Art. 2.
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente art. 1, confinanti:
il primo corpo, della superficie di ettari 73.00.00: a nord, con le proprieta' di Arturi dott. Raffaele fu Francesco e di Giliberto Gregorio fu Pasquale; ad est e a sud, con la proprieta' di Barracco Giovanni fu Luigi; ad ovest, con le proprieta' di Giliberto Gregorio fu Pasquale, di Arturi dott. Raffaele fu Francesco, della Prebenda dell'Arcipretura di Cutro e di Arturi dott. Raffaele fu Francesco;
il secondo corpo, della superficie d'ettari 3.45.80: a nord, con la proprieta' di Mattace Carmine fu Stanislao; ad est, con la proprieta' di Mancuso Giuseppe fu Paolo; a sud e ad ovest, con la proprieta' di Barracco Luigi di Roberto;
il terzo corpo, della superficie di ettari 1763.51.50: a nord, con il fosso Crescenti in localita', Burrone Pizzo di Fieto, con la proprieta' di Pitera' Romilda fu Antonio, di Arturi dott. Raffaele fu Francesco, di Giliberto Gregorio fu Pasquale; ad est, con la proprieta' di Barracco Giovanni di Luigi e con il limite intercomunale di Isola Capo Rizzuto, con il fosso Campolongo che e' limite con il predetto Comune; a sud, con la proprieta' del Demanio dello Stato (ramo Marina); ad ovest, con il fosso Crescenti, con la proprieta' del Demanio dello Stato (ramo Ferrovia), con la strada vicinale stazione ferroviaria di Cutro-fosso Crescenti, intercluse le proprieta' di Sestito Egidio e Sestito Egidio ed altri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente art. 1, confinanti:
il primo corpo, della superficie di ettari 73.00.00: a nord, con le proprieta' di Arturi dott. Raffaele fu Francesco e di Giliberto Gregorio fu Pasquale; ad est e a sud, con la proprieta' di Barracco Giovanni fu Luigi; ad ovest, con le proprieta' di Giliberto Gregorio fu Pasquale, di Arturi dott. Raffaele fu Francesco, della Prebenda dell'Arcipretura di Cutro e di Arturi dott. Raffaele fu Francesco;
il secondo corpo, della superficie d'ettari 3.45.80: a nord, con la proprieta' di Mattace Carmine fu Stanislao; ad est, con la proprieta' di Mancuso Giuseppe fu Paolo; a sud e ad ovest, con la proprieta' di Barracco Luigi di Roberto;
il terzo corpo, della superficie di ettari 1763.51.50: a nord, con il fosso Crescenti in localita', Burrone Pizzo di Fieto, con la proprieta' di Pitera' Romilda fu Antonio, di Arturi dott. Raffaele fu Francesco, di Giliberto Gregorio fu Pasquale; ad est, con la proprieta' di Barracco Giovanni di Luigi e con il limite intercomunale di Isola Capo Rizzuto, con il fosso Campolongo che e' limite con il predetto Comune; a sud, con la proprieta' del Demanio dello Stato (ramo Marina); ad ovest, con il fosso Crescenti, con la proprieta' del Demanio dello Stato (ramo Ferrovia), con la strada vicinale stazione ferroviaria di Cutro-fosso Crescenti, intercluse le proprieta' di Sestito Egidio e Sestito Egidio ed altri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."