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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 676/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. NASOLE SIMONA per la parte ricorrente e dell'Avv. OJETTI LUCIANO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 676 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, 37, presso lo studio degli Avv.ti Giada Pugno e Simona Nasole, come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Nepi, via dei Mestieri, snc, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ojetti, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.5.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra la ricorrente e la società CP_1 dal 01.09.2018 al 06.08.2021 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento
[...] della qualifica di Operaia di III livello del CCNL Chimica Artigianato a partire dal mese di settembre 2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
e per l'effetto condannare la società in persona CP_1 del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.498,04 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia di cui € 2.192,14 a titolo di differenze T.F.R. ed € 20.305,30 per differenze retributive sulle ulteriori voci già riconosciute in busta paga e corrisposte in misura inferiore a quella spettante in applicazione del III livello del CCNL Chimica – Artigianato oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, 3) condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, da liquidarsi nella somma di € 4.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese di lite oltre spese generali e CPA in favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatici e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”. La ricorrente esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze della società convenuta dall'1.9.2018 al 6.8.2021 con contratto di lavoro part-time a 20 ore settimanali, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e qualifica di operaia, inquadrata al livello II della contrattazione collettiva di settore, con mansioni di confezionamento, inscatolamento ed imballo;
che il 7.9.2018 l'orario di lavoro veniva ridotto a 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; che aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,00 con 45 minuti di pausa pranzo, per un totale di 26,15 ore settimanali;
che ad aprile 2019 il datore di lavoro aveva ulteriormente modificato l'orario lavorativo di 4 ore settimanali, per cui la prestazione si svolgeva dalle 9,00 alle 17,00 il lunedì ed il martedì e dalle 9,00 alle 15,00 dal mercoledì al giovedì; che durante il rapporto di lavoro aveva svolto attività di timbratura, etichettatura e confezionamento, anche mediante l'utilizzo di appositi macchinari;
che aveva altresì utilizzato i macchinari di miscelazione del reparto produzione;
che dette mansioni erano riconducibili al livello III del Ccnl applicato;
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nono aveva ricevuto il TFR, autonomamente ed illegittimamente pagato dal datore di lavoro in busta paga;
che la società convenuta aveva omesso di versare il trattamento economico di cui all'art. 98 del Ccnl di categoria per il periodo di malattia, l'E.A.R., nonché quanto dovuto a titolo di retribuzione mensile, 13° e 14° mensilità in ragione del superiore inquadramento spettante;
che risultava pertanto creditrice nei confronti della società convenuta di una somma pari ad € 22.498,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ciò poso, in diritto deduceva il diritto al superiore inquadramento ex art. 2103 c.c., con conseguente obbligo per il datore di lavoro di pagamento delle differenze retribuite maturate, oltre al danno all'immagine professionale. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “
1. In via definitiva e CP_1 nel merito rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata.
2. Condannare la ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA, rimborso forfettario 15% e CPA come per Legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”. La resistente deduceva lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa secondo l'orario formalmente pattuito, nonché lo svolgimento di mansioni consistenti unicamente nel controllo dei flaconi a fine linea, nel confezionamento del prodotto e nel controllo senza utilizzo di macchinari, riconducibili al livello II del Ccnl di settore. La causa, istruita con l'escussione di testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 1) Sulle mansioni superiori. La ricorrente, a fronte del formale inquadramento nel II livello del Ccnl Chimica Artigianato, deduce lo svolgimento di mansioni riconducibili nel livello III del medesimo Ccnl, consistenti nell'attività di timbratura, etichettatura e confezionamento prodotti, anche mediante l'utilizzo di appositi macchinari. In tema giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale consolidato in forza del quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., ex multis, Cass. n. 12039/2020). Grava, inoltre, sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda, dovendo, in particolare, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e fornire la relativa prova (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8025/2003). Con l'ulteriore precisazione secondo cui, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova - come detto - incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 11925/2003). Con riferimento al caso di specie il Ccnl Chimica Artigianato, applicato al rapporto de quo, ricomprende nel livello II formalmente riconosciuto “i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che, per la loro esecuzione, richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni tecniche”, tra i quali il profilo di “addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento, inscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei prodotti”. Il livello III rivendicato ricomprende invece “i lavoratori che compiono correttamente lavori e operazioni che, per il loro grado di difficoltà e complessità, richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario tirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica e pratica (apprendistato)”, tra i quali il profilo di “Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne è affidata la conduzione” e quello di “personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito”. Dall'istruttoria orale è emerso che la ricorrente – operaia presso un'impresa produttrice di liquidi per sigarette elettroniche - ha svolto la propria attività lavorativa prevalentemente nel reparto confezionamento ed in misura minoritaria nel reparto produzione. Nel reparto confezionamento l'attività consisteva nel controllare visivamente, timbrare ed inscatolare i prodotti previamente etichettati da un macchinario e, in minima parte, nell'etichettare manualmente i prodotti più delicati (c.d. rebranding), che venivano poi posizionati nelle scatole. Nel reparto produzione l'attività consisteva nell'inflaconare i prodotti, ovvero nel trasferire il liquido dalle taniche ai flaconcini, manualmente o mediante l'ausilio di macchinari/nastri trasportatori. Ebbene, dette attività appaiono pienamente riconducibili al livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla ricorrente in quanto, da un lato, non richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche, ma comuni capacità pratiche e normali cognizioni tecniche e, dall'altro, non consistono nella conduzione e controllo di macchinari di miscelazione, ma, al più, nell'utilizzo di nastri trasportatori come ausilio per il compimento di semplici attività di confezionamento ed inscatolamento dei prodotti. Quanto all'attività di inventario - intesa come controllo periodico della quantità di merce presente in magazzino - le dichiarazioni dei testi sono risultate discordanti in merito. In ogni caso, anche la stessa teste di parte ricorrente , ha precisato che questa attività Tes_1 sarebbe stata svolta dalla ricorrente solo qualche volta, sicché essa appare irrilevante per l'inquadramento superiore in considerazione della necessità a tale fine della prevalenza quantitativa delle mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento (così, tra le più recenti, Cass. n. 15677/2024). La domanda di superiore inquadramento va pertanto respinta, con conseguente disconoscimento delle differenze retributive rivendicate a tale titolo. 2) Sull'orario di lavoro. La ricorrente deduce che, a fronte del formale orario di lavoro part-time a 20 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00) fino al 6.9.2018 e a 15 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00) dal 7.9.2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe sempre lavorato per un orario maggiore e, segnatamente, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,00 con 45 minuti di pausa pranzo e da aprile 2019 dalle 9,00 alle 17,00 il lunedì ed il martedì e dalle 9,00 alle 15,00 dal mercoledì al giovedì. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro straordinario o supplementare, grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009). Alla luce dell'istruttoria orale espletata non può dirsi assolto il rigoroso onere probatorio gravante sulla ricorrente. L'unica tra i testimoni escussi che ha saputo riferire in merito all'orario di lavoro della è la teste di parte ricorrente , la quale si è limitata ad affermare che: “La Pt_1 Tes_1 ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, non ricordo gli orari. So che due giorni usciva alle 17.30, gli altri giorni usciva prima”. Detta dichiarazione, tuttavia, da un lato non è pienamente in linea con quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, secondo la quale l'orario lavorativo si sarebbe protratto fino alle 17,00 per due giorni a settimana solo a partire da aprile 2019 e, dall'altro, non consente in ogni caso di individuare l'esatta collocazione cronologica della prestazione lavorativa con riferimento agli altri giorni della settimana e all'orario di inizio dell'attività. Va inoltre rilevato che la predetta teste, al momento dell'escussione testimoniale, aveva una controversia giudiziale in corso con la resistente, avente ad oggetto rivendicazioni CP_2 analoghe rispetto a quelle della ricorrente (anche sotto il profilo del maggior orario di lavoro), sicché, in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto (testimoniali o documentali), non può essere attribuito alla deposizione in esame valore determinante, potendosi dubitare dell'attendibilità soggettiva della testimone. Va pertanto respinta la domanda di riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal maggior orario di lavoro asseritamente svolto. Sulle differenze retributive Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolta la domanda formulata dalla di condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti Pt_1 dal superiore inquadramento e dal maggior orario di lavoro rivendicati. La ricorrente deduce, inoltre, la spettanza di somme a titolo di E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione) e di Assistenza integrativa sanitaria, il cui pagamento sarebbe stato omesso per il periodo da settembre 2018 a luglio 2019, nonché a titolo di trattamento economico di malattia a carico dell'azienda ex art. 98 Ccnl. Invero, dall'esame delle buste paga allegate al ricorso emerge che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 sono stati erogati importi con causale “ARRETRATI NO DETRAZ A.P.” e “ARRETRATI MESI PRECEDENTI”, corrispondenti all'importo rivendicato per
, peraltro da riproporzionarsi in base all'orario part-time Controparte_3 svolto (art. 23 Ccnl applicato). Parimenti quanto al trattamento economico di malattia, dall'analisi dei cedolini paga in atti risulta che la società ha correttamente erogato quanto di propria competenza, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 98 Ccnl, in forza del quale l'assenza deve considerarsi ingiustificata in caso di mancato invio del certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza (a tal proposito si veda il doc. 4 parte resistente, rispetto al quale la ricorrente non ha mosso contestazioni). Infine, relativamente al TFR, le maggiori spettanze rivendicate appaiono riconducibili al superiore inquadramento ed al maggior orario di lavoro dedotti, risultando pertanto la relativa domanda priva di fondamento, anche in considerazione dell'irrilevanza, ai fini del quantum dovuto, della circostanza che il TFR sia stato erogato mediante acconti mensili. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo, lì 12 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 676/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. NASOLE SIMONA per la parte ricorrente e dell'Avv. OJETTI LUCIANO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 676 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, 37, presso lo studio degli Avv.ti Giada Pugno e Simona Nasole, come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Nepi, via dei Mestieri, snc, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ojetti, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.5.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra la ricorrente e la società CP_1 dal 01.09.2018 al 06.08.2021 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento
[...] della qualifica di Operaia di III livello del CCNL Chimica Artigianato a partire dal mese di settembre 2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
e per l'effetto condannare la società in persona CP_1 del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.498,04 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia di cui € 2.192,14 a titolo di differenze T.F.R. ed € 20.305,30 per differenze retributive sulle ulteriori voci già riconosciute in busta paga e corrisposte in misura inferiore a quella spettante in applicazione del III livello del CCNL Chimica – Artigianato oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, 3) condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, da liquidarsi nella somma di € 4.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese di lite oltre spese generali e CPA in favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatici e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”. La ricorrente esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze della società convenuta dall'1.9.2018 al 6.8.2021 con contratto di lavoro part-time a 20 ore settimanali, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e qualifica di operaia, inquadrata al livello II della contrattazione collettiva di settore, con mansioni di confezionamento, inscatolamento ed imballo;
che il 7.9.2018 l'orario di lavoro veniva ridotto a 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; che aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,00 con 45 minuti di pausa pranzo, per un totale di 26,15 ore settimanali;
che ad aprile 2019 il datore di lavoro aveva ulteriormente modificato l'orario lavorativo di 4 ore settimanali, per cui la prestazione si svolgeva dalle 9,00 alle 17,00 il lunedì ed il martedì e dalle 9,00 alle 15,00 dal mercoledì al giovedì; che durante il rapporto di lavoro aveva svolto attività di timbratura, etichettatura e confezionamento, anche mediante l'utilizzo di appositi macchinari;
che aveva altresì utilizzato i macchinari di miscelazione del reparto produzione;
che dette mansioni erano riconducibili al livello III del Ccnl applicato;
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nono aveva ricevuto il TFR, autonomamente ed illegittimamente pagato dal datore di lavoro in busta paga;
che la società convenuta aveva omesso di versare il trattamento economico di cui all'art. 98 del Ccnl di categoria per il periodo di malattia, l'E.A.R., nonché quanto dovuto a titolo di retribuzione mensile, 13° e 14° mensilità in ragione del superiore inquadramento spettante;
che risultava pertanto creditrice nei confronti della società convenuta di una somma pari ad € 22.498,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ciò poso, in diritto deduceva il diritto al superiore inquadramento ex art. 2103 c.c., con conseguente obbligo per il datore di lavoro di pagamento delle differenze retribuite maturate, oltre al danno all'immagine professionale. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “
1. In via definitiva e CP_1 nel merito rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata.
2. Condannare la ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA, rimborso forfettario 15% e CPA come per Legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”. La resistente deduceva lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa secondo l'orario formalmente pattuito, nonché lo svolgimento di mansioni consistenti unicamente nel controllo dei flaconi a fine linea, nel confezionamento del prodotto e nel controllo senza utilizzo di macchinari, riconducibili al livello II del Ccnl di settore. La causa, istruita con l'escussione di testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 1) Sulle mansioni superiori. La ricorrente, a fronte del formale inquadramento nel II livello del Ccnl Chimica Artigianato, deduce lo svolgimento di mansioni riconducibili nel livello III del medesimo Ccnl, consistenti nell'attività di timbratura, etichettatura e confezionamento prodotti, anche mediante l'utilizzo di appositi macchinari. In tema giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale consolidato in forza del quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., ex multis, Cass. n. 12039/2020). Grava, inoltre, sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda, dovendo, in particolare, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e fornire la relativa prova (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8025/2003). Con l'ulteriore precisazione secondo cui, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova - come detto - incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 11925/2003). Con riferimento al caso di specie il Ccnl Chimica Artigianato, applicato al rapporto de quo, ricomprende nel livello II formalmente riconosciuto “i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che, per la loro esecuzione, richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni tecniche”, tra i quali il profilo di “addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento, inscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei prodotti”. Il livello III rivendicato ricomprende invece “i lavoratori che compiono correttamente lavori e operazioni che, per il loro grado di difficoltà e complessità, richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario tirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica e pratica (apprendistato)”, tra i quali il profilo di “Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne è affidata la conduzione” e quello di “personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito”. Dall'istruttoria orale è emerso che la ricorrente – operaia presso un'impresa produttrice di liquidi per sigarette elettroniche - ha svolto la propria attività lavorativa prevalentemente nel reparto confezionamento ed in misura minoritaria nel reparto produzione. Nel reparto confezionamento l'attività consisteva nel controllare visivamente, timbrare ed inscatolare i prodotti previamente etichettati da un macchinario e, in minima parte, nell'etichettare manualmente i prodotti più delicati (c.d. rebranding), che venivano poi posizionati nelle scatole. Nel reparto produzione l'attività consisteva nell'inflaconare i prodotti, ovvero nel trasferire il liquido dalle taniche ai flaconcini, manualmente o mediante l'ausilio di macchinari/nastri trasportatori. Ebbene, dette attività appaiono pienamente riconducibili al livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla ricorrente in quanto, da un lato, non richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche, ma comuni capacità pratiche e normali cognizioni tecniche e, dall'altro, non consistono nella conduzione e controllo di macchinari di miscelazione, ma, al più, nell'utilizzo di nastri trasportatori come ausilio per il compimento di semplici attività di confezionamento ed inscatolamento dei prodotti. Quanto all'attività di inventario - intesa come controllo periodico della quantità di merce presente in magazzino - le dichiarazioni dei testi sono risultate discordanti in merito. In ogni caso, anche la stessa teste di parte ricorrente , ha precisato che questa attività Tes_1 sarebbe stata svolta dalla ricorrente solo qualche volta, sicché essa appare irrilevante per l'inquadramento superiore in considerazione della necessità a tale fine della prevalenza quantitativa delle mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento (così, tra le più recenti, Cass. n. 15677/2024). La domanda di superiore inquadramento va pertanto respinta, con conseguente disconoscimento delle differenze retributive rivendicate a tale titolo. 2) Sull'orario di lavoro. La ricorrente deduce che, a fronte del formale orario di lavoro part-time a 20 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00) fino al 6.9.2018 e a 15 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00) dal 7.9.2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe sempre lavorato per un orario maggiore e, segnatamente, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,00 con 45 minuti di pausa pranzo e da aprile 2019 dalle 9,00 alle 17,00 il lunedì ed il martedì e dalle 9,00 alle 15,00 dal mercoledì al giovedì. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro straordinario o supplementare, grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009). Alla luce dell'istruttoria orale espletata non può dirsi assolto il rigoroso onere probatorio gravante sulla ricorrente. L'unica tra i testimoni escussi che ha saputo riferire in merito all'orario di lavoro della è la teste di parte ricorrente , la quale si è limitata ad affermare che: “La Pt_1 Tes_1 ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, non ricordo gli orari. So che due giorni usciva alle 17.30, gli altri giorni usciva prima”. Detta dichiarazione, tuttavia, da un lato non è pienamente in linea con quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, secondo la quale l'orario lavorativo si sarebbe protratto fino alle 17,00 per due giorni a settimana solo a partire da aprile 2019 e, dall'altro, non consente in ogni caso di individuare l'esatta collocazione cronologica della prestazione lavorativa con riferimento agli altri giorni della settimana e all'orario di inizio dell'attività. Va inoltre rilevato che la predetta teste, al momento dell'escussione testimoniale, aveva una controversia giudiziale in corso con la resistente, avente ad oggetto rivendicazioni CP_2 analoghe rispetto a quelle della ricorrente (anche sotto il profilo del maggior orario di lavoro), sicché, in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto (testimoniali o documentali), non può essere attribuito alla deposizione in esame valore determinante, potendosi dubitare dell'attendibilità soggettiva della testimone. Va pertanto respinta la domanda di riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal maggior orario di lavoro asseritamente svolto. Sulle differenze retributive Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolta la domanda formulata dalla di condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti Pt_1 dal superiore inquadramento e dal maggior orario di lavoro rivendicati. La ricorrente deduce, inoltre, la spettanza di somme a titolo di E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione) e di Assistenza integrativa sanitaria, il cui pagamento sarebbe stato omesso per il periodo da settembre 2018 a luglio 2019, nonché a titolo di trattamento economico di malattia a carico dell'azienda ex art. 98 Ccnl. Invero, dall'esame delle buste paga allegate al ricorso emerge che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 sono stati erogati importi con causale “ARRETRATI NO DETRAZ A.P.” e “ARRETRATI MESI PRECEDENTI”, corrispondenti all'importo rivendicato per
, peraltro da riproporzionarsi in base all'orario part-time Controparte_3 svolto (art. 23 Ccnl applicato). Parimenti quanto al trattamento economico di malattia, dall'analisi dei cedolini paga in atti risulta che la società ha correttamente erogato quanto di propria competenza, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 98 Ccnl, in forza del quale l'assenza deve considerarsi ingiustificata in caso di mancato invio del certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza (a tal proposito si veda il doc. 4 parte resistente, rispetto al quale la ricorrente non ha mosso contestazioni). Infine, relativamente al TFR, le maggiori spettanze rivendicate appaiono riconducibili al superiore inquadramento ed al maggior orario di lavoro dedotti, risultando pertanto la relativa domanda priva di fondamento, anche in considerazione dell'irrilevanza, ai fini del quantum dovuto, della circostanza che il TFR sia stato erogato mediante acconti mensili. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo, lì 12 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci