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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 223/2021
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 09:39 innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Micaela Buschi, in sostituzione e per delega orale degli avv.ti Andrea Traini e Pierpaolo Rosetti.
Per la convenuta, , l'avv. Oliviero Franchi anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Mariano Franchi.
Per la convenuta contumace, nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 223 anno 2021 R.G. promossa da nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
San Benedetto del Tronto Via Farnese n. 8, con il patrocinio degli avv.ti Pierpaolo Rosetti, Micaela
Buschi, Andrea Traini.
Attrice contro
, c.f. , residente in [...] C.F._2
San Giacomo della Marca n. 12.
Convenuta contumace nonché contro
, partita i.v.a. Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede con il patrocinio degli avv.ti Mariano Franchi ed Oliviero Franchi.
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18/01/2021, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, la compagnia assicuratrice Controparte_2
pagina 2 di 10 e per ivi sentire accertare e dichiarare la esclusiva Controparte_2 Parte_2
responsabilità di quest'ultima, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 1217 c.c., nella causazione del sinistro stradale occorso, ai danni dell'attrice, il 23/10/2018 alle ore 18:50 circa in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli, mentre, in direzione est-ovest nei pressi del centro commerciale “La Fontana”, la attraversava la pubblica Via Velino, quando veniva investita dall'autovettura Fiat Punto targata Pt_1
DW345KM condotta dalla proprietaria la quale, ripartendo dallo stop per Parte_2
immettersi nel flusso di circolazione stradale, avrebbe omesso di dare precedenza al pedone;
chiedeva, pertanto, la condanna, della e della convenuta , quest'ultima quale Parte_2 Controparte_2
compagnia assicuratrice per la R.C.A., al risarcimento dei danni alla persona, per complessivi €
87.449,00 ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta, , la quale impugnava e contestava l'attorea Controparte_2
domanda, concludendo affinché fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro stradale in oggetto, e, pertanto, per il rigetto della domanda, vinte le spese;
in via subordinata e denegata, per la corresponsabilità dell'attrice, con compensazione delle spese.
Non si costituiva in giudizio la convenuta, per cui ne veniva dichiarata la Parte_2
contumacia. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. al cui esito il giudice ammetteva le prove costituende nei limiti della ordinanza istruttoria. Veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa giungeva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:
- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione pagina 3 di 10 dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
L'attrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro in oggetto Parte_2
ed ha, pertanto, richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dello stesso oltre al rimborso delle spese mediche.
Si è costituita in giudizio la la quale, nel merito, ha contestato la dinamica del Controparte_2
sinistro sostenendo che il pedone, in orario notturno ed in un punto buio, a causa di un lampione non funzionante e senza utilizzare l'apposito attraversamento pedonale che si trovava “nei paraggi”, uscendo dal parcheggio, aveva attraversato la strada spingendo il carrello della spesa davanti alla parte anteriore dell'autovettura, che a sua volta era in procinto di immettersi, non concedendole la dovuta precedenza, per cui nessuna responsabilità era da addebitarsi alla;
contestava altresì il Parte_2
quantum debeatur chiedendo il rigetto della domanda attorea ed, in via subordinata, accertarsi la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, con compensazione delle spese legali.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, la richiesta di risarcimento causato da un sinistro stradale come in citazione meglio descritto.
Dal verbale della polizia municipale, intervenuta sul luogo del sinistro per cui è causa, non vi è prova della effettiva dinamica del sinistro, in quanto i vigili urbani sono giunti sul posto quando l'attrice era già all'interno dell'autoambulanza per essere trasportata presso il locale nosocomio, né sul suolo venivano rinvenute tracce riconducibili al punto d'urto, né risultano essere stati individuati testimoni, né, dalle dichiarazioni delle parti, i vigili riuscivano a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente (cfr. verbale vigili urbani del ). Controparte_3
Tuttavia, , sentito a teste nel presente giudizio, ha dichiarato che, nelle Testimone_1 circostanze di tempo e di luogo di cui al sinistro, si trovava nei pressi del punto d'impatto mentre era alla guida di un'autovettura provenendo da San Benedetto del Tronto verso Porto d'Ascoli lungo una via perpendicolare alla facciata destra del centro commerciale “La Fontana” e, giunto all'altezza della pagina 4 di 10 locale rotonda, vedeva un'autovettura, uscire dal parcheggio e colpire un pedone con il carrello della spesa, che stava attraversando la strada;
ha aggiunto di aver visto il pedone cadere a terra e di aver riconosciuto che trattavasi della cugina, ; ha altresì riferito: “Ho visto solo l'impatto” e di non Pt_1 aver visto la posizione dell'auto prima dell'investimento.
Il teste, , ispettore capo della polizia municipale del Comune di San Benedetto del Tronto, Testimone_2 intervenuto sul posto, richiamando la planimetria allegata alla relazione d'incidente, ha altresì riferito che il passaggio pedonale era a 25 metri dall'uscita del parcheggio del centro commerciale, luogo del sinistro.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del testimone, , il quale ha reso Testimone_1
dichiarazioni puntuali.
Con riferimento alla responsabilità della convenuta contumace, nella causazione del sinistro, va osservato che la stessa, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La compagnia di assicurazioni convenuta ha sostenuto che la responsabilità del sinistro debba ascriversi in via esclusiva all'attrice, attesa anche l'assorbente circostanza secondo cui la medesima attraversava la carreggiata senza utilizzare le apposite strisce pedonali.
Per contro, dai rilievi allegati alla relazione di incidente -come confermato dall'ispettore , Testimone_2
sentito a teste, emerge chiaramente che le strisce pedonali si trovavano a distanza di ben 25 metri dall'uscita del parcheggio del centro commerciale, luogo del sinistro.
Le circostanze consentono di ritenere che l'attrice si trovava già sulla carreggiata, quando è stata investita dall'autovettura in parola che nel procedere la marcia avrebbe dovuto utilizzare la massima cautela avendo cura di perlustrare la strada prima di avanzare.
Tale cautela avrebbe dovuto essere ancora maggiore se si considerano le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, invero occorso all'imbrunire e nelle immediate vicinanze del centro commerciale, ove il passaggio dei pedoni è da ritenersi assai probabile.
Deve ritenersi, infatti, che la condotta di guida della sia stata imprudente e negligente, tale Parte_2
rendere il sinistro ascrivibile in via esclusiva alla medesima, giacché non vi è dubbio che se avesse rispettato le regole del codice della strada, avrebbe potuto evitare l'investimento avvedendosi per tempo del pedone ed evitandolo.
In particolare, l'art. 141 del cds stabilisce che: “1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura,
pagina 5 di 10 sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento…”.
Sul punto, la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo
è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass., n. 3542 del 13/02/2013).
Anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere come sostenuto dalla parte convenuta che l'attrice aveva attraversato la careggiata in maniera repentina, circostanza non dimostrata, la giurisprudenza di legittimità che questo giudice condivide osserva che “Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore.
Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone- e non è questo il caso- possa, secondo le condizioni della vicenda, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito”
(Cass. Pen. n. 3347 del 24/1/1994; Cass. Pen., n. 30989 del 06/02/2015).
Ed invero “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. Civ. n. 4490 del
21/04/1995; Cass. Civ. n. 5399 del 05/03/2013).
pagina 6 di 10 Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dai convenuti.
Infatti, la , uscendo dal parcheggio (circostanza dalla medesima dichiarato ai vigili nel Parte_2 verbale di dichiarazioni spontanee), dichiarava salvo altro: “…mi facevo un po' avanti per vedere meglio sentivo un urto nella parte anteriore del mio veicolo causato da un carrello…”, così ammettendo l'impatto per cui è causa.
A carico dell'attrice non è ravvisabile un concorso di colpa nel determinismo del sinistro, in quanto la stessa non avrebbe potuto immaginare che, un mezzo avanzasse la marcia senza l'uso della massima cautela, soprattutto trovandosi in un luogo quale quello di uscita dal parcheggio in parola, impattando contro il pedone sulla strada, pedone peraltro reso ancor più visibile dall'uso del carrello della spesa, sicché la conducente dell'autovettura ben avrebbe potuto avvedersi dell'attrice ed evitare di metterla in pericolo, dovendosi ritenere, quindi, che la condotta della conducente sia di gravità tale da escludere la responsabilità del pedone di non aver utilizzato le strisce per l'attraversamento pedonale, le quali peraltro non erano presenti nelle immediate vicinanze ma si trovavano a distanza di ben 25 metri circa dal luogo del sinistro.
Ebbene, il contenuto del verbale di incidente stradale unitamente ai rilievi effettuati dalla polizia locale giunta sul luogo dell'incidente e alle dichiarazioni rese dal testimone che ha visto l'impatto, seppure a distanza, depongono nel senso prospettato consentendo di affermare una responsabilità esclusiva della convenuta nella determinazione del sinistro oggetto di causa. Parte_2
Procedendo alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice, la C.T.U. ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro in oggetto testé precisando che il “Trauma contusivo della colonna con avvallamento somatico superiore di D9, la contusione alla spalla e al polso destro con rima di frattura sullo scafoide e distacco parcellare dorso carpale trattata conservativamente, l'emorragia sottocongiuntivale e il Disturbo Pos Traumatico da Stress di grado medio, sono correlabili all'evento traumatico occorso in data 23.10.18. I criteri medico legali in tema di nesso di causalità materiale consentono di affermare che le lesioni psichiche sono conseguenza dell'evento lesivo del 23.10.18”
(cfr. pag. 21 C.T.U.) ed ha altresì accertato che “Le lesioni sono devolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati: Disturbo Post Traumatico da stress di grado lieve Turbe algo disfunzionali in esiti di trauma contusivo della colonna con avvallamento somatico superiore di D9
Esiti disfunzionali di contusione del polso destro con rima di frattura sullo scafoide e distacco parcellare dorso carpale trattata conservativamente con esiti inveterati di distacco della stiloide ulnare”.
Il tutto determinando, ai danni dell'attrice, una inabilità permanente quantificata nella misura del 12% comprensiva della componente dinamico-relazionale; una inabilità temporanea parziale di giorni 60 al
75%; una inabilità temporanea parziale di giorni 45 al 50%; una inabilità temporanea parziale di pagina 7 di 10 ulteriori giorni 45 al 25% e spese mediche in atti documentate, ritenute congrue, per l'importo di complessivi euro 6.094,00, con precisazione che, stante la stabilizzazione dei postumi, non si ritengono necessarie spese future. Va, tuttavia, precisato che non è provato il pagamento della somma di euro 1.200,00 al ctp, per cui detto importo deve sottrarsi dalla somma riconosciuta dal CTU a titolo di spese mediche, sicché l'importo complessivamente riconosciuto all'attrice, a tale titolo, è pari ad euro 4.894,00.
Soddisfatto il nesso di causalità materiale tra il sinistro in oggetto, le lesioni riportate dall'attrice e il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della perizianda, ritenuto definitivamente stabilizzatosi, il CTU ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attrice come innanzi riportato.
Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il CTU che appaiono congruamente motivate.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del
31/05/2023), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008).
Ai fini della liquidazione del danno si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata all'anno 2024 in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente "morale" del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (anni 54) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi è possibile liquidare in via equitativa per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro 34.209,25 così specificatamente individuata:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
pagina 8 di 10 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.153,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 9.056,25
Spese mediche € 4.894,00
Totale generale: € 39.103,25
In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona va accertato dal giudice per l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato. In conclusione, va riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di euro 34.209,25 quale danno non patrimoniale oltre ad euro 4.894,00 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Sulla somma di euro 34.209,25 vanno altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17/02/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto;
dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
In conclusione, le convenute, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannate alla corresponsione delle suddette somme in favore dell'attrice con accessori secondo i criteri già esposti.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della ridotta minore somma accertata e riconosciuta in favore dell'attrice rispetto all'importo di cui alla domanda, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura del 20% mentre seguono la soccombenza per la restante parte e si liquidano come in dispositivo.
Parimenti, le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a. accertata la corresponsabilità esclusiva a carico della convenuta contumace, , Parte_2 per l'effetto condanna le convenute, in solido e nelle rispettive qualità, a pagare in favore dell'attrice,
, la complessiva di € 34.209,25 quale danno non patrimoniale oltre ad euro 4.894,00 a titolo Parte_1
di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione;
b. rigetta ogni altra domanda;
c. condanna le convenute, in solido, al pagamento, nella misura dell'80%, delle spese processuali, in favore dell'attrice e che liquida nella somma complessiva di € 7.616,00 oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 28/01/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:48
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 223/2021
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 09:39 innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Micaela Buschi, in sostituzione e per delega orale degli avv.ti Andrea Traini e Pierpaolo Rosetti.
Per la convenuta, , l'avv. Oliviero Franchi anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Mariano Franchi.
Per la convenuta contumace, nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 223 anno 2021 R.G. promossa da nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
San Benedetto del Tronto Via Farnese n. 8, con il patrocinio degli avv.ti Pierpaolo Rosetti, Micaela
Buschi, Andrea Traini.
Attrice contro
, c.f. , residente in [...] C.F._2
San Giacomo della Marca n. 12.
Convenuta contumace nonché contro
, partita i.v.a. Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede con il patrocinio degli avv.ti Mariano Franchi ed Oliviero Franchi.
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18/01/2021, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, la compagnia assicuratrice Controparte_2
pagina 2 di 10 e per ivi sentire accertare e dichiarare la esclusiva Controparte_2 Parte_2
responsabilità di quest'ultima, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 1217 c.c., nella causazione del sinistro stradale occorso, ai danni dell'attrice, il 23/10/2018 alle ore 18:50 circa in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli, mentre, in direzione est-ovest nei pressi del centro commerciale “La Fontana”, la attraversava la pubblica Via Velino, quando veniva investita dall'autovettura Fiat Punto targata Pt_1
DW345KM condotta dalla proprietaria la quale, ripartendo dallo stop per Parte_2
immettersi nel flusso di circolazione stradale, avrebbe omesso di dare precedenza al pedone;
chiedeva, pertanto, la condanna, della e della convenuta , quest'ultima quale Parte_2 Controparte_2
compagnia assicuratrice per la R.C.A., al risarcimento dei danni alla persona, per complessivi €
87.449,00 ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta, , la quale impugnava e contestava l'attorea Controparte_2
domanda, concludendo affinché fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro stradale in oggetto, e, pertanto, per il rigetto della domanda, vinte le spese;
in via subordinata e denegata, per la corresponsabilità dell'attrice, con compensazione delle spese.
Non si costituiva in giudizio la convenuta, per cui ne veniva dichiarata la Parte_2
contumacia. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. al cui esito il giudice ammetteva le prove costituende nei limiti della ordinanza istruttoria. Veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa giungeva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:
- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione pagina 3 di 10 dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
L'attrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro in oggetto Parte_2
ed ha, pertanto, richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dello stesso oltre al rimborso delle spese mediche.
Si è costituita in giudizio la la quale, nel merito, ha contestato la dinamica del Controparte_2
sinistro sostenendo che il pedone, in orario notturno ed in un punto buio, a causa di un lampione non funzionante e senza utilizzare l'apposito attraversamento pedonale che si trovava “nei paraggi”, uscendo dal parcheggio, aveva attraversato la strada spingendo il carrello della spesa davanti alla parte anteriore dell'autovettura, che a sua volta era in procinto di immettersi, non concedendole la dovuta precedenza, per cui nessuna responsabilità era da addebitarsi alla;
contestava altresì il Parte_2
quantum debeatur chiedendo il rigetto della domanda attorea ed, in via subordinata, accertarsi la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, con compensazione delle spese legali.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, la richiesta di risarcimento causato da un sinistro stradale come in citazione meglio descritto.
Dal verbale della polizia municipale, intervenuta sul luogo del sinistro per cui è causa, non vi è prova della effettiva dinamica del sinistro, in quanto i vigili urbani sono giunti sul posto quando l'attrice era già all'interno dell'autoambulanza per essere trasportata presso il locale nosocomio, né sul suolo venivano rinvenute tracce riconducibili al punto d'urto, né risultano essere stati individuati testimoni, né, dalle dichiarazioni delle parti, i vigili riuscivano a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente (cfr. verbale vigili urbani del ). Controparte_3
Tuttavia, , sentito a teste nel presente giudizio, ha dichiarato che, nelle Testimone_1 circostanze di tempo e di luogo di cui al sinistro, si trovava nei pressi del punto d'impatto mentre era alla guida di un'autovettura provenendo da San Benedetto del Tronto verso Porto d'Ascoli lungo una via perpendicolare alla facciata destra del centro commerciale “La Fontana” e, giunto all'altezza della pagina 4 di 10 locale rotonda, vedeva un'autovettura, uscire dal parcheggio e colpire un pedone con il carrello della spesa, che stava attraversando la strada;
ha aggiunto di aver visto il pedone cadere a terra e di aver riconosciuto che trattavasi della cugina, ; ha altresì riferito: “Ho visto solo l'impatto” e di non Pt_1 aver visto la posizione dell'auto prima dell'investimento.
Il teste, , ispettore capo della polizia municipale del Comune di San Benedetto del Tronto, Testimone_2 intervenuto sul posto, richiamando la planimetria allegata alla relazione d'incidente, ha altresì riferito che il passaggio pedonale era a 25 metri dall'uscita del parcheggio del centro commerciale, luogo del sinistro.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del testimone, , il quale ha reso Testimone_1
dichiarazioni puntuali.
Con riferimento alla responsabilità della convenuta contumace, nella causazione del sinistro, va osservato che la stessa, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La compagnia di assicurazioni convenuta ha sostenuto che la responsabilità del sinistro debba ascriversi in via esclusiva all'attrice, attesa anche l'assorbente circostanza secondo cui la medesima attraversava la carreggiata senza utilizzare le apposite strisce pedonali.
Per contro, dai rilievi allegati alla relazione di incidente -come confermato dall'ispettore , Testimone_2
sentito a teste, emerge chiaramente che le strisce pedonali si trovavano a distanza di ben 25 metri dall'uscita del parcheggio del centro commerciale, luogo del sinistro.
Le circostanze consentono di ritenere che l'attrice si trovava già sulla carreggiata, quando è stata investita dall'autovettura in parola che nel procedere la marcia avrebbe dovuto utilizzare la massima cautela avendo cura di perlustrare la strada prima di avanzare.
Tale cautela avrebbe dovuto essere ancora maggiore se si considerano le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, invero occorso all'imbrunire e nelle immediate vicinanze del centro commerciale, ove il passaggio dei pedoni è da ritenersi assai probabile.
Deve ritenersi, infatti, che la condotta di guida della sia stata imprudente e negligente, tale Parte_2
rendere il sinistro ascrivibile in via esclusiva alla medesima, giacché non vi è dubbio che se avesse rispettato le regole del codice della strada, avrebbe potuto evitare l'investimento avvedendosi per tempo del pedone ed evitandolo.
In particolare, l'art. 141 del cds stabilisce che: “1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura,
pagina 5 di 10 sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento…”.
Sul punto, la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo
è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass., n. 3542 del 13/02/2013).
Anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere come sostenuto dalla parte convenuta che l'attrice aveva attraversato la careggiata in maniera repentina, circostanza non dimostrata, la giurisprudenza di legittimità che questo giudice condivide osserva che “Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore.
Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone- e non è questo il caso- possa, secondo le condizioni della vicenda, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito”
(Cass. Pen. n. 3347 del 24/1/1994; Cass. Pen., n. 30989 del 06/02/2015).
Ed invero “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. Civ. n. 4490 del
21/04/1995; Cass. Civ. n. 5399 del 05/03/2013).
pagina 6 di 10 Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dai convenuti.
Infatti, la , uscendo dal parcheggio (circostanza dalla medesima dichiarato ai vigili nel Parte_2 verbale di dichiarazioni spontanee), dichiarava salvo altro: “…mi facevo un po' avanti per vedere meglio sentivo un urto nella parte anteriore del mio veicolo causato da un carrello…”, così ammettendo l'impatto per cui è causa.
A carico dell'attrice non è ravvisabile un concorso di colpa nel determinismo del sinistro, in quanto la stessa non avrebbe potuto immaginare che, un mezzo avanzasse la marcia senza l'uso della massima cautela, soprattutto trovandosi in un luogo quale quello di uscita dal parcheggio in parola, impattando contro il pedone sulla strada, pedone peraltro reso ancor più visibile dall'uso del carrello della spesa, sicché la conducente dell'autovettura ben avrebbe potuto avvedersi dell'attrice ed evitare di metterla in pericolo, dovendosi ritenere, quindi, che la condotta della conducente sia di gravità tale da escludere la responsabilità del pedone di non aver utilizzato le strisce per l'attraversamento pedonale, le quali peraltro non erano presenti nelle immediate vicinanze ma si trovavano a distanza di ben 25 metri circa dal luogo del sinistro.
Ebbene, il contenuto del verbale di incidente stradale unitamente ai rilievi effettuati dalla polizia locale giunta sul luogo dell'incidente e alle dichiarazioni rese dal testimone che ha visto l'impatto, seppure a distanza, depongono nel senso prospettato consentendo di affermare una responsabilità esclusiva della convenuta nella determinazione del sinistro oggetto di causa. Parte_2
Procedendo alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice, la C.T.U. ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro in oggetto testé precisando che il “Trauma contusivo della colonna con avvallamento somatico superiore di D9, la contusione alla spalla e al polso destro con rima di frattura sullo scafoide e distacco parcellare dorso carpale trattata conservativamente, l'emorragia sottocongiuntivale e il Disturbo Pos Traumatico da Stress di grado medio, sono correlabili all'evento traumatico occorso in data 23.10.18. I criteri medico legali in tema di nesso di causalità materiale consentono di affermare che le lesioni psichiche sono conseguenza dell'evento lesivo del 23.10.18”
(cfr. pag. 21 C.T.U.) ed ha altresì accertato che “Le lesioni sono devolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati: Disturbo Post Traumatico da stress di grado lieve Turbe algo disfunzionali in esiti di trauma contusivo della colonna con avvallamento somatico superiore di D9
Esiti disfunzionali di contusione del polso destro con rima di frattura sullo scafoide e distacco parcellare dorso carpale trattata conservativamente con esiti inveterati di distacco della stiloide ulnare”.
Il tutto determinando, ai danni dell'attrice, una inabilità permanente quantificata nella misura del 12% comprensiva della componente dinamico-relazionale; una inabilità temporanea parziale di giorni 60 al
75%; una inabilità temporanea parziale di giorni 45 al 50%; una inabilità temporanea parziale di pagina 7 di 10 ulteriori giorni 45 al 25% e spese mediche in atti documentate, ritenute congrue, per l'importo di complessivi euro 6.094,00, con precisazione che, stante la stabilizzazione dei postumi, non si ritengono necessarie spese future. Va, tuttavia, precisato che non è provato il pagamento della somma di euro 1.200,00 al ctp, per cui detto importo deve sottrarsi dalla somma riconosciuta dal CTU a titolo di spese mediche, sicché l'importo complessivamente riconosciuto all'attrice, a tale titolo, è pari ad euro 4.894,00.
Soddisfatto il nesso di causalità materiale tra il sinistro in oggetto, le lesioni riportate dall'attrice e il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della perizianda, ritenuto definitivamente stabilizzatosi, il CTU ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attrice come innanzi riportato.
Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il CTU che appaiono congruamente motivate.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del
31/05/2023), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008).
Ai fini della liquidazione del danno si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata all'anno 2024 in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente "morale" del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (anni 54) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi è possibile liquidare in via equitativa per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro 34.209,25 così specificatamente individuata:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
pagina 8 di 10 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.153,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 9.056,25
Spese mediche € 4.894,00
Totale generale: € 39.103,25
In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona va accertato dal giudice per l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato. In conclusione, va riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di euro 34.209,25 quale danno non patrimoniale oltre ad euro 4.894,00 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Sulla somma di euro 34.209,25 vanno altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17/02/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto;
dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
In conclusione, le convenute, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannate alla corresponsione delle suddette somme in favore dell'attrice con accessori secondo i criteri già esposti.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della ridotta minore somma accertata e riconosciuta in favore dell'attrice rispetto all'importo di cui alla domanda, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura del 20% mentre seguono la soccombenza per la restante parte e si liquidano come in dispositivo.
Parimenti, le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a. accertata la corresponsabilità esclusiva a carico della convenuta contumace, , Parte_2 per l'effetto condanna le convenute, in solido e nelle rispettive qualità, a pagare in favore dell'attrice,
, la complessiva di € 34.209,25 quale danno non patrimoniale oltre ad euro 4.894,00 a titolo Parte_1
di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione;
b. rigetta ogni altra domanda;
c. condanna le convenute, in solido, al pagamento, nella misura dell'80%, delle spese processuali, in favore dell'attrice e che liquida nella somma complessiva di € 7.616,00 oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 28/01/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:48
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