Ordinanza collegiale 28 ottobre 2021
Ordinanza presidenziale 28 febbraio 2022
Ordinanza presidenziale 2 maggio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2020, proposto da
ER UG, IF LM, UI AN e IE AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare AN in Roma, via Giangiacomo Porro 26;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
DA IA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale del 7 luglio 2020 della Commissione (nominata con DDG n. 9452 del 4 agosto 2016 della Regione Calabria), limitatamente alla parte in cui si attribuisce il punteggio “revisionato” inferiore a cinquanta punti a ciascuno dei quattro Piani di Sviluppo Aziendale presentati dal Consorzio “Codex” e, per quanto occorre, il verbale del 14 febbraio 2020 della Commissione, limitatamente alla parte in cui si attribuisce il punteggio inferiore a cinquanta punti a ciascuno dei quattro Piani di Sviluppo Aziendale presentati dal costituendo Consorzio “Codex”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di sospensione n. 1901 del 27 ottobre 2021;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4719 del 28 maggio 2024;
Vista la dichiarazione di interesse alla decisione del 26 settembre 2024;
Vista la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dai ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le parti ricorrenti hanno presentato domanda di agevolazione al contratto di investimento, quale costituendo Consorzio “Codex” a r.l., nell’ambito dell’avviso pubblico bandito dalla Regione Calabria il 27 agosto 2015 così titolato “ Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo-Fondo Unico PAC (II Fase – D.G.R. n. 42/2015 ”.
Affermano inoltre che nell’art. 3 dell’avviso pubblico è previsto che il contratto di investimento si riferisce ad uno specifico programma integrato di investimento che si articola in: 1) Piano di Sviluppo Interaziendale, che è proposto dal Consorzio o società consortile o aggregazioni di P.M.I costituite con contratto di rete; 2) Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dalle P.M.I. consorziate o facenti parte del contratto di rete.
Affermano ancora che l’art. 14 prevede i criteri di valutazione del piano di sviluppo aziendale/interaziendale, che il punteggio di ogni singolo piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori, che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti e che, infine, sono ritenuti ammissibili i piani di sviluppo interaziendale/aziendale che riportano un punteggio pari ad almeno 50 punti.
Con decreto del 24 luglio 2017 è stata approvata la determinazione della Commissione che ha inserito la domanda di agevolazione del contratto di investimento proposta dal Consorzio Codex nell’elenco dei contratti di investimento inammissibili, avendo ottenuto punteggio inferiore a 50 punti.
Il provvedimento è stato impugnato innanzi a questo T.A.R., con annessa istanza cautelare, con ricorso avente N.R.G. 1416/2017, da parte degli odierni ricorrenti e dei rappresentanti legali delle altre società consorziate.
Con ordinanza n. 65 del 15 febbraio 2018 la domanda cautelare è stata accolta e, per l’effetto, è stata disposta l’ammissione con riserva del Consorzio Codex, con l’attribuzione di punti 52,91.
Intanto, con verbale finale della commissione n. 6 del 31 gennaio 2018: a) la domanda di agevolazione del Consorzio Codex è stata inserita nell’elenco dei contratti di investimento ammessi; b) tuttavia tutti e sette i piani di sviluppo aziendale hanno ricevuto un punteggio inferiore a 50, con conseguente non ammissione della spesa da essi prevista.
Detto provvedimento è stato oggetto di separata impugnazione innanzi a questo T.A.R., da parte dei rappresentanti legali delle sette costituende società consorziate, con ricorso avente N.R.G. 1001/2018.
Con sentenza n. 859 del 2 maggio 2019 è stato definito il primo giudizio, avente N.R.G. 1416/2017, ed il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi stabilizzata l’ammissione del piano interaziendale, in parte è stato accolto, con conseguente annullamento dell’articolo 14 dell’avviso pubblico nella parte in cui prevedeva che il punteggio fino a 10 punti attribuibile in base al criterio A10 “ Capacità di perseguire l’obiettivo ” non dovesse essere attribuito per le nuove imprese/consorzi.
Con sentenza n. 1057 del 16 giugno 2020 è stato parzialmente accolto il ricorso avente N.R.G. 1001/2018, con annullamento del provvedimento di non ammissione delle spese previste da ciascun piano di sviluppo aziendale presentato dal costituendo Consorzio Codex a r.l., salva la rivalutazione dei progetti da parte della Regione Calabria.
Con nuovo verbale del 7 luglio 2020, che richiama un precedente verbale del 14 febbraio 2020 non comunicato ai ricorrenti, la commissione ha proceduto alla revisione dei punteggi dei piani di sviluppo aziendale presentati dalle consorziate e, per l’effetto, tre piani sono risultati ammissibili mentre gli altri quattro hanno nuovamente ottenuto un punteggio inferiore a 50.
I rappresentanti legali delle costituende imprese e società che avevano proposto i piani di sviluppo aziendale non ammessi hanno impugnato il verbale del 7 luglio 2020 – nonché il presupposto verbale del 14 febbraio 2020 – chiedendone l’annullamento con ricorso affidato a due motivi.
Con il primo motivo si deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.
In particolare si deduce che l’illegittimità della attribuzione dei punteggi derivi dalla illegittimità della sentenza n. 1057/2020 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, come argomentato nei motivi primo e secondo del ricorso al Consiglio di Stato proposto avverso di essa; motivi che, deducono le ricorrenti, sono da intendersi integralmente richiamati nel ricorso introduttivo del presente giudizio sebbene, in realtà, il predetto ricorso in appello non sia stato poi effettivamente depositato in giudizio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti. In particolare si deduce l’illegittima attribuzione del punteggio di cui al criterio A12 dell’avviso pubblico, relativo alla innovatività dei progetti, in relazione ai piani di sviluppo aziendale presentati da due delle quattro ricorrenti, precisamente: IE SS RO di UI AN & Co. s.a.s. (di seguito, per brevità, solo SS RO) il cui progetto ha ottenuto un punteggio revisionato di 46,77 punti, di cui 0,77 in base al criterio A12; e IE UG NS di PI UI UG e C. s.a.s. (di seguito, per brevità, solo UG NS) il cui progetto ha ottenuto un punteggio revisionato di 47,14 punti, di cui soli 2,78 in base al criterio A12.
Con ordinanza n. 1901 del 28 ottobre 2021, rilevato che la decisione del primo motivo di ricorso dipendeva dall’esito del giudizio di appello pendente avverso la sentenza n. 1057/2020 e ritenuta l’esigenza di decidere unitariamente la vertenza, è stata disposta la sospensione del giudizio.
Con istanza del 26 settembre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4719 del 28 maggio 2024, che ha confermato la sentenza di questo T.A.R. n. 1057/2020, chiedendo la fissazione di un’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con successiva memoria ex art. 73 c.p.a. del 23 dicembre 2024, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del primo motivo di ricorso, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il pregresso giudizio.
Hanno invece insistito nel secondo motivo di ricorso.
All'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che l’illegittimità della attribuzione dei punteggi derivasse dalla illegittimità della sentenza n. 1057/2020 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, come argomentato nei motivi primo e secondo del ricorso al Consiglio di Stato proposto avverso di essa.
Tuttavia, come descritto nella parte in fatto, il ricorso in appello al Consiglio di Stato è stato deciso con sentenza di rigetto dell’appello, depositata in giudizio, e con successiva memoria del 23 dicembre 2024 le parti ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del primo motivo di ricorso.
Il motivo in esame deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti.
In particolare si deduce l’illegittima attribuzione del punteggio di cui al criterio A12 dell’art. 14 dell’avviso pubblico, relativo alla innovatività dei progetti, in relazione ai piani di sviluppo aziendale presentati da due delle quattro società di cui sono legali rappresentanti i ricorrenti, precisamente SS RO, il cui progetto ha ottenuto un punteggio revisionato di 46,77 punti, di cui 0,77 in base al criterio A12; e UG NS, il cui progetto ha ottenuto un punteggio revisionato di 47,14 punti, di cui soli 2,78 in base al criterio A12.
Il motivo è fondato.
2.1. Per quanto concerne il piano di sviluppo aziendale avente la denominazione “ Costituenda IE SS RO di UI AN & Co. s.a.s.) ”, si osserva che:
a) Con scheda di valutazione del 2018 sono stati attribuiti al progetto, in relazione al criterio A12 di cui all’art. 14 dell’avviso pubblico, 0,77 punti;
b) Tale attribuzione di punteggio è stata censurata col ricorso avente N.R.G. 1001/2018;
c) Con sentenza di questo T.A.R. n. 1057 del 28 maggio 2020, confermata dalla sentenza n. 4719/2024 del Consiglio di Stato, è stato affermato che (punto 3.3, lett. c): “ c) in ordine al criterio A12 (innovatività), ribadite le premesse già espresse nel paragrafo 3.1 lett. d), per tale piano alcuni macchinari risultano annoverabili nelle innovazioni previste nel bando.
I macchinari erano software gestionale ristorante, PC ALL INONE TOUCHSCREEN 22, Tablet 7, multifunzione laser, stampante termica LAN80 mm, sistema wireless con router e 2 access point, stampante termica per ricevute fiscali ed ancora piano cottura, cuocipasta, frytop, friggitrice, abbattitore, forno a gas, armadio frigo, frullatore, aspiratore cappa, Q.E. aspiratore, affettatrice, tritacarne- grattugia, lavastoviglie, armadio vini.
I predetti macchinari non rientrano nella categoria a), né in quella b) (piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche) di cui al chiarimento dell'art. 14, ma taluni di quelli del primo gruppo possono rientrare nella diversa categoria di cui alla lettera e) "piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie".
Deve concludersi che il progetto della costituenda IE SS RO di UI AN & Co. s.a.s. può ottenere la rivalutazione da parte della Regione, potendo aggiungere agli ottenuti 39,77 un toltale di punti tali da superare la soglia minima.
Dovrà la Commissione riesaminare la domanda in relazione ai criteri sopra specificati ”.
d) con verbale del 14 febbraio 2020, conosciuto dalle ricorrenti solo il 7 luglio e impugnato nel presente giudizio, la commissione “ pur mantenendo invariati i punteggi assegnati in sede di prima valutazione nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale ” ha proceduto a rivalutazione dei punteggi dei piani di sviluppo aziendale proposti dal Consorzio Codex, con espresso riferimento al solo criterio di valutazione A10.1; per l’effetto, il piano di sviluppo aziendale in esame ha ottenuto il punteggio revisionato di 46,77 in luogo di quello, originario, di 39,77;
e) con verbale del 7 luglio 2020, impugnato nel presente giudizio: “ In ordine alla Costituenda “SS RO” relativamente alle spese innovative, la commissione conferma il giudizio precedentemente espresso nel verbale del 14.02.2020 ” ed ha quindi confermato il punteggio revisionato di 46,77 attribuito con il verbale del 14 febbraio, con conseguente conferma della non ammissione del progetto.
2.2. Analogamente, per quanto concerne il piano di sviluppo aziendale avente la denominazione “ Costituenda IE UG consulting di PI UI UG e C. s.a.s. ”, si osserva che:
a) Con scheda di valutazione del 2018 sono stati attribuiti al progetto, in relazione al criterio A12 di cui all’art. 14 dell’avviso pubblico, 2,78 punti;
b) Tale attribuzione di punteggio è stata censurata col ricorso avente N.R.G. 1001/2018;
c) Con sentenza di questo T.A.R. n. 1057 del 28 maggio 2020, confermata dalla sentenza n. 4719/2024 del Consiglio di Stato, è stato affermato che (punto 3.5, lett. d): “ in ordine al A12 la censura ricorsuale può trovar seguito per un solo aspetto.
"Le innovazioni" del progetto erano fotocopiatrice Toshiba 2007, ALL INONE LENOVO 27; ALL INONE LENOVO 22, Server LENOVO 15, NAS WD 4 TB; Scanner Brother ADS 2600; multifunzione Samsung M2885, climatizzatore LG G12 WLUL2; realizzazione sito; struttura rete cablata e wifi.
Non essendo nella specie stata specificata l'applicazione degli hardware nel processo produttivo né in quello organizzativo o di interfaccia con clienti e fornitori,
corretta è la relativa mancata valutazione da parte della Commissione. Viceversa, la realizzazione del sito internet, sussumibile nell'ultima categoria, merita che si proceda a valutazione di innovatività.
Deve concludersi per il progetto della Costituenda IE UG consulting di PI UI UG e C. s.a.s. la necessità della rivalutazione da parte della resistente, potendo aggiungere agli ottenuti 40,14 un totale di ulteriori punti, idoneo a superare eventualmente la soglia minima.
Dovrà la Commissione riesaminare la domanda in relazione al criteri sopra specificati ”.
d) con verbale del 14 febbraio 2020, conosciuto dalle ricorrenti solo il 7 luglio e impugnato nel presente giudizio, la commissione “ pur mantenendo invariati i punteggi assegnati in sede di prima valutazione nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale ” ha proceduto a rivalutazione dei punteggi dei piani di sviluppo aziendale proposti dal Consorzio Codex, con espresso riferimento al solo criterio di valutazione A10.1; per l’effetto, il piano di sviluppo aziendale in esame ha ottenuto il punteggio revisionato di 47,14 in luogo di quello, originario, di 40,14;
e) con verbale del 7 luglio 2020, impugnato nel presente giudizio: “ In ordine alla Costituenda “UG NS” la Commissione attribuisce punti 1,64 relativamente ai requisiti di cui al punto A.9.1. del Bando. In ordine alle spese innovative la Commissione conferma il giudizio già espresso nel verbale del 14.02.2020 ” sicché il nuovo punteggio revisionato è di 48,78, con conferma della non ammissione del piano, mentre nulla viene detto in relazione al criterio A12.
2.3. Ritenuto dunque che:
- l’originaria assegnazione ai piani di sviluppo aziendale di SS RO e UG NS rispettivamente di 0,77 e 2,78 punti in base al criterio A12 dell’art. 14 dell’avviso pubblico è stata ritenuta illegittima dalla sentenza n. 1057 del 28 maggio 2020 di questo T.A.R. con dichiarato obbligo della commissione di riesaminare la domanda in relazione anche al criterio in esame;
- con il successivo verbale del 7 luglio 2020 la commissione, pur citando la sentenza n. 1057/2020 non ha proceduto ad una diversa assegnazione dei punteggi di cui al criterio A12 già citato, in relazione ai due piani in esame;
- infatti, per quanto riguarda la SS RO si confermava il punteggio revisionato già attribuito con il verbale del 14 febbraio 2020 il quale, tuttavia, non conteneva una nuova valutazione del criterio A12, essendo del resto antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 1057/2020;
- anche per quanto riguarda la UG NS, in relazione alle spese innovative, si “ conferma il giudizio già espresso nel verbale del 14.02.2020 ” il quale, ancora una volta, non conteneva una nuova valutazione del punteggio attribuito in relazione al criterio A12;
- la Regione Calabria non si è costituita in giudizio e non ha dunque offerto una diversa ed espressa motivazione, ancorché postuma, in relazione alle questioni in esame;
- come già statuito dalla sentenza n. 1057/2020, nei passaggi sopra riportati, la rivalutazione in ordine al criterio A12 potrebbe comportare un punteggio “ idoneo a superare eventualmente la soglia minima ” sicché deve ritenersi assolta la cosiddetta “prova di resistenza”;
- è dunque illegittima per difetto di motivazione l’attribuzione ai piani di sviluppo in esame, in relazione al criterio A12 dell’art. 14 dell’avviso, dei medesimi punteggi già attribuiti con scheda di valutazione del 2018 e ritenuti illegittimi con la sentenza n. 1057/2020;
- in accoglimento del presente motivo di ricorso la commissione dovrà procedere, in relazione i piani di sviluppo aziendale presentati da SS RO e UG NS, a una rivalutazione dei punteggi assegnati in base al criterio A12 di cui all’art. 14 dell’avviso pubblico, in applicazione delle indicazioni contenute nella sentenza n. 1057/2020, punti 3.3, lett. c) e 3.5, lett. d).
3. Le spese devono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e della mancata costituzione in giudizio della Regione Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO