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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1701/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NO IL, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11367/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240275204204000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1046/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0275204204 000, per euro Euro 204,62 a titolo di CONTRIBUTO UNIFICATO, relativo all'anno di imposta 2024, notificata il 31.03.2025. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
a) omessa notifica degli atti presupposti, b) difetto di motivazione. Ha chiesto perciò annullarsi la cartella impugnata.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Segreteria di questa Corte tributaria, costituitasi, ha controdedotto circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile, in quanto nel termine è stato notificato a uno dei due legittimi contraddittori
(Agenzia delle Entrate Riscossione).
Nel merito è infondato.
Invero nella cartella si fa chiaramente riferimento al CU dovuto per i due procedimenti rg. 4013/24 e
4014/2024. La cartella è stata preceduta dalla notificazione di due inviti al pagamento: in relazione al ricorso RGR n. 4013/2024, a mezzo PEC, in data 26/03/2024, l'invito al pagamento prot. n.
171191/2024 - ATTO U91 2024 000338360 3 – recante il maggior CUT di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso de quo, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del contributo dovuto in relazione al valore della controversia instaurata;
in relazione al ricorso RGR n. 4014/2024, a mezzo PEC in data 26/03/2024, l'invito al pagamento prot. n.
171226/2024 - ATTO U91 2024 000338364 7 – recante il maggior CUT di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso de quo, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del contributo dovuto in relazione al valore della controversia instaurata.
Quanto alle sanzioni, era formulata espressa avvertenza che le stesse, irrogate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del T.U.S.G., ai sensi dell'art 248, comma 1, e ss.mm.ii, sarebbero state riscosse mediante iscrizione a ruolo del relativo importo.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese processuali, che liquida per ciascuna in euro 100,00. Roma, 29 gennaio 2026 Il giudice est. Emilio Norelli
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NO IL, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11367/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240275204204000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1046/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0275204204 000, per euro Euro 204,62 a titolo di CONTRIBUTO UNIFICATO, relativo all'anno di imposta 2024, notificata il 31.03.2025. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
a) omessa notifica degli atti presupposti, b) difetto di motivazione. Ha chiesto perciò annullarsi la cartella impugnata.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Segreteria di questa Corte tributaria, costituitasi, ha controdedotto circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile, in quanto nel termine è stato notificato a uno dei due legittimi contraddittori
(Agenzia delle Entrate Riscossione).
Nel merito è infondato.
Invero nella cartella si fa chiaramente riferimento al CU dovuto per i due procedimenti rg. 4013/24 e
4014/2024. La cartella è stata preceduta dalla notificazione di due inviti al pagamento: in relazione al ricorso RGR n. 4013/2024, a mezzo PEC, in data 26/03/2024, l'invito al pagamento prot. n.
171191/2024 - ATTO U91 2024 000338360 3 – recante il maggior CUT di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso de quo, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del contributo dovuto in relazione al valore della controversia instaurata;
in relazione al ricorso RGR n. 4014/2024, a mezzo PEC in data 26/03/2024, l'invito al pagamento prot. n.
171226/2024 - ATTO U91 2024 000338364 7 – recante il maggior CUT di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso de quo, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del contributo dovuto in relazione al valore della controversia instaurata.
Quanto alle sanzioni, era formulata espressa avvertenza che le stesse, irrogate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del T.U.S.G., ai sensi dell'art 248, comma 1, e ss.mm.ii, sarebbero state riscosse mediante iscrizione a ruolo del relativo importo.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese processuali, che liquida per ciascuna in euro 100,00. Roma, 29 gennaio 2026 Il giudice est. Emilio Norelli