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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, EL
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 10194360011
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 753/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030103273/2022 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030103274/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono per l'estinzione a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Ricorrente_1 srl presentava appello con 8 motivi per l'annullamento della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, sezione IIIª, n. 753/3/2024 che aveva respinto due ricorsi avverso due avvisi di accertamento n. T7G030103274/2022 relativo all'anno 2016 e n. T7G030103273/2022 relativo all'anno 2015. La società Ricorrente_1 s.r.l. si occupa di commercio e lavorazione di rottami metallici. L'attività di verifica è scaturita, per l'anno 2015, dalla attività di indagine svolta nei confronti della ditta Società_1
di Nominativo_1 , che l'ufficio ritiene quale soggetto emittente fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Da questo è scaturito il recupero ad imposizione di una maggiore I.v.a. per l'a.
i. 2015 per complessivi euro 167.180,00 oltre sanzioni ed interessi. Per l'anno 2016, oltre alla predetta ditta le verifiche si sono rivolte anche ai rapporti intercorsi con la Società_2 di Nominativo_2 e la società Società_3 s.r.l. Anche per queste due ultime l'ufficio ritiene che siano due imprese filtro inserite in un sistema fraudolento, i cui effettivi beneficiari erano a valle della catena, ovvero i clienti delle imprese Società_1_e_2 E quindi anche in questi caso i fornitori avrebbero fornito prestazioni soggettivamente inesistenti. Ne ha conseguito il recupero ad imposizione di una maggiore I.v.a. per l'a.i.
2016 per complessivi euro 601.522,00. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso solamente per la parte di alcune sanzioni ritenute sproporzionate.
Ora presentava appello per 9 motivi.
Controdeduceva a sua volta l'ufficio, e presentava appello incidentale.
I difensori della contribuente con nota del 9/2/2026 : “ depositano copia dell'accordo conciliazione fuori udienza rif. proposta n. 500009/2026 del 5 febbraio 2026; chiedono che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Piemonte voglia: [I] prendere atto dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo conciliativo avente ad oggetto gli atti impugnati, e del suo perfezionamento ai sensi dell'art. 48, co. 4, d.lgs.
n. 546 del 1992, con la sottoscrizione dello stesso;
[II] dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, co.
2-octies, d. lgs. n. 546 del 1992, in esecuzione di quanto pattuito tra le parti nell'accordo conciliativo prodotto. Si deposita accordo conciliativo sottoscritto tra le Parti” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della regolarità del procedimento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo e della richiesta della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, spese di lite interamente compensate tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, EL
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 10194360011
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 753/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030103273/2022 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030103274/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono per l'estinzione a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Ricorrente_1 srl presentava appello con 8 motivi per l'annullamento della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, sezione IIIª, n. 753/3/2024 che aveva respinto due ricorsi avverso due avvisi di accertamento n. T7G030103274/2022 relativo all'anno 2016 e n. T7G030103273/2022 relativo all'anno 2015. La società Ricorrente_1 s.r.l. si occupa di commercio e lavorazione di rottami metallici. L'attività di verifica è scaturita, per l'anno 2015, dalla attività di indagine svolta nei confronti della ditta Società_1
di Nominativo_1 , che l'ufficio ritiene quale soggetto emittente fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Da questo è scaturito il recupero ad imposizione di una maggiore I.v.a. per l'a.
i. 2015 per complessivi euro 167.180,00 oltre sanzioni ed interessi. Per l'anno 2016, oltre alla predetta ditta le verifiche si sono rivolte anche ai rapporti intercorsi con la Società_2 di Nominativo_2 e la società Società_3 s.r.l. Anche per queste due ultime l'ufficio ritiene che siano due imprese filtro inserite in un sistema fraudolento, i cui effettivi beneficiari erano a valle della catena, ovvero i clienti delle imprese Società_1_e_2 E quindi anche in questi caso i fornitori avrebbero fornito prestazioni soggettivamente inesistenti. Ne ha conseguito il recupero ad imposizione di una maggiore I.v.a. per l'a.i.
2016 per complessivi euro 601.522,00. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso solamente per la parte di alcune sanzioni ritenute sproporzionate.
Ora presentava appello per 9 motivi.
Controdeduceva a sua volta l'ufficio, e presentava appello incidentale.
I difensori della contribuente con nota del 9/2/2026 : “ depositano copia dell'accordo conciliazione fuori udienza rif. proposta n. 500009/2026 del 5 febbraio 2026; chiedono che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Piemonte voglia: [I] prendere atto dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo conciliativo avente ad oggetto gli atti impugnati, e del suo perfezionamento ai sensi dell'art. 48, co. 4, d.lgs.
n. 546 del 1992, con la sottoscrizione dello stesso;
[II] dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, co.
2-octies, d. lgs. n. 546 del 1992, in esecuzione di quanto pattuito tra le parti nell'accordo conciliativo prodotto. Si deposita accordo conciliativo sottoscritto tra le Parti” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della regolarità del procedimento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo e della richiesta della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, spese di lite interamente compensate tra le parti.