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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 9 dicembre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1168/2022 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alvaro Storella e Diego Parte_1
A. Minafro,
- Attrice - contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Roberto Aldo Bray,
- Convenuto - nonchè in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Schittulli,
- Altra convenuta - nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Francesco Minna.
- Terza chiamata in causa -
1 Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 2.02.2022, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio il e l' , in persona Controparte_1 Controparte_3
del rispettivo legale rappresentante p.t., onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) dichiarare e dare atto che le lesioni personali subite dall'attore, Contr come in premessa meglio descritte, sono imputabili alla responsabilità dell' per aver posizionato il tombino in questione, facendolo uscire di circa 4 cm. dal piano stradale nonché il in persona del Sindaco p.t. per non Controparte_1
aver vigilato e segnalato l'insidia stradale esistente in via Dei Pini e per l'effetto
B) condannare il , in persona del Sindaco p.t. e/o Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. con sede in 70121 Bari alla Via Cognetti 36 CP_3 ovvero di chi di ragione tra i convenuti, ove occorra, in solido, al risarcimento del danno in favore dell'attore della somma di € 25.696,41 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa ovvero che sarà ritenuta equa e giusta dal Giudice, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo;
C) con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compensi di lite in favore del deducente procuratore antistatario.”.
L'attore esponeva che il giorno 11.6.2021 alle ore 21,00 circa, mentre percorreva a piedi, con un gruppo di amici, viale dei Pini, in , giunto nei CP_1
Contr pressi del civico 10, impattava con il piede destro un tombino dell' che fuoriusciva dal piano stradale di circa 4 cm. e cadeva per terra.
Il evidenziava che detta situazione di pericolo non risultava in alcun Pt_1 modo segnalata e non era visibile anche perché quel tratto di strada era privo di illuminazione elettrica.
Veniva immediatamente soccorso dagli altri podisti, con i quali si accompagnava e, stante il forte dolore alla spalla sinistra, coinvolta nel tentativo di pararsi nella caduta, veniva immediatamente trasportato presso l'Ospedale
“Ferrari” in Casarano, i cui sanitari gli diagnosticavano la frattura scomposta pluriframmentaria del III medio della clavicola sx. con n. 25 gg. di riposo e cure
(cfr. doc. in atti); quindi, in data 18.06.2021, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione della frattura.
2 A seguito di avvenuta guarigione clinica, AQP, a mezzo della propria compagnia di assicurazione, conferiva incarico al Dr. per valutare l'entità Per_1 delle lesioni subite dall'attore, il quale, all'esito di tale accertamento, dichiarava di volersi avvalere della CTP dell'AQP.
Infruttuosi rimanevano, però, i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, atteso che, la richiesta attorea inviata con nota pec del 17.8.2021 Contr al e ad di invito a risarcire il danno e, quindi, stipulare Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita non sortiva effetto, atteso che, con nota del Contr 11.01.2022, comunicava al procuratore dell'attore e, per conoscenza, anche al , la indisponibilità di detto Ente a risarcire il danno. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2022 si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., rassegnando le CP_6
seguenti conclusioni: “1) in via principale dichiarare inammissibile la domanda attrice nei confronti dell'AQP per difetto di legittimazione passiva ovvero accertare l'esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1
condannarlo al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal;
2) in via Pt_1 gradata, qualora si dovesse riconoscere un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'AQP, rigettare le pretese avverse perchè infondate nell'an e nel quantum;
3) in via estremamente gradata ridurre drasticamente il quantum;
4) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il a garantire l'AQP dalle conseguenze sfavorevoli a suo carico;
CP_1
4.1) in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una Contr corresponsabilità dell' pronunciarsi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini di una giusta ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
4.2) più in subordine, qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso dell'AQP nei confronti del condebitore in solido ( ) per le somme che dovesse Controparte_1 pagare in misura eccedente la sua quota di responsabilità; 5) disattendere le richieste istruttorie poiché inammissibili. In subordine, nella denegata ipotesi di
3 ammissione della prova testimoniale, abilitare sin d'ora l'AQP alla prova contraria diretta ed indiretta, con termine per la formulazione dei capi e l'indicazione dei testi. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.04.2022, si costituiva il , in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare Controparte_1
e contestare in toto la domanda attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., …; nel merito: Controparte_7
1) respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa formulata nei confronti del CP_1
, …; 2) In subordine, dichiarare che con il suo
[...] Parte_1
comportamento, ha contribuito in misura prevalente al verificarsi dell'incidente per cui è causa e, pertanto, contenere la domanda nella misura più equa che risulterà in corso di causa, dichiarando unico responsabile la società
[...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni così Controparte_3 come accertati;
3) In ogni caso, dichiarare nella denegata ipotesi di positivo accertamento della responsabilità dell'ente, , in persona Controparte_7 del suo legale rappresentante p.t., tenuta al risarcimento del danno, così come sarà quantificato in corso di causa, intendendo il essere Controparte_1
manlevato da ogni pretesa attorea, con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.09.2022, si costituiva la in persona Controparte_8
del legale rappresentante p.t., la quale, previa integrale contestazione delle avverse difese, rassegnava le seguenti conclusioni: “-rigettarsi la domanda principale avanzata nei confronti del in quanto infondata e non provata, Controparte_1 col favore delle spese;
- in subordine, dichiararsi il concorso di colpa dell'istante ai sensi dell'art. 1127 I c CC e, per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda nei confronti dell'Ente assicurato, ridursi il risarcimento eventualmente spettante;
- sempre in via gradata, accertarsi il grado di responsabilità attribuibile a ciascuna parte e contenersi l'esposizione di nei limiti del grado di CP_7 colpa ascritto al proprio assicurato, con scioglimento da ogni vincolo di solidarietà; - riconoscersi, nella denegata ipotesi di condanna solidale, il diritto
4 di regresso di nei confronti dei condebitori, per il recupero delle somme CP_7
che fossero pagate in misura eccedente la quota attribuita al proprio assicurato;
- applicarsi tutte le clausole e le condizioni di polizza ed in particolare applicarsi la franchigia di E. 5.000,00 limitando l'esposizione della concludente alle sole somme che dovessero eccedere l'importo menzionato;
- compensarsi le spese di lite nel rapporto con l'Ente Assicurato.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale dell'attore, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio.
Con provvedimento del 19.09.2024 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Quindi, stante la non adesione di tutte le parti alla suddetta proposta, previa precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti Parte_1 termini.
Appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze di prova in atti.
L'attore, in sede di interrogatorio formale, ha sostanzialmente confermato quanto già esposto sin dall0atto introduttivo del giudizio, dichiarando quanto segue: “Confermo che in data 11.6.2021 alle ore 20,30-21 percorrevo a piedi, correndo perché stavamo facendo una corsetta, la carreggiata di V.le dei Pini in
. È vero che la carreggiata di V.le dei Pini è servita da marciapiede. CP_1
Preciso che io percorrevo lo spazio tra gli alberi e il marciapiede. Preciso che il marciapiede in alcuni punti è interrotto e, per tale motivo, io percorrevo la strada nel senso innanzi descritto. Confermo che il luogo della caduta è quello raffigurato nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice e di . Nella foto nr. 2, in CP_7
particolare, evidenzio il tombino nel quale sono incappato. Non è vero che quel tratto di strada è provvisto di luce elettrica, perché in quel momento era comunque buio. Non è vero che ero solito percorrere quella strada perché era la prima volta che la percorrevo. Il tombino non era visibile perché era ricoperto di aghi di pino.
Posso dire che per fare la foto sono stati spostati gli aghi di pino per evidenziare la presenza del tombino.” (cfr. dich. verb. ud. 7.11.2023). Parte_1
5 Il teste indifferente, ha reso le seguenti dichiarazioni: “E' Tes_1
vero che il giorno 11.6.2021, alle ore 20,30, circa il sig. percorreva alla Pt_1 testa di un gruppo di podisti viale dei Pini in . Ciò posso dire perché anche CP_1
io correvo con quel gruppo. È vero che giunto nei pressi del civico 10 impattava con il piede destro su un tombino AQP che fuoriusciva di circa di circa 4 cm dal piano stradale e cadeva rovinosamente per terra, come raffigurato nel fascicolo di parte attrice e della comparsa . Posso dire che le foto che ritraggono CP_7 il tombino in primo piano sono state scattate con il flash quella stessa sera, dopo che il tombino era stato ripulito dagli aghi di pino che lo ricoprivano e ne impedivano la visione. Posso dire che le altre foto che ritraggono il punto della strada in cui ci si trovava il tombino, sono state scattate la mattina successiva. Le foto che ritraggono in primo pisano il tombino sono state da me scattate quella sera del 11.6.2021. Ribadisco che il tombino non era visibile perché era ricoperto dagli aghi di pino e altro materiale e posso dire che nel tratto di strada dove era posizionato il tombino era privo di pubblica illuminazione. In quel tratto di strada al momento della caduta era totalmente buio. Immediatamente dopo la caduta il sig. è stato accompagnato in ospedale ma non dal sottoscritto. Confermo Pt_1
che la carreggiata di viale dei Pini è servito da un piccolo marciapiede. Preciso che il marciapiede non è lineare perché è privo in alcuni punti. Queste interruzioni si verificano in prossimità delle intersezioni e degli accessi nelle proprietà private che sono numerose.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 7.11.2023). Tes_1
Il teste indifferente, ha dichiarato quanto segue: “E' Testimone_2
vero che il giorno 11.6.2021 alle ore 20,15 o 20,30 e comunque all'imbrunire il sig. stava percorrendo V.le dei Pini, in , insieme ad un Parte_1 CP_1
gruppo di podisti. È vero che giunto nei pressi del civico 10 il sig. Pt_1
Contr impattava con il piede destro su un tombino dell che fuoriusciva di circa 4 cm dal piano stradale e cadeva rovinosamente per terra. Confermo che il tombino
è quello raffigurato nelle foto che la SV mi rammostra. È vero che il tombino non era visibile perché era ricoperto di aghi di pino e altro materiale. Confermo che Co la presenza del tombino non era segnalata. Confermo che le foto che la mi ha rammostrato sono state scattate dopo che il tombino è stato liberato dalla presenza degli aghi e altro materiale. Preciso che le foto che ho prima confermato sono
6 state scattate da un componente il gruppo podistico subito dopo la caduta credo con il flash del cellulare. È vero che in quel tratto di strada non vi era illuminazione. Ribadisco che la strada non era illuminata in quel punto e non so dire se vi fossero pali della luce a distanza da quel punto. Preciso che subito dopo l'incidente il sig. è stato soccorso dai podisti che stavano con lui Parte_1
che hanno provveduto a chiamare i parenti con ilo cellulare e dopo portato di corsa in ospedale.”.
Quindi, sentito a prova contraria, il ha dichiarato: “Confermo che Tes_2
nell'occorso il sottoscritto si trovava sul marciapiede insieme e mio figlio. Il sig.
procedeva sul marciapiede in direzione opposta rispetto alla mia sicché, Pt_1
quale gesto di cortesia perché mi accompagnavo a mio figlio di 4 anni, scendeva dal marciapiede e continuava a correre per superare la mia presenza sul marciapiede quando improvvisamente l'ho visto impattare contro il tombino e cadere per terra. Confermo lo stato dei luoghi nelle due foto allegate precisando che il tombino al momento dell'incidente era coperto con aghi di pino e altro.”
(cfr. dich. teste , verb. ud. 9.02.2024). Tes_2
Il teste indifferente, ha reso le seguenti Testimone_3
dichiarazioni: “Confermo le posizioni di prova 1,2,3,4,5,6,7 e 8 delle deduzioni istruttorie ex art. 183 VI c. nr.2 cpc depositate dall'avv. Alvaro Storella. Preciso che l'orario in cui è successo il fatto era circa le 20:30 ed era all'imbrunire.
Preciso che non si vedeva bene perché vi erano gli alberi di pino che impedivano la visione ed era all'imbrunire. Preciso che io facevo parte del gruppo di podisti insieme a e stavamo percorrendo Viale dei Pini … sul Parte_1 marciapiede. Avuta, però, la presenza di altra persona che prima stava sul marciapiede e lo percorreva in senso contrario al nostro, giunti in prossimità di questa persona siamo scesi dal marciapiede ma dopo pochi passi il sig. Pt_1
impattava con il piede destro sul tombino e cadeva per terra e che non abbiamo mai percorso v.le dei pini in perché era la prima volta e posso dire che CP_1 con il siano sempre usciti per fare footing.” (cfr. dich. teste Pt_1 Tes_3
verb. ud. 9.01.2024). Contr
Il teste ispettore per conto di ha reso le seguenti Testimone_4
dichiarazioni: “Conosco lo stato dei luoghi e posso dire che, all'epoca
7 dell'intervento che risale all'ottobre 2021, il tombino risultava perfettamente allineato al manto stradale così come risultava anche all'epoca del sinistro, il tutto rilevato dalla documentazione fotografica in atti presso gli uffici della direzione dei lavori AQP. … quando ho effettuato il sopralluogo nell'ottobre 2021 lo stato dei luoghi medio tempore era stato modificato. Preciso che la modifica dello stato dei luoghi è stata effettuata in data successiva a quella del sinistro. Alla data del mio sopralluogo la sede stradale si presentava completamente dissestata, con buche e rilievi del manto stradale dovuti alla presenza delle radici degli alberi di
Pino ivi insistenti. Confermo che il tombino da me visionato è di proprietà comunale e gestito da (cfr. dich. teste , verb. ud. 9.01.2024). CP_6 Tes_4
Orbene, dall'istruttoria espletata è emersa, in maniera inequivoca, la circostanza che la caduta del è stata determinata dalla denunciata anomalia Pt_1
presente sul manto stradale di Viale dei Pini, all'altezza del civico 10, nell'abitato del Comune di , costituita da un chiusino AQP, il quale fuoriusciva di CP_1 qualche centimetro dal piano stradale.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalla difesa attorea, è emerso univocamente che il tombino in questione, nella circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro de quo, si presentava invisibile e, quindi, imprevedibile sia perché totalmente ricoperto da aghi di pino e altro materiale, sia perché quel tratto di strada teatro era privo di pubblica illuminazione.
Le suddette circostanze emergono anche dalla documentazione fotografica acquisita agli atti, da cui si evince anche lo stato di diffuso dissesto caratterizzante il tratto di strada in questione (cfr. doc. fotogr. in atti).
Pertanto, a parere della scrivente, gli elementi forniti dall'attore sono sufficienti a provare con certezza sia l'effettivo verificarsi dell'evento lesivo sia la causa dello stesso.
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
In materia si condivide il principio giurisprudenziale secondo cui “Se il pericolo della sconnessione stradale oltre a non essere segnalato, non risulti essere agevolmente visibile - nella fattispecie essendo occultato dalla presenza di
8 acqua reflua - e neppure facilmente prevedibile, nel contesto dell'apparente regolarità della restante parte della carreggiata stradale, non può ravvisarsi alcun concorso di colpa da parte del danneggiato, che subisca delle lesioni inciampando sul coperchio di un tombino dell'acquedotto non in asse con il manto stradale, rovinando violentemente a terra a causa del dislivello non segnalato con il manto stradale …. Infatti, in tal caso, dovrà farsi applicazione dell'art. 2051,
c.c., per cui consegue che l' - proprietario e custode del coperchio CP_5 malposizionato del tombino - deve rispondere delle conseguenze dannose arrecate al pedone dopo che il medesimo danneggiato ha dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità intercorrente tra esso e la cosa custodita, incombendo sul custode, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051,
c.c., dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, inteso comunemente come comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato.” (cfr.
Tribunale Bari sez. III, 24/04/2009, n.1375).
Deve, altresì, rilevarsi che, nella fattispecie in esame, non sono stati acquisiti elementi atti a rendere comunque configurabile un concorso di colpa del danneggiato, non essendo emerso in maniera inequivocabile che il predetto avesse fatto un uso improprio della cosa pubblica;
al contrario, è stato provato con assoluta certezza che lo stesso stesse regolarmente percorrendo il Viale dei Pini, quando, giunto all'altezza del civico 10, scendeva dal marciapiede ivi ubicato, onde consentire il passaggio di altri utenti che provenivano in senso contrario al suo, e incappava in un chiusino AQP che sporgeva rispetto alla sede stradale.
Orbene, la scrivente ritiene che, nel caso in esame non possa essere attribuita all'AQP la esclusiva responsabilità dell'accaduto, dal momento che, sul CP_1
in quanto proprietario della sede stradale, incombe, in ogni caso la vigilanza e l'obbligo di manutenzione della sede viaria comunale;
pertanto, si ritiene giusto Contr riconoscere un grado di responsabilità, a carico dell' pari al 50%, per non aver diligentemente manutenuto, in qualità di proprietario, il tombino risultato sprovvisto di copertura al momento del sinistro de quo e, più in generale, per non non aver effettuato la manutenzione di quel tratto di strada.
Relativamente al quantum della domanda avanzata da si Parte_1
condividono integralmente le valutazioni effettuate dal consulente medico
9 d'ufficio, dr.ssa la quale, previo accertamento positivo in ordine Persona_2
alla sussistenza del nesso di causalità, ha valutato la sussistenza di postumi permanenti, costituiti da “Esiti algo-disfunzionali di moderata entità di frattura pluriframmentaria della clavicola trattata mediante osteosinsitesi” che, in considerazione di quanto riportato nella specifica letteratura di riferimento (Linee
Guida per la Valutazione Medico-Legale del danno alla Persona in ambito
Civilistico 2016), sono stati valutati nella misura Controparte_10 generica del 4,5% della totale.
Il CTU ha ritenuto la insussistenza di incidenza sulla capacità lavorativa.
Inoltre, la Dr.ssa ha valutato un periodo di inabilità biologica Per_2
temporanea totale di 40 giorni, una inabilità biologica temporanea parziale medialmente valutata al 75% di complessivi 30 giorni e un successivo periodo mediamente valutato al 50% ed al 25% rispettivamente pari a 30 giorni ciascuno.
Infine, il CTU ha osservato che in atti risultano documentate spese mediche per complessivi € 67,41.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'odierna attrice, la scrivente ritiene di adottare le Tabelle di Milano la cui applicabilità su tutto il territorio nazionale viene costantemente ribadito dalla Suprema Corte: “Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere
10 normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Pertanto, il danno subito da può essere quantificato nella Parte_1
seguente misura:
• € 7.404,00 per danno biologico nella misura accertata del 4%;
• € 4.600,00 per una ITT di gg. 40, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 2.587,50 per una ITP al 75% di gg. 30, quantificata in € 86,25 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 50% di gg. 30, quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 862,50 per una ITP al 25% di gg. 30, quantificata in € 28,75 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 17.179,00, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;
all'attore va, altresì, riconosciuto l'importo di € 67,41 per spese mediche documentate.
Pertanto, in ragione del pari grado di responsabilità addebitato agli odierni convenuti, la ed il , in persona del rispettivo legale CP_6 Controparte_1
rappresentante p.t., devono essere condannati al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 8.623,20, ciascuno, oltre accessori di legge, come
[...] innanzi specificato.
In virtù della polizza n. 201698406, stipulata dal con la Controparte_1
quest'ultima è tenuta a garantire e manlevare il primo Controparte_7
da tutti gli effetti negativi che allo stesso deriveranno a seguito della presente pronuncia.
In considerazione dell'esito del giudizio, la ed il CP_6 CP_1
, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., devono essere
[...] condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, in proporzione al grado di responsabilità loro attribuito;
appare opportuno, invece, compensare le spese di lite tra le altre parti processuali.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la ed il CP_6
, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 8.623,20, Parte_1 ciascuno, oltre accessori di legge, come innanzi specificato, a titolo di risarcimento danni;
2. condanna la ed il , in persona del rispettivo CP_6 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in proporzione al grado di responsabilità loro attribuito, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
3. compensa le spese di lite tra le altre parti costituite;
4. dichiara la in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., tenuta a garantire e manlevare il da tutti gli effetti Controparte_1
negativi che allo stesso deriveranno a seguito della presente pronuncia;
5. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 9 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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