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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1144/2024 promossa da:
(Cod. Fisc e P. IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Rimini (RN) in Via della Lontra n. 8 ; rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Pinna (PEC :
ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio sito a Rimini in C.so Giovanni XXIII n. 80
- RICORRENTE -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzini e con domicilio eletto a Rimini in Via
Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1) Accertare e dichiarare che non sussiste alcun obbligo a carico della Società di versare all' i contributi previdenziali ed Parte_1 CP_1 assistenziali e le somme aggiuntive di cui alla diffida ad adempiere Prot.
.4900.13/03/2024.0136845, notificata il dì 11/4//2024 e alla diffida ad CP_1 adempiere Prot. .4900.13/03/2024.0136899 notificata il dì 10/4/2024; CP_1 2) e conseguentemente accertare e dichiarare che la Società Parte_1 non è tenuta a versare all' alcuna delle somme di cui alla diffida ad
[...] CP_1 adempiere Prot. .4900.13/03/2024.0136845, notificata il dì 11/4//2024 ed CP_1 alla diffida ad adempiere Prot. .4900.13/03/2024.0136899 notificata il dì CP_1
10/4/2024 e ai verbali di accertamento e notificazione n. 2023009166 del 13/03/2024 e n. 2023008278 del 13/03/2024, per i motivi di cui in narrativa, e dichiarare nulli e di nessun effetto giuridico, e/o comunque inefficace tali verbali unici di accertamento e notificazione e diffide ad adempiere.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Per l' : CP_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso, e respingere l'opposizione avanzata dal ricorrente accertando la definitività degli avvisi di addebito per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme contenute nelle CP_ richieste contributive conseguenti al verbale ispettivo ed agli addebiti ivi rilevati, oltre che alla condanna al pagamento delle spese di lite
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dalla società Parte_1 avverso : la diffida ad adempiere prot. .4900.13/03/2024.0136845
[...] CP_1
(notificata in data 11/4//2024) ed il correlato verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023009166 del 13/03/2024 che ha accertato l'omesso pagamento nel periodo 11/2020-02/2023 della somma di € 1.945,23 a titolo di contributi obbligatori e di € 921,39 a titolo di somme aggiuntive, per complessivi € 2.866,62 ; la diffida ad adempiere prot.
.4900.13/03/2024.0136899 (notificata in data 10/4/2024) ed il correlato CP_1 verbale di accertamento e notificazione n. 2023008278 del 13/03/2024 che ha accertato l'omesso pagamento nel periodo 06/2019-01/2024 della somma di € 90.937,37 a titolo di contributi obbligatori e di 43.135,09 a titolo di somme aggiuntive, per complessivi € 134.072,46.
In particolare gli ispettori al termine delle indagini hanno contestato le voci di
“anticipo FR” erogate mensilmente dalla Società ai propri lavoratori subordinati negli anni 2019 (imponibile € 21.742,89) , 2020 (imponibile €
44.936,62) , 2021 (imponibile € 46.777,05) , 2022 (imponibile € 48.290,77) e
2023 (imponibile € 71.173,37) per un imponibile complessivo di € 232.920,70 rilevando come le richieste di anticipazione FR presentate dai lavoratori fossero legate a motivi personali e non anche a motivazioni precise e documentate (quali spese mediche o per acquisto della prima casa) , motivo per il quale le erogazioni monetarie effettuate dalla società dall'anno 2019 in poi con indicazione “Anticipo FR” non si sottraevano all'obbligazione contributiva risultando maggiore retribuzione erogata.
Si legge in particolare nei verbali ispettivi : “…L'erogazione del FR in quota mensile previsto in forma sperimentale dalla Legge di stabilità 2015 (L.
190/2014) ha avuto effetti a tutto il 30 giugno 2018. Tale norma non risulta prorogata e pertanto dal 1/7/2018 cessano gli effetti legati all'erogazione del FR in forma mensile…Dalla stessa data pertanto (1/7/2018), le forme di anticipazione del FR sono legate a motivazioni precise e documentate quali spese mediche o per acquisto della prima casa non ricorrenti nei casi in specie.
La società ha prodotto 75 richieste di lavoratori con le quali gli Stessi chiedono l'erogazione mensile della quota di FR maturato "per motivi personali". Come già accennato le anticipazioni del FR sono espressamente normate, legate a specifiche motivazioni e a determinati requisiti e comporterebbero comunque, nel caso si verificassero dette condizioni, l'erogazione dell'anticipazione del
FR fin lì maturato in un'unica occasione e non già l'erogazione mensile della quota. Non vi sono particolari eccezioni nel caso in cui vi siano rapporti di lavoro legati alla stagionalità della loro esecuzione. L'erogazione mensile del
FR e quindi il suo mancato accantonamento, fa venir meno il carattere di retribuzione differita, annulla l'eventuale rivalutazione prevista, nonché il credito esigibile da parte del lavoratore soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro trattandosi, per sua natura, di credito finalizzato a compensare la sopravvenuta mancanza della retribuzione mensile. Dette anticipazioni, pertanto, contrastano con quanto previsto dalle norme civilistiche, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 2120 del C.C. e dalla L.
297/1982. Per tali motivi le erogazioni monetarie che la società ha effettuato dal 2019 in poi con indicazione "Anticipo FR" non si sottraggono all'obbligazione contributiva risultando maggiore retribuzione erogata…” .
Di diverso avviso la società ricorrente che nei suoi atti ha rilevato come i lavoratori interessati − i quali avevano siglato negli anni 2019, 202, 2021 2022 e 2023 degli accordi di stagionalità con il sindacato UILM di Rimini − avevano tutti volontariamente ed espressamente richiesto con apposita missiva l'erogazione in busta paga della quota mensilmente maturata di FR , avendo per questo motivo le parti - nella espressione della propria libertà di contrattazione- deciso di regolare in tale modo le condizioni di erogazione del
FR ; il fatto poi che non possano essere ammessi patti diversi in merito alle modalità di calcolo del Tfr, non significava che anche le anticipazioni su tale emolumento, previste dall'articolo 2120 costituisca normativa inderogabile .
A sostegno delle sue ragioni la società ricorrente richiamava la sentenza n.
316/2019 in data 16/04/2019 della Corte di Appello di Bologna Sez. Lavoro, che aveva affermato come le somme erogate mensilmente dalla Società a titolo di anticipo FR non dovessero essere sottoposte a contribuzione .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso appare immeritevole di accoglimento .
L'assunto dell' ha infatti avuto il conforto della Corte di Cassazione CP_1
Sezione Lavoro che con sentenza n. 4670 in data 22 febbraio 2021 (data ud.
03/11/2020) ha chiarito che il datore di lavoro che anticipa quote di FR al dipendente sia tenuto al versamento dei contributi se non ricorrono le specifiche condizioni individuate dall'art. 2120 c.c. o quelle di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva o da patti individuali.
Si legge nella motivazione : “ …
7. invero, l'art. 2120 c.c., dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, una anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli;
il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del
10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., commi 6, 7, 8, 9, c.c.);
8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. Civ. n. 4133 del 2007 e Cass. Civ. n. 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazioni (art. 2120 c.c., comma 11);
9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del FR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva…”
Nel caso di specie − in assenza di patti individuali o di contrattazione collettiva che prevedano condizioni di miglior favore − la società ricorrente non ha di certo provato di avere rispettato le specifiche condizioni individuate dall'art. 2120 c.c.
, essendo le n. 75 richieste di anticipo FR allegate all'atto introduttivo dei semplici moduli a stampa di uguale contenuto ( “ IL SOTTOSCRITTO …NATO A…IL…RESIDENTE A…CON LA PRESENTE CHIEDE PER MOTIVI PERSONALI L'EROGAZIONE IN BUSTA PAGA DELLA QUOTA DI FR MENSILMENTE MATURATA ) riempiti con caratteri a stampatello solo nelle parti in bianco e recanti la sigla\sottoscrizione dei lavoratori : moduli questi privi di data certa , della specificazione dei motivi della richiesta e di qualsiasi documentazione probatoria .
Le spese di lite in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 18\10\2024, disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 20\03\2025 .
Il Giudice
Lucio ARDIGO'