Art. 10. Approvazione del concambio 1. Il progetto di cui all'art. 2 deve indicare i termini e le condizioni dell'operazione di conversione ovvero le modalita' per stabilirli.
2. Una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto, la congruita' del rapporto di cambio. 3. I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
2. Una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto, la congruita' del rapporto di cambio. 3. I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.