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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 675/2022 R.G.L., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del suo Direttore Generale,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro
APPELLANTE contro
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di GL, il Rag. CP_1
proponeva opposizione avverso il D.I n. 171/2020 del 27-08-2020, emesso nel giudizio
[...] monitorio RG n. 1238/2020, con il quale la opposta aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di Pt_1
pagamento della somma di € 58.590,43, per contributi previdenziali dovuti dall'opponente.
Il Rag. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2020 del 27-08-2020, emesso nei suoi CP_1
confronti, lamentando l'erroneità di calcolo e la prescrizione dei contributi, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva alle richieste di rateizzazioni, non essendo un riconoscimento di debito (utile ai fini interruttivi della prescrizione). Chiedeva infine che venisse ammessa CTU contabile per quantificare l'eventuale quantum debeatur dell'opponente.
Si costituiva in giudizio la , la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata parzialmente accolta e le spese di lite compensate.
Il Giudice di prime cure, esaminata la documentazione prodotta dalla parte opposta a fondamento della presunta interruzione della prescrizione (“comunicazione di irregolarità contributiva del 8 agosto 2008, un avviso di ricevimento, senza indicazione dell'atto contenuto, con attestazione di notifica del 19 agosto 2008, un accoglimento generico di pagamento rateale senza data con allegato un prospetto di calcolo elaborato l'8 giugno 2009, un avviso di ricevimento di raccomandata, sottoscritto il 20 luglio 2009, senza indicazione dell'atto contenuto, la domanda di pagamento rateale del 19 settembre 2009, relativa al credito di € 22.283,50, maturato fino al 8 agosto 2009, una generica attestazione di somme dovute, senza sottoscrizione e senza data, una pec, in formato pdf dell'8 febbraio 2012, che non consente di verificare il suo contenuto telematico, una generica comunicazione di non regolarità contributiva del 19 dicembre 2012, con PEC, in formato pdf , con stessa data;
richiesta di rateizzazione del debito, sottoscritta, residuo maturato fino al 2012; accoglimento generico della domanda di rateizzazione del 3 luglio 2013; pec del 4 luglio 2013 sempre nel formato pdf;
comunicazione del 14 maggio 2018 di non regolarità dei contributi calcolati al 31 dicembre 2016, prova di notifica telematica del 14 maggio 2018, sempre nel formato pdf, la domanda di rateizzazione del 9.7.2018, senza firma, con indicazione dettagliata del debito, contributi calcolati al 31 dicembre 2016, prova di notifica telematica del 14 maggio 2018, sempre nel formato pdf, la domanda di rateizzazione del 9.7.2018, senza firma, con indicazione dettagliata del debito.”) ha ritenuto che la suindicata documentazione non potesse costituire prova della notifica da parte della delle diffide di pagamento, in quanto dagli avvisi di ricevimento non si evince quale atto sia Pt_1 stato notificato, mentre le pec di avvenuta consegna sono state depositate in “pdf” e non nel formato
“eml” o “smg”, che avrebbe consentito di verificare il contenuto dell'atto notificato. Ha rilevato, inoltre, che neanche alle domande di rateizzazione era possibile riconoscere efficacia di riconoscimento del debito, essendo generiche, prive di sottoscrizioni e senza indicazione degli anni di riferimento della contribuzione e degli importi da rateizzare.
Ritenendo, quindi, sulla base di tali considerazioni, valido atto interruttivo della prescrizione solamente il decreto ingiuntivo notificato, il giudice ha statuito che la somma dovuta dal fosse CP_1 solo quella relativa agli anni 2015 e 2016, risultante dal prospetto della videata denominata “richiesta di rateizzazione” del 9 luglio 2018, pari ad € 11.782, 6.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la , con un unico motivo. Pt_1
Deduce che il Giudice di prime cure abbia omesso di esaminare la documentazione relativa alla notifica della messa in mora del 14.05.18, ritenendola erroneamente non valida ai fini interruttivi della prescrizione.
Rileva come l'appellante abbia inviato al sollecito di pagamento con nota del 14.05.2018, CP_1 allegando al fascicolo di primo grado la relativa documentazione insieme alla ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata (all.ti 10, 10.1 e 10.2 del fascicolo di primo grado).
Circostanza questa mai contestata dal per cui, alla luce della normativa che regola le CP_1 notificazioni a mezzo pec e dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la notifica deve considerarsi perfezionata e valida.
Rileva come nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art.1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale pertanto, ove deduca la nullità della notifica. è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione.
Orbene il Giudice di primo grado, aderendo asetticamente alle doglianze del ha ritenuto non CP_1 validamente notificati gli atti interruttivi allegati, sebbene l'opponente non abbia fornito prova contraria circa una diversa comunicazione pervenuta al suo indirizzo, non riuscendo pertanto a superare la presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c.
Insiste pertanto sull'idoneità della diffida del 14.05.2018 trasmessa a mezzo pec ad interrompere la prescrizione relativamente all'annualità 2013 con la conseguenza che l'opponente è tenuto al pagamento della somma di € 5.242,02 per contributi ed € 1.384,30 per sanzioni, per un totale di €
6.626,32.
Il sebbene regolarmente intimato, è rimasto contumace. CP_1
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, a causa della riorganizzazione legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.2025
Motivi della decisione
Va premesso che il capo delle sentenza relativo alla dichiarazione di prescrizione dei contributi delle annualità dal 2004 al 2012, non è stato appellato per cui rimane da scrutinare l'annualità relativa al
2013, per verificare se siano dovuti i relativi contributi.
L'appello è fondato.
Come sopra esposto, l'appellante sostiene che sia stata fornita la prova dell'avvenuta consegna del sollecito di pagamento del 14.05.2018, mediante deposito della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. Poiché il si è limitato a ad una CP_1 contestazione generica circa l'efficacia probatoria ai fini dell'interruzione della prescrizione, non ha superato la presunzione di conoscenza della suddetta comunicazione prevista dall'art.1335 c.c.
La tesi è condivisile. Dalla documentazione allegata al n.10, 10.1 e 10.2 del fascicolo di giudizio di opposizione, si evince che in data 14.5.2018 il messaggio di posta elettronica, proveniente dalla pec della è stato correttamente ricevuto e consegnato alla posta elettronica del destinatario Pt_1 CP_1
e tanto è provato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti, oltre a non essere contestato (secondo la regolamentazione dell'utilizzo della posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005) : “la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge”
(art. 4 comma 1°) ed aggiunge che: “ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (art. 6 comma 3°) e che: “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata (dal gestore del servizio di posta elettronica certificata ) contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatari” (art. 6 comma 5°).
Seppure l'atto notificato (diffida di pagamento datata 14.5.2018) sia stato prodotto in formato pdf e non nei formati “eml” o “smg (che avrebbero consentito di identificare con certezza l'atto oggetto di notifica) l'insieme della documentazione costituisce prova sufficiente a dimostrare la notifica dell'atto interruttivo, idoneo a determinare quantomeno una presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, fino a prova contraria. In mancanza di disconoscimento o specifica contestazione, non vi è ragione per ritenere la non conformità, quanto al contenuto, di tale produzione all'atto notificato. A tal fine, può essere richiamato il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Successivamente alla suddetta produzione documentale, la difesa dell'opponente in primo grado si è limitata ad una vaga impugnazione e contestazione senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparte e sui singoli atti interruttivi versate in atti.
In conclusione, valendo il sollecito di pagamento del 14.05.2018 come atto interruttivo, l'appellato è tenuto al pagamento della somma di € 5.242,02 per contributi ed € 1.384,30 per sanzioni, per un totale di € 6.626,32, relativamente all'annualità 2013.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico del sig. nella misura indicata in CP_1 dispositivo, determinate secondo i valori medi dimidiati (attesa la semplicità delle questioni) del 3° scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal a favore dei Parte_1 ragionieri e periti commerciali, nei confronti di , avverso la Controparte_1 sentenza n. 972/2022 emessa in data 31.05.2022 dal Tribunale- GL di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello, ed in riforma parziale della sentenza che nel resto conferma, condanna al pagamento di somma di € 5.242,02 per contributi ed € 1.384,30 Controparte_1 per sanzioni, per un totale di € 6.626,32, relativamente all'annualità 2013;
2) condanna il sig. a rifondere al CP_1 Parte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali, le spese di lite del secondo grado di
[...] giudizio, liquidata in complessivi € 2906,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 675/2022 R.G.L., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del suo Direttore Generale,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro
APPELLANTE contro
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di GL, il Rag. CP_1
proponeva opposizione avverso il D.I n. 171/2020 del 27-08-2020, emesso nel giudizio
[...] monitorio RG n. 1238/2020, con il quale la opposta aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di Pt_1
pagamento della somma di € 58.590,43, per contributi previdenziali dovuti dall'opponente.
Il Rag. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2020 del 27-08-2020, emesso nei suoi CP_1
confronti, lamentando l'erroneità di calcolo e la prescrizione dei contributi, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva alle richieste di rateizzazioni, non essendo un riconoscimento di debito (utile ai fini interruttivi della prescrizione). Chiedeva infine che venisse ammessa CTU contabile per quantificare l'eventuale quantum debeatur dell'opponente.
Si costituiva in giudizio la , la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata parzialmente accolta e le spese di lite compensate.
Il Giudice di prime cure, esaminata la documentazione prodotta dalla parte opposta a fondamento della presunta interruzione della prescrizione (“comunicazione di irregolarità contributiva del 8 agosto 2008, un avviso di ricevimento, senza indicazione dell'atto contenuto, con attestazione di notifica del 19 agosto 2008, un accoglimento generico di pagamento rateale senza data con allegato un prospetto di calcolo elaborato l'8 giugno 2009, un avviso di ricevimento di raccomandata, sottoscritto il 20 luglio 2009, senza indicazione dell'atto contenuto, la domanda di pagamento rateale del 19 settembre 2009, relativa al credito di € 22.283,50, maturato fino al 8 agosto 2009, una generica attestazione di somme dovute, senza sottoscrizione e senza data, una pec, in formato pdf dell'8 febbraio 2012, che non consente di verificare il suo contenuto telematico, una generica comunicazione di non regolarità contributiva del 19 dicembre 2012, con PEC, in formato pdf , con stessa data;
richiesta di rateizzazione del debito, sottoscritta, residuo maturato fino al 2012; accoglimento generico della domanda di rateizzazione del 3 luglio 2013; pec del 4 luglio 2013 sempre nel formato pdf;
comunicazione del 14 maggio 2018 di non regolarità dei contributi calcolati al 31 dicembre 2016, prova di notifica telematica del 14 maggio 2018, sempre nel formato pdf, la domanda di rateizzazione del 9.7.2018, senza firma, con indicazione dettagliata del debito, contributi calcolati al 31 dicembre 2016, prova di notifica telematica del 14 maggio 2018, sempre nel formato pdf, la domanda di rateizzazione del 9.7.2018, senza firma, con indicazione dettagliata del debito.”) ha ritenuto che la suindicata documentazione non potesse costituire prova della notifica da parte della delle diffide di pagamento, in quanto dagli avvisi di ricevimento non si evince quale atto sia Pt_1 stato notificato, mentre le pec di avvenuta consegna sono state depositate in “pdf” e non nel formato
“eml” o “smg”, che avrebbe consentito di verificare il contenuto dell'atto notificato. Ha rilevato, inoltre, che neanche alle domande di rateizzazione era possibile riconoscere efficacia di riconoscimento del debito, essendo generiche, prive di sottoscrizioni e senza indicazione degli anni di riferimento della contribuzione e degli importi da rateizzare.
Ritenendo, quindi, sulla base di tali considerazioni, valido atto interruttivo della prescrizione solamente il decreto ingiuntivo notificato, il giudice ha statuito che la somma dovuta dal fosse CP_1 solo quella relativa agli anni 2015 e 2016, risultante dal prospetto della videata denominata “richiesta di rateizzazione” del 9 luglio 2018, pari ad € 11.782, 6.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la , con un unico motivo. Pt_1
Deduce che il Giudice di prime cure abbia omesso di esaminare la documentazione relativa alla notifica della messa in mora del 14.05.18, ritenendola erroneamente non valida ai fini interruttivi della prescrizione.
Rileva come l'appellante abbia inviato al sollecito di pagamento con nota del 14.05.2018, CP_1 allegando al fascicolo di primo grado la relativa documentazione insieme alla ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata (all.ti 10, 10.1 e 10.2 del fascicolo di primo grado).
Circostanza questa mai contestata dal per cui, alla luce della normativa che regola le CP_1 notificazioni a mezzo pec e dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la notifica deve considerarsi perfezionata e valida.
Rileva come nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art.1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale pertanto, ove deduca la nullità della notifica. è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione.
Orbene il Giudice di primo grado, aderendo asetticamente alle doglianze del ha ritenuto non CP_1 validamente notificati gli atti interruttivi allegati, sebbene l'opponente non abbia fornito prova contraria circa una diversa comunicazione pervenuta al suo indirizzo, non riuscendo pertanto a superare la presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c.
Insiste pertanto sull'idoneità della diffida del 14.05.2018 trasmessa a mezzo pec ad interrompere la prescrizione relativamente all'annualità 2013 con la conseguenza che l'opponente è tenuto al pagamento della somma di € 5.242,02 per contributi ed € 1.384,30 per sanzioni, per un totale di €
6.626,32.
Il sebbene regolarmente intimato, è rimasto contumace. CP_1
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, a causa della riorganizzazione legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.2025
Motivi della decisione
Va premesso che il capo delle sentenza relativo alla dichiarazione di prescrizione dei contributi delle annualità dal 2004 al 2012, non è stato appellato per cui rimane da scrutinare l'annualità relativa al
2013, per verificare se siano dovuti i relativi contributi.
L'appello è fondato.
Come sopra esposto, l'appellante sostiene che sia stata fornita la prova dell'avvenuta consegna del sollecito di pagamento del 14.05.2018, mediante deposito della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. Poiché il si è limitato a ad una CP_1 contestazione generica circa l'efficacia probatoria ai fini dell'interruzione della prescrizione, non ha superato la presunzione di conoscenza della suddetta comunicazione prevista dall'art.1335 c.c.
La tesi è condivisile. Dalla documentazione allegata al n.10, 10.1 e 10.2 del fascicolo di giudizio di opposizione, si evince che in data 14.5.2018 il messaggio di posta elettronica, proveniente dalla pec della è stato correttamente ricevuto e consegnato alla posta elettronica del destinatario Pt_1 CP_1
e tanto è provato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti, oltre a non essere contestato (secondo la regolamentazione dell'utilizzo della posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005) : “la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge”
(art. 4 comma 1°) ed aggiunge che: “ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (art. 6 comma 3°) e che: “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata (dal gestore del servizio di posta elettronica certificata ) contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatari” (art. 6 comma 5°).
Seppure l'atto notificato (diffida di pagamento datata 14.5.2018) sia stato prodotto in formato pdf e non nei formati “eml” o “smg (che avrebbero consentito di identificare con certezza l'atto oggetto di notifica) l'insieme della documentazione costituisce prova sufficiente a dimostrare la notifica dell'atto interruttivo, idoneo a determinare quantomeno una presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, fino a prova contraria. In mancanza di disconoscimento o specifica contestazione, non vi è ragione per ritenere la non conformità, quanto al contenuto, di tale produzione all'atto notificato. A tal fine, può essere richiamato il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Successivamente alla suddetta produzione documentale, la difesa dell'opponente in primo grado si è limitata ad una vaga impugnazione e contestazione senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparte e sui singoli atti interruttivi versate in atti.
In conclusione, valendo il sollecito di pagamento del 14.05.2018 come atto interruttivo, l'appellato è tenuto al pagamento della somma di € 5.242,02 per contributi ed € 1.384,30 per sanzioni, per un totale di € 6.626,32, relativamente all'annualità 2013.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico del sig. nella misura indicata in CP_1 dispositivo, determinate secondo i valori medi dimidiati (attesa la semplicità delle questioni) del 3° scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal a favore dei Parte_1 ragionieri e periti commerciali, nei confronti di , avverso la Controparte_1 sentenza n. 972/2022 emessa in data 31.05.2022 dal Tribunale- GL di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello, ed in riforma parziale della sentenza che nel resto conferma, condanna al pagamento di somma di € 5.242,02 per contributi ed € 1.384,30 Controparte_1 per sanzioni, per un totale di € 6.626,32, relativamente all'annualità 2013;
2) condanna il sig. a rifondere al CP_1 Parte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali, le spese di lite del secondo grado di
[...] giudizio, liquidata in complessivi € 2906,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)