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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19362 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di: AL SA ED nato a (KUWAIT) il 08/01/1977 avverso l'ordinanza del 16/01/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME di GENOVA Udita la relazione svolta dal Consigliere RI LE EL;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l’avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in difesa di Al AL ED, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Samuele Zucchini del Foro di Firenze, in difesa di Al AL ED, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19362 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Genova ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato a Al AL ED la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., perché, in quanto membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas e componente del consiglio di amministrazione della European Palestinians FE, nonché dipendente della Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (A.B.S.P.P.) dal luglio 2011 al settembre 2019, nonché dal luglio 2024 in poi, e referente per Firenze e la Toscana, operava per la raccolta di fondi a fini umanitari per la popolazione palestinese, in realtà destinati in parte rilevante al finanziamento di HAMAS o di associazioni ad essa collegate o dalla stessa controllate, contribuendo consapevolmente alla attività dell’organizzazione terroristica. 2. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 240 cod. proc. pen. con riguardo alla mancata utilizzazione dei documenti informativi israeliani. Il ricorrente premette che tra i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato vi è il suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della European Palestinians FE, la quale, in tesi accusatoria, farebbe parte al comparto estero di Hamas e il cui presidente era stato fino al 2021 AJ Al ZE, il quale avrebbe ricoperto il ruolo di vertice europeo dell’organizzazione terroristica. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha ritenuto che la natura della European Palestinians FE e il ruolo di AJ Al ZE erano stati desunti dal GIP unicamente sulla base di documenti di informativi israeliani ritenuti inutilizzabili, in quanto provenienti da fonte anonima. Essi, infatti, erano stati raccolti e trasmessi da un «vettore anonimo» identificato con la sigla AVI. Secondo il Pubblico ministero ricorrente tale valutazione sarebbe errata, in quanto non si tratterebbe di fonte anonima in senso tecnico, ma di fonte «anonimizzata». Invero tali documenti sarebbero stati trasmessi da un soggetto «noto come AVI, i cui dettagli personali rimangono riservati», capo della Divisione ricerca e valutazione del NBCTF (Ufficio nazionale per il contrasto al finanziamento del terrorismo), e accompagnati da un affidavit sottoscritto in data 1° aprile 2025 3 dalla Sovrintendente della Polizia nazionale israeliana, capo dell’unità di assistenza legale internazionale che confermava che “AVI” aveva sottoscritto il documento di trasmissione in sua presenza. Il ricorrente sostiene che l’anonimizzazione della fonte incide solo sulla individuazione della persona fisica, ma non sulla riferibilità dell’attività ad un determinato apparato. Inoltre, il nostro ordinamento prevede ipotesi in cui l’identità di chi rende dichiarazioni o compie atti investigativi viene protetta, come nel caso di cui all’art. 497, comma 2-bis cod. proc. pen. ovvero nell’ipotesi di cui all’art. 31, comma 1-quater, d.l. n. 48 del 2025, con riguardo al personale dei servizi di intelligence. Il ricorrente rileva, inoltre, che il funzionario AVI avrebbe proceduto solo alla collazione e classificazione dei documenti trasmessi, nonché alla indicazione della loro provenienza e alla attestazione di autenticità degli stessi. Si evidenzia, altresì, che la trasmissione sarebbe avvenuta secondo le linee guida formate dal Comitato del Consiglio d’Europa per la lotta al terrorismo nel 2024, e l’International Institute for Justice and the Rule of Law. Denuncia, infine, l’erroneità del richiamo fatto dal Tribunale al principio del contraddittorio, il quale non verrebbe in rilievo nella fase delle indagini preliminari, così come della denunciata mancanza di un verbale di sequestro, trattandosi di documenti acquisiti al di fuori di un processo, nel corso di operazioni militari. Sotto altro profilo, il Pubblico ministero evidenzia come la valutazione circa l’utilizzabilità della documentazione trasmessa vada effettuata tenendo conto della circostanza che si tratta di atti provenienti dall’estero, i quali si presumono formati legittimamente secondo la legge dello Stato di provenienza;
il controllo del giudice italiano sarebbe limitato alla compatibilità del singolo atto con i principi fondamentali dell’ordinamento, e in particolare del diritto di difesa, e non si potrebbe tradurre in un sindacato generale sull’ordinamento dello Stato estero. Con specifico riguardo alla posizione di Al AL, dai documenti “AVI” emergerebbe che AJ Al ZE era “il capo dell’Arena europea” di Hamas, e che esisteva una diretta relazione tra la European Palestinians FE e Hamas. Tali dati troverebbero inoltre riscontro nelle conversazioni intercettate nell’ambito del presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento della prova per omissione e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’intercettazione della conversazione intercorsa tra Al AL e il coindagato NN MM, nella quale costui gli riferiva di un incontro avuto con esponenti apicali di Hamas, e che confermerebbe l’appartenenza di Al AL all’organizzazione terroristica. Neppure avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese durante l’interrogatorio 4 avanti al Pubblico ministero da altro coindagato, BU IA HA, il quale ha affermato che Al AL faceva parte di Hamas. Tali dichiarazioni, unitamente alle altre emergenze investigative, attesterebbero la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato. 4. L’avv. Nicola Canestrini, difensore di Al AL ED, ha depositato una memoria con la quale contesta la qualificazione, operata dal Pubblico ministero, dei documenti AVI di provenienza israeliana come fonte “anonimizzata” e non anonima, sostenendo che deve trovare applicazione l’art. 203 cod. proc. pen., che tutela il diritto della difesa a confrontarsi con la fonte delle informazioni e che è espressione del principio generale di verificabilità delle fonti probatorie, il quale ha fondamento sia negli artt. 24 e 111 Cost., sia nell’art. 6 CEDU ed è affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Rileva, inoltre, che il comma 1-bis dell’art. 203 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, l. n. 63 del 2001, estende il divieto di utilizzabilità delle fonti anonime a tutte le fasi del procedimento, compresa quella cautelare e che le disposizioni concernenti gli agenti sotto copertura richiamate dal Pubblico ministero atterrebbero ad ipotesi diversa, in quanto in quel caso la protezione dell’identità sarebbe autorizzata dall’autorità giudiziaria italiana, la quale, comunque, conoscerebbe la vera identità del soggetto. Sotto altro profilo deduce l’inutilizzabilità dei documenti “AVI”, in quanto pervenuti e acquisiti in modo convenzionalmente illegittimo, non essendo stati rispettati i canali di trasmissione previsti dall’art. 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, il quale prevede che la trasmissione possa avvenire o attraverso il Ministero della giustizia oppure direttamente tra autorità giudiziarie, le quali devono essere formalmente e specificamente individuate tramite dichiarazione formale resa al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Nel caso di specie, tra le autorità indicate nella dichiarazione effettuata dallo Stato di Israele non compare la Polizia israeliana, né la NBCTF e l’ISA che nel procedimento in esame hanno trasmesso i documenti “AVI”. Al tal fine non sarebbe rilevante l’atto normativo secondario del Ministro della Giustizia israeliano del 2003, con cui la Polizia sarebbe stata «delegata» a operare quale autorità competente, attenendo a profili interni all’ordinamento nazionale. Neppure sarebbero stati rispettati gli standard internazionali elaborati dal Eurojust, dal Consiglio d’Europa e dall’International Institute for Justice and the Rule of Law in relazione alle condizioni minime di utilizzabilità della cd. battlefield evidence. 5 Sussisterebbe il rischio strutturale di contaminazione derivante da pratiche sistematiche di tortura, documentate da organismi internazionali, il quale imporrebbe l’esclusione del materiale probatorio raccolto dallo Stato di Israele. Si deduce altresì la nullità per incompletezza del fascicolo ex art. 178, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., mancando la documentazione degli scambi integrali tra le autorità italiane e israeliane, in violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. 5. L’avv. Samuele Zucchini, difensore dell’indagato, ha depositato una memoria, nella quale, replicando alle censure svolte nel ricorso, evidenzia che l’inutilizzabilità patologica dei documenti di provenienza israeliana ritenuta dal Tribunale del riesame, ne precluderebbe qualunque uso processuale e dunque anche in presenza di presunti riscontri con altra documentazione o con le conversazioni intercettate e richiamate nel ricorso. Deduce inoltre l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso in quanto contenente censure di merito non proponibili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586 del codice di rito. L’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Affinché la censura possa superare il vaglio di ammissibilità è perciò necessario che con l’impugnazione il ricorrente illustri gli elementi che sono alla base della censura formulata con riguardo alla specifica situazione concreta dedotta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso in esame, il Pubblico ministero, dopo aver svolto argomentazioni a sostegno della utilizzabilità dei documenti “AVI”, affermando che non si tratterebbe di documenti anonimi, ma “anonimizzati”, ha richiamato documenti che attesterebbero il collegamento tra la European Palestinians FE e Hamas, e che troverebbero riscontro nelle conversazioni intercettate nel presente 6 procedimento e intercorse tra soggetti diversi dall’indagato. Tuttavia, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare come il materiale richiamato, è più in generale i documenti “AVI”, di cui ha contestato la declaratoria di inutilizzabilità, siano idonei ad incidere sulla specifica posizione dell’indagato e sul complessivo compendio indiziario, già valutato dal Tribunale del riesame, integrando gravi indizi di colpevolezza a suo carico, tali da superare le valutazioni da quello espresse e fondare l’applicazione della misura cautelare. Ne consegue che la censura svolta si risolve in una confutazione generica e astratta della decisione del riesame e risulta perciò inammissibile. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di valutare una prova decisiva, costituita dall’intercettazione di una conversazione intercorsa tra l’indagato e il presidente della European Palestinians FE, indiziato di appartenere ad Hamas, nonché dalle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio da parte del coindagato BU IA HA. 3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Sono pertanto inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, [...], Rv. 270071 - 01). Nella specie il Pubblico ministero ricorrente non ha allegato gli atti richiamati, né ne ha effettuato l’integrale trascrizione nel corpo del ricorso, sicché la censura risulta priva del necessario requisito di autosufficienza. 3.2. In ogni caso tale doglianza propone censure eminentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la censura è in realtà diretta a 7 richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, [...], Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito ai contenuti delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dal coindagato. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 3.3. Esclusa, dunque, l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio indiziario, occorre evidenziare che, nella specie, l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà. Dopo aver valutato il complessivo compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha ritenuto che esso non attestasse in modo univoco che la European Palestinians FE (del cui consiglio di amministrazione l’indagato era stato membro) appartenesse al comparto estero di Hamas, atteso che tale conclusione era fondata unicamente sui documenti di provenienza israeliana ritenuti inutilizzabili. Ha altresì escluso che emergessero elementi comprovanti che Al AL aveva accesso alla contabilità della ABSPP, cui pure aveva conferito il denaro raccolto per conto della stessa, né che egli fosse consapevole delle finalità di tale associazione, consistenti – secondo la prospettazione accusatoria – nel sostegno alla lotta armata di Hamas e condivise tra un gruppo ristretto di partecipi all’associazione. Il Tribunale, di contro, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia rendevano una versione alternativa dei fatti logica e verosimile, tale da indebolire il quadro indiziario a suo carico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso l’08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LE EL CA TO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l’avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in difesa di Al AL ED, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Samuele Zucchini del Foro di Firenze, in difesa di Al AL ED, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19362 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Genova ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato a Al AL ED la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., perché, in quanto membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas e componente del consiglio di amministrazione della European Palestinians FE, nonché dipendente della Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (A.B.S.P.P.) dal luglio 2011 al settembre 2019, nonché dal luglio 2024 in poi, e referente per Firenze e la Toscana, operava per la raccolta di fondi a fini umanitari per la popolazione palestinese, in realtà destinati in parte rilevante al finanziamento di HAMAS o di associazioni ad essa collegate o dalla stessa controllate, contribuendo consapevolmente alla attività dell’organizzazione terroristica. 2. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 240 cod. proc. pen. con riguardo alla mancata utilizzazione dei documenti informativi israeliani. Il ricorrente premette che tra i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato vi è il suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della European Palestinians FE, la quale, in tesi accusatoria, farebbe parte al comparto estero di Hamas e il cui presidente era stato fino al 2021 AJ Al ZE, il quale avrebbe ricoperto il ruolo di vertice europeo dell’organizzazione terroristica. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha ritenuto che la natura della European Palestinians FE e il ruolo di AJ Al ZE erano stati desunti dal GIP unicamente sulla base di documenti di informativi israeliani ritenuti inutilizzabili, in quanto provenienti da fonte anonima. Essi, infatti, erano stati raccolti e trasmessi da un «vettore anonimo» identificato con la sigla AVI. Secondo il Pubblico ministero ricorrente tale valutazione sarebbe errata, in quanto non si tratterebbe di fonte anonima in senso tecnico, ma di fonte «anonimizzata». Invero tali documenti sarebbero stati trasmessi da un soggetto «noto come AVI, i cui dettagli personali rimangono riservati», capo della Divisione ricerca e valutazione del NBCTF (Ufficio nazionale per il contrasto al finanziamento del terrorismo), e accompagnati da un affidavit sottoscritto in data 1° aprile 2025 3 dalla Sovrintendente della Polizia nazionale israeliana, capo dell’unità di assistenza legale internazionale che confermava che “AVI” aveva sottoscritto il documento di trasmissione in sua presenza. Il ricorrente sostiene che l’anonimizzazione della fonte incide solo sulla individuazione della persona fisica, ma non sulla riferibilità dell’attività ad un determinato apparato. Inoltre, il nostro ordinamento prevede ipotesi in cui l’identità di chi rende dichiarazioni o compie atti investigativi viene protetta, come nel caso di cui all’art. 497, comma 2-bis cod. proc. pen. ovvero nell’ipotesi di cui all’art. 31, comma 1-quater, d.l. n. 48 del 2025, con riguardo al personale dei servizi di intelligence. Il ricorrente rileva, inoltre, che il funzionario AVI avrebbe proceduto solo alla collazione e classificazione dei documenti trasmessi, nonché alla indicazione della loro provenienza e alla attestazione di autenticità degli stessi. Si evidenzia, altresì, che la trasmissione sarebbe avvenuta secondo le linee guida formate dal Comitato del Consiglio d’Europa per la lotta al terrorismo nel 2024, e l’International Institute for Justice and the Rule of Law. Denuncia, infine, l’erroneità del richiamo fatto dal Tribunale al principio del contraddittorio, il quale non verrebbe in rilievo nella fase delle indagini preliminari, così come della denunciata mancanza di un verbale di sequestro, trattandosi di documenti acquisiti al di fuori di un processo, nel corso di operazioni militari. Sotto altro profilo, il Pubblico ministero evidenzia come la valutazione circa l’utilizzabilità della documentazione trasmessa vada effettuata tenendo conto della circostanza che si tratta di atti provenienti dall’estero, i quali si presumono formati legittimamente secondo la legge dello Stato di provenienza;
il controllo del giudice italiano sarebbe limitato alla compatibilità del singolo atto con i principi fondamentali dell’ordinamento, e in particolare del diritto di difesa, e non si potrebbe tradurre in un sindacato generale sull’ordinamento dello Stato estero. Con specifico riguardo alla posizione di Al AL, dai documenti “AVI” emergerebbe che AJ Al ZE era “il capo dell’Arena europea” di Hamas, e che esisteva una diretta relazione tra la European Palestinians FE e Hamas. Tali dati troverebbero inoltre riscontro nelle conversazioni intercettate nell’ambito del presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento della prova per omissione e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’intercettazione della conversazione intercorsa tra Al AL e il coindagato NN MM, nella quale costui gli riferiva di un incontro avuto con esponenti apicali di Hamas, e che confermerebbe l’appartenenza di Al AL all’organizzazione terroristica. Neppure avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese durante l’interrogatorio 4 avanti al Pubblico ministero da altro coindagato, BU IA HA, il quale ha affermato che Al AL faceva parte di Hamas. Tali dichiarazioni, unitamente alle altre emergenze investigative, attesterebbero la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato. 4. L’avv. Nicola Canestrini, difensore di Al AL ED, ha depositato una memoria con la quale contesta la qualificazione, operata dal Pubblico ministero, dei documenti AVI di provenienza israeliana come fonte “anonimizzata” e non anonima, sostenendo che deve trovare applicazione l’art. 203 cod. proc. pen., che tutela il diritto della difesa a confrontarsi con la fonte delle informazioni e che è espressione del principio generale di verificabilità delle fonti probatorie, il quale ha fondamento sia negli artt. 24 e 111 Cost., sia nell’art. 6 CEDU ed è affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Rileva, inoltre, che il comma 1-bis dell’art. 203 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, l. n. 63 del 2001, estende il divieto di utilizzabilità delle fonti anonime a tutte le fasi del procedimento, compresa quella cautelare e che le disposizioni concernenti gli agenti sotto copertura richiamate dal Pubblico ministero atterrebbero ad ipotesi diversa, in quanto in quel caso la protezione dell’identità sarebbe autorizzata dall’autorità giudiziaria italiana, la quale, comunque, conoscerebbe la vera identità del soggetto. Sotto altro profilo deduce l’inutilizzabilità dei documenti “AVI”, in quanto pervenuti e acquisiti in modo convenzionalmente illegittimo, non essendo stati rispettati i canali di trasmissione previsti dall’art. 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, il quale prevede che la trasmissione possa avvenire o attraverso il Ministero della giustizia oppure direttamente tra autorità giudiziarie, le quali devono essere formalmente e specificamente individuate tramite dichiarazione formale resa al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Nel caso di specie, tra le autorità indicate nella dichiarazione effettuata dallo Stato di Israele non compare la Polizia israeliana, né la NBCTF e l’ISA che nel procedimento in esame hanno trasmesso i documenti “AVI”. Al tal fine non sarebbe rilevante l’atto normativo secondario del Ministro della Giustizia israeliano del 2003, con cui la Polizia sarebbe stata «delegata» a operare quale autorità competente, attenendo a profili interni all’ordinamento nazionale. Neppure sarebbero stati rispettati gli standard internazionali elaborati dal Eurojust, dal Consiglio d’Europa e dall’International Institute for Justice and the Rule of Law in relazione alle condizioni minime di utilizzabilità della cd. battlefield evidence. 5 Sussisterebbe il rischio strutturale di contaminazione derivante da pratiche sistematiche di tortura, documentate da organismi internazionali, il quale imporrebbe l’esclusione del materiale probatorio raccolto dallo Stato di Israele. Si deduce altresì la nullità per incompletezza del fascicolo ex art. 178, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., mancando la documentazione degli scambi integrali tra le autorità italiane e israeliane, in violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. 5. L’avv. Samuele Zucchini, difensore dell’indagato, ha depositato una memoria, nella quale, replicando alle censure svolte nel ricorso, evidenzia che l’inutilizzabilità patologica dei documenti di provenienza israeliana ritenuta dal Tribunale del riesame, ne precluderebbe qualunque uso processuale e dunque anche in presenza di presunti riscontri con altra documentazione o con le conversazioni intercettate e richiamate nel ricorso. Deduce inoltre l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso in quanto contenente censure di merito non proponibili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586 del codice di rito. L’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Affinché la censura possa superare il vaglio di ammissibilità è perciò necessario che con l’impugnazione il ricorrente illustri gli elementi che sono alla base della censura formulata con riguardo alla specifica situazione concreta dedotta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso in esame, il Pubblico ministero, dopo aver svolto argomentazioni a sostegno della utilizzabilità dei documenti “AVI”, affermando che non si tratterebbe di documenti anonimi, ma “anonimizzati”, ha richiamato documenti che attesterebbero il collegamento tra la European Palestinians FE e Hamas, e che troverebbero riscontro nelle conversazioni intercettate nel presente 6 procedimento e intercorse tra soggetti diversi dall’indagato. Tuttavia, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare come il materiale richiamato, è più in generale i documenti “AVI”, di cui ha contestato la declaratoria di inutilizzabilità, siano idonei ad incidere sulla specifica posizione dell’indagato e sul complessivo compendio indiziario, già valutato dal Tribunale del riesame, integrando gravi indizi di colpevolezza a suo carico, tali da superare le valutazioni da quello espresse e fondare l’applicazione della misura cautelare. Ne consegue che la censura svolta si risolve in una confutazione generica e astratta della decisione del riesame e risulta perciò inammissibile. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di valutare una prova decisiva, costituita dall’intercettazione di una conversazione intercorsa tra l’indagato e il presidente della European Palestinians FE, indiziato di appartenere ad Hamas, nonché dalle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio da parte del coindagato BU IA HA. 3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Sono pertanto inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, [...], Rv. 270071 - 01). Nella specie il Pubblico ministero ricorrente non ha allegato gli atti richiamati, né ne ha effettuato l’integrale trascrizione nel corpo del ricorso, sicché la censura risulta priva del necessario requisito di autosufficienza. 3.2. In ogni caso tale doglianza propone censure eminentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la censura è in realtà diretta a 7 richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, [...], Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito ai contenuti delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dal coindagato. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 3.3. Esclusa, dunque, l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio indiziario, occorre evidenziare che, nella specie, l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà. Dopo aver valutato il complessivo compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha ritenuto che esso non attestasse in modo univoco che la European Palestinians FE (del cui consiglio di amministrazione l’indagato era stato membro) appartenesse al comparto estero di Hamas, atteso che tale conclusione era fondata unicamente sui documenti di provenienza israeliana ritenuti inutilizzabili. Ha altresì escluso che emergessero elementi comprovanti che Al AL aveva accesso alla contabilità della ABSPP, cui pure aveva conferito il denaro raccolto per conto della stessa, né che egli fosse consapevole delle finalità di tale associazione, consistenti – secondo la prospettazione accusatoria – nel sostegno alla lotta armata di Hamas e condivise tra un gruppo ristretto di partecipi all’associazione. Il Tribunale, di contro, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia rendevano una versione alternativa dei fatti logica e verosimile, tale da indebolire il quadro indiziario a suo carico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso l’08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LE EL CA TO