TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 67/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
RE PA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mura, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Brigata Sassari n. 75;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
15.1.2020, la dott.ssa ha convenuto in giudizio l'AOU di Sassari, al fine di Pt_1 sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha dedotto di svolgere dal giugno 2007 attività assistenziale presso la
Struttura Semplice Dipartimentale di Genetica e Biologia dello Sviluppo dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari, con equiparazione al Dirigente Biologo ospedaliero a tempo pieno con anzianità di servizio > 5 anni (dirigente SPTA- ruolo sanitario) e inquadramento nella Cat. D, posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
3. Parte ricorrente ha rappresentato che in data 7.3.2013 veniva sottoscritto tra l'Università e l il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con Controparte_1 riferimento al personale universitario che presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università e la Regione Sardegna in data 11.10.2004.
4. Parte ricorrente ha poi allegato di aver richiesto in data 1.12.2017 all'AOU DI SASSARI di conoscere l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999; in riscontro l avrebbe riferito che gli importi CP_1 richiesti sarebbero stati comunicati una volta pervenuta la valutazione del competente organo.
5. Parte ricorrente ha tuttavia lamentato che detta convenuta non abbia poi corrisposto il relativo trattamento economico.
6. Sul punto, parte ricorrente ha richiesto il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di posizione variabile per il periodo 2007-2013, come da delibere dell'AOU n. 162 del
20.2.2014 e n. 376 del 2014.
7. Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto che con le delibere n. 168 del 21.2.2014, n. 337 del
23.4.2014, n. 543 del 16.7.2014, n. 546 del 22.7.2014, n. 284 del 3.8.2016, l'odierna convenuta avrebbe provveduto a riconoscere ed erogare al personale Dirigente medico con almeno sei mesi di anzianità di servizio, la retribuzione di risultato relativa agli anni dal
2010 al 2013; importi che tuttavia la ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto.
8. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio, chiedendo il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di posizione variabile per gli anni 2007-2013 e premio di risultato, per complessivi € 31.891,89.
9. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) previo, ove ritenuto necessario, l'accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della
[...]
(dirigente SPTA- ruolo sanitario), con Controparte_2 anzianità di servizio > 15° anni, accertare e dichiarare il diritto della Dr.ssa Parte_1
a godere del pieno trattamento economico retributivo e dei connessi incrementi
[...] stipendiali spettantele in forza degli atti aziendali ed accordi su richiamati;
2) per l'effetto condannare l per quanto di Controparte_1 competenza, al pagamento della complessiva somma di € 31.891,89 per differenze retributive per indennità di posizione variabile anni 2007-2019 e premio di risultato anni
2 2010-2019, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata
e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre alla corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
10. Si è ritualmente costituita in giudizio l Controparte_1
eccependo la prescrizione dei crediti azionati in ricorso. Ha poi in ogni caso
[...] contestato la pretesa azionata in quanto infondata, eccependo altresì che legittimata a contraddire sarebbe anche l'Università, a cui avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
11. Istruita la causa documentalmente e con prova orale per testi, mutata plurime volte la persona del giudice, tentata senza esito positivo la conciliazione e rinunciata la domanda di regolarizzazione contributiva, la decisione viene assunta all'esito della discussione tra le parti all'udienza del 16 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. In ordine all'indennità di posizione variabile aziendale richiesta in ricorso, si osserva che le delibere dell'AOU di Sassari n. 168/2014, n. 375/2014 e n. 376/2014 riconoscono una rideterminazione della stessa per il periodo 2007-2013 con riferimento al personale medico docente universitario con incarico C3 e superiore.
14. Sul punto, parte ricorrente non allega alcunché rispetto all'incarico ricoperto in tale lasso di tempo, appartenendo la stessa all'area amministrativa con incarico di categoria D, né di essere ricompresa nell'elenco allegato a tale delibera n. 376/2014.
15. Pertanto, tale pretesa deve essere respinta, difettando qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato.
16. Quanto alla domanda di pagamento della retribuzione di risultato, si osserva che l'art. 39 del CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5.12.1996 prevede che la struttura della retribuzione del dirigente si compone, tra le altre voci, della retribuzione di risultato.
17. Il successivo art. 62, al primo comma stabilisce che la retribuzione di risultato dei dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture.
3 18. Al comma 4 poi si dispone che la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza dell'approvazione del bilancio: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile.
19. Il successivo CCNL 1998-2001 per l'area della dirigenza sanitaria non medica, all'art. 4 ha confermato che la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati, per cui la liquidazione avviene a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
20. Tale impostazione è stata altresì confermata nel successivo CCNL 2002-2005, subordinandosi l'erogazione della retribuzione di risultato alla positiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi affidati, secondo quanto previsto agli artt. 4, 26 e 27.
21. La correlazione tra raggiungimento degli obiettivi e il versamento dell'indennità di risultato è prevista anche nel successivo CCNL area SPTA 2006-2008 (art. 27).
22. Ebbene, da quanto brevemente ricostruito emergono quali ineludibili presupposti per l'erogazione della retribuzione di risultato quelli dell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, nonché della positiva valutazione degli stessi.
23. Ciò si pone in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ritiene che laddove il
CCNL prevede che la retribuzione di risultato del dirigente sia erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa era correlata, allora è da escludersi che tale emolumento potesse spettare per il mero svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 10559/2013;
Cass. n. 20976/2011).
24. Invero, nel pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di risultato (così come di posizione) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario
4 della stessa un diritto soggettivo (Cass. n. 11899/2017).
25. Ebbene, si deve rilevare che nel caso di specie difetta qualsiasi allegazione, prima che di prova, in ordine al conferimento degli obiettivi alla dott.ssa , quale dirigente Pt_1 biologo, nonché alla positiva valutazione dei risultati conseguiti.
26. In merito non sono di ausilio alla tesi della ricorrente le delibere dell'AOU nn. 543/2014 e
546/2014, che concernono la liquidazione del premio di risultato ai dirigenti medici in servizio presso l'AOU, così come la delibera n. 284/2016, relativa alla liquidazione a titolo di retribuzione di risultato del residuo dei fondi a beneficio della dirigenza medica presso l'AOU.
27. Infine, anche le delibere n. 862/2019 e n. 49/2020, prodotte dalla parte ricorrente in data
25 gennaio 2021, afferiscono solamente alla certificazione dei fondi, con rimodulazione degli stessi, per la contrattazione integrativa della dirigenza SPTA per gli anni 2007-2017; da questi ultimi si evince solamente l'ammontare degli importi costituiti anno per anno ad alimento della retribuzione di risultato, senza tuttavia poterne trarre alcunché in ordine all'eventuale importo spettante alla ricorrente.
28. Di talché, mancando qualsiasi deduzione circa gli obiettivi e il conseguimento degli stessi nel periodo di cui al ricorso, discende l'infondatezza della domanda di pagamento della retribuzione di risultato, difettandone gli elementi costitutivi.
29. Il ricorso va quindi respinto, con assorbimento di tutte le ulteriori difese avanzate da parte convenuta.
30. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce della complessità normativa e di inquadramento della fattispecie, nonché dell'avvenuta certificazione dei fondi contrattuali solo a seguito del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta per il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 16/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
RE PA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mura, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Brigata Sassari n. 75;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
15.1.2020, la dott.ssa ha convenuto in giudizio l'AOU di Sassari, al fine di Pt_1 sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha dedotto di svolgere dal giugno 2007 attività assistenziale presso la
Struttura Semplice Dipartimentale di Genetica e Biologia dello Sviluppo dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari, con equiparazione al Dirigente Biologo ospedaliero a tempo pieno con anzianità di servizio > 5 anni (dirigente SPTA- ruolo sanitario) e inquadramento nella Cat. D, posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
3. Parte ricorrente ha rappresentato che in data 7.3.2013 veniva sottoscritto tra l'Università e l il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con Controparte_1 riferimento al personale universitario che presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università e la Regione Sardegna in data 11.10.2004.
4. Parte ricorrente ha poi allegato di aver richiesto in data 1.12.2017 all'AOU DI SASSARI di conoscere l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999; in riscontro l avrebbe riferito che gli importi CP_1 richiesti sarebbero stati comunicati una volta pervenuta la valutazione del competente organo.
5. Parte ricorrente ha tuttavia lamentato che detta convenuta non abbia poi corrisposto il relativo trattamento economico.
6. Sul punto, parte ricorrente ha richiesto il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di posizione variabile per il periodo 2007-2013, come da delibere dell'AOU n. 162 del
20.2.2014 e n. 376 del 2014.
7. Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto che con le delibere n. 168 del 21.2.2014, n. 337 del
23.4.2014, n. 543 del 16.7.2014, n. 546 del 22.7.2014, n. 284 del 3.8.2016, l'odierna convenuta avrebbe provveduto a riconoscere ed erogare al personale Dirigente medico con almeno sei mesi di anzianità di servizio, la retribuzione di risultato relativa agli anni dal
2010 al 2013; importi che tuttavia la ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto.
8. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio, chiedendo il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di posizione variabile per gli anni 2007-2013 e premio di risultato, per complessivi € 31.891,89.
9. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) previo, ove ritenuto necessario, l'accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della
[...]
(dirigente SPTA- ruolo sanitario), con Controparte_2 anzianità di servizio > 15° anni, accertare e dichiarare il diritto della Dr.ssa Parte_1
a godere del pieno trattamento economico retributivo e dei connessi incrementi
[...] stipendiali spettantele in forza degli atti aziendali ed accordi su richiamati;
2) per l'effetto condannare l per quanto di Controparte_1 competenza, al pagamento della complessiva somma di € 31.891,89 per differenze retributive per indennità di posizione variabile anni 2007-2019 e premio di risultato anni
2 2010-2019, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata
e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre alla corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
10. Si è ritualmente costituita in giudizio l Controparte_1
eccependo la prescrizione dei crediti azionati in ricorso. Ha poi in ogni caso
[...] contestato la pretesa azionata in quanto infondata, eccependo altresì che legittimata a contraddire sarebbe anche l'Università, a cui avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
11. Istruita la causa documentalmente e con prova orale per testi, mutata plurime volte la persona del giudice, tentata senza esito positivo la conciliazione e rinunciata la domanda di regolarizzazione contributiva, la decisione viene assunta all'esito della discussione tra le parti all'udienza del 16 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. In ordine all'indennità di posizione variabile aziendale richiesta in ricorso, si osserva che le delibere dell'AOU di Sassari n. 168/2014, n. 375/2014 e n. 376/2014 riconoscono una rideterminazione della stessa per il periodo 2007-2013 con riferimento al personale medico docente universitario con incarico C3 e superiore.
14. Sul punto, parte ricorrente non allega alcunché rispetto all'incarico ricoperto in tale lasso di tempo, appartenendo la stessa all'area amministrativa con incarico di categoria D, né di essere ricompresa nell'elenco allegato a tale delibera n. 376/2014.
15. Pertanto, tale pretesa deve essere respinta, difettando qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato.
16. Quanto alla domanda di pagamento della retribuzione di risultato, si osserva che l'art. 39 del CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5.12.1996 prevede che la struttura della retribuzione del dirigente si compone, tra le altre voci, della retribuzione di risultato.
17. Il successivo art. 62, al primo comma stabilisce che la retribuzione di risultato dei dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture.
3 18. Al comma 4 poi si dispone che la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza dell'approvazione del bilancio: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile.
19. Il successivo CCNL 1998-2001 per l'area della dirigenza sanitaria non medica, all'art. 4 ha confermato che la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati, per cui la liquidazione avviene a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
20. Tale impostazione è stata altresì confermata nel successivo CCNL 2002-2005, subordinandosi l'erogazione della retribuzione di risultato alla positiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi affidati, secondo quanto previsto agli artt. 4, 26 e 27.
21. La correlazione tra raggiungimento degli obiettivi e il versamento dell'indennità di risultato è prevista anche nel successivo CCNL area SPTA 2006-2008 (art. 27).
22. Ebbene, da quanto brevemente ricostruito emergono quali ineludibili presupposti per l'erogazione della retribuzione di risultato quelli dell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, nonché della positiva valutazione degli stessi.
23. Ciò si pone in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ritiene che laddove il
CCNL prevede che la retribuzione di risultato del dirigente sia erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa era correlata, allora è da escludersi che tale emolumento potesse spettare per il mero svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 10559/2013;
Cass. n. 20976/2011).
24. Invero, nel pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di risultato (così come di posizione) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario
4 della stessa un diritto soggettivo (Cass. n. 11899/2017).
25. Ebbene, si deve rilevare che nel caso di specie difetta qualsiasi allegazione, prima che di prova, in ordine al conferimento degli obiettivi alla dott.ssa , quale dirigente Pt_1 biologo, nonché alla positiva valutazione dei risultati conseguiti.
26. In merito non sono di ausilio alla tesi della ricorrente le delibere dell'AOU nn. 543/2014 e
546/2014, che concernono la liquidazione del premio di risultato ai dirigenti medici in servizio presso l'AOU, così come la delibera n. 284/2016, relativa alla liquidazione a titolo di retribuzione di risultato del residuo dei fondi a beneficio della dirigenza medica presso l'AOU.
27. Infine, anche le delibere n. 862/2019 e n. 49/2020, prodotte dalla parte ricorrente in data
25 gennaio 2021, afferiscono solamente alla certificazione dei fondi, con rimodulazione degli stessi, per la contrattazione integrativa della dirigenza SPTA per gli anni 2007-2017; da questi ultimi si evince solamente l'ammontare degli importi costituiti anno per anno ad alimento della retribuzione di risultato, senza tuttavia poterne trarre alcunché in ordine all'eventuale importo spettante alla ricorrente.
28. Di talché, mancando qualsiasi deduzione circa gli obiettivi e il conseguimento degli stessi nel periodo di cui al ricorso, discende l'infondatezza della domanda di pagamento della retribuzione di risultato, difettandone gli elementi costitutivi.
29. Il ricorso va quindi respinto, con assorbimento di tutte le ulteriori difese avanzate da parte convenuta.
30. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce della complessità normativa e di inquadramento della fattispecie, nonché dell'avvenuta certificazione dei fondi contrattuali solo a seguito del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta per il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 16/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5