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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4100/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile n. R.G. 4100/2023 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26.06.2023 da e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2 Avv.ti Umberto Giovannoni e Silvia Bettella ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Filipponi
[...] CONVENUTA OPPOSTA nei confronti di in persona della procuratrice Controparte_2 CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi INTERVENUTA e di
CP_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
, con il patrocinio dell'Avv. Aida Zarlenga Controparte_5 TERZA CHIAMATA Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1242/2023 Ing. e n. 2852/2023 del Tribunale di Padova in data 02.05.2023, notificato il 17.05.2023.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente per l'udienza tenutasi in data 23 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Controparte_1 ha agito in via monitoria nei confronti dei
[...] signori e per il pagamento da Parte_1 Parte_2 parte degli stessi, in qualità di fideiussori, della somma di
€ 132.080,95, di cui € 127.795,23 a titolo di capitale residuo e € 4.285,72 a titolo di interessi e spese, oltre interessi al
1 tasso contrattualmente previsto del 3,68% dal 16.02.23 al saldo effettivo a titolo di saldo passivo del contratto di mutuo ipotecario n. 504644 (doc. 2 fascicolo monitorio) contratto dai signori e in CP_4 Controparte_5 qualità di obbligati principali. Il Tribunale di Padova, in data 02.05.2023, ha emesso in favore di Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1242/23
[...] provvisoriamente esecutivo per la somma di € 132.080,95, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito del 3,68% dal 16.02.23 al saldo effettivo, oltre alle spese di procedura liquidate in € 2.242,00 per compenso professionale, a € 407,00 per esborsi ed € 27,00 per bolli ed oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alle successive spese occorrende. e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto, lamentando l'inefficacia della fideiussione da loro prestata per violazione dell'art. 33, comma 2, lettere t) del codice del consumo, sostenendo che nel rapporto contrattuale oggetto di causa rivestivano la figura di “consumatori”, essendo i genitori di uno dei due obbligati principali,
mentre la Banca rivestiva la figura di CP_6
“professionista”, e che la Banca opposta aveva azionato nei loro confronti la fideiussione inserita nella clausola n. 5 del mutuo ipotecario sottoscritto dal figlio e CP_4 da Controparte_5 Tale clausola, che deroga all'art. 1957 Cod. Civ., sarebbe da ritenersi vessatoria, e quindi nulla. Hanno sostenuto che la Banca non aveva preventivamente notificato alcun atto giudiziario agli obbligati principali e nel termine di sei mesi CP_4 Controparte_5 dalla scadenza dell'obbligazione garantita e/o dalla decadenza del beneficio del termine prescritto dall'art. 1957 Cod. Civ., e che tale termine era, pertanto, inutilmente decorso, con cessazione di ogni obbligo degli opponenti nei confronti della banca convenuta opposta. Hanno eccepito la violazione delle regole di trasparenza ex art. 117 TUB per la mancata produzione da parte della CP_1 della proiezione del piano di ammortamento allegata al contratto e per la mancata indicazione dell'importo della rata di ammortamento per cui, all'atto della stipula del mutuo, la parte mutuataria non era stata messa nelle condizioni di conoscere quale tipologia di ammortamento fosse stata applicata al mutuo e quale fosse il regime di capitalizzazione adottato, ossia se composto o semplice. Nel piano di ammortamento prodotto con il procedimento monitorio (doc. 5b fascicolo monitorio) la metodologia di calcolo delle rate non era intelligibile, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato dalla CP_1 Hanno chiesto la sospensione del procedimento per il mancato esperimento della procedura di mediazione stragiudiziale, rilevando l'applicabilità alla controversia dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2 Hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva dei signori e in CP_4 Controparte_5 qualità di obbligati principali, ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dei loro obblighi di pagamento in favore della Controparte_1 e della nullità, in base al combinato
[...] disposto ex artt. 1815 Cod. Civ. e 117 TUB, del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 07.10.2008 avanti il Notaio in Padova Nicoletta Spina n. 30333 di Rep. e N. 5219 di Racc. La convenuta Controparte_1 non si è costituita e con decreto
[...] del 03.01.2024 il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia. Con comparsa del 15.12.2023 è intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la società per la cartolarizzazione dei crediti in persona Controparte_2 della procuratrice in qualità di cessionaria di CP_3 un portafoglio di crediti originariamente vantati da
[...]
Controparte_7
intervenuta con atto del 29.06.2023 e pubblicato
[...] in G.U. Parte Seconda n. 83 del 15.07.2023 (doc. 2 intervenuta), sostenendo di avere acquistato a titolo oneroso e pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco vantanti da Controparte_7 e di avere, con atto del Notaio
[...] del 13.05.2016, rep. 16876, racc. 9151, Persona_1 registrato a Milano 4 il 17.05.2016 al n. 27146 Serie 1T, conferito a procura per la gestione e il recupero CP_3 dei crediti e dei diritti collegati. Ha dedotto di essere titolare del credito originariamente vantato dalla Banca nei confronti di e di CP_4 di cui all'atto di mutuo del Notaio Controparte_5 del 07.10.2008, rep. 30333, racc. 30333, Persona_2 garantito dalla fideiussione rilasciata da e Parte_1
in forza del quale la Banca cedente ha Parte_2 chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. La terza chiamata si è costituita in Controparte_5 giudizio con comparsa del 04.04.2024 producendo una consulenza tecnica di parte svolta sul rapporto di mutuo in questione, sulla base della quale ha eccepito la nullità, in forza del combinato disposto ex art. 1815 c.c. e 11 T.U.B., del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 07.10.2008, per l'omessa indicazione da parte della Banca mutuante del regime finanziario, per la presenza di costi occulti e per l'applicazione di tassi di usura pattizia applicati dalla
[...]
cui l'atto di chiamata di terzo è stato Parte_3 ritualmente notificato, non si è costituito. Gli opponenti, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. hanno eccepito il difetto della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione di crediti dell'intervenuta e per essa della sua procuratrice “servicer” Controparte_2
, in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 TUB. CP_3 Hanno sostenuto che l'art. 2, co. 6 l. 150/1999 espressamente prescrive ai soggetti diversi da banche o intermediari
3 finanziari l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione in sede giudiziale di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c), che non può essere supplita dall'autorizzazione amministrativa ex art. 115 TULPS di cui risulterebbe munita essendo l'ambito di CP_3 operatività di tale provvedimento normativamente circoscritto alle sole “attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi” come confermato dalla circolare n. 388 del 30.04.2015 e successivi aggiornamenti di Banca d'Italia. A seguito di rinvii richiesti dalle parti al fine di valutare possibili soluzioni transattive, all'udienza del 13 marzo 2025 il difensore della terza chiamata ha dato Parte_4 atto che la stessa ha adempiuto, in qualità di debitore principale, al pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori e il difensore dell'intervenuta società ha confermato che il credito è CP_2 stato soddisfatto da le parti hanno chiesto Controparte_5 un rinvio al fine di poter raggiungere un accordo in ordine al pagamento delle spese di lite. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Giudice ha fissato l'udienza di decisione in quanto, pur essendo venuta meno la materia del contendere in forza del pagamento del debito da parte di e di i fideiussori Parte_4 CP_4 signori e hanno fatto valere il loro diritto alla CP_4 Pt_2 rifusione da parte dei due debitori principali delle spese di lite in ragione del loro diritto di regresso nei confronti dei debitori principali, mentre il difensore della società intervenuta ha fatto presente l'impossibilità Controparte_2 della condanna degli opponenti al pagamento delle spese nei confronti della banca, essendo cessata la materia del contendere per effetto del pagamento eseguito dalla terza chiamata, e ne ha chiesto la compensazione. Il legale di ha invece dichiarato la disponibilità della Controparte_5 stessa a versare la somma di € 2.000,00 omnia per il pagamento delle spese di lite. Con ordinanza del 01.04.2025, viste le note difensive depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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1. Essendo venuta meno la materia del contendere in forza del pagamento del debito effettuato da nelle more Parte_4 del giudizio, ai fini della pronuncia sulle spese di lite si rende necessario accertare l'esito “virtuale” della lite e, così, la c.d. soccombenza virtuale.
2. È dunque necessario verificare, in primo luogo, se l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 fosse fondata o meno, esaminando le eccezioni Parte_2 da questi proposte. 2.1. In via preliminare gli opponenti sostengono che la cessionaria del credito intervenuta CP_2 volontariamente nel giudizio, difetterebbe «della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti non essendo iscritta all'albo ex art. 106 TUB».
4 L'eccezione è infondata. In merito va osservato che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7243, pubblicata il 18 marzo 2024, ha ritenuto “artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione di “difetto di rappresentanza” dello special servicer sollevata dal debitore opponente, affermando il seguente principio di diritto: “Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la Pt_5
– rappresentante sostanziale di a
[...] Controparte_8 sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari”. A sostegno di questa impostazione la Corte ha rilevato che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali» e che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi come il T.U.B. o il T.U.F. Pertanto, secondo la Suprema Corte, l'art. 2, comma 6 legge n. 130/1999 e l'art. 106 TUB “non hanno alcuna valenza civilistica ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione degli opponenti. 2.2 Gli opponenti hanno poi fatto valere la loro qualità di
“consumatori” in quanto genitori di uno dei due obbligati principali, e il ruolo di “professionista” CP_4 rivestito dalla Banca, lamentando la nullità della fideiussione da loro prestata per la nullità della clausola n. 5 del mutuo ipotecario sottoscritto dal figlio e CP_4 da da ritenersi vessatoria ai sensi Controparte_5
5 dell'art. 33, comma 2, lettera t) del Codice del Consumo in quanto derogatoria del dettato normativo dell'art. 1957 Cod. Civ. Hanno sostenuto che la , con lettera raccomandata inviata CP_1 ai mutuatari in data 24.02.2022 (doc. 4 fascicolo monitorio), aveva revocato ogni linea di credito comunicando la decadenza dal beneficio del termine e intimando il pagamento del mutuo ipotecario con saldo debitore di € 131.506,11, senza poi iniziare l'azione recuperatoria nei confronti degli obbligati principali e così facendo CP_4 Controparte_5 inutilmente decorrere il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., con decadenza dal suo diritto verso gli stessi e verso i fideiussori opponenti. Con riferimento alla qualifica di consumatore, deve osservarsi che la Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, si è pronunciata sui requisiti soggettivi necessari ai fini dell'applicabilità della disciplina consumeristica nell'ambito dei rapporti bancari. La Suprema Corte ha chiarito che «Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, e Corte Per_3 Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, , dovendo Per_4 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742)». Dagli atti di causa non emergono elementi in base ai quali ritenere che i due opponenti abbiano prestato fideiussione per scopi legati alla loro attività professionale né, per vero, risulta contestata la qualifica di consumatori in capo agli opponenti. Tuttavia, l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 Cod. Civ. non può ritenersi fondata. Va, infatti, precisato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n. 22346/2017). In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 Cod.
6 Civ. essendo, per contro, irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni», così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in altre parole, può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia, sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto, nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia. La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale. Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civ. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021). Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere fondata l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dagli opponenti, gli stessi non potrebbero in ogni caso ritenersi liberati dalle proprie obbligazioni, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civ. In data 24.02.2022, infatti, la banca aveva revocato le linee di credito accordate ai debitori principali, intimando contestualmente il pagamento del dovuto mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). L'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca deve ritenersi idonea a impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate dall'opponente sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola «a prima richiesta». Né può ritenersi che la clausola sia nulla ai sensi dell'art 33, comma 1 del codice del consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La sussistenza di detto squilibrio potrebbe semmai essere affermata con riferimento alla deroga al termine di cui all'art 1957 cc., - posto che il fideiussore, in tal caso, resta vincolato senza limiti di tempo con aumento del rischio, a suo carico, dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali del debitore principale – ma non pare ravvisabile rispetto alla sufficienza di una diffida stragiudiziale ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Tale conclusione si impone considerando la ratio posta alla base della previsione di cui all'art 1957 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti, «giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì
7 che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (cfr. Cass. 24296/2017). Ritenere idonea ad impedire la decadenza anche una diffida stragiudiziale, in presenza della clausola “a prima richiesta”, consente comunque di rispettare la funzione della norma e rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale, evitando così ogni incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione oltre all'aggravamento di oneri e spese conseguente ad una iniziativa giudiziale di recupero del credito. Non si ravvisa, pertanto, un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola (ad analoghe conclusioni è giunta anche Corte App. Venezia n. 22/2025). Da tali considerazioni discende l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza sotto questo profilo dell'opposizione proposta dai fideiussori. 2.3. Sia gli opponenti sia la debitrice hanno CP_5 sostenuto che alla sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario a SAL per cui è causa la parte mutuataria non era stata messa in condizione di conoscere né la tipologia di ammortamento applicata al mutuo, né il regime di capitalizzazione adottato, se composto o semplice, ed hanno affermato la non intellegibilità della metodologia di calcolo delle rate indicata nel piano di ammortamento prodotto dalla in sede monitoria (sub doc. 5b fascicolo monitorio), con CP_1 conseguente violazione delle regole sulla trasparenza ex art. 117 TUB. Tali eccezioni non sono meritevoli di accoglimento. Deve osservarsi che la Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in tema di determinazione del tasso di interesse del mutuo (cfr. Cass. Civ., Sentenze nn. 28824/2023 e 36026/2023), ha affermato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto deve necessariamente verificare la sussistenza o meno dei “criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sulla base dei quali le parti hanno determinato sia l'an, sia il quantum del negozio giuridico. Nella specie sottoposta all'attenzione della Cassazione, il contratto stipulato dal consumatore conteneva l'espressa indicazione del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso e la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, per cui, secondo la Corte, “era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
8 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno inoltre precisato che la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, ma di eventuale mancanza di un elemento tipizzante, previsto dall'art. 117 comma 4 T.U.B., che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un
“prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo alla sua struttura (1325 e 1346 Cod. Civ.) e all'integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), oltre che al controllo di meritevolezza (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario “il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. In definitiva, la Suprema Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime “alla francese” di capitalizzazione degli interessi determini la nullità parziale del contratto di mutuo bancario per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dello stesso. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la richiamata sentenza n. 15130/2024, hanno anche chiarito che il contratto
“trasparente” è quello che “lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione […] e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 28824/2023, e Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, Sentenza C-448/17). Alla luce delle sopra citate pronunzie, deve concludersi che il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio presenta oggetto determinato e rispetta le condizioni di trasparenza dettate dal Titolo VI del T.U.B., poiché il tasso di interesse risulta chiaramente individuato in tutti i suoi elementi (cfr. doc. di sintesi, art. 2) e l'istituto bancario ha predisposto il piano di ammortamento del finanziamento(cfr. doc. 10 di parte intervenuta ), sicché i mutuatari erano in CP_2
9 condizione di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice operazione aritmetica.
3. Considerato che gli opponenti non hanno contestato l'an ed il quantum del credito ingiunto – che è stato soddisfatto in corso di causa dalla terza chiamata – e che i motivi CP_5 di opposizione proposti risultano tutti infondati, all'esito del giudizio l'opposizione sarebbe stata respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e soccombenza di e Parte_1 Parte_2
4. Conseguentemente, sarebbe anche stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti dei terzi chiamati e volta a CP_4 Controparte_5 ottenere la condanna dei due debitori principali al regresso ex art. 1951 c.c., non avendo questi ultimi proposto alcuna contestazione o eccezione in merito. I fideiussori, infatti, avrebbero avuto diritto a vedersi rimborsato l'importo corrisposto alla banca (capitale, interessi e spese eventualmente sostenute dopo la chiamata in causa dei debitori principali), ai sensi degli artt. 1950 e 1951 c.c.
5. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere che all'esito del giudizio gli opponenti sarebbero risultati soccombenti virtuali nei confronti della banca convenuta opposta in ordine alla pretesa azionata in via monitoria, mentre i terzi chiamati sarebbero risultati soccombenti virtuali nei confronti degli opponenti, in ordine alla domanda di regresso da questi proposta.
6. Le spese di lite vanno dunque regolate come segue:
- sebbene soccombenti nei confronti di Controparte_1
, nulla devono gli opponenti alla convenuta opposta, che
[...] è rimasta contumace nel presente giudizio di opposizione;
- i terzi chiamati vanno condannati, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dagli opponenti, in forza del principio di soccombenza;
- nei rapporti tra opponenti, terzi chiamati e intervenuta le spese di lite vanno integralmente compensate;
infatti, la pur legittima scelta di di intervenire nel Controparte_2 giudizio in corso, si palesa superflua alla luce del tenore dell'art. 111, comma 4, c.p.c. – in base al quale la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante produce effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare - sicché le spese di lite sostenute dalla cessionaria non possono essere poste a carico delle altre parti. Le spese di lite dovute dai terzi chiamati vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Tali spese vanno contenute nei limiti di quanto richiesto dal procuratore degli opponenti con nota spese del 21 ottobre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1242/23 emesso dal Tribunale di Padova.
2. Compensa interamente le spese di lite tra gli opponenti, i terzi chiamati e l'intervenuta Controparte_2
3. Condanna e in solido tra CP_4 Controparte_5 loro, a rifondere agli opponenti e Parte_1 Parte_2
le spese del giudizio, liquidate in € 5.300,00 per
[...] compensi e € 764,00 per spese vive, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Umberto Giovannoni dichiaratosi antistatario. Padova, 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Stocco
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Gabriella Pennetta, destinata all'ufficio del Giudice di Pace di Padova
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile n. R.G. 4100/2023 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26.06.2023 da e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2 Avv.ti Umberto Giovannoni e Silvia Bettella ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Filipponi
[...] CONVENUTA OPPOSTA nei confronti di in persona della procuratrice Controparte_2 CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi INTERVENUTA e di
CP_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
, con il patrocinio dell'Avv. Aida Zarlenga Controparte_5 TERZA CHIAMATA Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1242/2023 Ing. e n. 2852/2023 del Tribunale di Padova in data 02.05.2023, notificato il 17.05.2023.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente per l'udienza tenutasi in data 23 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Controparte_1 ha agito in via monitoria nei confronti dei
[...] signori e per il pagamento da Parte_1 Parte_2 parte degli stessi, in qualità di fideiussori, della somma di
€ 132.080,95, di cui € 127.795,23 a titolo di capitale residuo e € 4.285,72 a titolo di interessi e spese, oltre interessi al
1 tasso contrattualmente previsto del 3,68% dal 16.02.23 al saldo effettivo a titolo di saldo passivo del contratto di mutuo ipotecario n. 504644 (doc. 2 fascicolo monitorio) contratto dai signori e in CP_4 Controparte_5 qualità di obbligati principali. Il Tribunale di Padova, in data 02.05.2023, ha emesso in favore di Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1242/23
[...] provvisoriamente esecutivo per la somma di € 132.080,95, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito del 3,68% dal 16.02.23 al saldo effettivo, oltre alle spese di procedura liquidate in € 2.242,00 per compenso professionale, a € 407,00 per esborsi ed € 27,00 per bolli ed oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alle successive spese occorrende. e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto, lamentando l'inefficacia della fideiussione da loro prestata per violazione dell'art. 33, comma 2, lettere t) del codice del consumo, sostenendo che nel rapporto contrattuale oggetto di causa rivestivano la figura di “consumatori”, essendo i genitori di uno dei due obbligati principali,
mentre la Banca rivestiva la figura di CP_6
“professionista”, e che la Banca opposta aveva azionato nei loro confronti la fideiussione inserita nella clausola n. 5 del mutuo ipotecario sottoscritto dal figlio e CP_4 da Controparte_5 Tale clausola, che deroga all'art. 1957 Cod. Civ., sarebbe da ritenersi vessatoria, e quindi nulla. Hanno sostenuto che la Banca non aveva preventivamente notificato alcun atto giudiziario agli obbligati principali e nel termine di sei mesi CP_4 Controparte_5 dalla scadenza dell'obbligazione garantita e/o dalla decadenza del beneficio del termine prescritto dall'art. 1957 Cod. Civ., e che tale termine era, pertanto, inutilmente decorso, con cessazione di ogni obbligo degli opponenti nei confronti della banca convenuta opposta. Hanno eccepito la violazione delle regole di trasparenza ex art. 117 TUB per la mancata produzione da parte della CP_1 della proiezione del piano di ammortamento allegata al contratto e per la mancata indicazione dell'importo della rata di ammortamento per cui, all'atto della stipula del mutuo, la parte mutuataria non era stata messa nelle condizioni di conoscere quale tipologia di ammortamento fosse stata applicata al mutuo e quale fosse il regime di capitalizzazione adottato, ossia se composto o semplice. Nel piano di ammortamento prodotto con il procedimento monitorio (doc. 5b fascicolo monitorio) la metodologia di calcolo delle rate non era intelligibile, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato dalla CP_1 Hanno chiesto la sospensione del procedimento per il mancato esperimento della procedura di mediazione stragiudiziale, rilevando l'applicabilità alla controversia dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2 Hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva dei signori e in CP_4 Controparte_5 qualità di obbligati principali, ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dei loro obblighi di pagamento in favore della Controparte_1 e della nullità, in base al combinato
[...] disposto ex artt. 1815 Cod. Civ. e 117 TUB, del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 07.10.2008 avanti il Notaio in Padova Nicoletta Spina n. 30333 di Rep. e N. 5219 di Racc. La convenuta Controparte_1 non si è costituita e con decreto
[...] del 03.01.2024 il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia. Con comparsa del 15.12.2023 è intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la società per la cartolarizzazione dei crediti in persona Controparte_2 della procuratrice in qualità di cessionaria di CP_3 un portafoglio di crediti originariamente vantati da
[...]
Controparte_7
intervenuta con atto del 29.06.2023 e pubblicato
[...] in G.U. Parte Seconda n. 83 del 15.07.2023 (doc. 2 intervenuta), sostenendo di avere acquistato a titolo oneroso e pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco vantanti da Controparte_7 e di avere, con atto del Notaio
[...] del 13.05.2016, rep. 16876, racc. 9151, Persona_1 registrato a Milano 4 il 17.05.2016 al n. 27146 Serie 1T, conferito a procura per la gestione e il recupero CP_3 dei crediti e dei diritti collegati. Ha dedotto di essere titolare del credito originariamente vantato dalla Banca nei confronti di e di CP_4 di cui all'atto di mutuo del Notaio Controparte_5 del 07.10.2008, rep. 30333, racc. 30333, Persona_2 garantito dalla fideiussione rilasciata da e Parte_1
in forza del quale la Banca cedente ha Parte_2 chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. La terza chiamata si è costituita in Controparte_5 giudizio con comparsa del 04.04.2024 producendo una consulenza tecnica di parte svolta sul rapporto di mutuo in questione, sulla base della quale ha eccepito la nullità, in forza del combinato disposto ex art. 1815 c.c. e 11 T.U.B., del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 07.10.2008, per l'omessa indicazione da parte della Banca mutuante del regime finanziario, per la presenza di costi occulti e per l'applicazione di tassi di usura pattizia applicati dalla
[...]
cui l'atto di chiamata di terzo è stato Parte_3 ritualmente notificato, non si è costituito. Gli opponenti, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. hanno eccepito il difetto della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione di crediti dell'intervenuta e per essa della sua procuratrice “servicer” Controparte_2
, in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 TUB. CP_3 Hanno sostenuto che l'art. 2, co. 6 l. 150/1999 espressamente prescrive ai soggetti diversi da banche o intermediari
3 finanziari l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione in sede giudiziale di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c), che non può essere supplita dall'autorizzazione amministrativa ex art. 115 TULPS di cui risulterebbe munita essendo l'ambito di CP_3 operatività di tale provvedimento normativamente circoscritto alle sole “attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi” come confermato dalla circolare n. 388 del 30.04.2015 e successivi aggiornamenti di Banca d'Italia. A seguito di rinvii richiesti dalle parti al fine di valutare possibili soluzioni transattive, all'udienza del 13 marzo 2025 il difensore della terza chiamata ha dato Parte_4 atto che la stessa ha adempiuto, in qualità di debitore principale, al pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori e il difensore dell'intervenuta società ha confermato che il credito è CP_2 stato soddisfatto da le parti hanno chiesto Controparte_5 un rinvio al fine di poter raggiungere un accordo in ordine al pagamento delle spese di lite. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Giudice ha fissato l'udienza di decisione in quanto, pur essendo venuta meno la materia del contendere in forza del pagamento del debito da parte di e di i fideiussori Parte_4 CP_4 signori e hanno fatto valere il loro diritto alla CP_4 Pt_2 rifusione da parte dei due debitori principali delle spese di lite in ragione del loro diritto di regresso nei confronti dei debitori principali, mentre il difensore della società intervenuta ha fatto presente l'impossibilità Controparte_2 della condanna degli opponenti al pagamento delle spese nei confronti della banca, essendo cessata la materia del contendere per effetto del pagamento eseguito dalla terza chiamata, e ne ha chiesto la compensazione. Il legale di ha invece dichiarato la disponibilità della Controparte_5 stessa a versare la somma di € 2.000,00 omnia per il pagamento delle spese di lite. Con ordinanza del 01.04.2025, viste le note difensive depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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1. Essendo venuta meno la materia del contendere in forza del pagamento del debito effettuato da nelle more Parte_4 del giudizio, ai fini della pronuncia sulle spese di lite si rende necessario accertare l'esito “virtuale” della lite e, così, la c.d. soccombenza virtuale.
2. È dunque necessario verificare, in primo luogo, se l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 fosse fondata o meno, esaminando le eccezioni Parte_2 da questi proposte. 2.1. In via preliminare gli opponenti sostengono che la cessionaria del credito intervenuta CP_2 volontariamente nel giudizio, difetterebbe «della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti non essendo iscritta all'albo ex art. 106 TUB».
4 L'eccezione è infondata. In merito va osservato che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7243, pubblicata il 18 marzo 2024, ha ritenuto “artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione di “difetto di rappresentanza” dello special servicer sollevata dal debitore opponente, affermando il seguente principio di diritto: “Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la Pt_5
– rappresentante sostanziale di a
[...] Controparte_8 sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari”. A sostegno di questa impostazione la Corte ha rilevato che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali» e che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi come il T.U.B. o il T.U.F. Pertanto, secondo la Suprema Corte, l'art. 2, comma 6 legge n. 130/1999 e l'art. 106 TUB “non hanno alcuna valenza civilistica ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione degli opponenti. 2.2 Gli opponenti hanno poi fatto valere la loro qualità di
“consumatori” in quanto genitori di uno dei due obbligati principali, e il ruolo di “professionista” CP_4 rivestito dalla Banca, lamentando la nullità della fideiussione da loro prestata per la nullità della clausola n. 5 del mutuo ipotecario sottoscritto dal figlio e CP_4 da da ritenersi vessatoria ai sensi Controparte_5
5 dell'art. 33, comma 2, lettera t) del Codice del Consumo in quanto derogatoria del dettato normativo dell'art. 1957 Cod. Civ. Hanno sostenuto che la , con lettera raccomandata inviata CP_1 ai mutuatari in data 24.02.2022 (doc. 4 fascicolo monitorio), aveva revocato ogni linea di credito comunicando la decadenza dal beneficio del termine e intimando il pagamento del mutuo ipotecario con saldo debitore di € 131.506,11, senza poi iniziare l'azione recuperatoria nei confronti degli obbligati principali e così facendo CP_4 Controparte_5 inutilmente decorrere il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., con decadenza dal suo diritto verso gli stessi e verso i fideiussori opponenti. Con riferimento alla qualifica di consumatore, deve osservarsi che la Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025, si è pronunciata sui requisiti soggettivi necessari ai fini dell'applicabilità della disciplina consumeristica nell'ambito dei rapporti bancari. La Suprema Corte ha chiarito che «Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, e Corte Per_3 Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, , dovendo Per_4 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742)». Dagli atti di causa non emergono elementi in base ai quali ritenere che i due opponenti abbiano prestato fideiussione per scopi legati alla loro attività professionale né, per vero, risulta contestata la qualifica di consumatori in capo agli opponenti. Tuttavia, l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 Cod. Civ. non può ritenersi fondata. Va, infatti, precisato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n. 22346/2017). In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 Cod.
6 Civ. essendo, per contro, irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni», così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in altre parole, può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia, sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto, nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia. La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale. Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civ. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021). Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere fondata l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dagli opponenti, gli stessi non potrebbero in ogni caso ritenersi liberati dalle proprie obbligazioni, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civ. In data 24.02.2022, infatti, la banca aveva revocato le linee di credito accordate ai debitori principali, intimando contestualmente il pagamento del dovuto mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). L'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca deve ritenersi idonea a impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate dall'opponente sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola «a prima richiesta». Né può ritenersi che la clausola sia nulla ai sensi dell'art 33, comma 1 del codice del consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La sussistenza di detto squilibrio potrebbe semmai essere affermata con riferimento alla deroga al termine di cui all'art 1957 cc., - posto che il fideiussore, in tal caso, resta vincolato senza limiti di tempo con aumento del rischio, a suo carico, dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali del debitore principale – ma non pare ravvisabile rispetto alla sufficienza di una diffida stragiudiziale ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Tale conclusione si impone considerando la ratio posta alla base della previsione di cui all'art 1957 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti, «giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì
7 che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (cfr. Cass. 24296/2017). Ritenere idonea ad impedire la decadenza anche una diffida stragiudiziale, in presenza della clausola “a prima richiesta”, consente comunque di rispettare la funzione della norma e rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale, evitando così ogni incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione oltre all'aggravamento di oneri e spese conseguente ad una iniziativa giudiziale di recupero del credito. Non si ravvisa, pertanto, un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola (ad analoghe conclusioni è giunta anche Corte App. Venezia n. 22/2025). Da tali considerazioni discende l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza sotto questo profilo dell'opposizione proposta dai fideiussori. 2.3. Sia gli opponenti sia la debitrice hanno CP_5 sostenuto che alla sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario a SAL per cui è causa la parte mutuataria non era stata messa in condizione di conoscere né la tipologia di ammortamento applicata al mutuo, né il regime di capitalizzazione adottato, se composto o semplice, ed hanno affermato la non intellegibilità della metodologia di calcolo delle rate indicata nel piano di ammortamento prodotto dalla in sede monitoria (sub doc. 5b fascicolo monitorio), con CP_1 conseguente violazione delle regole sulla trasparenza ex art. 117 TUB. Tali eccezioni non sono meritevoli di accoglimento. Deve osservarsi che la Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in tema di determinazione del tasso di interesse del mutuo (cfr. Cass. Civ., Sentenze nn. 28824/2023 e 36026/2023), ha affermato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto deve necessariamente verificare la sussistenza o meno dei “criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sulla base dei quali le parti hanno determinato sia l'an, sia il quantum del negozio giuridico. Nella specie sottoposta all'attenzione della Cassazione, il contratto stipulato dal consumatore conteneva l'espressa indicazione del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso e la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, per cui, secondo la Corte, “era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
8 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno inoltre precisato che la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, ma di eventuale mancanza di un elemento tipizzante, previsto dall'art. 117 comma 4 T.U.B., che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un
“prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo alla sua struttura (1325 e 1346 Cod. Civ.) e all'integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), oltre che al controllo di meritevolezza (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario “il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. In definitiva, la Suprema Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime “alla francese” di capitalizzazione degli interessi determini la nullità parziale del contratto di mutuo bancario per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dello stesso. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la richiamata sentenza n. 15130/2024, hanno anche chiarito che il contratto
“trasparente” è quello che “lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione […] e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 28824/2023, e Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, Sentenza C-448/17). Alla luce delle sopra citate pronunzie, deve concludersi che il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio presenta oggetto determinato e rispetta le condizioni di trasparenza dettate dal Titolo VI del T.U.B., poiché il tasso di interesse risulta chiaramente individuato in tutti i suoi elementi (cfr. doc. di sintesi, art. 2) e l'istituto bancario ha predisposto il piano di ammortamento del finanziamento(cfr. doc. 10 di parte intervenuta ), sicché i mutuatari erano in CP_2
9 condizione di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice operazione aritmetica.
3. Considerato che gli opponenti non hanno contestato l'an ed il quantum del credito ingiunto – che è stato soddisfatto in corso di causa dalla terza chiamata – e che i motivi CP_5 di opposizione proposti risultano tutti infondati, all'esito del giudizio l'opposizione sarebbe stata respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e soccombenza di e Parte_1 Parte_2
4. Conseguentemente, sarebbe anche stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti dei terzi chiamati e volta a CP_4 Controparte_5 ottenere la condanna dei due debitori principali al regresso ex art. 1951 c.c., non avendo questi ultimi proposto alcuna contestazione o eccezione in merito. I fideiussori, infatti, avrebbero avuto diritto a vedersi rimborsato l'importo corrisposto alla banca (capitale, interessi e spese eventualmente sostenute dopo la chiamata in causa dei debitori principali), ai sensi degli artt. 1950 e 1951 c.c.
5. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere che all'esito del giudizio gli opponenti sarebbero risultati soccombenti virtuali nei confronti della banca convenuta opposta in ordine alla pretesa azionata in via monitoria, mentre i terzi chiamati sarebbero risultati soccombenti virtuali nei confronti degli opponenti, in ordine alla domanda di regresso da questi proposta.
6. Le spese di lite vanno dunque regolate come segue:
- sebbene soccombenti nei confronti di Controparte_1
, nulla devono gli opponenti alla convenuta opposta, che
[...] è rimasta contumace nel presente giudizio di opposizione;
- i terzi chiamati vanno condannati, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dagli opponenti, in forza del principio di soccombenza;
- nei rapporti tra opponenti, terzi chiamati e intervenuta le spese di lite vanno integralmente compensate;
infatti, la pur legittima scelta di di intervenire nel Controparte_2 giudizio in corso, si palesa superflua alla luce del tenore dell'art. 111, comma 4, c.p.c. – in base al quale la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante produce effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare - sicché le spese di lite sostenute dalla cessionaria non possono essere poste a carico delle altre parti. Le spese di lite dovute dai terzi chiamati vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Tali spese vanno contenute nei limiti di quanto richiesto dal procuratore degli opponenti con nota spese del 21 ottobre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1242/23 emesso dal Tribunale di Padova.
2. Compensa interamente le spese di lite tra gli opponenti, i terzi chiamati e l'intervenuta Controparte_2
3. Condanna e in solido tra CP_4 Controparte_5 loro, a rifondere agli opponenti e Parte_1 Parte_2
le spese del giudizio, liquidate in € 5.300,00 per
[...] compensi e € 764,00 per spese vive, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Umberto Giovannoni dichiaratosi antistatario. Padova, 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Stocco
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Gabriella Pennetta, destinata all'ufficio del Giudice di Pace di Padova
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