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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 09 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14513/24 R.G. TRA
nata a [...] il [...] CF: c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fuschino elettivamente domiciliata presso il suo studio Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 36;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per CP_1 atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domicilia in Napoli alla Via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell;
CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.10.23 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1 c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento (sulla base della domanda di amministrativa presentata in data 10.01.2023 e conclusasi negativamente). Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la stessa affetta da patologie che la rendevano persona invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età senza la ricorrenza delle condizioni per l'accompagnamento. La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20.06.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, e contestando l'accertamento del CTU delle condizioni patologiche sofferte dalla ricorrente. In particolare lamentava la mancanza di relazione aggiornata sulla situazione clinica e sulla non autonomia nel compimento degli atti della vita quotidiana. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Veniva ritenuta la necessità di rinnovare la CTU nominando un diverso consulente d'ufficio, anche alla luce dei dedotti aggravamenti delle diagnosticate patologie. Depositata la relazione del CTU, la causa all'udienza odierna di discussione è stata decisa come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate. Il CTU nel suo elaborato peritale ha attestato che la ricorrente risulta essere affetta da” Parkinsonismo in Grave Sindrome depressiva reattiva b.Ipertensione arteriosa in terapia c.Diabete mellito tipo2 d.Sindrome Fibromialgica. Recente intervento di discolisi lombare” Il consulente dell'ufficio ha poi chiarito che “Tutte le suddette patologie erano presenti all'epoca della domanda amministrativa del 10.01.2023, dato il loro carattere cronico, come documentato dalle certificazioni mediche allegate al fascicolo;
3-nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di patologie incidenti sulla sua autonomia;
tenuto conto dell'età, del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sull'autonomia della ricorrente, si può affermare che la sig.ra Non è bisognevole di assistenza continuativa, dalla data della domanda Parte_1 del 10-01-2023, sulla base della documentazione medica allegata al fascicolo del 1° giudizio con RG 17969/2023 e della visita medica domiciliare nel corso delle operazioni peritali” Tale valutazione deve ritenersi corretta e condivisibile, in quanto derivante dalla applicazione delle regole tecniche specialistiche di settore (neurologia), nonché rispondente ai principi asseverati dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale di legittimità, e pertanto può essere qui integralmente condivisa. Risulta, in particolare, essere stata correttamente effettuata dal CTU la valutazione “globale” delle autonomie/disautonomie del soggetto, con il risultato che la stessa – sorretta da argomentazioni dettagliate ed esaustive e pienamente rispondente ai principi e criteri della scienza medica - ha evidenziato in modo chiaro l'insussistenza di una condizione continuativa di non autonomia della perizianda nello svolgimento della deambulazione e degli atti quotidiani di vita, e, di conseguenza, la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Le valutazioni espresse dal CTU sono altresì confermate e non smentite dalla documentazione sanitaria depositata in corso di causa. In definitiva il quadro patologico di cui risulta affetta la ricorrente, nel suo complesso comporta che non sussistono pertanto i requisiti sanitari per l'accompagnamento. La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per ATP che a quello in opposizione è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla ricorrente. Per tale motivo le spese di lite vanno compensate, mentre quelle relative alla consulenza tecnica che CP_ vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
CP_
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell Napoli, 09 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 09 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14513/24 R.G. TRA
nata a [...] il [...] CF: c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fuschino elettivamente domiciliata presso il suo studio Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 36;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per CP_1 atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domicilia in Napoli alla Via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell;
CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.10.23 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1 c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento (sulla base della domanda di amministrativa presentata in data 10.01.2023 e conclusasi negativamente). Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la stessa affetta da patologie che la rendevano persona invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età senza la ricorrenza delle condizioni per l'accompagnamento. La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20.06.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, e contestando l'accertamento del CTU delle condizioni patologiche sofferte dalla ricorrente. In particolare lamentava la mancanza di relazione aggiornata sulla situazione clinica e sulla non autonomia nel compimento degli atti della vita quotidiana. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Veniva ritenuta la necessità di rinnovare la CTU nominando un diverso consulente d'ufficio, anche alla luce dei dedotti aggravamenti delle diagnosticate patologie. Depositata la relazione del CTU, la causa all'udienza odierna di discussione è stata decisa come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate. Il CTU nel suo elaborato peritale ha attestato che la ricorrente risulta essere affetta da” Parkinsonismo in Grave Sindrome depressiva reattiva b.Ipertensione arteriosa in terapia c.Diabete mellito tipo2 d.Sindrome Fibromialgica. Recente intervento di discolisi lombare” Il consulente dell'ufficio ha poi chiarito che “Tutte le suddette patologie erano presenti all'epoca della domanda amministrativa del 10.01.2023, dato il loro carattere cronico, come documentato dalle certificazioni mediche allegate al fascicolo;
3-nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di patologie incidenti sulla sua autonomia;
tenuto conto dell'età, del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sull'autonomia della ricorrente, si può affermare che la sig.ra Non è bisognevole di assistenza continuativa, dalla data della domanda Parte_1 del 10-01-2023, sulla base della documentazione medica allegata al fascicolo del 1° giudizio con RG 17969/2023 e della visita medica domiciliare nel corso delle operazioni peritali” Tale valutazione deve ritenersi corretta e condivisibile, in quanto derivante dalla applicazione delle regole tecniche specialistiche di settore (neurologia), nonché rispondente ai principi asseverati dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale di legittimità, e pertanto può essere qui integralmente condivisa. Risulta, in particolare, essere stata correttamente effettuata dal CTU la valutazione “globale” delle autonomie/disautonomie del soggetto, con il risultato che la stessa – sorretta da argomentazioni dettagliate ed esaustive e pienamente rispondente ai principi e criteri della scienza medica - ha evidenziato in modo chiaro l'insussistenza di una condizione continuativa di non autonomia della perizianda nello svolgimento della deambulazione e degli atti quotidiani di vita, e, di conseguenza, la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Le valutazioni espresse dal CTU sono altresì confermate e non smentite dalla documentazione sanitaria depositata in corso di causa. In definitiva il quadro patologico di cui risulta affetta la ricorrente, nel suo complesso comporta che non sussistono pertanto i requisiti sanitari per l'accompagnamento. La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per ATP che a quello in opposizione è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla ricorrente. Per tale motivo le spese di lite vanno compensate, mentre quelle relative alla consulenza tecnica che CP_ vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
CP_
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell Napoli, 09 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino