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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.2342 del 2024 promosso da e , con Avv. Parte_1 Parte_2
CEPARANO BALDASSARRE ed Eva Guadagno
Parte opponente contro
Controparte_1
con Avv. Simona Chiolo e Deborah Carbone parte opposta
Oggetto Cessione dei crediti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN
DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio
[...]
e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 537/2024 del
26.06.2024, emesso all'esito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1616/2023 e ne chiedevano la revoca od annullamento.
Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
1 Sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata la questione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente nella propria memoria integrativa per la mancata proposizione della domanda di introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e si osserva quanto segue.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia contratti bancari , è tenuto a esperire il procedimento di mediazione , nel corso dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo . Nelle controversie bancarie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale ( art. 5 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010), e se la domanda è stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Rilevato che la mediazione disposta da questo giudice non è stata esperita, va dichiarata l'improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo.
2
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica , pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese di cu, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Benevento il 15/09/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
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TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.2342 del 2024 promosso da e , con Avv. Parte_1 Parte_2
CEPARANO BALDASSARRE ed Eva Guadagno
Parte opponente contro
Controparte_1
con Avv. Simona Chiolo e Deborah Carbone parte opposta
Oggetto Cessione dei crediti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN
DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio
[...]
e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 537/2024 del
26.06.2024, emesso all'esito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1616/2023 e ne chiedevano la revoca od annullamento.
Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
1 Sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata la questione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente nella propria memoria integrativa per la mancata proposizione della domanda di introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e si osserva quanto segue.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia contratti bancari , è tenuto a esperire il procedimento di mediazione , nel corso dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo . Nelle controversie bancarie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale ( art. 5 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010), e se la domanda è stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Rilevato che la mediazione disposta da questo giudice non è stata esperita, va dichiarata l'improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo.
2
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica , pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese di cu, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Benevento il 15/09/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
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