Versione
13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
>
Versione
4 luglio 2024
4 luglio 2024
Art. 73. Violazioni al codice della strada 1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. ((56)) -------------- AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada ".
La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada ".
Commentari • 50
- 1. Guidare con la patente revocata, per la Corte Costituzionale non è reato ma è punibile solo con una multa: ecco perchéAvv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 10 luglio 2024 · 17.45003
[…] Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, nella sentenza 5 giugno 2024, n. 116, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del Codice antimafia (D. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 477
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2018, n. 50439Provvedimento: […] La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato IO EL per i più episodi di violazione del codice della strada per aver guidato senza patente, commessi durante il periodo di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e per i corrispondenti reati di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, ha dichiarato l'assorbimento dei reati di cui all'articolo 116, comma 13, codice della Strada nel contestato reato di cui all'articolo 73 codice antimafia e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in mesi tre e giorni otto di arresto.Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 75 codice antimafia·
- spese processuali·
- violazione obblighi sorveglianza speciale·
- assorbimento reati·
- guida senza patente·
- violazione codice della strada·
- Cassa delle ammende·
- art. 73 codice antimafia·
- difetto di motivazione