TAR Torino, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 592
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 192, comma 3, d.lgs. 152/06

    Il Collegio ha premesso che le ricorrenti hanno erroneamente sovrapposto due procedimenti: uno ex art. 192 d.lgs. 152/2006 e uno ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L'ordinanza impugnata si fonda sui presupposti degli artt. 50 e 54 del TUEL, per fronteggiare una grave ed eccezionale situazione di degrado. È stato chiarito che per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti può prescindersi dalla verifica della responsabilità dell'evento dannoso, stante l'indispensabile celerità dell'intervento, che non ha carattere sanzionatorio ma ripristinatorio. L'ordine di recintare l'area è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Violazione art. 192 d.lgs. 152/2006

    Il Collegio ha evidenziato che l'ordinanza è stata emanata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Ha chiarito che l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa. L'omessa recinzione non costituisce ex se un indice di negligenza, ma situazioni peculiari come la persistente occupazione del fondo impongono la realizzazione di un minimo di protezioni passive. L'art. 56 del regolamento di polizia urbana del Comune di Collegno impone ai proprietari di recingere solidamente la proprietà privata. Le misure adottate dall'amministrazione comunale per ridurre il rischio di occupazione sono state ritenute adeguate. La condotta inerte delle ricorrenti è stata sussunta nella nozione di colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 592
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 592
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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