Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/04/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
NI Guzzi Presidente Filomena Maristella Primo Referendario GU NT Primo Referendario – relatore –
nella pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026 ha posto in decisione la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24299 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 39507 reso da Poste Italiane quale tesoriere del Comune di Settingiano per l’esercizio 2020.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, uditi, per l’ufficio del pubblico ministero, il dott. Pasquale Pedace ed Elvira Russo, responsabile dell’area finanziaria del comune, che concludevano come da verbale di udienza; nessuno è comparso per l’agente contabile.
PREMESSO IN FATTO
1. Con relazione n. 211/2024 il magistrato istruttore richiamava le previsioni della convenzione e, in particolare, l’art. 12, inerente all’anticipazione di tesoreria, da erogare da parte di Cassa Depositi e Prestiti, rimandando alle condizioni riportate all’art. 4 e 5 dell’allegato “ADDENDUM CDP AGOSTO 2019”.
Sentenza n. 123/2026 Richiamava i dati contabili riepilogativi della gestione, rilevabili dal quadro riassuntivo della situazione di cassa prodotto dal tesoriere:
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 euro 0,00 Totale degli incassi euro 5.735.435,25 Totale dei pagamenti euro 5.735.435,25 Saldo di cassa al 31 dicembre 2020 euro 0,00 e rappresentava che i dati degli incassi e dei pagamenti espressi tramite quadro riassuntivo corrispondono a quelli registrati sul conto giudiziale e la sintesi della gestione così rappresentata dal tesoriere trovava conferma, previo parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, nei dati di bilancio riportati nella deliberazione n° 8 del 20 agosto 2021 di approvazione del rendiconto di gestione 2020.
Quanto agli interessi per utilizzo anticipazione, la relazione rappresentava che con deliberazione della giunta comunale n° 5 del 17 gennaio 2020 era stato approvato il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’importo di euro 700.000,00, la massima esposizione debitoria (in data 26 agosto) era stata di euro 683.176,28 e nell’esercizio risulta il ricorso all’anticipazione per complessivi euro 2.535.634,32 ed una restituzione a fine esercizio per euro 2.317.880,77, quindi un debito residuo da riportare all’esercizio successivo di euro 217.753,55, come rilevabile anche dall’estratto conto di tesoreria e dal giornale di cassa del conto anticipazioni.
Veniva rappresentato che il conto giudiziale espone erroneamente ad inizio dell’esercizio, in entrate, una quota di anticipazione in conto residui di euro 77.158,02 e nessun valore di restituzione corrispondente a fine esercizio, in uscite; circostanza da attribuirsi ad un ininfluente errore di compilazione nel processo di contabilizzazione, data la corrispondenza dei dati totali con la contabilità dell’ente, come ivi esposto.
In tal senso, relativamente all'anticipazione di tesoreria, il conto giudiziale evidenzia la seguente articolazione delle poste in entrata:
Residuo 77.158,02 Competenza 2.458.476,30 Totale 2.535.634,32 e, quindi, un’esposizione debitoria complessiva quantificabile in €
2.535.634,32, comprensiva della quota residuale pregressa afferente all'esercizio finanziario antecedente.
Per quanto concerne le spese, la situazione contabile presenta:
Residuo 0,00 Competenza 2.317.880,77 Totale 2.317.880,77 Dunque, veniva indicato che dalla documentazione contabile si evince che l'importo complessivo dell'anticipazione oggetto di restituzione nell'esercizio in esame ammonta ad € 2.317.880,77, come risulta anche dalla movimentazione riportata nel giornale di cassa afferente al conto anticipazioni e nell'aggregato dei 146 mandati di pagamento finalizzati alla restituzione, debitamente repertoriati agli atti.
Dall'esame analitico dei dati contabili esposti nel conto, si desume che la quota di anticipazione, non oggetto di restituzione al termine dell'esercizio finanziario, corrisponde ad € 217.753,55; importo che risulta determinabile mediante la sottrazione dall'ammontare complessivo dell'anticipazione fruita (€ 2.535.634,32, comprensiva di residui e competenza) dell'importo complessivamente restituito
(€ 2.317.880,77) e che trova ulteriore conferma nel saldo negativo del conto corrente dedicato alla gestione dell'anticipazione di tesoreria.
Pertanto, il magistrato istruttore indicava che la disamina dei mandati di restituzione, congiuntamente all'esame del documento denominato "PUNTI 25.26 2020" (libro giornale dei mandati e delle reversali), consente di rilevare che la totalità dell'anticipazione restituita afferisce esclusivamente alla quota di competenza dell'esercizio 2020, mentre permane integra l'esposizione debitoria relativa ai residui, quantificabile in € 77.158,02, che risulta quindi non estinta a fine esercizio e l'esame della documentazione contabile conferma che l'ammontare complessivo dell'anticipazione non restituita a fine esercizio è pari a €
217.753,55, cifra che include la quota residuale di € 77.158,02 proveniente dall'esercizio precedente.
Dunque, l’importo totale dell'anticipazione non restituita rimane invariato e correttamente quantificato in € 217.753,55, come attestato dai riscontri documentali e dal saldo negativo del conto corrente dedicato alla gestione dell'anticipazione di tesoreria e come confermato nella nota del 6/2/2025 dal responsabile del servizio finanziario del Comune di Settingiano.
Pertanto, la relazione evidenziava che tali criticità non rappresentano irregolarità sostanziali nella gestione dell'anticipazione di tesoreria imputabili all’agente contabile, bensì conseguenze di un errore tecnico-contabile commesso dall’ente, sostanzialmente ininfluente in assenza di pregiudizi per l'equilibrio finanziario dell’ente.
Inoltre, rappresentava la correttezza nella corresponsione del pattuito per lo svolgimento del servizio di tesoreria.
A seguito di ulteriore istruttoria veniva evidenziato, sulla gestione dei c/c postali da parte del tesoriere, che il responsabile del servizio finanziario del comune ha rappresentato come “il Tesoriere procede a riversare le giacenze sul conto di tesoreria solo a seguito di specifiche disposizioni Comune” ; la documentazione ulteriormente prodotta (elenco reversali e copie di quest’ultime) mostra una serie di incassi di tesoreria da prelievi su c/c postali, per complessivi euro 265.365,71, eseguiti fino alla data del 19 dicembre 2020. Secondo la relazione questo, unito all’assenza di contestazioni sull’operato del tesoriere sul punto, fa ricadere sull’ente i motivi delle giacenze rilevate a fine dell’esercizio.
Veniva poi indicata la tempestività dei pagamenti riguardanti le rate di ammortamento dei mutui e la corretta liquidazione degli interessi passivi da utilizzo anticipazione.
Pertanto, il magistrato istruttore riteneva che per gli errori di contabilizzazione esposti il conto sia da considerare irregolare, senza addebito al tesoriere.
2. Il decreto di fissazione udienza unitamente alla relazione veniva comunicato all’agente contabile.
3. All’udienza del 25 marzo 2026, Elvira Russo responsabile dell’area finanziaria del comune, chiedeva discarico del conto; la procura concludeva per l’irregolarità del conto, senza ammanco.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DI
4. Il Collegio, in conformità con la richiesta della procura regionale, ritiene che il conto sia irregolare da un punto di vista formale, senza che vi sia un addebito ascrivibile al tesoriere.
Infatti, la relazione ha dato evidenza degli approfondimenti istruttori relativi agli errori di contabilizzazione, con riferimento alla erronea rappresentazione nel conto giudiziale ad inizio dell’esercizio, in entrate, di una quota di anticipazione in conto residui di euro 77.158,02 e nessun valore di restituzione corrispondente a fine esercizio, in uscite.
È stato rappresentato dal magistrato istruttore, tuttavia, che tale circostanza era dovuta ad un errore di compilazione nel processo di contabilizzazione, comunque ritenuto ininfluente, data la corrispondenza dei dati totali con la contabilità dell’ente.
Viene infatti specificato che la disamina dei mandati di restituzione, congiuntamente all'esame del documento relativo al libro giornale dei mandati e delle reversali, consente di rilevare che la totalità dell'anticipazione restituita afferisce esclusivamente alla quota di competenza dell'esercizio 2020, mentre permane integra l'esposizione debitoria relativa ai residui, quantificabile in € 77.158,02, che risulta quindi non estinta a fine esercizio.
Da ciò, dunque, la pronuncia di irregolarità, senza ammanco.
5. Nulle per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara:
- l’irregolarità del conto, senza ammanco;
- nulla per spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026.
Il relatore Il Presidente GU NT NI Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 27/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente