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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 705 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL RE IU
RA TI IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 705/2025 avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio) congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FOSSATI BARBARA
e nato il [...] ad [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. SIMONAZZI SILVIO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/02/2025 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 184/2025 pubblicata il 03/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del IU Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
31/10/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 08/09/2018; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di n. 83 Parte I Serie / Anno 2018 Comune di ASTI (AT);
- ordinare al Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio - ribadire tutte le condizioni indicate nel ricorso di separazione sopra riportate;
- entro 10 giorni dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma di € 10.000,00 tramite bonifico bancario da Parte_1 effettuarsi alle coordinate che la Sig.ra comunicherà; tale somma deve intendersi come Parte_1 tacitazione di ogni reciproca pretesa, anche a titolo di una tantum, rinunciando i coniugi reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento e come da accordi transattivi di cui all'allegata scrittura privata;
- Con il puntuale adempimento delle sopra indicate pattuizioni i Sig.ri e dichiarano Pt_2 Parte_1 di nulla più avere reciprocamente a pretendere e/o volere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa anche non indicata nel presente ricorso”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ASTI (AT) il 07/08/1968, celebrato in ASTI in data 08/09/2018, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 83, Parte I, Serie, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL RE IU
RA TI IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 705/2025 avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio) congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FOSSATI BARBARA
e nato il [...] ad [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. SIMONAZZI SILVIO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/02/2025 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 184/2025 pubblicata il 03/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del IU Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
31/10/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 08/09/2018; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di n. 83 Parte I Serie / Anno 2018 Comune di ASTI (AT);
- ordinare al Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio - ribadire tutte le condizioni indicate nel ricorso di separazione sopra riportate;
- entro 10 giorni dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma di € 10.000,00 tramite bonifico bancario da Parte_1 effettuarsi alle coordinate che la Sig.ra comunicherà; tale somma deve intendersi come Parte_1 tacitazione di ogni reciproca pretesa, anche a titolo di una tantum, rinunciando i coniugi reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento e come da accordi transattivi di cui all'allegata scrittura privata;
- Con il puntuale adempimento delle sopra indicate pattuizioni i Sig.ri e dichiarano Pt_2 Parte_1 di nulla più avere reciprocamente a pretendere e/o volere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa anche non indicata nel presente ricorso”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ASTI (AT) il 07/08/1968, celebrato in ASTI in data 08/09/2018, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 83, Parte I, Serie, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.