Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19362
CASS
Sentenza 27 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Utilizzo documenti informativi israeliani

    Il ricorso è inammissibile per genericità, poiché il Pubblico ministero non ha specificato come il materiale richiamato, in particolare i documenti 'AVI', siano idonei a incidere sulla posizione dell'indagato e sul compendio indiziario, risolvendosi in una confutazione generica e astratta della decisione del riesame.

  • Inammissibile
    Travisamento della prova per omissione e illogicità della motivazione

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti richiamati né effettuato la loro integrale trascrizione. Inoltre, la doglianza propone censure eminentemente in fatto, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, e non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione errata basata su una valutazione asseritamente sbagliata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19362
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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