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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: inadempimento contrattuale
Fra:
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede in Massa, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Nerbi , presso il cui studio sito in Carrara in Via Provinciale Nazzano n° 24 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti.
- Appellante -
-
contro
-
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sed e in Marina di Carrara, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paolo Rosini, elettivamente domiciliato in Carrara Via Campo
d'Appio n. 22, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis,
1 in via istruttoria ammesse le prove richieste da parte attrice, sia con la memoria ex art. 183 II° termine c.p.c., sia con le note scritte per l'udienza del 12/11/2021 e del 03/11/2023.
previo accertamento dell'inadempimento (ed ove occorra, della sua gravità) di alle obbligazioni di fornitura di materiale CP_2
Cont lapideo da questa assunte nei confronti di come meglio descritte in narrativa,
in via preliminare respingere l'eccezione di nullità della citazione, spiegata da parte avversa in relazione alle sole conclusioni attoree sub 2), in quanto infondata;
rilevare e dichiarare la nullità della domanda giudiziale svolta in via riconvenzionale da , stante l'assenza di allegazione dei CP_2
fatti storici che avrebbero dovuto sostenerla, nonché l'assenza delle dovute specificazioni in relazione alla causa petendi, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in via principale rigettare le avversarie conclusioni nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
(A) accertare e dichiarare la risoluzione di diritto per
Cont inadempimento degli accordi di fornitura tra e ai sensi CP_2
e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. conseguentemente alla diffida ad adempiere intimata con PEC il 17/07/2019 e rimasta non ottemperata da parte di , (B) o comunque, in via subordinata, CP_2
accertare e pronunciare con Sentenza costitutiva la risoluzione dei
Cont medesimi accordi tra e ex art. 1453 c.c., per il grave CP_2
inadempimento imputabile alla medesima CP_2
e quindi conseguentemente:
2 (1) condannare la società corrente in Marina di CP_3
Carrara (MS – 54033), in Piazza Gino Menconi n° 13, Numero REA MS –
130008, C.F. , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, al pagamento dell'importo di € 300.000,00= all'odierna parte attrice, oltre interessi (dal giorno della dazione) e rivalutazione, a titolo di restituzione - refusione dell'importo che
Cont fu a suo tempo da corrisposto alla medesima , quale CP_3
acconto di future forniture di materiale lapideo mai eseguite, e che la stessa non ha più alcun titolo giuridico a Controparte_2
trattenere (per venir meno, in capo all'accipiens, di qualsiasi causa
retinendi), in conseguenza della risoluzione del contratto (e quindi eventualmente, anche per mero effetto della risoluzione del contratto operante ex tunc ai sensi dell'art. 1458 c.c. o dell'art. 1493 c.c.), eventualmente, da disporsi anche ai sensi dell'art. 2033
c.c. (per ripetizione dell'indebito oggettivo, in conseguenza di qualsivoglia pronuncia, dichiarativa o costitutiva, avente portata
Cont estintiva delle obbligazioni tra e come descritte in CP_2
narrativa), oppure, solo in denegata e subordinata ipotesi, da disporsi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., qualora si ritengano insussistenti, o comunque venute meno per qualsiasi ragione o causa,
Cont le obbligazioni assunte tra e come descritte in CP_2
narrativa.
(3) infine, condannare la medesima società , in persona CP_3
del suo legale rappresentante pro tempore, alla ulteriore corresponsione in favore di degli interessi maturati e CP_1
maturandi sulle somme di cui è domandata la restituzione in conseguenza della risoluzione del contratto, dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo, in via principale al tasso di mora ex d.lgs.
231/2002, oppure in subordine al tasso legale ex artt. 1224 - 1284
3 comma 1° c.c., in ogni caso al tasso di mora di cui all'art. 1284
c.c. comma 4° a far data dalla proposizione della domanda giudiziale.
(4) In ogni caso, con condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, oltre IVA e CPA come per Legge.”
Per l'appellata:
“In via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente
l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo del
18.01.2024, pubblicata in data 19.01.2024 e resa dal Tribunale di
Massa a definizione del procedimento
R.G. 39/2020;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello
avversario, essendo evidente che l'estinzione del processo sia avvenuta prima delle precisazioni delle conclusioni,
rimettere la causa, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., al
Giudice di primo grado;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale
dell'appello avversario, nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte, accertato
Cont l'inadempimento della al proprio
obbligo di pagamento della somma pattuita a titolo di acconto della
fornitura, respingere tutte le domande
Cont avanzate dalla .
In ogni caso: Con vittoria di spese del presente giudizio”. “
IN FATTO E DIRITTO
4 1.La citava in giudizio la chiedendo: CP_1 Controparte_2
-che fosse accerta la risoluzione del contratto intercorso fra la e la per non avere questo adempiuto alla CP_1 Controparte_2
diffida ad adempiere del 17 luglio 2019 o in subordine per grave inadempimento;
-che fosse condannata la a restituire la somma di Controparte_2
300.000,00 ricevuta a titolo di acconto;
-che fosse condannata la al risarcimento Controparte_2
dell'ulteriore danno emergente ed al lucro cessante.
Il tutto oltre interessi.
Secondo l'attrice:
-la società giordana AL EQBAL Real Estate Development si era rivolta alla per la scelta di materiale lapideo da utilizzare per CP_1
la pavimentazione di un complesso immobiliare da costruire;
-la aveva selezionato il marmo Carlton white/swan white”, CP_1
estratto in una cava in Macedonia, e commercializzato dalla società italiana;
Controparte_2
-si avevano avuti degli incontri con (managing Testimone_1
director) e (amministratrice) che si dichiaravano Testimone_2
interessate ad effettuare la fornitura;
-nel corso delle trattative erano consegnate piccole quantità di materiale;
il terzo incontro si svolgeva in Macedonia in cui Tes_2
affermava che nella cava era impiegato personale italiano e
[...]
che essendo titolare delle quote del 50% della società proprietaria della cava era in grado di garantire il flusso del materiale richiesto.
Il 13 maggio 2019 era concluso l'accordo fra AL EQBAL Real Estate
Development per la fornitura dei marmi;
nello stesso tempo la
[...]
confermava di poter fornire quanto richiesto ma chiedeva CP_2
5 un acconto di 300.000,00 Euro che veniva versato con bonifico in data 28 maggio 2019 .
A metà 2019 la che fino ad allora aveva inviato Controparte_2
solo marmi di scarsa qualità estratti nel 2018 faceva giungere i marmi estratti nel 2019 che si rivelavano essere in quantità
inadeguata e qualitativamente scadenti.
Seguiva uno scambio di email con contestazioni ed in data 8 luglio
2019 AL EQBAL Real Estate Development avvisava che avrebbe rescisso il contratto se non le consegnavano 400 tonnellate di blocchi di marmo della qualità pattuita.
La si rifiutava di restituire i 300.000,00 Euro affermando CP_2
che era un fondo per bloccare la produzione e non un acconto.
Il 17 luglio 2019 la inviava una diffida ad adempiere CP_1
dando 15 giorni alla per effettuare la fornitura ma CP_4
nulla era consegnato.
2. ritualmente costituitasi sosteneva che l'accordo Controparte_2
riguardava blocchi grezzi in partita senza possibilità di scelta.
Poiché l'accordo praticamente riservava alla tutta la CP_1
produzione per oltre un anno era stato chiesto un versamento di
4000.000,00 di cui solo 300.000 versati.
Poi la non provvedeva alla lavorazione delle prime CP_1
quantità ricevute e cominciava ad accampare asseriti difetti.
Cont Era concesso alla si esaminare i blocchi nella cava e di segnare quelli di suo gradimento ma poi non era venuta a ritirarli.
Era quindi che si era sottratta agli obblighi di CP_1
pagamento e di ritiro merce, ad essere inadempiente.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale domandava 850.000,00 Euro di danni.
6 3.In corso di causa la segnalava che la Controparte_2 CP_1
aveva presentato denuncia penale contro e Testimone_1 Tes_2
e chiesto ed ottenuto la citazione della nel
[...] Controparte_2
processo penale come responsabile civile esercitano lìil l'azione penale.
Chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p.
4.Il Giudice istruttore con ordinanza del 18 gennaio 2024 dichiarava estinto il procedimento civile in quanto da una parte le parte citata come responsabile civile coincideva con la convenuta e dall'altra parte la domanda di risarcimento dei danni era più ampia in quanto riguardava il danno patrimoniale e non patrimoniale.
Circa il fatto che in sede penale non si dicesse esplicitamente che si richiedeva la restituzione dei 300.000 Euro il Giudice di primo grado osservava: “ la domanda di restituzione di € 300.000
dipende dall'accertamento del reato, essendo, anzi, nella prospettazione accusatoria, proprio la dazione che avrebbe
determinato il perfezionamento della fattispecie;
che, dunque,
laddove fosse accertata la responsabilità penale in via definitiva,
rientrerebbe nel quantum risarcitorio anche la somma di € 300.000,
versata dal nella sua qualità di legale rappresentante di CP_5
Cont
“
5.La proponeva appello contro l'ordinanza estintiva CP_1
osservando che la stessa era errata in quanto il petitum fra causa civile ed esercizio dell'azione civile in sede penale non coincideva non essendo richiesta in sede penale la restituzione di 300.000,00
Euro e per l'estinzione era necessaria l'identità fra le due domande.
La domanda di restituzione non si fondava sull'accertamento del reato ma sull'accertamento dlel0'inadempimento contrattuale.
7 Nel merito insisteva nelle istanze probatorie in quanto richiesto in primo grado.
6. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Precisava che l'ordinanza era stata emessa prima che le parti precisassero le loro conclusioni e che la causa fosse stata rimessa in decisione.
Precisava altresì che la domanda di restituzione della somma di €
300.000,00, a titolo di voce di danno patrimoniale, dipendeva dall'accertamento del reato e che pertanto, laddove fosse accertata la responsabilità penale in via definitiva, sarebbe rientrata nel quantum risarcitorio del danno patrimoniale anche la somma di €
300.000,00.
Il trasferimento della azione civile in sede penale realizzava pacificamente una ipotesi estintiva.
In ogni caso rimettere la causa l giudice di primo grado e non decidere nel merito.
Nel merito comunque la domanda dell'appellante era infondata, tutte le doglianze non avevano che lo scopo di nascondere il proprio inadempimento.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 19 giugno 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.L'appello è infondato.
L'articolo 75 c.p.p. prevede:
“1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato
8 [324 c.p.c.]. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile .
2. L'azione civile prosegue in sede civile [652; 211 coord.] se non
è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più
ammessa la costituzione di parte civile .
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione,
salve le eccezioni previste dalla legge .
Secondo la giurisprudenza :”La regola di cui all'art. 75, comma 1,
c.p.p. vigente, secondo cui il trasferimento dell'azione civile in
sede penale comporta la rinuncia dell'attore al giudizio civile,
postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (in
relazione alla "causa petendi" e al "petitum") e di soggetti
("personae"). Tale accertamento sull'identità delle azioni - che
prescinde e deve essere condotto indipendentemente dall'esame della
fondatezza dell'azione esperita con la costituzione di parte civile
- è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, come
tale incensurabile in sede di legittimità ove non siano rilevabili
vizi di motivazione. Inoltre, atteso che la norma prevede
testualmente che l'esercizio della facoltà di effettuare la
"translatio iudicii" "comporta rinuncia agli atti del giudizio", ne
consegue che l'estinzione del processo civile si verifica
automaticamente, ossia di diritto ("ipso iure"). Il giudice civile
che, quindi, venga a conoscenza dell'avvenuta costituzione di parte
civile nel processo penale deve dichiarare d'ufficio l'estinzione
del processo, senza che siano necessarie, ai fini della produzione
9 dell'effetto estintivo, né una formale e separata rinuncia in sede
civile né l'accettazione o l'eccezione della controparte, essendo
sufficiente la sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto
trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul
fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità delle due azioni
(alla stregua dei comuni canoni di identificazione, di cui si è prima
detto).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/05/2012, n.7633;
Cassazione penale , sez. IV , 23/03/2007 , n. 21588).
Applicando queste indicazioni ed esaminando gli atti emerge come l'azione civile proposta in sede penale ricomprenda interamente la domanda proposta nella causa civile aggiungendo altre voci di danno patrimoniale e delle voci di danno non patrimoniale.
Dal punto di vista soggettivo la è sia attrice nel CP_1
giudizio civile che parte offesa nel procedimento penale;
a sua volta la è convenuta nel processo civile e responsabile Controparte_2
civile citata nel processo penale.
Circa la causa petendi il reato contestato in sede penale è il seguente:
:
10 Come si vede la condotta contestata in sede penale è la riproposizione in tale sede dei fatti e delle condotte contestate in sede civile e poste alla base delle richieste di risoluzione.
Quindi vi è identità di causa petendi.
In sede civile viene chiesto un danno patrimoniale in primo lugo per i 300.000,00 dati in acconto e poi per ulteriori danni e lucro cessante non bene specificati.
In sede penale viene chiesto quanto segue.
11 Come si vede:
-viene introdotta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale su più voci;
-vengono dettagliate delle voci del danno patrimoniale che sale da
300.000 Euro ed non specificato a ben almeno 2.491.000,00 Euro.
Parte appellante sostiene che la causa civile rimarrebbe ancora in essere in quanto non ha specificato in sede penale di volere anche i 300.000 versati come acconto.
Si osserva però:
-che consistendo il reato in una truffa in cui le due imputate e la si sono impossessate indebitamente di 300.000,00 Euro in CP_2
caso di riconoscimento della sussistenza del reato questo importo deve essere restituito in quanto frutto del reato;
12 -che essendo specificato tale importo nel capo di imputazione non era necessario specificarlo nella proposizione della azione civile in sede penale rientrando comunque nel danno patrimoniale;
-che nella proposizione della domanda civile in sede penale non viene espressamente esclusa la richieste dei 300.000,00 Euro;
in altre parole nella richiesta di citazione del responsabile civile non viene scritto “ si esclude dalla domanda la richiesta di restituzione dell'importo di 300.000,00 per cui si mantiene la domanda solo nel processo civile in corso”.
L'appello pertanto deve essere respinto e si deve confermare l'ordinanza di estinzione,
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e,
rilevato che il valore della causa era 300.000,00 Euro, sono liquidate avvicinandosi alla tariffa minima in Euro 11.000 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 2.500,00 Euro per la fase di studio, 1.500,00 Euro per la fase introduttiva, 3.000,00
Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 4000,00 Euro per la fase della decisione )
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro l'ordinanza di CP_1
estinzione del Tribunale di Massa in data 18 gennaio 2024 respinge
l'appello e conferma l'ordinanza appellata
13 Condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2
legali del giudizio di appello liquidate in Euro 11.000 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: inadempimento contrattuale
Fra:
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede in Massa, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Nerbi , presso il cui studio sito in Carrara in Via Provinciale Nazzano n° 24 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti.
- Appellante -
-
contro
-
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sed e in Marina di Carrara, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paolo Rosini, elettivamente domiciliato in Carrara Via Campo
d'Appio n. 22, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis,
1 in via istruttoria ammesse le prove richieste da parte attrice, sia con la memoria ex art. 183 II° termine c.p.c., sia con le note scritte per l'udienza del 12/11/2021 e del 03/11/2023.
previo accertamento dell'inadempimento (ed ove occorra, della sua gravità) di alle obbligazioni di fornitura di materiale CP_2
Cont lapideo da questa assunte nei confronti di come meglio descritte in narrativa,
in via preliminare respingere l'eccezione di nullità della citazione, spiegata da parte avversa in relazione alle sole conclusioni attoree sub 2), in quanto infondata;
rilevare e dichiarare la nullità della domanda giudiziale svolta in via riconvenzionale da , stante l'assenza di allegazione dei CP_2
fatti storici che avrebbero dovuto sostenerla, nonché l'assenza delle dovute specificazioni in relazione alla causa petendi, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in via principale rigettare le avversarie conclusioni nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
(A) accertare e dichiarare la risoluzione di diritto per
Cont inadempimento degli accordi di fornitura tra e ai sensi CP_2
e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. conseguentemente alla diffida ad adempiere intimata con PEC il 17/07/2019 e rimasta non ottemperata da parte di , (B) o comunque, in via subordinata, CP_2
accertare e pronunciare con Sentenza costitutiva la risoluzione dei
Cont medesimi accordi tra e ex art. 1453 c.c., per il grave CP_2
inadempimento imputabile alla medesima CP_2
e quindi conseguentemente:
2 (1) condannare la società corrente in Marina di CP_3
Carrara (MS – 54033), in Piazza Gino Menconi n° 13, Numero REA MS –
130008, C.F. , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, al pagamento dell'importo di € 300.000,00= all'odierna parte attrice, oltre interessi (dal giorno della dazione) e rivalutazione, a titolo di restituzione - refusione dell'importo che
Cont fu a suo tempo da corrisposto alla medesima , quale CP_3
acconto di future forniture di materiale lapideo mai eseguite, e che la stessa non ha più alcun titolo giuridico a Controparte_2
trattenere (per venir meno, in capo all'accipiens, di qualsiasi causa
retinendi), in conseguenza della risoluzione del contratto (e quindi eventualmente, anche per mero effetto della risoluzione del contratto operante ex tunc ai sensi dell'art. 1458 c.c. o dell'art. 1493 c.c.), eventualmente, da disporsi anche ai sensi dell'art. 2033
c.c. (per ripetizione dell'indebito oggettivo, in conseguenza di qualsivoglia pronuncia, dichiarativa o costitutiva, avente portata
Cont estintiva delle obbligazioni tra e come descritte in CP_2
narrativa), oppure, solo in denegata e subordinata ipotesi, da disporsi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., qualora si ritengano insussistenti, o comunque venute meno per qualsiasi ragione o causa,
Cont le obbligazioni assunte tra e come descritte in CP_2
narrativa.
(3) infine, condannare la medesima società , in persona CP_3
del suo legale rappresentante pro tempore, alla ulteriore corresponsione in favore di degli interessi maturati e CP_1
maturandi sulle somme di cui è domandata la restituzione in conseguenza della risoluzione del contratto, dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo, in via principale al tasso di mora ex d.lgs.
231/2002, oppure in subordine al tasso legale ex artt. 1224 - 1284
3 comma 1° c.c., in ogni caso al tasso di mora di cui all'art. 1284
c.c. comma 4° a far data dalla proposizione della domanda giudiziale.
(4) In ogni caso, con condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, oltre IVA e CPA come per Legge.”
Per l'appellata:
“In via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente
l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo del
18.01.2024, pubblicata in data 19.01.2024 e resa dal Tribunale di
Massa a definizione del procedimento
R.G. 39/2020;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello
avversario, essendo evidente che l'estinzione del processo sia avvenuta prima delle precisazioni delle conclusioni,
rimettere la causa, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., al
Giudice di primo grado;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale
dell'appello avversario, nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte, accertato
Cont l'inadempimento della al proprio
obbligo di pagamento della somma pattuita a titolo di acconto della
fornitura, respingere tutte le domande
Cont avanzate dalla .
In ogni caso: Con vittoria di spese del presente giudizio”. “
IN FATTO E DIRITTO
4 1.La citava in giudizio la chiedendo: CP_1 Controparte_2
-che fosse accerta la risoluzione del contratto intercorso fra la e la per non avere questo adempiuto alla CP_1 Controparte_2
diffida ad adempiere del 17 luglio 2019 o in subordine per grave inadempimento;
-che fosse condannata la a restituire la somma di Controparte_2
300.000,00 ricevuta a titolo di acconto;
-che fosse condannata la al risarcimento Controparte_2
dell'ulteriore danno emergente ed al lucro cessante.
Il tutto oltre interessi.
Secondo l'attrice:
-la società giordana AL EQBAL Real Estate Development si era rivolta alla per la scelta di materiale lapideo da utilizzare per CP_1
la pavimentazione di un complesso immobiliare da costruire;
-la aveva selezionato il marmo Carlton white/swan white”, CP_1
estratto in una cava in Macedonia, e commercializzato dalla società italiana;
Controparte_2
-si avevano avuti degli incontri con (managing Testimone_1
director) e (amministratrice) che si dichiaravano Testimone_2
interessate ad effettuare la fornitura;
-nel corso delle trattative erano consegnate piccole quantità di materiale;
il terzo incontro si svolgeva in Macedonia in cui Tes_2
affermava che nella cava era impiegato personale italiano e
[...]
che essendo titolare delle quote del 50% della società proprietaria della cava era in grado di garantire il flusso del materiale richiesto.
Il 13 maggio 2019 era concluso l'accordo fra AL EQBAL Real Estate
Development per la fornitura dei marmi;
nello stesso tempo la
[...]
confermava di poter fornire quanto richiesto ma chiedeva CP_2
5 un acconto di 300.000,00 Euro che veniva versato con bonifico in data 28 maggio 2019 .
A metà 2019 la che fino ad allora aveva inviato Controparte_2
solo marmi di scarsa qualità estratti nel 2018 faceva giungere i marmi estratti nel 2019 che si rivelavano essere in quantità
inadeguata e qualitativamente scadenti.
Seguiva uno scambio di email con contestazioni ed in data 8 luglio
2019 AL EQBAL Real Estate Development avvisava che avrebbe rescisso il contratto se non le consegnavano 400 tonnellate di blocchi di marmo della qualità pattuita.
La si rifiutava di restituire i 300.000,00 Euro affermando CP_2
che era un fondo per bloccare la produzione e non un acconto.
Il 17 luglio 2019 la inviava una diffida ad adempiere CP_1
dando 15 giorni alla per effettuare la fornitura ma CP_4
nulla era consegnato.
2. ritualmente costituitasi sosteneva che l'accordo Controparte_2
riguardava blocchi grezzi in partita senza possibilità di scelta.
Poiché l'accordo praticamente riservava alla tutta la CP_1
produzione per oltre un anno era stato chiesto un versamento di
4000.000,00 di cui solo 300.000 versati.
Poi la non provvedeva alla lavorazione delle prime CP_1
quantità ricevute e cominciava ad accampare asseriti difetti.
Cont Era concesso alla si esaminare i blocchi nella cava e di segnare quelli di suo gradimento ma poi non era venuta a ritirarli.
Era quindi che si era sottratta agli obblighi di CP_1
pagamento e di ritiro merce, ad essere inadempiente.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale domandava 850.000,00 Euro di danni.
6 3.In corso di causa la segnalava che la Controparte_2 CP_1
aveva presentato denuncia penale contro e Testimone_1 Tes_2
e chiesto ed ottenuto la citazione della nel
[...] Controparte_2
processo penale come responsabile civile esercitano lìil l'azione penale.
Chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p.
4.Il Giudice istruttore con ordinanza del 18 gennaio 2024 dichiarava estinto il procedimento civile in quanto da una parte le parte citata come responsabile civile coincideva con la convenuta e dall'altra parte la domanda di risarcimento dei danni era più ampia in quanto riguardava il danno patrimoniale e non patrimoniale.
Circa il fatto che in sede penale non si dicesse esplicitamente che si richiedeva la restituzione dei 300.000 Euro il Giudice di primo grado osservava: “ la domanda di restituzione di € 300.000
dipende dall'accertamento del reato, essendo, anzi, nella prospettazione accusatoria, proprio la dazione che avrebbe
determinato il perfezionamento della fattispecie;
che, dunque,
laddove fosse accertata la responsabilità penale in via definitiva,
rientrerebbe nel quantum risarcitorio anche la somma di € 300.000,
versata dal nella sua qualità di legale rappresentante di CP_5
Cont
“
5.La proponeva appello contro l'ordinanza estintiva CP_1
osservando che la stessa era errata in quanto il petitum fra causa civile ed esercizio dell'azione civile in sede penale non coincideva non essendo richiesta in sede penale la restituzione di 300.000,00
Euro e per l'estinzione era necessaria l'identità fra le due domande.
La domanda di restituzione non si fondava sull'accertamento del reato ma sull'accertamento dlel0'inadempimento contrattuale.
7 Nel merito insisteva nelle istanze probatorie in quanto richiesto in primo grado.
6. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Precisava che l'ordinanza era stata emessa prima che le parti precisassero le loro conclusioni e che la causa fosse stata rimessa in decisione.
Precisava altresì che la domanda di restituzione della somma di €
300.000,00, a titolo di voce di danno patrimoniale, dipendeva dall'accertamento del reato e che pertanto, laddove fosse accertata la responsabilità penale in via definitiva, sarebbe rientrata nel quantum risarcitorio del danno patrimoniale anche la somma di €
300.000,00.
Il trasferimento della azione civile in sede penale realizzava pacificamente una ipotesi estintiva.
In ogni caso rimettere la causa l giudice di primo grado e non decidere nel merito.
Nel merito comunque la domanda dell'appellante era infondata, tutte le doglianze non avevano che lo scopo di nascondere il proprio inadempimento.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 19 giugno 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.L'appello è infondato.
L'articolo 75 c.p.p. prevede:
“1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato
8 [324 c.p.c.]. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile .
2. L'azione civile prosegue in sede civile [652; 211 coord.] se non
è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più
ammessa la costituzione di parte civile .
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione,
salve le eccezioni previste dalla legge .
Secondo la giurisprudenza :”La regola di cui all'art. 75, comma 1,
c.p.p. vigente, secondo cui il trasferimento dell'azione civile in
sede penale comporta la rinuncia dell'attore al giudizio civile,
postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (in
relazione alla "causa petendi" e al "petitum") e di soggetti
("personae"). Tale accertamento sull'identità delle azioni - che
prescinde e deve essere condotto indipendentemente dall'esame della
fondatezza dell'azione esperita con la costituzione di parte civile
- è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, come
tale incensurabile in sede di legittimità ove non siano rilevabili
vizi di motivazione. Inoltre, atteso che la norma prevede
testualmente che l'esercizio della facoltà di effettuare la
"translatio iudicii" "comporta rinuncia agli atti del giudizio", ne
consegue che l'estinzione del processo civile si verifica
automaticamente, ossia di diritto ("ipso iure"). Il giudice civile
che, quindi, venga a conoscenza dell'avvenuta costituzione di parte
civile nel processo penale deve dichiarare d'ufficio l'estinzione
del processo, senza che siano necessarie, ai fini della produzione
9 dell'effetto estintivo, né una formale e separata rinuncia in sede
civile né l'accettazione o l'eccezione della controparte, essendo
sufficiente la sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto
trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul
fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità delle due azioni
(alla stregua dei comuni canoni di identificazione, di cui si è prima
detto).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/05/2012, n.7633;
Cassazione penale , sez. IV , 23/03/2007 , n. 21588).
Applicando queste indicazioni ed esaminando gli atti emerge come l'azione civile proposta in sede penale ricomprenda interamente la domanda proposta nella causa civile aggiungendo altre voci di danno patrimoniale e delle voci di danno non patrimoniale.
Dal punto di vista soggettivo la è sia attrice nel CP_1
giudizio civile che parte offesa nel procedimento penale;
a sua volta la è convenuta nel processo civile e responsabile Controparte_2
civile citata nel processo penale.
Circa la causa petendi il reato contestato in sede penale è il seguente:
:
10 Come si vede la condotta contestata in sede penale è la riproposizione in tale sede dei fatti e delle condotte contestate in sede civile e poste alla base delle richieste di risoluzione.
Quindi vi è identità di causa petendi.
In sede civile viene chiesto un danno patrimoniale in primo lugo per i 300.000,00 dati in acconto e poi per ulteriori danni e lucro cessante non bene specificati.
In sede penale viene chiesto quanto segue.
11 Come si vede:
-viene introdotta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale su più voci;
-vengono dettagliate delle voci del danno patrimoniale che sale da
300.000 Euro ed non specificato a ben almeno 2.491.000,00 Euro.
Parte appellante sostiene che la causa civile rimarrebbe ancora in essere in quanto non ha specificato in sede penale di volere anche i 300.000 versati come acconto.
Si osserva però:
-che consistendo il reato in una truffa in cui le due imputate e la si sono impossessate indebitamente di 300.000,00 Euro in CP_2
caso di riconoscimento della sussistenza del reato questo importo deve essere restituito in quanto frutto del reato;
12 -che essendo specificato tale importo nel capo di imputazione non era necessario specificarlo nella proposizione della azione civile in sede penale rientrando comunque nel danno patrimoniale;
-che nella proposizione della domanda civile in sede penale non viene espressamente esclusa la richieste dei 300.000,00 Euro;
in altre parole nella richiesta di citazione del responsabile civile non viene scritto “ si esclude dalla domanda la richiesta di restituzione dell'importo di 300.000,00 per cui si mantiene la domanda solo nel processo civile in corso”.
L'appello pertanto deve essere respinto e si deve confermare l'ordinanza di estinzione,
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e,
rilevato che il valore della causa era 300.000,00 Euro, sono liquidate avvicinandosi alla tariffa minima in Euro 11.000 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 2.500,00 Euro per la fase di studio, 1.500,00 Euro per la fase introduttiva, 3.000,00
Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 4000,00 Euro per la fase della decisione )
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro l'ordinanza di CP_1
estinzione del Tribunale di Massa in data 18 gennaio 2024 respinge
l'appello e conferma l'ordinanza appellata
13 Condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2
legali del giudizio di appello liquidate in Euro 11.000 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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