Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione e -OMISSIS- s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Torino, corso Re Umberto 37;
contro
Sindaco pro tempore del Comune di Collegno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comune di Collegno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella Salomone e Matteo Paschero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Collegno, n. -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato alle società ricorrenti di provvedere « alla pulizia del suddetto lotto di terreno, allo sgombero di tutto il materiale eventualmente abbandonato nonché all'esecuzione delle opere necessarie, nel rispetto della normativa vigente, al fine di impedire il reiterarsi delle occupazioni non volute né autorizzate del predetto sito, tramite la posa di nuovi tratti di recinzione a chiusura del lotto nonché al ripristino delle attuali recinzioni ed al taglio degli arbusti e rovi all'interno del terreno stesso » nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale o comunque connesso a quello impugnato;
e per la condanna
del Comune di Collegno al risarcimento dei danni patiti dalle società ricorrenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalle ricorrenti il 6 ottobre 2022:
per l'annullamento
- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Collegno, n. -OMISSIS-, con cui è stato ordinato alle ricorrenti di provvedere: « entro le ore 24:00 di martedì 21 giugno 2022 alla demolizione dei baraccamenti presenti; entro le h. 24:00 di lunedì 27 giugno 2022: 1) di provvedere, a proprie spese e cura, alla rimozione, recupero o smaltimento (mediante conferimento a ditta autorizzata) dei cumuli di materiali vari, calcinacci., scari di lavori edili, rifiuti solidi urbani, terra, rovi e residui di sfalci e potature sulle aree di proprietà: 2) di provvedere, a proprie spese e cura, alla rimozione dei materiali di demolizione delle baracche e smaltimento dei materiali come per legge; 3) di provvedere al taglio degli arbusti e rovi all'interno dei terreni e sui marciapiedi limitrofi; 4) di comunicare in forma scritta al Comune di Collegno - Area Edilizia Privata, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, esibendo documentazione idonea ex art. 193 Decreto Legislativo 152/2006 (formulario rifiuti) » nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale o comunque connesso a quello impugnato, tra cui, in particolare, la comunicazione, Prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Collegno e del relativo Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 17 febbraio 2026 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti sono proprietarie di una serie di aree nel Comune di Collegio attualmente destinate in parte a prato ed in parte a pubblico parcheggio, che sono state oggetto di plurime occupazioni da parte di nomadi con conseguente abbandono di rifiuti urbani.
2. Il -OMISSIS- il Sindaco ha avviato un procedimento per accertare la violazione dell'art. 192, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e, il successivo 12 maggio, ha ordinato alle ricorrenti di sgomberare il lotto identificato al Fg.-OMISSIS- mappale n. -OMISSIS- del catasto terreni da persone, cose e animali nonché di rimuovere tutti i rifiuti e ogni altro materiale che sia incompatibile con il decoro e la sicurezza del luogo.
3. Con ricorso, notificato il 9 luglio 2021 e depositato il successivo 21 luglio, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
4. Il -OMISSIS- è stato effettuato un sopralluogo con il personale dell’ufficio tecnico comunale, all’esito del quale è stata accertata la permanenza di baracche, giacigli di fortuna nonché dei relativi occupanti abusivi.
5. Il 2-OMISSIS- il personale del Comune ha effettuato un ulteriore sopralluogo in cui è emerso che l’ordinanza de qua era stata solo parzialmente eseguita.
Successivamente, la Polizza locale ha evidenziato che anche nelle aree limitrofe vi erano giacigli di fortuna, arbusti ed erbacce, che costituivano un pericolo per il transito dei pedoni.
6. In data -OMISSIS- il Sindaco ha emanato un’ordinanza di rimozione dei rifiuti presenti nell’area, identificata nel Catasto Terreni al Fg -OMISSIS- mappali nn. -OMISSIS-, che è stata impugnata con motivi aggiunti, notificati in data 8 settembre 2022 e depositati il successivo 6 ottobre.
7. Il persistere della situazione di degrado ha portato il Comune ad adottare ulteriori analoghe ordinanze, alcune delle quali sono oggetto di sperati giudizi.
8. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.
9. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
10. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « Nel caso di impugnazione di un'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo è da escludere che il relativo ricorso, se proposto solo per l'annullamento dell'ordinanza stessa, debba essere notificato anche al Ministero dell'Interno, essendo meramente formale l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto di un organo del Comune » ( ex multis T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. II, 20 gennaio 2023, n. 23).
Al contrario, il Ministero è legittimato passivo qualora il gravame contenga anche un’istanza risarcitoria, tant’è che la giurisprudenza ha precisato che quando con l’impugnazione « si richieda anche il risarcimento dei danni, a pena di inammissibilità del gravame, la notifica deve essere effettuata sia al Sindaco sia al Ministero dell'Interno » (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11 marzo 2021, n. 618).
Ebbene, poiché il ricorso contiene espressamente una domanda risarcitoria, l’eccezione è infondata e deve essere respinta.
11. Con il ricorso introduttivo le ricorrenti censurano la violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/06, dell’art. 10 della legge 241/90 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A loro dire, infatti, essa non avrebbe effettuato alcun accertamento sulla sussistenza della colpa delle ricorrenti né avrebbe valutato la loro condotta collaborativa.
Il ricorso introduttivo è infondato.
Prima di esaminare il merito dell’impugnazione il Collegio è tenuto a premettere che le ricorrenti hanno erroneamente sovrapposto due procedimenti.
Quello avviato ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 il -OMISSIS- e volto all'adozione di un provvedimento di rimozione e smaltimento dei materiali inquinanti rinvenuti all'interno delle aree di proprietà delle ricorrenti, che non si è mai concluso, e quello che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, che sono invece stati emanati ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Del resto, per giurisprudenza pacifica le ordinanze contingibili e urgenti possono coesistere con quelle adottate ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 qualora ne sussistano i presupposti. In particolare, è stato precisato che in materia di gestione dei rifiuti, è illegittima una ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di un Comune (ai sensi dell'art. 50 del TUEL) solo qualora adottata in tempi non compatibili con la gestione immediata di situazioni eccezionali e del tutto adeguati, invece, all'espletamento dei poteri ordinari previsti dall'ordinamento, ossia un intervento ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 1206).
Per legittimare l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 devono quindi ricorrere i seguenti presupposti: a) la necessità di intervenire in alcune materie espressamente previste, quali, ad esempio, la sanità, l'igiene, l'edilizia e la polizia locale; b) la necessità dell'intervento nell'attualità e/o nell'imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; c) il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; d) la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere de quo.
Sul punto la giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che « tali ordinanze costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem e possono essere adottate al fine di fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili, laddove si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore. E che, trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall'esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 23 marzo 2018, n. 270).
In particolare, la situazione eccezionale e imprevedibile che legittima l’intervento extra ordinem deve essere interpretata « nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 11 luglio 2022, n. 4653).
Chiarito quindi che si tratta di due tipologie provvedimentali non assimilabili che si fondano su presupposti non sovrapponibili, si evidenzia che i ricorrenti contestano essenzialmente la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 mentre, come detto, l’atto impugnato si fonda sui presupposti indicati negli artt. 50 e 54 del TUEL.
Esso è stato infatti adottato per fronteggiare la grave ed eccezionale situazione di degrado che si era verificata nel corso del procedimento avviato per l’emanazione di un’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/06.
In particolare, il Sindaco ha evidenziato « che la presenza di insediamenti, di ricoveri di fortuna e la mancanza di interventi possono contribuire ad alimentare la tendenza ad aumentare il numero e l'estensione degli insediamenti stessi perpetuando e amplificando i problemi di sicurezza, nonché di igiene e sanità pubblica oltre che di decoro urbano »; affermazioni che non sono state contestate dalle ricorrenti, che si sono limite ad asserire che il egli non avrebbe condotto alcun specifico accertamento sulla sussistenza di un loro atteggiamento quanto meno colposo e avrebbe addirittura ordinato di recintare l’area, in assenza dei presupposti di legge.
Invero, con specifico riferimento all’elemento soggettivo è stato chiarito che « Ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, può prescindersi dalla verifica della responsabilità dell'evento dannoso, stante l'indispensabile celerità che caratterizza il relativo intervento: tali provvedimenti non hanno, invero, carattere sanzionatorio, non presupponendo la responsabilità del soggetto intimato, bensì solo ripristinatorio, in quanto diretti alla rimozione dello stato di pericolo ed alla prevenzione di qualsiasi danno alla salute e all'incolumità pubblica. Ne consegue che il relativo ordine potrà essere legittimamente indirizzato al proprietario dell'area, quale soggetto che si trova con questa in un rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata, ben potendo costui, poi, eventualmente rivalersi nei confronti di eventuali soggetti terzi ritenuti responsabili » ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 maggio 2023, n. 1205).
In particolare, « le misure di messa in sicurezza imposte con l'ordinanza sindacale urgente e contingibile con cui si ordina di provvedere all'immediata interdizione degli accessi e alla messa in sicurezza comprensiva di adeguata recinzione dell'intera area di proprietà, costituiscono espressione del principio di precauzione, sicché gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possono scaturire i danni all'ambiente solo perché egli è tale senza necessità di accertarne il dolo o la colpa » (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 maggio 2024, n. 9150).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata si fonda sul fatto incontestato che gli insediamenti e i ricoveri di fortuna rivenuti sull’area di proprietà della ricorrente « in quanto precari, sono privi di impianti idonei a garantire un livello igienico sufficiente e costituiscono in brevissimo tempo un problema igienico sanitario dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti, alla mancanza di servizi igienici nonché allo scarico improprio di reflui» e che la situazione che si è generata «influisce negativamente sulla qualità della vita degli abitanti nei luoghi adiacenti e comunque di tutta la cittadinanza e determina una grave situazione di allarme sotto il profilo igienico sanitario anche per gli stessi occupanti del terreno nonché potenzialmente di sicurezza e incolumità pubblica ».
Il Sindaco ha, infine, evidenziato che « che l'incuria, il degrado e l'occupazione del sopradescritto terreno sono tali da generare degrado urbano e isolamento potenzialmente, idonei a favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e che detta situazione, oltre ad impedire la fruibilità e l'ordinaria manutenzione dell'area, determina lo scadimento della qualità urbana nel quartiere ».
Infine, anche l’ordine di recitare l’area delle ricorrenti è legittimo per le ragioni che, per motivi di fluidità della trattazione, verranno approfondite nel paragrafo successivo.
Ebbene, poiché l’amministrazione ha espressamente indicato le ragioni di necessità e urgenza che hanno portato all’adozione dell’atto gravato e che esse oltre che trascendere la materia ambientale non sono state contestate dalle ricorrenti, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto.
12. Con i propri motivi aggiunti le ricorrenti muovono analoghe censure avverso la successiva ordinanza evidenziando, in particolare, la vastissima estensione dell’area e il fatto che l’abbandono non essendo estemporaneo ma derivando dalle sistematiche e illegittime occupazioni renderebbe del tutto inidonea la prescritta recinzione in assenza dell’adeguata vigilanza da parte dell’amministrazione comunale.
I motivi aggiunti sono infondati.
In primo luogo, occorre evidenziare che, a differenza del ricorso introduttivo, l’ordinanza impugnata è stata effettivamente emanata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 il quale sancisce che « L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati » nonché che « È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ».
Il successivo comma 3 prevede, poi, che « Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « in virtù dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006, l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui "chi inquina paga". La disposizione in questione è, infatti, chiara nell'imporre, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell'ambiente anche al proprietario nell'eventualità in cui quest'ultimo si sia reso colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall'abbandono dei rifiuti. Ciò implica l'insufficienza della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate, richiedendo, invero, il legislatore l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico in ordine ai fatti contestati » ( ex multis T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 91).
Ne consegue che il Comune è tenuto ad accertare preventivamente che il proprietario “non responsabile” dell’abbandono abbia tenuto una condotta quanto meno colposa, con la precisazione che, ai fini dell’accertamento de quo , l’omessa recinzione del fondo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza, posto che « nel nostro sistema (art. 841 c.c.) la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere ) del dominus : come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.), che circoscrive ( recte , elide) il diritto al risarcimento del danno » (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657).
È stato, inoltre, precisato che « L'obbligo di diligenza cui fa riferimento l'articolo 192 del d.lg. n. 152 del 2006 deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2015, n. 4504).
A ciò si deve aggiungere che, nonostante non sussista in linea generale né un obbligo di recinzione né uno di « di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione. Occorre, quindi, interpretare il disposto dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006, alla luce del suo dato letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell'interesse pubblico generale alla preservazione dell'ambiente, nel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l'abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2023, n. 7645).
Detto altrimenti, nonostante sia vero che non sussiste un obbligo di recinzione in capo al proprietario di un fondo, è altrettanto vero che situazioni peculiari come quelle in esame (ove cioè vi è una persistente occupazione del fondo da parte di nomadi con conseguente abbandono di ingenti quantità di rifiuti e realizzazione di opere abusive) impongo la realizzazione di un minimo di protezioni passive.
A ciò si aggiunga che l’articolo 56 del regolamento di polizia urbana del Comune di Collegno sancisce che « I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre » e che « La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche alle rimanenti zone del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse ».
Il successivo comma 3 precisa, poi, che « La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso ».
Per tali ragioni, le peculiarità della vicenda, unitamente all’obbligo di recintare i terreni previsto dal regolamento di polizia urbana, rendono del tutto ragionevole l’imposizione del ripristino della recinzione.
Del resto, l’amministrazione procedente ha altresì evidenziato che dai vari sopraluoghi effettuati (11 febbraio 2022, 25 febbraio 2022 e l’8 aprile 2022), è emerso che l'area è « facilmente accessibile in quanto solo parzialmente recintata » mentre le ricorrenti si sono limitate ad evidenziare l’elevata estensione delle aree de quibus nonché ad asserire genericamente che « la recinzione di grossa parte delle stesse ad opera delle società ricorrenti non concreta alcun effetto dissuasivo sulle occupazioni abusive, ove non sussista un adeguato esercizio dei compiti di vigilanza e tutela della sicurezza del territorio ».
Attività che sono state effettivamente poste in essere dall’amministrazione comunale che ha incrementato i controlli dell’area e ha adottato, o è in procinto di adottare, delle misure per ridurre il rischio di occupazione della zona come: lo spostamento dei contenitori di raccolta del legno e degli ingombranti in altro luogo; il divieto temporaneo di conferire gli ingombranti nell’Ecocentro (in modo da diminuire il reperimento dei materiali per la costruzione di strutture analoghe a quelle di cui si è ordinata la demolizione); il rafforzamento della vigilanza dell’Ecocentro negli orari critici per il prelievo dei materiali; lo smantellamento del vicino campo ROM e la collocazione dei suoi occupanti in appartamenti gestiti dall’ATC.
Per tali ragioni è del tutto ragionevole prevedere un intervento dei proprietari delle aree interessate in modo da evitare che la loro negligenza possa ricadere sull’intera comunità locale e, pertanto, la loro condotta inerte (o meglio limitata alla segnalazione delle occupazioni abusive all’amministrazione comunale senza porre in essere alcuna misura concretamente dissuasiva) ben può essere sussunta nella nozione di colpa.
13. Poiché, quindi, i provvedimenti impugnarti non sono arbitrari o irragionevoli né emanati in assenza dei presupposti di legge, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
14. In virtù delle legittimità dei provvedimenti impugnati l’istanza risarcitoria deve essere respinta.
15. Infine, la richiesta del resistente di « Accertare il credito del Comune di Collegno nei confronti delle ricorrenti per l’importo di Euro 61.987,00 (51.141,00 + 10.846,00), conseguente all’esecuzione d’ufficio delle Ordinanze impugnate in questa sede » deve essere dichiarata inammissibile perché contenuta in una semplice memoria non notificata alla controparte.
Si rammenta, infatti, che per giurisprudenza pacifica « va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta con memoria non notificata alle altre parti processuali ai sensi dell'art. 42 comma 5, c.p.a. Del resto, già anteriormente rispetto alla codificazione del 2010, la giurisprudenza non ammetteva nessun ampliamento dell'oggetto del giudizio se non a mezzo di atti che devono essere notificati alle altre parti» ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 giugno 2019, n. 7308).
16. In virtù della complessità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF PR, Presidente
UC VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VI | AF PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.