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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 56616/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 19.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Mario Rosati, l'Avvocato Mario De Sena il quale precisa le conclusioni come da memoria ex art.183, VI comma, n.1), c.p.c..
Per l'opposta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Andrea Ornati e dell'Avvocato Raffaele
Zurlo, l'Avvocata Beissan Al Qaryouti la quale si riporta al contenuto delle note conclusive depositate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,26.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 56616/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
56616/2020, tra il Sig. (Avvocato Mario Rosati); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_2
Raffaele Zurlo ed Avvocato Andrea Ornati); - opposta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 19.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per asserita tardiva costituzione dell'opponente, quest'ultimo ha provveduto a depositare, in data 25.6.2021, documentazione attestante la tempestiva iscrizione della causa a ruolo, con conseguente rigetto della predetta eccezione.
2. In ordine all'eccezione di tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, si rileva che di quest'ultimo, depositato il 6.12.2018, è stata richiesta la notifica, per la prima volta, il 29.5.2020
(cfr. doc.2 del fascicolo dell'opposto). Anche ipotizzando che la notifica si fosse perfezionata lo stesso giorno, ciò, in ogni caso sarebbe avvenuto ben oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., ai sensi del quale, dunque, il provvedimento monitorio deve essere dichiarato inefficace.
3. Ciò posto, va sottolineato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c. – con conseguente rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa, a seguito dell'inefficacia del provvedimento monitorio, ed impedimento del verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla – non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ove, pertanto, su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. civ., 16.1.2013, n.951).
Nel caso in esame, quindi, occorre procedere alla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale dell'opposta, ancorché il decreto ingiuntivo non sia stato, precedentemente, dichiarato inefficace. 4. In relazione alla eccezione di carenza di legittimazione attiva / di titolarità, sollevata dall'opponente, deve distinguersi tra legitimatio ad causam e titolarità nel rapporto sostanziale,
secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
La prima – quale condizione dell'azione – va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è
riconducibile. La seconda riguarda, invece, l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr.
Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012, n.8175; Cass. civ., SS.UU., 9.2.2012, n.1912;
Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010, n.11284; Cass. civ., 30.5.2008, n.14468; Cass.
civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005, n.15721; Cass. civ., 1.3.2004, n.4121; Cass. civ.,
3.10.1974, n.2564).
Nel caso in esame, il rilievo sollevato dal Sig. riguarda non la mancata coincidenza tra il Parte_1
modello normativamente delineato (la responsabilità patrimoniale del debitore) e la prospettazione dell'opposta (la debenza delle somme dovute dall'opponente), bensì la reale appartenenza alla mandante dell'opposta del rapporto sostanziale (la effettiva qualità di creditrice in capo alla
. Controparte_1
La questione, pertanto, deve qualificarsi come preliminare e non pregiudiziale, inerendo alla affermata carenza di titolarità della rappresentata dell'opposta nel rapporto sostanziale e, quindi, al merito della causa.
5. Con riguardo alla situazione giuridica soggettiva dell'opposta, occorre considerare che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs. n.385/1993, nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi del predetto art.58, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione (Cass. civ., ord. 22.6.2023, n.17944; Cass. civ., ord. 5.11.2020, n.24798;
infra Cass. civ., 2.3.2016, n.4116).
5a. Al riguardo, la ha allegato la propria posizione di cessionaria del credito nei Controparte_1
confronti del Sig. , che non ha contestato l'esistenza dell'obbligazione a proprio carico. Parte_1
Peraltro, a fronte della eccezione, sollevata dal Sig. , in ordine alla carenza di titolarità del Parte_1
credito in capo alla mandante dell'opposta, quest'ultima avrebbe dovuto offrire in comunicazione i contratti di cessione, fino ad arrivare alla titolarità della quale ultima cessionaria. Controparte_1
In nessuno dei documenti offerti in comunicazione dell'opposta, tuttavia, si evince il trasferimento del rapporto tra l'originaria creditrice e l'opponente.
5b. Appare, dunque, evidente che, in questo quadro di assoluta incertezza, non può riconoscersi alla la qualità di cessionaria / creditrice in relazione alla posizione sostanziale per cui è Controparte_1
causa.
6. Incidentalmente, tra l'altro, deve sottolinearsi come, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del menzionato art.58 del d. lgs. n.385/1993, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, risulti sufficiente ove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ.,
10.2.2023, n.4277; Cass. civ., ord. 29.12.2017, n.31188).
6a. Nel caso in esame l'identificazione del credito di cui si tratta – sulla base degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – risulta pressoché impossibile, non essendovi alcun riferimento tale da consentire di ritenere che il rapporto facente capo al Sig. sia stato oggetto di cessione. Parte_1
7. Da quanto fin qui esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente rigetto di ogni pretesa dell'opposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione svolta dal Sig. ; Parte_1
- per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo n.25816/2018 reso dal Tribunale di Roma in data 5 –
6.12.2018;
- rigetta ogni domanda svolta dalla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e per essa, quale procuratrice, dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
essa, quale procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento, in favore del Sig. , delle spese del giudizio di opposizione, Parte_1
che si liquidano in euro 286,00.= per esborsi ed in euro 4.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 19 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 19.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Mario Rosati, l'Avvocato Mario De Sena il quale precisa le conclusioni come da memoria ex art.183, VI comma, n.1), c.p.c..
Per l'opposta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Andrea Ornati e dell'Avvocato Raffaele
Zurlo, l'Avvocata Beissan Al Qaryouti la quale si riporta al contenuto delle note conclusive depositate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,26.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 56616/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
56616/2020, tra il Sig. (Avvocato Mario Rosati); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_2
Raffaele Zurlo ed Avvocato Andrea Ornati); - opposta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 19.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per asserita tardiva costituzione dell'opponente, quest'ultimo ha provveduto a depositare, in data 25.6.2021, documentazione attestante la tempestiva iscrizione della causa a ruolo, con conseguente rigetto della predetta eccezione.
2. In ordine all'eccezione di tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, si rileva che di quest'ultimo, depositato il 6.12.2018, è stata richiesta la notifica, per la prima volta, il 29.5.2020
(cfr. doc.2 del fascicolo dell'opposto). Anche ipotizzando che la notifica si fosse perfezionata lo stesso giorno, ciò, in ogni caso sarebbe avvenuto ben oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., ai sensi del quale, dunque, il provvedimento monitorio deve essere dichiarato inefficace.
3. Ciò posto, va sottolineato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c. – con conseguente rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa, a seguito dell'inefficacia del provvedimento monitorio, ed impedimento del verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla – non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ove, pertanto, su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. civ., 16.1.2013, n.951).
Nel caso in esame, quindi, occorre procedere alla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale dell'opposta, ancorché il decreto ingiuntivo non sia stato, precedentemente, dichiarato inefficace. 4. In relazione alla eccezione di carenza di legittimazione attiva / di titolarità, sollevata dall'opponente, deve distinguersi tra legitimatio ad causam e titolarità nel rapporto sostanziale,
secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
La prima – quale condizione dell'azione – va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è
riconducibile. La seconda riguarda, invece, l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr.
Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012, n.8175; Cass. civ., SS.UU., 9.2.2012, n.1912;
Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010, n.11284; Cass. civ., 30.5.2008, n.14468; Cass.
civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005, n.15721; Cass. civ., 1.3.2004, n.4121; Cass. civ.,
3.10.1974, n.2564).
Nel caso in esame, il rilievo sollevato dal Sig. riguarda non la mancata coincidenza tra il Parte_1
modello normativamente delineato (la responsabilità patrimoniale del debitore) e la prospettazione dell'opposta (la debenza delle somme dovute dall'opponente), bensì la reale appartenenza alla mandante dell'opposta del rapporto sostanziale (la effettiva qualità di creditrice in capo alla
. Controparte_1
La questione, pertanto, deve qualificarsi come preliminare e non pregiudiziale, inerendo alla affermata carenza di titolarità della rappresentata dell'opposta nel rapporto sostanziale e, quindi, al merito della causa.
5. Con riguardo alla situazione giuridica soggettiva dell'opposta, occorre considerare che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs. n.385/1993, nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi del predetto art.58, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione (Cass. civ., ord. 22.6.2023, n.17944; Cass. civ., ord. 5.11.2020, n.24798;
infra Cass. civ., 2.3.2016, n.4116).
5a. Al riguardo, la ha allegato la propria posizione di cessionaria del credito nei Controparte_1
confronti del Sig. , che non ha contestato l'esistenza dell'obbligazione a proprio carico. Parte_1
Peraltro, a fronte della eccezione, sollevata dal Sig. , in ordine alla carenza di titolarità del Parte_1
credito in capo alla mandante dell'opposta, quest'ultima avrebbe dovuto offrire in comunicazione i contratti di cessione, fino ad arrivare alla titolarità della quale ultima cessionaria. Controparte_1
In nessuno dei documenti offerti in comunicazione dell'opposta, tuttavia, si evince il trasferimento del rapporto tra l'originaria creditrice e l'opponente.
5b. Appare, dunque, evidente che, in questo quadro di assoluta incertezza, non può riconoscersi alla la qualità di cessionaria / creditrice in relazione alla posizione sostanziale per cui è Controparte_1
causa.
6. Incidentalmente, tra l'altro, deve sottolinearsi come, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del menzionato art.58 del d. lgs. n.385/1993, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, risulti sufficiente ove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ.,
10.2.2023, n.4277; Cass. civ., ord. 29.12.2017, n.31188).
6a. Nel caso in esame l'identificazione del credito di cui si tratta – sulla base degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – risulta pressoché impossibile, non essendovi alcun riferimento tale da consentire di ritenere che il rapporto facente capo al Sig. sia stato oggetto di cessione. Parte_1
7. Da quanto fin qui esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente rigetto di ogni pretesa dell'opposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione svolta dal Sig. ; Parte_1
- per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo n.25816/2018 reso dal Tribunale di Roma in data 5 –
6.12.2018;
- rigetta ogni domanda svolta dalla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e per essa, quale procuratrice, dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
essa, quale procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento, in favore del Sig. , delle spese del giudizio di opposizione, Parte_1
che si liquidano in euro 286,00.= per esborsi ed in euro 4.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 19 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò