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, nei confronti dell'opponente garante , con condanna della sola opponente Parte_2 [...] al pagamento della somma di euro 208,421,66 oltre interessi Parte_1 successivi.
Le spese di lite, in ragione del riconoscimento parziale delle ragioni di credito, sono integralmente compensate tra le parti. Come chiarito dalla giurisprudenza il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può mai essere condannata alle spese processuali
(cfr. Cass. ord. n. 15916/2021)
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n.
1269/2020, emesso dal Tribunale di Latina il 31.7.2020;
b) condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
208,421,66 oltre interessi successivi;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Latina il 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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