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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LL GI LA, Presidente
LOMAZZO GUIDO, OR
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceriale
elettivamente domiciliato presso comuneceriale@postecert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 406 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1 – quale erede di Nominativo_1 -, residente in [...], ha proposto ricorso contro il Comune di CERIALE. La controversia attiene a: 1) Preavviso di Iscrizione Fermo Amministrativo
n.406del 20.06.2025, notif.05.07.2025; 2) Avviso di accertamento n.166, del 26.03.2021, notif.29.03.2021; entrambi relativi a IMU per l'anno 2016. La pretesa tributaria azionata in fase riscossiva, attiene all'appuramento della mancanza del carattere di “ruralità”, da attribuire ad alcuni immobili abitativi, ubicati nel territorio del Comune impositore e destinata ad attività di “agriturismo”.
**************
- Il Ricorrente, impugnati gli Atti, ha chiesto: - che sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento del
Preavviso di Fermo;
- in subordine, che sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento del Fermo per nullità della notifica dell'Accertamento per l'anno 2016; - in ulteriore subordine, nell'ipotesi di mancato accertamento della nullità della notifica dell'Accertamento n.166/2021, previa rimessione nei termini per la sua impugnazione, che sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento per i motivi di cui al ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di causa,
FATTO
Prima della notifica del Preavviso di Fermo, il contribuente non ha ricevuto alcun sollecito di pagamento, né alcun atto e/o comunicazione riferita alla pretesa impositiva per IMU 2016.
Il preavviso di fermo indica quale titolo esecutivo fondante l'azione cautelare, l'avviso di accertamento n.166 del 26.03.2021, che sarebbe divenuto esecutivo per mancata impugnazione. Il Contribuente, invece, non ha mai ricevuto il predetto atto impositivo.
Quanto all'anno 2016, l'Accertamento era stato indirizzato all'odierno ricorrente, quale erede del defunto padre, Nominativo_1; genitore, che nell'anno in questione era il proprietario degli immobili censiti a AS FA (uno in Categ.A/2 altri quattro in Categ.A/3).
In merito all'IMU su tali immobili dovuta è già sorto contenzioso relativamente alle annualità 2013 e 2014, conclusosi a favore del contribuente. Il Comune, infatti, aveva già notificato, via posta raccomandata, all'odierno ricorrente, quale erede, gli accertamenti n.1289/2018 (doc. 04) e n. 1403/2019 (doc. 05) aventi ad oggetto il tributo IMU per le annualità sopracitate.
In sostanza, il sig.Ricorrente_1, riteneva gli immobili esclusi dall'imposizione tributaria pretesa in quanto certificati del requisito di ruralità con annotazione catastale, ex art. 1 DM. Del MEF, 26 luglio 2012; in sostanza, trattandosi di beni strumentali alla propria attività di agriturismo, esercitata ancor prima del 2013 e tutt'oggi.
Inoltre, quanto al bene censito nella categ. A/2 e, per lo stesso periodo, destinato a propria abitazione principale, esentato dall'IMU, ai sensi e per gli effetti del comma 708 art 1 Legge 147/2013 e comma 2 art. 13 Decreto Legge 201/2011.
I giudici, sia di primo che di secondo grado, per l'annualità 2013, si concludevano con l'accoglimento delle ragioni del signor Ricorrente_1 (doc. 06, 07 e 08).
Tanto dato, una volta ricevuto il Preavviso di Fermo de-quo, il Contribuente ha avanzato al Comune, istanza di autotutela per l'annullamento dell'atto; ciò, in quanto esso non è stato preceduto dal alcun invito al pagamento, né dalla notifica dell'avviso di accertamento sul quale si fonda, nonché per l'annullamento dell'accertamento stesso, in quanto decorso il termine di decadenza dal relativo potere accertativo e, comunque, nel merito, per le ragioni che avevano visto accogliere i precedenti ricorsi, con richiamo alle pregresse vicende giudiziarie.
Con riscontro del 06.08.2025, l'Ente impositore ha respinto l'istanza sul presupposto che l'atto impositivo sarebbe stato notificato via pec all'indirizzo Email_3 e che il preavviso di fermo sarebbe stato preceduto da sollecito di pagamento trasmesso per posta ordinaria.
L'Ente impositore, tuttavia, non ha fornito al contribuente alcuna prova dell'avvenuta notifica, né risulta al contribuente che la propria azienda abbia ricevuto la relativa pec.
Nel merito, il Comune ha puramente sostenuto che l'accertamento non impugnato sarebbe divenuto definitivo.
In forza degli articoli 19 e 20 del “Regolamento per la disciplina della riscossione e per la semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento in materia di tributi comunali” approvato dall'Ente impositore (doc. 09), nel caso sussistano requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati, il Comune annulla l'atto impositivo, senza che la definitività dell'atto per mancata impugnazione possa ostacolarne l'annullamento.
Non si comprende, quindi, perché il Comune non abbia neppure voluto entrare nel merito delle ragioni del contribuente obbligandolo alle vie giudiziali, essendo già intervenute precedenti pronunce giudiziali in favore del ricorrente sulla questione.
MERITO
A) Quanto al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo -
1. Violazione del comma 792 art. 1 Legge 160/2019 – Inesistenza del titolo esecutivo.
La comunicazione di preavviso di fermo deve ritenersi illegittima, in quanto non preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento di cui al comma 792 art. 1 lettera a) Legge 160/2019.
La mancata notificazione dell'atto impositivo, inoltre, ne ha impedito l'acquisto di efficacia esecutiva, con la conseguenza che l'azione cautelare dell'Ente non è fondata su alcun titolo esecutivo.
Anche nel denegato caso in cui il comune provasse l'avvenuta trasmissione e consegna della EC (contenente l'Accertamento), la notifica dovrebbe ritenersi nulla per essere stata destinata, pur estranea all'esercizio d'impresa del contribuente, all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale dello stesso.
A maggior ragione per il fatto che la notifica era diretta al signor Ricorrente_1 nella sua qualità di erede del signor Nominativo_1.
- Anche ove la Corte ritenesse in teoria legittima la notifica dell'atto in questione al domicilio digitale dell'impresa del contribuente, questa sarebbe comunque da ritenersi nulla per la mancata dichiarazione di conformità dell'atto notificato con l'originale informatico.
Il messo notificatore, infatti, ha dichiarato la conformità dell'atto notificato con una copia cartacea dell'atto originale digitale, precedentemente stampato in formato cartaceo e poi ridigitalizzato unitamente alla relata di notifica compilata manualmente.
Quindi non è stata attestata la conformità della copia digitale notificata all'originale digitale, che si disconosce.
2. Violazione dei commi 795 e 792 h) dell'art 1 Legge 160/2019 – Mancata notifica e/o comunicazione degli atti prodromici al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo - Il comma 795 dell'art 1 della Legge 160/2019 recita: “Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.
Nel rigettare l'istanza in autotutela, quanto all'eccezione della mancata ricezione del sollecito previsto dalla norma citata, l'Ente ha affermato di averlo spedito per posta ordinaria, intendendo quindi che l'adempimento prescritto deve ritenersi eseguito a prescindere dal ricevimento del sollecito da parte del destinatario.
La tesi del Comune non appare condivisibile.
Errata la tesi, anzitutto applicando alla norma un'interpretazione secondo criterio teleologico;
se le venisse attribuito il significato voluto dal Comune, perderebbe del proprio significato, essendo chiaramente finalizzata a far prendere atto al contribuente di imminenti procedure esecutive e cautelari e della loro evitabilità attraverso il pagamento.
Errata, anche applicando alla norma un'interpretazione sistematica;
pure il comma 544 dell'art. 1 Legge
228/2012 prescrive un obbligo di comunicazione in capo all'Ente creditore, per i debiti entro i mille euro e, per ammetterne l'invio tramite posta ordinaria, il Legislatore lo ha espressamente previsto.
A dirimere ogni dubbio rileva, come nel rispondere ad alcuni quesiti sottopostigli con riferimento ai debito entro mille euro, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha ribadito che la disciplina prevista dal comma 795 dell'art. 1 Legge 160/2019, impone l'invio del sollecito di pagamento con modalità tracciabili per importi fino a 10.000 euro (per concludere che, poiché gli importi fino a 10.000 euro ricomprendono anche quelli fino a
1.000 euro, anche per gli importi fino a 1.000 euro debba essere inviato con modalità tracciabili il sollecito di pagamento).
Il comma 792 lettera h) recita: “Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”.
Nel caso di specie, anche ove la notifica dell'atto di accertamento fosse ritenuta esistente e valida, sarebbe comunque avvenuta nel 2021, quindi ben oltre un anno prima che il Comune si attivasse per il recupero dell'assunto credito.
B) Quanto all'avviso di accertamento n. 166 del 26.03.2021 -
Nel caso in cui codesta Corte non ritenesse sussistere la nullità della notificazione dell'atto impositivo fondante il preavviso di fermo amministrativo, Ricorrente chiede di essere rimesso in termini – ai sensi dell'art.153
c.p.c. - al fine di proporre impugnativa dell'Avviso di accertamento, n. 166 del 26.03.2021; tanto, non essendo a Lui imputabile la decadenza dal termine per l'impugnazione, essendo venuto a conoscenza dell'Atto impositivo solo contestualmente all'azione recuperatoria posta in essere dall'Ente.
- Quanto all'Accertamento IMU anno 2016 -
1. Violazione del comma 708 art 1 Legge 147/2013.
Il comma 8 dell'art. 1 Legge 147/2013 recita: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all', convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.” Gli immobili in questione, almeno quanto a quelli censiti in Categ.A/3, hanno tutte ottenuto il riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio, della qualità di "rurali" (doc.10).
Il comma 14 bis art. 13 Legge 214/2011 n. 214 stabilisce che: “ Le domande di variazione catastale della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 D.L. 13 maggio 2011n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.
2. Violazione del comma 2 art. 13 Decreto Legge 201/2011
In forza del comma 2 dell'art. 13 DL 201/2011: “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.
Il sig.Ricorrente_1 ha stabilito la propria abitazione principale nell'immobile fatto oggetto dell'avviso di accertamento impugnato e censito nella categoria A/2, già prima dell'anno 2013 e, continuativamente, ancora oggi, come si evince anche dal certificato di residenza storico (doc. 12).
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- Il Comune resistente si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 07.10.2025, allo specifico scopo di contestare la sussistenza delle condizioni per la concessione della sospensiva cautelare di cui all'art.47
D.Lgs.546/92, evidenziando in particolare, la legittimità dell'operato del Comune, basata sulla ormai divenuta definitività dell'Avviso di accertamento per l'IMU anno 2016, notificato validamente via PEC, il giorno 7 aprile
2021 (con conseguente legittimità/validità anche del successivo Fermo Amm.vo).
Tanto, riservandosi espressamente a integrare le motivazioni della propria costituzione in giudizio e concludendo per la reiezione del ricorso (anche quanto all'istanza subordinata di rimessione in termini per l'impugnativa dell'Accertamento prodromico al provvedimento di Fermo Amm.vo); con condanna di ricorrente alle spese.
****************
- Successivamente con memoria del 20.10.2025, lo stesso Comune ha meglio precisate le proprie ragioni.
Piena validità, efficacia e legittimità dell'accertamento n.166 del 26/03/2021 notificato in data
07/04/2021 - Piena validità della relativa notifica effettuata a mezzo pec – Correttezza formale e conseguente piena legittimità, validità ed efficacia dell'avviso di accertamento impugnato e notificato a parte ricorrente in quanto copia digitale di originale cartaceo - Atto impositivo non impugnato nei termini, ormai definitivo.
Quale primo motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta l'invalidità dell'accertamento n.166 del 26/03/2025, in quanto asseritamente mai notificato al Ricorrente. Come già comunicato a controparte con il riscontro all'istanza di autotutela (doc. 7 e 9 Allegati a controdeduzioni), la notifica del provvedimento in parola è avvenuta a mezzo pec all'indirizzo Email_3 - . L'All.4 alle Controded.attesta con chiarezza come la notifica si sia validamente perfezionata. Tale documento contiene la ricevuta di avvenuta notifica mostrando tutti gli elementi necessari ai fini di una verifica sul punto.
Conseguentemente, non essendo stato impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica (avvenuta in data
07/04/2021), tale provvedimento deve considerarsi ormai inoppugnabile e definitivo.
- In secondo luogo, ricorrente asserisce la nullità dell'accertamento citato, paventando l'assenza della doppia attestazione di conformità dell'atto notificato con l'originale informatico. Tale assunto, oltre a non essere condivisibile, si fonda su un presupposto errato. Controparte, infatti, ritiene erroneamente che l'originale di tutti gli atti emessi da una Pubblica Amministrazione sia informatico;
ebbene, per quel che concerne gli atti impositivi di natura tributaria, tale assunto non corrisponde a verità. Infatti, ci si trova di fronte ad un documento informatico solo nel caso in cui lo stesso presenti il formato p7m, ossia sia stato firmato digitalmente dal relativo soggetto/Funzionario responsabile. La copia di tale provvedimento cartaceo (si ribadisce nuovamente come il documento cartaceo sia l'originale) è rappresentata dal formato digitale consultabile dai dipendenti dell'Ufficio Tributi mediate il software in uso;
il quale però, è privo della firma digitale del
Funzionario responsabile e, conseguentemente, non può essere considerato un documento informatico in quanto privo del necessario requisito del formato p7m.
Il documento notificato al Ricorrente_1, risulta essere una copia informatica di un originale cartaceo e su tale copia informatica è stata correttamente apposta l'attestazione di conformità della stessa al suo originale cartaceo. Controparte rileva, inoltre, come sul provvedimento notificato dovessero esserci due attestazioni di conformità, partendo dall'erroneo presupposto che l'originale dell'atto fosse informatico.
Infine, è da aver presente che l'attestazione di conformità (nel caso di specie, correttamente inserita sull'atto notificato) non sia un elemento essenziale del provvedimento stesso, la cui assenza potrebbe inficiare la validità dell'avviso.
Pertanto, anche in caso di assenza della suddetta attestazione (circostanza che nulla ha a che vedere con il caso di specie) l'avvenuta ed effettiva conoscenza dell'atto andrebbe a sanare eventuali vizi.
Sul punto, si citano alcune sentenze pronunciate dalla stessa Corte tributaria savonese (le nn.172 e 173 pronunciate in data 08/07/2024 dalla Sezione I, dep.27/07/2024 e 30/07/2024 e le nn.43 e 44 in data
16/12/2024 Sezione II, dep.18/02/2025). Anche la CGT II grado Liguria, ha provveduto al rigetto dell'appello, nel cui atto introduttivo erano state inserite le medesime censure di primo grado.
- Sempre con riferimento alla notifica dell'accertamento in parola, controparte eccepisce come la notifica eseguita a mezzo pec all'indirizzo aziendale del contribuente non possa ritenersi valida. Non si comprende l'irregolarità della suddetta notifica, dal momento che controparte ha dichiarato come gli immobili oggetto dell'atto impositivo di cui si discute siano stati adibiti ad attività di agriturismo (pur senza essere accatastati nella relativa categoria D/10).
- Controparte, nonostante l'inoppugnabilità dell'accertamento di cui si discute, ha sollevato anche delle eccezioni relative al merito della questione;
nello specifico con riferimento all'abitazione principale del
Ricorrente, sostenendone l'esenzione. Sul punto, è da rilevare come l'anno di imposta oggetto di accertamento - il 2016 – era indirizzato al Sig.Ricorrente_1n qualità di erede del defunto padre Nominativo_1. In quel periodo d'imposta, l'immobile adibito ad abitazione principale da parte del Figlio, Ricorrente_1, era di proprietà del Padre, allora ancora in vita.
I due contribuenti, in quanto padre e figlio, avevano stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile, che comportava l'applicazione dell'aliquota IMU agevolata pari al 7,60 per mille (come può evincersi dal doc. 3 allegato alle controdeduzioni).
Pertanto, tale eccezione risulta priva di ogni fondamento. Istanza di riesame in autotutela avanzata dall'odierna parte ricorrente – Autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10 quinquies, L. del 27/07/2000 n. 212 – Atto impositivo definitivo, immodificabile ed inoppugnabile.
Al riguardo (All.7 controdeduzioni) rileva, come ai sensi della relativa disciplina legislativa, essendo decorso più di un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione, non sussista l'obbligo di riesame da parte della Pubblica Amministrazione (art.10 quater, comma 2, L. 27/07/2000 n. 212). Conseguentemente, tale ipotesi rientra nei casi di autotutela facoltativa nell'ambito della quale risulta, appunto, una mera facoltà della Pubblica Amministrazione accogliere o meno eventuali istanze di riesame in autotutela. Inoltre, risulta dirimente richiamare una sentenza della Cassazione, Sez. V, n.28134/2023 del 20/09/2023, pubb.05/10/2023, alla luce della quale un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere annullato in autotutela, solo nel caso in cui lo stesso contenga vizi in grado di violare principi ed interessi che vanno oltre a quelli direttamente riconducibili al contribuente.
La Pubblica Amministrazione, in tali casi (secondo quanto ritenuto anche dalla Corte Costituzionale), nella sua valutazione, deve tener inevitabilmente conto anche di altri interessi oltre a quelli diretti del contribuente, come ad esempio la stabilità e certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico. In altri termini, la Consulta ritiene che l'interesse pubblico alla certezza di un atto tributario divenuto ormai definitivo in quanto non impugnato nei termini debba prevalere sulla possibilità di rendere gli atti pubblici sempre e comunque annullabili.
Per completezza, è da rilevare come controparte, nel ricorso accenni ad un “Regolamento per la disciplina della riscossione e per la semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento in materia di tributi comunali”, provvedendo ad allegarlo al ricorso al doc.
9. In proposito, è da evidenziare come non venga allegata e nemmeno citata la Delibera del C.C. di approvazione. La documentazione allegata fa presumere che il Comune abbia predisposto il Regolamento e tutta la documentazione necessaria ai fini della sua approvazione, che però non risulta essere poi effettivamente avvenuta. Infatti, la bozza di delibera di approvazione non contiene né la data, né il numero progressivo e la richiesta di pubblicazione è priva anch'essa della data e del numero di protocollo.
- Con riferimento al merito, è da rilevare che, anche nel caso in cui venisse fornita la prova della valida approvazione del regolamento in parola, lo stesso risulta aggiornato alle previsioni normative in vigore nell'anno 2000 e, pertanto, superate dalle modifiche intervenute. Infatti, nel corso di questi venticinque anni si sono susseguite numerose modifiche legislative che hanno interessato i tributi IMU, l'attuale TARI, nonché
l'istituto dell'autotutela.
In materia di autotutela, invece, deve richiamarsi la recente modifica intervenuta ad opera del D.Lgs. n.
219/2023 emanato in attuazione della L.111/2023, di cui si è già argomentato nella presente difesa.
Piena validità, efficacia e legittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 406 del
20/06/2025 – Rispetto della normativa di riferimento di cui alla L. 160/2019 e piena validità, efficacia e legittimità degli atti allo stesso prodromici.
Quanto alla mancata notifica dell'Accertamento prodromico, è da considerare integralmente quanto sostenuto nel primo motivo della presente memoria.
L'invalidità del preavviso di fermo in parola viene asseritamente desunta, anche dall'asserita mancanza del sollecito di pagamento, previsto dall'art. 1 comma 795, L. 160/2019 in caso di recupero coattivo di importi fino a 10.000,00 Euro. In fase di autotutela l'Ente impositore ha provveduto ad allegare alla comunicazione di rigetto della stessa (All.9 controdeduzioni) anche copia del sollecito di pagamento dell'avviso esecutivo n. 166 del 26/03/2021, regolarmente emesso e spedito al destinatario. Deve rilevarsi come il recapito del suddetto sollecito di pagamento sia avvenuto mediante posta ordinaria, in quanto tale documento non è un atto di esecuzione forzata, né un atto che richiede le formalità della notificazione ai sensi del codice di procedura civile o di altre leggi speciali in materia.
Infatti, l'art. 1, comma 795 L. 160/2019 recita testualmente “… gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore…”.
Pertanto, il sollecito di pagamento deve essere inviato al debitore e non “notificato” altrimenti sarebbe stato espressamente previsto mediante l'utilizzo della corretta terminologia. La giurisprudenza di merito ha precisato che tale atto ha una funzione meramente prodromica e informativa, e non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (CGT I grado di Benevento, sentenza n. 1027/2025). Diverse sentenze confermano, che il sollecito non provoca effetti di natura esecutiva. In tal senso, anche CGT 1 grado Reggio Calabria, sent. 3729/2024; CGT 1 grado Benevento, sent. 947/2024). Un argomento decisivo a favore della legittimità dell'invio tramite posta ordinaria si desume indirettamente dalla normativa secondaria e dalla giurisprudenza di merito che l'ha analizzata. Il DM. Del MEF del 14 aprile 2023, che disciplina le spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive, prevede espressamente un costo specifico e ridotto per i "solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della citata legge n. 160" (CGT 1 grado Benevento, sent. 1027/2025) e altre.
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- Il Ricorrente, con memoria del 21.01.2026 ha replicato.
- Mancato raggiungimento della prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 166 del
26.03.2021.
Secondo una corretta applicazione dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della corretta notificazione degli atti prodromici al preavviso di iscrizione di fermo n. 406/2025 grava sul Comune. Sussiste, infatti, principio consolidato di legittimità, per cui spetta sempre all'Ente impositore provare in giudizio la correttezza e tempestività della notifica dell'atto presupposto, laddove il contribuente sollevi la relativa eccezione con l'impugnazione dell'atto consequenziale (tra tutte, Cass.7156/2025; Sez. Un. 10012/2021; 6887/2016).
Nel caso de quo, il contribuente ha impugnato il predetto preavviso di fermo, assumendone la nullità, tra l'altro, per non essergli stato notificato l'avviso di accertamento prodromico sul quale trova il proprio fondamento.
L'Ente, peraltro, non ha assolto al proprio onere, non potendosi ritenere provata l'avvenuta notifica dell'accertamento. La documentazione depositata da controparte sul punto, infatti, si limita ad uno screenshot che, probabilmente, riproduce l'immagine di una schermata video relativa alla registrazione delle notifiche effettuate. Da esso si possono rilevare solo gli estremi del processo notificatorio indicato, dove, tra l'altro, i dati sono stati inseriti nel programma dal suo utilizzatore, a cui sono state abbinate le ricevute di accettazione e di consegna di una pec.
Anche volendo soprassedere sulla mancata attestazione di conformità con quanto risultante dalla riproduzione della schermata di cui alla produzione avversaria, dalla stessa non è possibile evincere il contenuto delle ricevute correlate alla pec attraverso la quale, secondo quanto affermato dall'Ente, sarebbe stato notificato l'accertamento n. 166/2021.
Da tener presente, al riguardo, le specificità del procedimento delle notifiche a mezzo pec (ndr.ripercorso analiticamente in Memoria), in particolare in merito all'attività di certificazione del Gestore della posta elettronica.
Ne consegue, che la correttezza dell'iter notificatorio può essere certificato esclusivamente dalle ricevute di invio e consegna ricevute dal mittente. Tale assunto, d'altra parte, è normativamente previsto dai commi 2 e 3 del DPR 68/2002.
Se a ciò si aggiunge, che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, come da principio di diritto univocamente applicato dalla giurisprudenza di merito e legittimità (ex plurimis Cass. 1144/2018; n. 33526/2019; n.7156/ 2025 e
Sez. Un.20012/2021), appare evidente che il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo in questa sede impugnato dovrà vedersi dichiarato nullo e/o annullato.
- Mancato invio del sollecito di pagamento -
Da considerare, come le sentenze della CGT I grado Benevento richiamate dal Comune, a sostegno della tesi per cui ai sensi del comma 795 dell'art1 Legge 160/2019, sarebbe onere dell'Ente impositore esclusivamente l'invio del sollecito di pagamento, non rilevando la ricezione dello stesso da parte del contribuente, non siano affatto attinenti alla questione per cui si discute. In tali pronunce, infatti, si disquisisce sul corretto importo da addebitare al contribuente a seconda della modalità di invio del sollecito, ma nulla il decidente esprime circa la validità dell'invio tramite posta prioritaria.
Il tema in questa sede affrontato è diverso, poiché il punto è che, lamentando il contribuente di non aver ricevuto il sollecito prescritto dalla normativa, previsto dalla norma quale atto prodromico necessario prima di avviare una procedura esecutiva e cautelare, grava sull'Ente impositore dimostrare di avervi adempiuto.
A questo punto, anche ove fosse corretta la tesi di controparte, spetterebbe comunque all'ente impositore agente in sollecito, provare l'invio. Controparte, al massimo, ha dimostrato di aver emesso il sollecito, ma non di averlo inviato.
- Inapplicabilità dell'imposta IMU sui beni oggetto dell'accertamento n.166/2021 -
Nelle proprie difese, il Comune nulla oppone all'eccepita violazione del comma 708 art 1 Legge 147/2013 avanzata dal ricorrente.
Ciò, evidentemente per il fatto che, quando ha contestato l'applicabilità dell'esenzione di cui alla norma sopra richiamata in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta IMU per gli anni
2013 e 2014, aventi oggetto gli stessi immobili di cui all'avviso di accertamento anno 2016 per cui si discute in questa sede, le Corti di I e II grado, hanno dato torto all'Ente, accogliendo il ricorso del contribuente.
- Sull'illegittimità dell'accertamento, a parere della scrivente, non può sollevarsi alcun dubbio -.
Controparte, priva di altre argomentazioni, si difende opponendo l'inoppugnabilità dell'accertamento per scadenza dei termini, ben consapevole della violazione di legge in cui è incorsa con l'emissione del provvedimento e tentando di valersi della mancata conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
Non è un caso, infatti, se il signor Ricorrente_1 non ha impugnato l'ultimo accertamento, che dovrebbe essergli stato notificato via pec, mentre aveva ricorso, contro quelli precedenti notificati via posta. Non avrebbe avuto altro motivo per non impugnare l'ennesimo avviso di accertamento, identico a quelli già annullati, e sulla base degli stessi motivi già accolti, anche in sede di gravame, se non quello di non essere a conoscenza dell'esistenza dell'atto impositivo.
Nel denegato caso in cui non ritenesse nullo il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo 406/2025, dovrebbe rimettere nei termini il contribuente per l'impugnazione dell'avviso di accertamento ad esso sotteso e dichiararne la nullità, come richiesto dal contribuente in via di subordine.
*************** - All'odierna udienza di trattazione, celebrata con partecipazione da remoto di entrambe le Parti;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso confermando le richieste come formulate in atti. Il
Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta parzialmente accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
- In via preliminare – Appare necessario, ai fini del decidere, seguire un ordine logico delle molteplici questione di diritto che si presentano nel caso di specie.
A) Quanto alla notifica dell'Avviso di accertamento n.166/2021, notif.nel marzo 2021, relativo all'IMU per l'anno 2016 -
La produzione della copia di schermata video del Sistema Informatico in uso presso il Comune resistente, rappresenta documento inidoneo a fornire la prova certa dell'avvenuto adempimento nelle date da esso
(documento) riscontrabili. La Cassazione, per anni è stata prevalente nell'affermare che la prova delle notifiche a mezzo PEC, sia valida esclusivamente mediante la produzione delle ricevute di accettazione del messaggio e di avvenuta consegna nella casella postale telematica del destinatario, con allegati i provvedimenti da notificare;
ciò per di più, in diverse decisioni, solo laddove le dette ricevute (non gli allegati) fossero in formato .eml o .msg (nello specifico, Cassazione, Ordin.14879 dep.02.06.2025).
Con la recentissima Ordin.1779 dep.26 gennaio 2026, la Corte di legittimità ha corretto il proprio orientamento, ritenendo bastevole il formato Pdf, ma pur sempre delle citate “Ricevute” (analogamente a quanto richiesto per le notifiche a mezzo posta raccomandata, nei casi di assenza temporanea, in cui è richiesta la produzione in giudizio della copia della CAD); non quindi, di un documento quale quello del resistente Comune, che non riproduce il contenuto delle ricevute rilasciate dal Gestore.
Pertanto, risulta non raggiunta la piena prova richiesta dal comma 5 bis dell'art.7 D.Lgs.546/92 (in connessione con l'art.2697 cod.civ.), in specie in quanto “insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale” la correttezza procedimentale dell'adempimento. Con conseguente invalidità dell'Accertamento n.166 del 2021, peraltro non sanata da tempestiva impugnazione.
Accertamento da ritenersi impugnabile nella presente sede, essendo atto presupposto al Preavviso di Fermo.
B) Dalla detta invalidità, consegue anche il mancato raggiungimento della definitività dell'Accertamento in questione. Da tale vizio, infatti, è da ritenere che il Sig.Ricorrente_1 abbia avuta effettiva notizia dell'Atto impositivo IMU per l'anno 2016, solamente in una con la notifica del Preavviso di Fermo, che rappresenta atto cautelare della fase di riscossione del tributo;
ciò, analogamente all'ipotesi di impugnazione di una intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo
(emessi da AdE Riscossione) e delle cartelle/accertamenti prodromici, per mancata o invalida notifica di questi ultimi;
ipotesi che consente il contraddittorio anche sugli atti presupposti (esteso anche al merito, ove sia appurato il vizio di notifica e questo sia eccepito contro il primo atto successivo della riscossione). Tanto, nel caso di specie, non essendo sicura – almeno ai fini della tutela processuale – nemmeno la ricezione del Sollecito/Invito ad adempiere, asseritamente spedito per posta ordinaria.
C) Quanto al merito della pretesa per IMU 2016 -
Da riportare le medesime ragioni che hanno condotto questo Giudice tributario (allora CTP) ad accogliere parzialmente le censure dell'odierno Ricorrente, quanto alle annualità 2013 e 2014. Periodi d'imposta da ritenere coperti dal giudicato (in particolare il 2013, che ha visto conforme la decisione di appello); non essendo stato nulla eccepito al riguardo, dal Comune resistente.
In particolare, secondo parte motiva della sentenza del 3 maggio 2021, per l'annualità 2014, che ha ritenuto:
“1. che, l'ammissione all'agevolazione sia da connettere alla corretta qualificazione catastale dell'immobile.
Proprio come affermato dalle SSUU, con la sent.18565 del 2009 (ribadita da numerose pronunce, fra le quali da ultime, la n.2803/2019 e la n.26393 dell'ottobre 2019);
2.che, al fine di compiere un'adeguata valutazione della questione, necessita prendere le mosse da quanto stabilito dall'art.7, comma 2 bis, e comma 2 quater, del DL.13.05.2011 n.79, conv.con L.106/2011. La norma ha previsto come, ai fini del riconoscimento della ruralità di un'unità immobiliare, il contribuente abbia la facoltà (da esercitare entro il 30 settembre 2011) di presentare istanza per la variazione della categoria esistente, in A/6 (per le abitazioni) e in D/10 (per i fabbricati strumentali). Alla domanda, dovendosi allegare autocertificazione (del titolare del bene), in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.9 del DL.557/1993, conv.in L.133/94 e ss.modifiche;
3. che, tuttavia, a differenza di quanto previsto in tema di ICI, con l'entrata in vigore della normativa IMU (in specie dell'art.13, co.14 bis, del DL201/2011 conv.in L.214/2011), è stato previsto che, le domande di variazione di cui al DL.70/2011 producessero, "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo";
4. che, in base al Decreto del MEF, 26 luglio 2012, come integrato dalla Circolare n.2/T/2012, in tema di regolazione del procedimento per il riconoscimento del carattere di "ruralità", è consentito iscrivere i fabbricati diversi da quelli censibili nella Categ.D/10, in base alle regole ordinarie, a meno che la perdita dei requisiti di ruralità non faccia cambiare la destinazione del bene tanto da necessitare di un nuovo classamento. Per tali fabbricati (censiti nelle altre categorie, eccezion fatta la D), viene apposta una specifica annotazione agli atti del AS, dopo che l'Ufficio abbia eseguita la verifica "anche a campione", della verità di quanto autocertificato da contribuente;
5. che, pertanto, sia diversa la soluzione per i fabbricati di Categ.D (ad eccezione di quelli in Categ.D/10).
Per questi, non è sufficiente la verifica e l'annotazione a AS, ma necessita chiedere l'attribuzione della D/10, pur potendo utilizzare la procedura Docfa "semplificata", di cui all'allegato tecnico unito alla Circ.2/ T/2012;
6. che, a conferma della legittimità di tale modifica procedimentale per il riconoscimento del carattere "rurale" di un immobile, a fini esentativi IMU, sta anche quanto affermato dalla Cassazione, Sez.VI^, del 29.05.2019, dep.17.10.19 n.26393. La Corte, ha fatto rilevare come la Consulta, con Ordin.115/2015, abbia dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art.2 co.5 ter, DL.102/2013, nella parte che fa retroagire gli effetti dell'accoglimento/conferma delle domande per ottenere la ruralità, ai cinque anni antecedenti. In specie, laddove il giudice remittente, aveva omesso di esaminare le conseguenze della regolamentazione del procedimento di annotazione della "ruralità", come resa con il DM.26 luglio 2012, in particolare dall'art.1, comma 2 e dall'art.4 (verifica delle domande e delle autocertificazioni).
C) In conclusione, per le unità a destinazione abitativa non serve variare la categoria catastale essendo sufficiente l'annotazione di ruralità (così, come per quelle censite nelle categorie ordinarie riconosciute a destinazione strumentale). Diversamente, per i fabbricati strumentali a destinazione speciale (categ.D), salvo quelli già in D/10, necessita il cambio di qualificazione catastale.
D) Tanto precisato, nel caso oggetto della presente contesa, le unità abitative di Categ.A/3 hanno tutte ottenuto il riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio, della qualità di "rurali". Come rilevabile dalle annotazioni in calce alle visure storiche degli immobili prodotte da Ricorrente, datate 19.11 e 21.11.2018.”.
*************
D) Quanto alla valenza di ne bis in idem -parziale- delle pronunce di questo Giudice tributario, per gli anni 2013 e 2014.
Da evidenziare come, dovendosi ritenere definitive le sentenze richiamate da Ricorrente, esse rappresentino un giudicato che impedisce, oggi, di ridiscutere le medesime questioni già a quel tempo affrontate e decise.
Tanto poiché, sebbene ogni periodo di imposta sia autonomo, non può eludersi la circostanza che, ancora nella presente vertenza, il Comune insista sulle medesime questioni di diritto e di fatto sulla cui base erano stati emessi gli Accertamenti per le dette annualità. Ragioni, che in nulla appaiono diverse dalla lettura dell'Accertamento per il 2016, oggetto della presente vertenza, in forza dei punti di censura posti e argomentati dal Ricorrente, quanto alla fondatezza della pretesa per l'anno 2016.
***************
- Ne bis in idem parziale, poiché il Ricorrente pretende anche l'applicazione dell'esenzione dell'unità abitativa di Categ.A/2, che le sentenze precedenti hanno escluso. Richiesta fondata su motivo non presente nei precedenti contenziosi, ossia: - l'essere, l'alloggio, l'abitazione principale del Contribuente, odierno ricorrente.
La formulata domanda è tuttavia da respingere. Come correttamente fatto rilevare dal Comune, nel 2016,
l'immobile era di proprietà del defunto Padre del ricorrente;
il Defunto, in forza della scrittura privata di comodato gratuito con il Figlio, aveva diritto solo all'applicazione di una aliquota ridotta al 7,60 per mille.
Agevolazione applicata, come riscontrabile in calce all'annotazione degli estremi catastali, dal 1°gennaio sino al 31 dicembre 2016.
E) Quanto alla eventuale decadenza dell'azione impositiva e/o prescrizione dell'Imposta.
Nessuna delle citate eccezione può essere fatta valere, in quanto il Ricorrente non ne ha fatto espressa materia di censura. Il Giudice tributario, infatti, non può rilevare d'ufficio: - né la decadenza – come da
Cassazione, Ordin.28.11.2017 n.28467 -, trattandosi di diritto personalissimo del soggetto passivo, che la deve eccepire;
- né la prescrizione – come da Cassazione, Ordin.25.03.2024, n.8034 – in quanto trattasi di “… Eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, da proporsi nella prima difesa …”. Principio generale tratto dall'art.2938 cod.civ..
F) Quanto alla illegittimità del Preavviso di Fermo Amministrativo .
Tale Provvedimento cautelare, assunto nella fase della Riscossione, per un verso non rappresenta attivazione di una fase esecutiva vera e propria, per cui non deve essere preceduta da alcuna Intimazione di pagamento ex art.50 del DPR.602/1973; per un altro non aveva ragione di essere, in conseguenza della non definitività della pretesa per IMU anno 2016, di cui all'Accertamento n.166/2021.
Esso pertanto, deve essere annullato. Non essendovi, peraltro, alcun nocumento agli interessi di tutela delle entrate fiscali del Comune;
questi, potranno essere tutelati, una volta che la pretesa IMU 2016, come rideterminata a seguito della presente pronuncia, divenga definitiva.
G) Da compensare le spese di giudizio, stante il parziale accoglimento del ricorso. E' tuttavia da stigmatizzare il fatto, che la presente vertenza potesse essere evitata laddove, intervenendo in autotutela – sebbene discrezionale, ai sensi dell'art.10 quater, comma 2, L. 27/07/2000 n. 212 -, il Comune si fosse allineato al dispositivo delle sentenze per gli anni 2013 e 2014; lasciando al Contribuente la sola scelta, se insistere nella ulteriore richiesta di esenzione dell'abitazione (A/2) in cui aveva la detenzione ma non la titolarità (nel
2016), oppure chiudere un contenzioso annoso e defatigante per entrambi i Soggetti contrapposti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso: a) annulla il preavviso di fermo amministrativo;
b) annulla l'accertamento n. 166 del 26/03/2021, per Imu anno 2016, limitatamente alle unità abitative di categ. A/3; c) conferma la pretesa quanto all'abitazione di categ. A/2, di cui a dati catastali_1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LL GI LA, Presidente
LOMAZZO GUIDO, OR
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceriale
elettivamente domiciliato presso comuneceriale@postecert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 406 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1 – quale erede di Nominativo_1 -, residente in [...], ha proposto ricorso contro il Comune di CERIALE. La controversia attiene a: 1) Preavviso di Iscrizione Fermo Amministrativo
n.406del 20.06.2025, notif.05.07.2025; 2) Avviso di accertamento n.166, del 26.03.2021, notif.29.03.2021; entrambi relativi a IMU per l'anno 2016. La pretesa tributaria azionata in fase riscossiva, attiene all'appuramento della mancanza del carattere di “ruralità”, da attribuire ad alcuni immobili abitativi, ubicati nel territorio del Comune impositore e destinata ad attività di “agriturismo”.
**************
- Il Ricorrente, impugnati gli Atti, ha chiesto: - che sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento del
Preavviso di Fermo;
- in subordine, che sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento del Fermo per nullità della notifica dell'Accertamento per l'anno 2016; - in ulteriore subordine, nell'ipotesi di mancato accertamento della nullità della notifica dell'Accertamento n.166/2021, previa rimessione nei termini per la sua impugnazione, che sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento per i motivi di cui al ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di causa,
FATTO
Prima della notifica del Preavviso di Fermo, il contribuente non ha ricevuto alcun sollecito di pagamento, né alcun atto e/o comunicazione riferita alla pretesa impositiva per IMU 2016.
Il preavviso di fermo indica quale titolo esecutivo fondante l'azione cautelare, l'avviso di accertamento n.166 del 26.03.2021, che sarebbe divenuto esecutivo per mancata impugnazione. Il Contribuente, invece, non ha mai ricevuto il predetto atto impositivo.
Quanto all'anno 2016, l'Accertamento era stato indirizzato all'odierno ricorrente, quale erede del defunto padre, Nominativo_1; genitore, che nell'anno in questione era il proprietario degli immobili censiti a AS FA (uno in Categ.A/2 altri quattro in Categ.A/3).
In merito all'IMU su tali immobili dovuta è già sorto contenzioso relativamente alle annualità 2013 e 2014, conclusosi a favore del contribuente. Il Comune, infatti, aveva già notificato, via posta raccomandata, all'odierno ricorrente, quale erede, gli accertamenti n.1289/2018 (doc. 04) e n. 1403/2019 (doc. 05) aventi ad oggetto il tributo IMU per le annualità sopracitate.
In sostanza, il sig.Ricorrente_1, riteneva gli immobili esclusi dall'imposizione tributaria pretesa in quanto certificati del requisito di ruralità con annotazione catastale, ex art. 1 DM. Del MEF, 26 luglio 2012; in sostanza, trattandosi di beni strumentali alla propria attività di agriturismo, esercitata ancor prima del 2013 e tutt'oggi.
Inoltre, quanto al bene censito nella categ. A/2 e, per lo stesso periodo, destinato a propria abitazione principale, esentato dall'IMU, ai sensi e per gli effetti del comma 708 art 1 Legge 147/2013 e comma 2 art. 13 Decreto Legge 201/2011.
I giudici, sia di primo che di secondo grado, per l'annualità 2013, si concludevano con l'accoglimento delle ragioni del signor Ricorrente_1 (doc. 06, 07 e 08).
Tanto dato, una volta ricevuto il Preavviso di Fermo de-quo, il Contribuente ha avanzato al Comune, istanza di autotutela per l'annullamento dell'atto; ciò, in quanto esso non è stato preceduto dal alcun invito al pagamento, né dalla notifica dell'avviso di accertamento sul quale si fonda, nonché per l'annullamento dell'accertamento stesso, in quanto decorso il termine di decadenza dal relativo potere accertativo e, comunque, nel merito, per le ragioni che avevano visto accogliere i precedenti ricorsi, con richiamo alle pregresse vicende giudiziarie.
Con riscontro del 06.08.2025, l'Ente impositore ha respinto l'istanza sul presupposto che l'atto impositivo sarebbe stato notificato via pec all'indirizzo Email_3 e che il preavviso di fermo sarebbe stato preceduto da sollecito di pagamento trasmesso per posta ordinaria.
L'Ente impositore, tuttavia, non ha fornito al contribuente alcuna prova dell'avvenuta notifica, né risulta al contribuente che la propria azienda abbia ricevuto la relativa pec.
Nel merito, il Comune ha puramente sostenuto che l'accertamento non impugnato sarebbe divenuto definitivo.
In forza degli articoli 19 e 20 del “Regolamento per la disciplina della riscossione e per la semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento in materia di tributi comunali” approvato dall'Ente impositore (doc. 09), nel caso sussistano requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati, il Comune annulla l'atto impositivo, senza che la definitività dell'atto per mancata impugnazione possa ostacolarne l'annullamento.
Non si comprende, quindi, perché il Comune non abbia neppure voluto entrare nel merito delle ragioni del contribuente obbligandolo alle vie giudiziali, essendo già intervenute precedenti pronunce giudiziali in favore del ricorrente sulla questione.
MERITO
A) Quanto al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo -
1. Violazione del comma 792 art. 1 Legge 160/2019 – Inesistenza del titolo esecutivo.
La comunicazione di preavviso di fermo deve ritenersi illegittima, in quanto non preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento di cui al comma 792 art. 1 lettera a) Legge 160/2019.
La mancata notificazione dell'atto impositivo, inoltre, ne ha impedito l'acquisto di efficacia esecutiva, con la conseguenza che l'azione cautelare dell'Ente non è fondata su alcun titolo esecutivo.
Anche nel denegato caso in cui il comune provasse l'avvenuta trasmissione e consegna della EC (contenente l'Accertamento), la notifica dovrebbe ritenersi nulla per essere stata destinata, pur estranea all'esercizio d'impresa del contribuente, all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale dello stesso.
A maggior ragione per il fatto che la notifica era diretta al signor Ricorrente_1 nella sua qualità di erede del signor Nominativo_1.
- Anche ove la Corte ritenesse in teoria legittima la notifica dell'atto in questione al domicilio digitale dell'impresa del contribuente, questa sarebbe comunque da ritenersi nulla per la mancata dichiarazione di conformità dell'atto notificato con l'originale informatico.
Il messo notificatore, infatti, ha dichiarato la conformità dell'atto notificato con una copia cartacea dell'atto originale digitale, precedentemente stampato in formato cartaceo e poi ridigitalizzato unitamente alla relata di notifica compilata manualmente.
Quindi non è stata attestata la conformità della copia digitale notificata all'originale digitale, che si disconosce.
2. Violazione dei commi 795 e 792 h) dell'art 1 Legge 160/2019 – Mancata notifica e/o comunicazione degli atti prodromici al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo - Il comma 795 dell'art 1 della Legge 160/2019 recita: “Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.
Nel rigettare l'istanza in autotutela, quanto all'eccezione della mancata ricezione del sollecito previsto dalla norma citata, l'Ente ha affermato di averlo spedito per posta ordinaria, intendendo quindi che l'adempimento prescritto deve ritenersi eseguito a prescindere dal ricevimento del sollecito da parte del destinatario.
La tesi del Comune non appare condivisibile.
Errata la tesi, anzitutto applicando alla norma un'interpretazione secondo criterio teleologico;
se le venisse attribuito il significato voluto dal Comune, perderebbe del proprio significato, essendo chiaramente finalizzata a far prendere atto al contribuente di imminenti procedure esecutive e cautelari e della loro evitabilità attraverso il pagamento.
Errata, anche applicando alla norma un'interpretazione sistematica;
pure il comma 544 dell'art. 1 Legge
228/2012 prescrive un obbligo di comunicazione in capo all'Ente creditore, per i debiti entro i mille euro e, per ammetterne l'invio tramite posta ordinaria, il Legislatore lo ha espressamente previsto.
A dirimere ogni dubbio rileva, come nel rispondere ad alcuni quesiti sottopostigli con riferimento ai debito entro mille euro, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha ribadito che la disciplina prevista dal comma 795 dell'art. 1 Legge 160/2019, impone l'invio del sollecito di pagamento con modalità tracciabili per importi fino a 10.000 euro (per concludere che, poiché gli importi fino a 10.000 euro ricomprendono anche quelli fino a
1.000 euro, anche per gli importi fino a 1.000 euro debba essere inviato con modalità tracciabili il sollecito di pagamento).
Il comma 792 lettera h) recita: “Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”.
Nel caso di specie, anche ove la notifica dell'atto di accertamento fosse ritenuta esistente e valida, sarebbe comunque avvenuta nel 2021, quindi ben oltre un anno prima che il Comune si attivasse per il recupero dell'assunto credito.
B) Quanto all'avviso di accertamento n. 166 del 26.03.2021 -
Nel caso in cui codesta Corte non ritenesse sussistere la nullità della notificazione dell'atto impositivo fondante il preavviso di fermo amministrativo, Ricorrente chiede di essere rimesso in termini – ai sensi dell'art.153
c.p.c. - al fine di proporre impugnativa dell'Avviso di accertamento, n. 166 del 26.03.2021; tanto, non essendo a Lui imputabile la decadenza dal termine per l'impugnazione, essendo venuto a conoscenza dell'Atto impositivo solo contestualmente all'azione recuperatoria posta in essere dall'Ente.
- Quanto all'Accertamento IMU anno 2016 -
1. Violazione del comma 708 art 1 Legge 147/2013.
Il comma 8 dell'art. 1 Legge 147/2013 recita: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all', convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.” Gli immobili in questione, almeno quanto a quelli censiti in Categ.A/3, hanno tutte ottenuto il riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio, della qualità di "rurali" (doc.10).
Il comma 14 bis art. 13 Legge 214/2011 n. 214 stabilisce che: “ Le domande di variazione catastale della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 D.L. 13 maggio 2011n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.
2. Violazione del comma 2 art. 13 Decreto Legge 201/2011
In forza del comma 2 dell'art. 13 DL 201/2011: “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.
Il sig.Ricorrente_1 ha stabilito la propria abitazione principale nell'immobile fatto oggetto dell'avviso di accertamento impugnato e censito nella categoria A/2, già prima dell'anno 2013 e, continuativamente, ancora oggi, come si evince anche dal certificato di residenza storico (doc. 12).
*****************
- Il Comune resistente si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 07.10.2025, allo specifico scopo di contestare la sussistenza delle condizioni per la concessione della sospensiva cautelare di cui all'art.47
D.Lgs.546/92, evidenziando in particolare, la legittimità dell'operato del Comune, basata sulla ormai divenuta definitività dell'Avviso di accertamento per l'IMU anno 2016, notificato validamente via PEC, il giorno 7 aprile
2021 (con conseguente legittimità/validità anche del successivo Fermo Amm.vo).
Tanto, riservandosi espressamente a integrare le motivazioni della propria costituzione in giudizio e concludendo per la reiezione del ricorso (anche quanto all'istanza subordinata di rimessione in termini per l'impugnativa dell'Accertamento prodromico al provvedimento di Fermo Amm.vo); con condanna di ricorrente alle spese.
****************
- Successivamente con memoria del 20.10.2025, lo stesso Comune ha meglio precisate le proprie ragioni.
Piena validità, efficacia e legittimità dell'accertamento n.166 del 26/03/2021 notificato in data
07/04/2021 - Piena validità della relativa notifica effettuata a mezzo pec – Correttezza formale e conseguente piena legittimità, validità ed efficacia dell'avviso di accertamento impugnato e notificato a parte ricorrente in quanto copia digitale di originale cartaceo - Atto impositivo non impugnato nei termini, ormai definitivo.
Quale primo motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta l'invalidità dell'accertamento n.166 del 26/03/2025, in quanto asseritamente mai notificato al Ricorrente. Come già comunicato a controparte con il riscontro all'istanza di autotutela (doc. 7 e 9 Allegati a controdeduzioni), la notifica del provvedimento in parola è avvenuta a mezzo pec all'indirizzo Email_3 - . L'All.4 alle Controded.attesta con chiarezza come la notifica si sia validamente perfezionata. Tale documento contiene la ricevuta di avvenuta notifica mostrando tutti gli elementi necessari ai fini di una verifica sul punto.
Conseguentemente, non essendo stato impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica (avvenuta in data
07/04/2021), tale provvedimento deve considerarsi ormai inoppugnabile e definitivo.
- In secondo luogo, ricorrente asserisce la nullità dell'accertamento citato, paventando l'assenza della doppia attestazione di conformità dell'atto notificato con l'originale informatico. Tale assunto, oltre a non essere condivisibile, si fonda su un presupposto errato. Controparte, infatti, ritiene erroneamente che l'originale di tutti gli atti emessi da una Pubblica Amministrazione sia informatico;
ebbene, per quel che concerne gli atti impositivi di natura tributaria, tale assunto non corrisponde a verità. Infatti, ci si trova di fronte ad un documento informatico solo nel caso in cui lo stesso presenti il formato p7m, ossia sia stato firmato digitalmente dal relativo soggetto/Funzionario responsabile. La copia di tale provvedimento cartaceo (si ribadisce nuovamente come il documento cartaceo sia l'originale) è rappresentata dal formato digitale consultabile dai dipendenti dell'Ufficio Tributi mediate il software in uso;
il quale però, è privo della firma digitale del
Funzionario responsabile e, conseguentemente, non può essere considerato un documento informatico in quanto privo del necessario requisito del formato p7m.
Il documento notificato al Ricorrente_1, risulta essere una copia informatica di un originale cartaceo e su tale copia informatica è stata correttamente apposta l'attestazione di conformità della stessa al suo originale cartaceo. Controparte rileva, inoltre, come sul provvedimento notificato dovessero esserci due attestazioni di conformità, partendo dall'erroneo presupposto che l'originale dell'atto fosse informatico.
Infine, è da aver presente che l'attestazione di conformità (nel caso di specie, correttamente inserita sull'atto notificato) non sia un elemento essenziale del provvedimento stesso, la cui assenza potrebbe inficiare la validità dell'avviso.
Pertanto, anche in caso di assenza della suddetta attestazione (circostanza che nulla ha a che vedere con il caso di specie) l'avvenuta ed effettiva conoscenza dell'atto andrebbe a sanare eventuali vizi.
Sul punto, si citano alcune sentenze pronunciate dalla stessa Corte tributaria savonese (le nn.172 e 173 pronunciate in data 08/07/2024 dalla Sezione I, dep.27/07/2024 e 30/07/2024 e le nn.43 e 44 in data
16/12/2024 Sezione II, dep.18/02/2025). Anche la CGT II grado Liguria, ha provveduto al rigetto dell'appello, nel cui atto introduttivo erano state inserite le medesime censure di primo grado.
- Sempre con riferimento alla notifica dell'accertamento in parola, controparte eccepisce come la notifica eseguita a mezzo pec all'indirizzo aziendale del contribuente non possa ritenersi valida. Non si comprende l'irregolarità della suddetta notifica, dal momento che controparte ha dichiarato come gli immobili oggetto dell'atto impositivo di cui si discute siano stati adibiti ad attività di agriturismo (pur senza essere accatastati nella relativa categoria D/10).
- Controparte, nonostante l'inoppugnabilità dell'accertamento di cui si discute, ha sollevato anche delle eccezioni relative al merito della questione;
nello specifico con riferimento all'abitazione principale del
Ricorrente, sostenendone l'esenzione. Sul punto, è da rilevare come l'anno di imposta oggetto di accertamento - il 2016 – era indirizzato al Sig.Ricorrente_1n qualità di erede del defunto padre Nominativo_1. In quel periodo d'imposta, l'immobile adibito ad abitazione principale da parte del Figlio, Ricorrente_1, era di proprietà del Padre, allora ancora in vita.
I due contribuenti, in quanto padre e figlio, avevano stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile, che comportava l'applicazione dell'aliquota IMU agevolata pari al 7,60 per mille (come può evincersi dal doc. 3 allegato alle controdeduzioni).
Pertanto, tale eccezione risulta priva di ogni fondamento. Istanza di riesame in autotutela avanzata dall'odierna parte ricorrente – Autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10 quinquies, L. del 27/07/2000 n. 212 – Atto impositivo definitivo, immodificabile ed inoppugnabile.
Al riguardo (All.7 controdeduzioni) rileva, come ai sensi della relativa disciplina legislativa, essendo decorso più di un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione, non sussista l'obbligo di riesame da parte della Pubblica Amministrazione (art.10 quater, comma 2, L. 27/07/2000 n. 212). Conseguentemente, tale ipotesi rientra nei casi di autotutela facoltativa nell'ambito della quale risulta, appunto, una mera facoltà della Pubblica Amministrazione accogliere o meno eventuali istanze di riesame in autotutela. Inoltre, risulta dirimente richiamare una sentenza della Cassazione, Sez. V, n.28134/2023 del 20/09/2023, pubb.05/10/2023, alla luce della quale un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere annullato in autotutela, solo nel caso in cui lo stesso contenga vizi in grado di violare principi ed interessi che vanno oltre a quelli direttamente riconducibili al contribuente.
La Pubblica Amministrazione, in tali casi (secondo quanto ritenuto anche dalla Corte Costituzionale), nella sua valutazione, deve tener inevitabilmente conto anche di altri interessi oltre a quelli diretti del contribuente, come ad esempio la stabilità e certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico. In altri termini, la Consulta ritiene che l'interesse pubblico alla certezza di un atto tributario divenuto ormai definitivo in quanto non impugnato nei termini debba prevalere sulla possibilità di rendere gli atti pubblici sempre e comunque annullabili.
Per completezza, è da rilevare come controparte, nel ricorso accenni ad un “Regolamento per la disciplina della riscossione e per la semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento in materia di tributi comunali”, provvedendo ad allegarlo al ricorso al doc.
9. In proposito, è da evidenziare come non venga allegata e nemmeno citata la Delibera del C.C. di approvazione. La documentazione allegata fa presumere che il Comune abbia predisposto il Regolamento e tutta la documentazione necessaria ai fini della sua approvazione, che però non risulta essere poi effettivamente avvenuta. Infatti, la bozza di delibera di approvazione non contiene né la data, né il numero progressivo e la richiesta di pubblicazione è priva anch'essa della data e del numero di protocollo.
- Con riferimento al merito, è da rilevare che, anche nel caso in cui venisse fornita la prova della valida approvazione del regolamento in parola, lo stesso risulta aggiornato alle previsioni normative in vigore nell'anno 2000 e, pertanto, superate dalle modifiche intervenute. Infatti, nel corso di questi venticinque anni si sono susseguite numerose modifiche legislative che hanno interessato i tributi IMU, l'attuale TARI, nonché
l'istituto dell'autotutela.
In materia di autotutela, invece, deve richiamarsi la recente modifica intervenuta ad opera del D.Lgs. n.
219/2023 emanato in attuazione della L.111/2023, di cui si è già argomentato nella presente difesa.
Piena validità, efficacia e legittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 406 del
20/06/2025 – Rispetto della normativa di riferimento di cui alla L. 160/2019 e piena validità, efficacia e legittimità degli atti allo stesso prodromici.
Quanto alla mancata notifica dell'Accertamento prodromico, è da considerare integralmente quanto sostenuto nel primo motivo della presente memoria.
L'invalidità del preavviso di fermo in parola viene asseritamente desunta, anche dall'asserita mancanza del sollecito di pagamento, previsto dall'art. 1 comma 795, L. 160/2019 in caso di recupero coattivo di importi fino a 10.000,00 Euro. In fase di autotutela l'Ente impositore ha provveduto ad allegare alla comunicazione di rigetto della stessa (All.9 controdeduzioni) anche copia del sollecito di pagamento dell'avviso esecutivo n. 166 del 26/03/2021, regolarmente emesso e spedito al destinatario. Deve rilevarsi come il recapito del suddetto sollecito di pagamento sia avvenuto mediante posta ordinaria, in quanto tale documento non è un atto di esecuzione forzata, né un atto che richiede le formalità della notificazione ai sensi del codice di procedura civile o di altre leggi speciali in materia.
Infatti, l'art. 1, comma 795 L. 160/2019 recita testualmente “… gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore…”.
Pertanto, il sollecito di pagamento deve essere inviato al debitore e non “notificato” altrimenti sarebbe stato espressamente previsto mediante l'utilizzo della corretta terminologia. La giurisprudenza di merito ha precisato che tale atto ha una funzione meramente prodromica e informativa, e non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (CGT I grado di Benevento, sentenza n. 1027/2025). Diverse sentenze confermano, che il sollecito non provoca effetti di natura esecutiva. In tal senso, anche CGT 1 grado Reggio Calabria, sent. 3729/2024; CGT 1 grado Benevento, sent. 947/2024). Un argomento decisivo a favore della legittimità dell'invio tramite posta ordinaria si desume indirettamente dalla normativa secondaria e dalla giurisprudenza di merito che l'ha analizzata. Il DM. Del MEF del 14 aprile 2023, che disciplina le spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive, prevede espressamente un costo specifico e ridotto per i "solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della citata legge n. 160" (CGT 1 grado Benevento, sent. 1027/2025) e altre.
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- Il Ricorrente, con memoria del 21.01.2026 ha replicato.
- Mancato raggiungimento della prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 166 del
26.03.2021.
Secondo una corretta applicazione dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della corretta notificazione degli atti prodromici al preavviso di iscrizione di fermo n. 406/2025 grava sul Comune. Sussiste, infatti, principio consolidato di legittimità, per cui spetta sempre all'Ente impositore provare in giudizio la correttezza e tempestività della notifica dell'atto presupposto, laddove il contribuente sollevi la relativa eccezione con l'impugnazione dell'atto consequenziale (tra tutte, Cass.7156/2025; Sez. Un. 10012/2021; 6887/2016).
Nel caso de quo, il contribuente ha impugnato il predetto preavviso di fermo, assumendone la nullità, tra l'altro, per non essergli stato notificato l'avviso di accertamento prodromico sul quale trova il proprio fondamento.
L'Ente, peraltro, non ha assolto al proprio onere, non potendosi ritenere provata l'avvenuta notifica dell'accertamento. La documentazione depositata da controparte sul punto, infatti, si limita ad uno screenshot che, probabilmente, riproduce l'immagine di una schermata video relativa alla registrazione delle notifiche effettuate. Da esso si possono rilevare solo gli estremi del processo notificatorio indicato, dove, tra l'altro, i dati sono stati inseriti nel programma dal suo utilizzatore, a cui sono state abbinate le ricevute di accettazione e di consegna di una pec.
Anche volendo soprassedere sulla mancata attestazione di conformità con quanto risultante dalla riproduzione della schermata di cui alla produzione avversaria, dalla stessa non è possibile evincere il contenuto delle ricevute correlate alla pec attraverso la quale, secondo quanto affermato dall'Ente, sarebbe stato notificato l'accertamento n. 166/2021.
Da tener presente, al riguardo, le specificità del procedimento delle notifiche a mezzo pec (ndr.ripercorso analiticamente in Memoria), in particolare in merito all'attività di certificazione del Gestore della posta elettronica.
Ne consegue, che la correttezza dell'iter notificatorio può essere certificato esclusivamente dalle ricevute di invio e consegna ricevute dal mittente. Tale assunto, d'altra parte, è normativamente previsto dai commi 2 e 3 del DPR 68/2002.
Se a ciò si aggiunge, che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, come da principio di diritto univocamente applicato dalla giurisprudenza di merito e legittimità (ex plurimis Cass. 1144/2018; n. 33526/2019; n.7156/ 2025 e
Sez. Un.20012/2021), appare evidente che il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo in questa sede impugnato dovrà vedersi dichiarato nullo e/o annullato.
- Mancato invio del sollecito di pagamento -
Da considerare, come le sentenze della CGT I grado Benevento richiamate dal Comune, a sostegno della tesi per cui ai sensi del comma 795 dell'art1 Legge 160/2019, sarebbe onere dell'Ente impositore esclusivamente l'invio del sollecito di pagamento, non rilevando la ricezione dello stesso da parte del contribuente, non siano affatto attinenti alla questione per cui si discute. In tali pronunce, infatti, si disquisisce sul corretto importo da addebitare al contribuente a seconda della modalità di invio del sollecito, ma nulla il decidente esprime circa la validità dell'invio tramite posta prioritaria.
Il tema in questa sede affrontato è diverso, poiché il punto è che, lamentando il contribuente di non aver ricevuto il sollecito prescritto dalla normativa, previsto dalla norma quale atto prodromico necessario prima di avviare una procedura esecutiva e cautelare, grava sull'Ente impositore dimostrare di avervi adempiuto.
A questo punto, anche ove fosse corretta la tesi di controparte, spetterebbe comunque all'ente impositore agente in sollecito, provare l'invio. Controparte, al massimo, ha dimostrato di aver emesso il sollecito, ma non di averlo inviato.
- Inapplicabilità dell'imposta IMU sui beni oggetto dell'accertamento n.166/2021 -
Nelle proprie difese, il Comune nulla oppone all'eccepita violazione del comma 708 art 1 Legge 147/2013 avanzata dal ricorrente.
Ciò, evidentemente per il fatto che, quando ha contestato l'applicabilità dell'esenzione di cui alla norma sopra richiamata in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta IMU per gli anni
2013 e 2014, aventi oggetto gli stessi immobili di cui all'avviso di accertamento anno 2016 per cui si discute in questa sede, le Corti di I e II grado, hanno dato torto all'Ente, accogliendo il ricorso del contribuente.
- Sull'illegittimità dell'accertamento, a parere della scrivente, non può sollevarsi alcun dubbio -.
Controparte, priva di altre argomentazioni, si difende opponendo l'inoppugnabilità dell'accertamento per scadenza dei termini, ben consapevole della violazione di legge in cui è incorsa con l'emissione del provvedimento e tentando di valersi della mancata conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
Non è un caso, infatti, se il signor Ricorrente_1 non ha impugnato l'ultimo accertamento, che dovrebbe essergli stato notificato via pec, mentre aveva ricorso, contro quelli precedenti notificati via posta. Non avrebbe avuto altro motivo per non impugnare l'ennesimo avviso di accertamento, identico a quelli già annullati, e sulla base degli stessi motivi già accolti, anche in sede di gravame, se non quello di non essere a conoscenza dell'esistenza dell'atto impositivo.
Nel denegato caso in cui non ritenesse nullo il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo 406/2025, dovrebbe rimettere nei termini il contribuente per l'impugnazione dell'avviso di accertamento ad esso sotteso e dichiararne la nullità, come richiesto dal contribuente in via di subordine.
*************** - All'odierna udienza di trattazione, celebrata con partecipazione da remoto di entrambe le Parti;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso confermando le richieste come formulate in atti. Il
Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta parzialmente accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
- In via preliminare – Appare necessario, ai fini del decidere, seguire un ordine logico delle molteplici questione di diritto che si presentano nel caso di specie.
A) Quanto alla notifica dell'Avviso di accertamento n.166/2021, notif.nel marzo 2021, relativo all'IMU per l'anno 2016 -
La produzione della copia di schermata video del Sistema Informatico in uso presso il Comune resistente, rappresenta documento inidoneo a fornire la prova certa dell'avvenuto adempimento nelle date da esso
(documento) riscontrabili. La Cassazione, per anni è stata prevalente nell'affermare che la prova delle notifiche a mezzo PEC, sia valida esclusivamente mediante la produzione delle ricevute di accettazione del messaggio e di avvenuta consegna nella casella postale telematica del destinatario, con allegati i provvedimenti da notificare;
ciò per di più, in diverse decisioni, solo laddove le dette ricevute (non gli allegati) fossero in formato .eml o .msg (nello specifico, Cassazione, Ordin.14879 dep.02.06.2025).
Con la recentissima Ordin.1779 dep.26 gennaio 2026, la Corte di legittimità ha corretto il proprio orientamento, ritenendo bastevole il formato Pdf, ma pur sempre delle citate “Ricevute” (analogamente a quanto richiesto per le notifiche a mezzo posta raccomandata, nei casi di assenza temporanea, in cui è richiesta la produzione in giudizio della copia della CAD); non quindi, di un documento quale quello del resistente Comune, che non riproduce il contenuto delle ricevute rilasciate dal Gestore.
Pertanto, risulta non raggiunta la piena prova richiesta dal comma 5 bis dell'art.7 D.Lgs.546/92 (in connessione con l'art.2697 cod.civ.), in specie in quanto “insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale” la correttezza procedimentale dell'adempimento. Con conseguente invalidità dell'Accertamento n.166 del 2021, peraltro non sanata da tempestiva impugnazione.
Accertamento da ritenersi impugnabile nella presente sede, essendo atto presupposto al Preavviso di Fermo.
B) Dalla detta invalidità, consegue anche il mancato raggiungimento della definitività dell'Accertamento in questione. Da tale vizio, infatti, è da ritenere che il Sig.Ricorrente_1 abbia avuta effettiva notizia dell'Atto impositivo IMU per l'anno 2016, solamente in una con la notifica del Preavviso di Fermo, che rappresenta atto cautelare della fase di riscossione del tributo;
ciò, analogamente all'ipotesi di impugnazione di una intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo
(emessi da AdE Riscossione) e delle cartelle/accertamenti prodromici, per mancata o invalida notifica di questi ultimi;
ipotesi che consente il contraddittorio anche sugli atti presupposti (esteso anche al merito, ove sia appurato il vizio di notifica e questo sia eccepito contro il primo atto successivo della riscossione). Tanto, nel caso di specie, non essendo sicura – almeno ai fini della tutela processuale – nemmeno la ricezione del Sollecito/Invito ad adempiere, asseritamente spedito per posta ordinaria.
C) Quanto al merito della pretesa per IMU 2016 -
Da riportare le medesime ragioni che hanno condotto questo Giudice tributario (allora CTP) ad accogliere parzialmente le censure dell'odierno Ricorrente, quanto alle annualità 2013 e 2014. Periodi d'imposta da ritenere coperti dal giudicato (in particolare il 2013, che ha visto conforme la decisione di appello); non essendo stato nulla eccepito al riguardo, dal Comune resistente.
In particolare, secondo parte motiva della sentenza del 3 maggio 2021, per l'annualità 2014, che ha ritenuto:
“1. che, l'ammissione all'agevolazione sia da connettere alla corretta qualificazione catastale dell'immobile.
Proprio come affermato dalle SSUU, con la sent.18565 del 2009 (ribadita da numerose pronunce, fra le quali da ultime, la n.2803/2019 e la n.26393 dell'ottobre 2019);
2.che, al fine di compiere un'adeguata valutazione della questione, necessita prendere le mosse da quanto stabilito dall'art.7, comma 2 bis, e comma 2 quater, del DL.13.05.2011 n.79, conv.con L.106/2011. La norma ha previsto come, ai fini del riconoscimento della ruralità di un'unità immobiliare, il contribuente abbia la facoltà (da esercitare entro il 30 settembre 2011) di presentare istanza per la variazione della categoria esistente, in A/6 (per le abitazioni) e in D/10 (per i fabbricati strumentali). Alla domanda, dovendosi allegare autocertificazione (del titolare del bene), in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.9 del DL.557/1993, conv.in L.133/94 e ss.modifiche;
3. che, tuttavia, a differenza di quanto previsto in tema di ICI, con l'entrata in vigore della normativa IMU (in specie dell'art.13, co.14 bis, del DL201/2011 conv.in L.214/2011), è stato previsto che, le domande di variazione di cui al DL.70/2011 producessero, "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo";
4. che, in base al Decreto del MEF, 26 luglio 2012, come integrato dalla Circolare n.2/T/2012, in tema di regolazione del procedimento per il riconoscimento del carattere di "ruralità", è consentito iscrivere i fabbricati diversi da quelli censibili nella Categ.D/10, in base alle regole ordinarie, a meno che la perdita dei requisiti di ruralità non faccia cambiare la destinazione del bene tanto da necessitare di un nuovo classamento. Per tali fabbricati (censiti nelle altre categorie, eccezion fatta la D), viene apposta una specifica annotazione agli atti del AS, dopo che l'Ufficio abbia eseguita la verifica "anche a campione", della verità di quanto autocertificato da contribuente;
5. che, pertanto, sia diversa la soluzione per i fabbricati di Categ.D (ad eccezione di quelli in Categ.D/10).
Per questi, non è sufficiente la verifica e l'annotazione a AS, ma necessita chiedere l'attribuzione della D/10, pur potendo utilizzare la procedura Docfa "semplificata", di cui all'allegato tecnico unito alla Circ.2/ T/2012;
6. che, a conferma della legittimità di tale modifica procedimentale per il riconoscimento del carattere "rurale" di un immobile, a fini esentativi IMU, sta anche quanto affermato dalla Cassazione, Sez.VI^, del 29.05.2019, dep.17.10.19 n.26393. La Corte, ha fatto rilevare come la Consulta, con Ordin.115/2015, abbia dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art.2 co.5 ter, DL.102/2013, nella parte che fa retroagire gli effetti dell'accoglimento/conferma delle domande per ottenere la ruralità, ai cinque anni antecedenti. In specie, laddove il giudice remittente, aveva omesso di esaminare le conseguenze della regolamentazione del procedimento di annotazione della "ruralità", come resa con il DM.26 luglio 2012, in particolare dall'art.1, comma 2 e dall'art.4 (verifica delle domande e delle autocertificazioni).
C) In conclusione, per le unità a destinazione abitativa non serve variare la categoria catastale essendo sufficiente l'annotazione di ruralità (così, come per quelle censite nelle categorie ordinarie riconosciute a destinazione strumentale). Diversamente, per i fabbricati strumentali a destinazione speciale (categ.D), salvo quelli già in D/10, necessita il cambio di qualificazione catastale.
D) Tanto precisato, nel caso oggetto della presente contesa, le unità abitative di Categ.A/3 hanno tutte ottenuto il riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio, della qualità di "rurali". Come rilevabile dalle annotazioni in calce alle visure storiche degli immobili prodotte da Ricorrente, datate 19.11 e 21.11.2018.”.
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D) Quanto alla valenza di ne bis in idem -parziale- delle pronunce di questo Giudice tributario, per gli anni 2013 e 2014.
Da evidenziare come, dovendosi ritenere definitive le sentenze richiamate da Ricorrente, esse rappresentino un giudicato che impedisce, oggi, di ridiscutere le medesime questioni già a quel tempo affrontate e decise.
Tanto poiché, sebbene ogni periodo di imposta sia autonomo, non può eludersi la circostanza che, ancora nella presente vertenza, il Comune insista sulle medesime questioni di diritto e di fatto sulla cui base erano stati emessi gli Accertamenti per le dette annualità. Ragioni, che in nulla appaiono diverse dalla lettura dell'Accertamento per il 2016, oggetto della presente vertenza, in forza dei punti di censura posti e argomentati dal Ricorrente, quanto alla fondatezza della pretesa per l'anno 2016.
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- Ne bis in idem parziale, poiché il Ricorrente pretende anche l'applicazione dell'esenzione dell'unità abitativa di Categ.A/2, che le sentenze precedenti hanno escluso. Richiesta fondata su motivo non presente nei precedenti contenziosi, ossia: - l'essere, l'alloggio, l'abitazione principale del Contribuente, odierno ricorrente.
La formulata domanda è tuttavia da respingere. Come correttamente fatto rilevare dal Comune, nel 2016,
l'immobile era di proprietà del defunto Padre del ricorrente;
il Defunto, in forza della scrittura privata di comodato gratuito con il Figlio, aveva diritto solo all'applicazione di una aliquota ridotta al 7,60 per mille.
Agevolazione applicata, come riscontrabile in calce all'annotazione degli estremi catastali, dal 1°gennaio sino al 31 dicembre 2016.
E) Quanto alla eventuale decadenza dell'azione impositiva e/o prescrizione dell'Imposta.
Nessuna delle citate eccezione può essere fatta valere, in quanto il Ricorrente non ne ha fatto espressa materia di censura. Il Giudice tributario, infatti, non può rilevare d'ufficio: - né la decadenza – come da
Cassazione, Ordin.28.11.2017 n.28467 -, trattandosi di diritto personalissimo del soggetto passivo, che la deve eccepire;
- né la prescrizione – come da Cassazione, Ordin.25.03.2024, n.8034 – in quanto trattasi di “… Eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, da proporsi nella prima difesa …”. Principio generale tratto dall'art.2938 cod.civ..
F) Quanto alla illegittimità del Preavviso di Fermo Amministrativo .
Tale Provvedimento cautelare, assunto nella fase della Riscossione, per un verso non rappresenta attivazione di una fase esecutiva vera e propria, per cui non deve essere preceduta da alcuna Intimazione di pagamento ex art.50 del DPR.602/1973; per un altro non aveva ragione di essere, in conseguenza della non definitività della pretesa per IMU anno 2016, di cui all'Accertamento n.166/2021.
Esso pertanto, deve essere annullato. Non essendovi, peraltro, alcun nocumento agli interessi di tutela delle entrate fiscali del Comune;
questi, potranno essere tutelati, una volta che la pretesa IMU 2016, come rideterminata a seguito della presente pronuncia, divenga definitiva.
G) Da compensare le spese di giudizio, stante il parziale accoglimento del ricorso. E' tuttavia da stigmatizzare il fatto, che la presente vertenza potesse essere evitata laddove, intervenendo in autotutela – sebbene discrezionale, ai sensi dell'art.10 quater, comma 2, L. 27/07/2000 n. 212 -, il Comune si fosse allineato al dispositivo delle sentenze per gli anni 2013 e 2014; lasciando al Contribuente la sola scelta, se insistere nella ulteriore richiesta di esenzione dell'abitazione (A/2) in cui aveva la detenzione ma non la titolarità (nel
2016), oppure chiudere un contenzioso annoso e defatigante per entrambi i Soggetti contrapposti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso: a) annulla il preavviso di fermo amministrativo;
b) annulla l'accertamento n. 166 del 26/03/2021, per Imu anno 2016, limitatamente alle unità abitative di categ. A/3; c) conferma la pretesa quanto all'abitazione di categ. A/2, di cui a dati catastali_1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.