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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT STEFANO, Presidente
AT CI, EL
COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini, 37 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 I.C.I. 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120019517265000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140012856815000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160001165259000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2025 depositato il
15/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bologna per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.020 2022 90032011 36 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bologna, notificata in data 20.11.2023, con la quale veniva imposto il pagamento della somma complessiva di € 51.200,18, derivante dal presunto omesso pagamento degli importi relativi a quattro cartelle esattoriali.
La parte rileva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposto e per l'intervenuta prescrizione dei tributi ed interessi contenuti nelle cartelle esattoriali.
Pertanto il ricorrente chiede in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata;
in via principale di accertare l'assenza di sottoscrizione dei ruoli dell'Amministrazione Finanziaria contenuti nelle cartelle esattoriali sottese l'intimazione di pagamento impugnata, di accertare la mancata notifica di tutte le cartelle sottese l'intimazione di pagamento impugnata, di accertare inoltre l'intervenuta prescrizione dei tributi ed interessi in esse contenuti per lo spirare dei termini previsti ex lege, e per l'effetto, di dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali stesse per non debenza delle somme e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
in via subordinata di accertare che la notifica delle cartelle è avvenuta oltre i termini di decadenza previsti ex lege;
con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
Controdeduce l' Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale chiede in via pregiudiziale ed assorbente di rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la costituzione in giudizio del ricorrente ex artt. 22 del D.Lgs 546/92; di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, l'improcedibilità nonchè la tardività della stessa ex art. 21 del D.Lgs 546/92 e dunque rigettare la domanda poiché tesa ad impugnare una intimazione di pagamento definitiva non più contestabile;
in via pregiudiziale di merito di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione opposta, per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex artt. 21 e 19, comma 3, del D.
Lgs 546/92; nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
Riscossione, riconoscere l'irretrattabilità dei crediti tributari e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Nell'udienza del 17/07/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, sezione 3, respinge la domanda di sospensione. Spese del giudizio compensate.
In data 24/06/2025 la parte ricorrente, premesso che dalla lettura delle controdeduzioni e degli allegati versati in atti da parte dell'Ufficio, prendeva atto che l'intimazione di pagamento impugnata era stata notificata in data 08/11/2023 e non in data 20/11/2023, deposita la dichiarazione di rinuncia all'opposizione dell'intimazione di pagamento e chiede la compensazione delle spese di lite e la concessione del pagamento rateizzato delle somme richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la Corte, preso atto dell'istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite depositata dalla parte ricorrente, ritiene che sia cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
(dichiara cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di causa.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT STEFANO, Presidente
AT CI, EL
COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini, 37 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 I.C.I. 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90032011 36/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120019517265000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120026566564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140012856815000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160001165259000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2025 depositato il
15/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bologna per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.020 2022 90032011 36 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bologna, notificata in data 20.11.2023, con la quale veniva imposto il pagamento della somma complessiva di € 51.200,18, derivante dal presunto omesso pagamento degli importi relativi a quattro cartelle esattoriali.
La parte rileva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposto e per l'intervenuta prescrizione dei tributi ed interessi contenuti nelle cartelle esattoriali.
Pertanto il ricorrente chiede in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata;
in via principale di accertare l'assenza di sottoscrizione dei ruoli dell'Amministrazione Finanziaria contenuti nelle cartelle esattoriali sottese l'intimazione di pagamento impugnata, di accertare la mancata notifica di tutte le cartelle sottese l'intimazione di pagamento impugnata, di accertare inoltre l'intervenuta prescrizione dei tributi ed interessi in esse contenuti per lo spirare dei termini previsti ex lege, e per l'effetto, di dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali stesse per non debenza delle somme e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
in via subordinata di accertare che la notifica delle cartelle è avvenuta oltre i termini di decadenza previsti ex lege;
con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
Controdeduce l' Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale chiede in via pregiudiziale ed assorbente di rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la costituzione in giudizio del ricorrente ex artt. 22 del D.Lgs 546/92; di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, l'improcedibilità nonchè la tardività della stessa ex art. 21 del D.Lgs 546/92 e dunque rigettare la domanda poiché tesa ad impugnare una intimazione di pagamento definitiva non più contestabile;
in via pregiudiziale di merito di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione opposta, per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex artt. 21 e 19, comma 3, del D.
Lgs 546/92; nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
Riscossione, riconoscere l'irretrattabilità dei crediti tributari e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Nell'udienza del 17/07/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, sezione 3, respinge la domanda di sospensione. Spese del giudizio compensate.
In data 24/06/2025 la parte ricorrente, premesso che dalla lettura delle controdeduzioni e degli allegati versati in atti da parte dell'Ufficio, prendeva atto che l'intimazione di pagamento impugnata era stata notificata in data 08/11/2023 e non in data 20/11/2023, deposita la dichiarazione di rinuncia all'opposizione dell'intimazione di pagamento e chiede la compensazione delle spese di lite e la concessione del pagamento rateizzato delle somme richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la Corte, preso atto dell'istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite depositata dalla parte ricorrente, ritiene che sia cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
(dichiara cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di causa.