Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8226 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
IN 08226/02 t LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA - Presidente aggiunto R.G.N. 22070/00 Dott. Vincenzo CARBONE- Presidente di sezione - Cron. 22587 - Rep.1698 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere CORTE SUPREMA DI CA SSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Michele VARRONE Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI per diritti € Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Dott. Giulio - Consigliere GRAZIADEI - : ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA BACINI TIDONE - TREBBIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO SFORZA FOGLIANI, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
637 ricorrente -1- 1
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5/2, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO BUCELLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 42/00 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 17/05/00; A udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi gli Avvocati Pietro RICCI, Enrico ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consorzio di Bonifica Bacini Tridone - Trebbia conveniva dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il Comune di Genova, esponendo che il medesimo nel 1990 si era rifiutato, pur essendovi tenuto in forza dell' art. 6 del disciplinare della concessione di derivazione idrica del torrente Brugneto, di lasciar defluire nella Val Trebbia la quantità di acqua determinata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con decisione n. 179 del 23 maggio 1985, in mc.
2.500.000 annui limitatamente al periodo irriguo;
chiedeva pertanto la condanna dell' ente territoriale al risarcimento del danno o, in subordine, al pagamento di un indennizzo equivalente al profitto conseguito, con gli accessori di legge. Costituitosi il Comune, che eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Consorzio ed il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava nel merito il fondamento della domanda, con sentenza del 15 febbraio 23 maggio 1995 il Tribunale Regionale adito, disattese - tali eccezioni, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 2.189.716.000, con gli interessi legali. L' appello proposto dal Comune era accolto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 14 dicembre 1998 17 maggio 2000, nella quale, rilevato che il principio di rilevanza delle situazioni di deficienza idrica, ai fini della limitazione dei diritti derivanti da concessioni di derivazione, trova la propria espressione nella norma di cui all' art. 43 ult. comma del r.d. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce al Ministero dei Lavori Pubblici il compito di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse 1 ☐ 1 utenze in presenza di eccezionali deficienze della disponibilità di acqua, e che anche l' art. 6 del disciplinare originario aveva previsto l' intervento del presidente della competente sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il caso di mancato accordo tra le parti su temporanee riduzioni necessitate da prolungati periodi di siccità così che il diritto degli istanti appariva chiaramente condizionato dalla ricorrenza di situazioni di emergenza -osservava che il competente Ministero aveva svolto la propria valutazione riconoscendo come preminenti le esigenze pubblicistiche addotte dal Comune di Genova rispetto a quelle privatistiche dei precedenti utenti piacentini, adottando un formale provvedimento di sottensione delle derivazioni irrigue in favore dell' ente territoriale, quindi fissando con il richiamato provvedimento del 1985 la quota annuale destinata al deflusso in mc. 2.500.000; che nel successivo disciplinare suppletivo del 1987, sostitutivo del precedente, si era stabilito che il Comune avrebbe lasciato defluire gratuitamente, su richiesta del Servizio provinciale del suolo di Piacenza, detto quantitativo di acqua e che in caso di inottemperanza l' ingegnere del Provveditorato alle opere pubbliche dell' Emilia Romagna designato per la Provincia di Piacenza avrebbe provveduto all' esecuzione di ufficio;
che tuttavia nell' estate del 1990 la decurtazione delle scorte idriche disponibili aveva costretto il Sindaco a sottoporre al Ministero dei Lavori Pubblici ed a quello della Protezione Civile la questione, prospettando la propria impossibilità di adempiere, ed il competente Provveditorato aveva ritenuto impossibile dar corso all' esecuzione di ufficio prevista nello stesso disciplinare suppletivo. 2 Tanto ritenuto in fatto, osservava il Tribunale Superiore che il Consorzio ricorrente, rimasto estraneo a detto disciplinare, sottoscritto solo dal Comune, non poteva considerarsi titolare del diritto al risarcimento del danno per l' asserito inadempimento di un' obbligazione prevista in un atto del quale non era stato parte. Aggiungeva che in ogni caso il danno prospettato non era attribuibile al Comune, ma ad un comportamento dell' autorità amministrativa statale, che in base al disciplinare in discorso aveva assunto il potere di provocare il deflusso delle acque anche contro la volontà dell' ente territoriale, gestendo direttamente le scorte idriche per la tutela degli interessi degli utenti irrigui: a fronte dell' esercizio di tale potere discrezionale il Consorzio ricorrente poteva vantare soltanto un interesse legittimo, il cui contenuto ed i cui limiti erano fissati nel disciplinare di concessione, mentre il Comune, in qualità di concessionario, era titolare di diritti affievoliti, in quanto subordinati alla condizione di compatibilità con il preminente interesse pubblico attribuito alla competenza esclusiva degli organi periferici del Ministero dei Lavori Pubblici. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni Unite il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone - Trebbia deducendo quattro motivi illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto dichiarata l' inammissibilità del controricorso, in quanto notificato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza del termine di venti giorni stabilito per il deposito del ricorso, in violazione dell' art. 370 c.p.c. 3 Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 1218 c.c., si deduce che il Tribunale Superiore ha errato nel ritenere che il potere di provocare il deflusso delle acque fosse stato assunto dal Provveditorato alle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna in base al disciplinare suppletivo del 1987: si osserva al riguardo che il Comune di Genova aveva il potere di disporre delle acque del Brugneto ed era tenuto a rispettare le prescrizioni del decreto di concessione e del disciplinare, il quale non A subordinava affatto la consegna delle acque alle determinazioni del Provveditorato, investito soltanto del potere di procedere, nel caso di - mancata ottemperanza del Comune, all' esecuzione di ufficio degli obblighi previsti. Si deduce altresì che vi è prova in atti che sia il Servizio provinciale per la difesa del suolo sia il Provveditorato alle opere pubbliche si erano adoperati nell' anno 1990 perchè il Comune adempisse agli obblighi assunti. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici dei rapporti inter partes e dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si afferma che il Consorzio ha il diritto di conseguire il risarcimento del danno dall' ente territoriale, indipendentemente dal disciplinare suppletivo, trovando tale pretesa fondamento in tutti gli atti e provvedimenti, illegittimamente pretermessi nella motivazione della sentenza impugnata, che hanno espressamente affermato il diritto dello stesso Consorzio alla derivazione del flusso idrico. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c. per mancanza o mera apparenza o comunque contraddittorietà della 4 motivazione, si sostiene che, pur avendo riconosciuto l' obbligo del Comune ed il corrispondente diritto del Consorzio all' erogazione dell' acqua, il Tribunale Superiore ha contraddittoriamente affermato in altro passaggio motivazionale che esclusivo titolare del potere di provocare il deflusso era il Provveditorato alle opere pubbliche dell' Emilia Romagna. Con il quarto motivo si denuncia ancora violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il Tribunale Superiore omesso di tener conto di circostanze decisive, desunte dalla semplice lettura del disciplinare suppletivo del 1987, idonee a smentire la tesi della estraneità ad esso del Consorzio. I motivi di ricorso così sintetizzati sono inammissibili. Come è noto, avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall' art. 143 del t.u. n. 1775 del 1933, quanto se emesse in grado di appello, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione - onde non * - può essere proposto, con riguardo ai vizi afferenti alla motivazione, per denunziare difetti riconducibili al paradigma dell' art. 360 n. 5 c.p.c., ma soltanto per far valere vizi che si sostanzino in mancanza o mera apparenza della motivazione stessa per l' assenza di un iter argomentativo idoneo ad esprimere le ragioni della decisione, così da incidere sul modello di sentenza descritto dall' art. 132 n. 4 c.p.c. e da determinarne la nullità ai sensi dell' art. 360 n. 4 c.p.c. ( v. per tutte Cass. S.U. 2001 n. 14541; 2001 n. 10892; 2001 n. 9321; 2000 n. 493; 1999 n. 401; 1998 n. 11355; 1998 n. 8597 ). 5 Nella specie tutte le doglianze proposte appaiono non riconducibili al paradigma della violazione di legge o della motivazione inesistente, nel senso sopra precisato, ma tendono piuttosto a denunciare mere carenze motivazionali o ad ottenere, ancor più inammissibilmente, una nuova valutazione del merito della pretesa risarcitoria fatta valere. Più specificamente, con il primo motivo, nonostante il riferimento formale al vizio di cui all' art. 1218 c.c., si omette di muovere specifiche censure alle ragioni in diritto poste dal Tribunale Superiore a sostegno della propria decisione e si tende a sollecitare una diversa valutazione degli elementi che hanno indotto detto giudice ad escludere che il danno prospettato dal Consorzio fosse riferibile ad un comportamento inadempiente del Comune. A fronte dell' apprezzamento svolto nella sentenza impugnata circa il potere del Provveditorato alle opere pubbliche, in conformità alla normativa statale ed alla disciplina specifica della concessione, di intervenire nella determinazione del quantitativo di acqua dell' invaso del Brugneto da far defluire nel versante piacentino e di individuare adeguate soluzioni in presenza di difficoltà determinate da prolungati periodi di siccità, e circa la impossibilità per il Comune, riscontrata da detto Provveditorato, di far fronte nell' anno 1990 alle obbligazioni nei confronti degli utenti piacentini a causa della scarsità delle risorse idriche disponibili, il Consorzio ricorrente si limita a sostenere la persistenza dell' obbligo dell' ente territoriale, attraverso una difforme interpretazione del disciplinare di concessione e di quello suppletivo. Il secondo motivo, estremamente generico nella indicazione delle norme violate, è altrettanto generico nella formulazione delle censure, 6 sostanziandosi in una mera prospettazione, anche attraverso il non consentito richiamo al difetto di motivazione, del diritto del Consorzio al risarcimento del danno, senza alcun riferimento alle specifiche argomentazioni con le quali il Tribunale Superiore ha delineato gli obblighi derivati al Comune dal nuovo assetto del rapporto concessorio. L' inammissibilità del terzo e del quarto motivo è resa immediatamente manifesta dall' esplicita doglianza in essi contenuta di contraddittorietà della motivazione e di omesso esame di circostanze decisive. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, limitatamente alla partecipazione all' udienza di discussione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 115,00, oltre € 700,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 21 marzo 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Nuccial. CANCELLIERE C 0 0 Dovanni Giambattist 4 M AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 01 ROMA Registrato in cota NOV 2004 positata in Cancellena 2. 109T 29 11 "oggi,CENTOSESSANTA/10 0904, 11 6 GIU. 2002.--- 803 male C. 160.10.803ersa 456T 30,9001 le €... 30, IL CANGELLIERE C. тот. 160,10 CA p. il Dirigente Are Servizi Giovanni Giambattist (Dott.ssa Maje za DI FILIR Responsable vizio Atti Giudi (DEM/RACCICHINI)