Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 155
TAR
Sentenza 13 febbraio 2025
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CS
Decreto cautelare 12 marzo 2025
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CS
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
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CS
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea valutazione dei termini di efficacia della CI

    La Corte ritiene che la falsità della rappresentazione giuridica offerta con la CI e la domanda di permesso di costruire, rispetto alla reale consistenza della preesistenza edilizia, non necessita di alcun accertamento e motiva adeguatamente l'intervento contestato, in quanto confessoriamente dichiarata dall'interessato, determinando la non rilevanza del decorso dei termini di legge.

  • Accolto
    Erronea valutazione della carenza motivazionale

    La Corte ritiene che la falsità della rappresentazione giuridica offerta con la CI e la domanda di permesso di costruire, rispetto alla reale consistenza della preesistenza edilizia, non necessita di alcun accertamento e motiva adeguatamente l'intervento contestato, in quanto confessoriamente dichiarata dall'interessato, determinando la non rilevanza del decorso dei termini di legge.

  • Accolto
    Legittimità dell'ordinanza di demolizione

    La Corte ritiene legittima la disposta demolizione delle due volumetrie edilizie in quanto prive di titolo, ferma restando la sussistenza del più generale titolo edilizio del 1967 concernente la legittimità dell'intero fabbricato e del piano interrato che lo sorregge, ragione per cui l'intervento demolitorio dovrà essere limitato alla interdizione dell'uso dei due locali senza imporre alcuna opera muraria, almeno fino alla loro regolarizzazione edilizia quali locali accessori e pertinenziali dell'edificio.

  • Rigettato
    Tardività e carenza motivazionale del provvedimento di inefficacia della CI

    La Corte ritiene che la falsità della rappresentazione giuridica offerta con la CI e la domanda di permesso di costruire, rispetto alla reale consistenza della preesistenza edilizia, non necessita di alcun accertamento e motiva adeguatamente l'intervento contestato, in quanto confessoriamente dichiarata dall'interessato, determinando la non rilevanza del decorso dei termini di legge.

  • Rigettato
    Legittimità delle preesistenze (garage e cantinola)

    La Corte ritiene legittima la disposta demolizione delle due volumetrie edilizie in quanto prive di titolo, ferma restando la sussistenza del più generale titolo edilizio del 1967 concernente la legittimità dell'intero fabbricato e del piano interrato che lo sorregge, ragione per cui l'intervento demolitorio dovrà essere limitato alla interdizione dell'uso dei due locali senza imporre alcuna opera muraria, almeno fino alla loro regolarizzazione edilizia quali locali accessori e pertinenziali dell'edificio.

  • Rigettato
    Irrilevanza delle variazioni catastali senza esecuzione dei lavori

    La Corte ritiene che la falsità della rappresentazione giuridica offerta con la CI e la domanda di permesso di costruire, rispetto alla reale consistenza della preesistenza edilizia, non necessita di alcun accertamento e motiva adeguatamente l'intervento contestato, in quanto confessoriamente dichiarata dall'interessato, determinando la non rilevanza del decorso dei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 155
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 155
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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