Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2212
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Disconoscimento sottoscrizione

    Il disconoscimento è stato ritenuto generico in quanto non è stata specificata la mancata riconducibilità della sottoscrizione ad alcuno dei soggetti aventi potere di firma dell'azienda, né è stata dimostrata la non riferibilità ad alcuno dei dipendenti dell'azienda.

  • Rigettato
    Mancata erogazione delle somme

    La banca ha fornito documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle somme concesse a mutuo, mediante deposito degli estratti conto integrali.

  • Rigettato
    Applicazione di tassi ultralegali e manipolazione Euribor

    Le censure relative alla manipolazione dell'Euribor sono state ritenute inconferenti in quanto i contratti sono stati stipulati in un arco temporale distante da quello oggetto delle pronunce della Suprema Corte in materia. Non sono state sollevate altre contestazioni specifiche in ordine all'illegittimità dei tassi applicati.

  • Accolto
    Nullità della fideiussione

    La fideiussione è stata ritenuta non adeguatamente generalizzata nell'identità del garante, essendo indicato solo nome e cognome senza ulteriori elementi identificativi, rendendo il disconoscimento generico.

  • Accolto
    Fondo di garanzia

    La documentazione prodotta dalla banca è sufficiente a comprovare la sussistenza del credito, inclusi i contratti di finanziamento e di fideiussione. Gli estratti conto sono sufficienti in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2212
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 2212
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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