CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32109 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL IC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16-09-2022 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32109 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Torino, per quanto in questa sede rileva, confermava il decreto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale il 18 febbraio 2022, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento in tema di reati tributari, era stato disposto il sequestro preventivo del profitto (27.600 euro + 5.280 euro) conseguito da IC EL, indagato del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato al capo A-10 per avere indicato, nelle dichiarazioni fiscali relative al 2017, nella veste di liquidatore della AW OD s.r.I., fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Ermete s.r.l. e dalla SG coop. con evasione di Iva pari a 27.600 euro, e, nella veste di liquidatore della TST s.r.I., fatture della Olkos Immobiliare relative a operazioni inesistenti, con evasione di Iva pari a 5.280 euro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale piemontese, EL, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha censurato la valutazione indiziaria, osservando, quanto ala vicenda AW OD, che le fatture sono state acquisite nel 2017 dall'amministratore dell'epoca, mentre il ricorrente, in qualità di commercialista, riceveva la fatture da registrare, essendo all'oscuro delle prestazioni oggetto delle fatture, essendosi poi egli limitato a effettuare i pagamenti una volta nominato liquidatore, senza utilizzare in compensazione né chiedere il rimborso dell'Iva relativa alla liquidazione annuale del 2017, a ciò aggiungendosi che il reato è stato consumato in epoca anteriore all'assunzione della carica di liquidatore da parte di EL, sul quale si è quindi indebitamente riversata la responsabilità di altri soggetti, posto che il calcolo dell'Iva avviene per due periodi di imposta infrannuali, ovvero quello di normale attività e quello di liquidazione, e vengono poi effettuati con una dichiarazione Iva unificata presentata da chi in quel momento svolge le funzioni di rappresentanza dell'impresa. Quanto alla vicenda TST, si osserva che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del periodo in cui è consumato il reato, posto in essere non nella fase di liquidazione, ma in quella del normale periodo di imposta, gestito da altro amministratore, per cui andava esclusa la responsabilità di EL, cui non possono essere ascritte condotte illecite ideate e perseguite da terzi, non avendo peraltro egli ricavato un euro dal giro di fatture per operazioni inesistenti, a nulla rilevando che egli sia venuto a sapere del meccanismo ordito da altri soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione rispetto all'imputazione provvisoria. In particolare, sono state richiamate le attività investigative compiute dalla Guardia di Finanza di Torino, che hanno consentito di disvelare un articolato sistema evasivo che, negli anni compresi tra il 2013 e il 2016, consentiva alla società RC AR, amministrata di fatto da RO ON, di fare uscire dalle casse societarie rilevanti importi, nella forma di pagamento di bonifici di fatture per operazioni inesistenti, che venivano restituiti in contanti;
tale sistema veniva attuato mediate il supporto di alcune imprese-satellite riconducibili alla famiglia ON, tra cui la AW OD s.r.l. e la TST s.r.I., che emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti della RC, la quale in tal modo abbatteva i propri ricavi;
tutte le imprese-satellite sono state destinatarie di istanze di fallimento e cinque di esse sono state dichiarate fallite. UL altresì che le società-satellite avevano depositato presso il registro delle imprese dei bilanci finali di liquidazione predisposti dal consulente IC EL, recanti indicazioni non veritiere, ciò per far apparire, all'atto della cancellazione, un indebitamento inferiore a quello reale, mediante l'alterazione del passivo dello stato patrimoniale: in particolare veniva abbattuto il debito erariale attraverso l'indicazione nelle note integrative dei bilanci finali di istanze di rateizzazione depositate all'Agenzia delle Entrate, che in un primo momento le ammetteva, salvo poi revocare l'ammissione in ragione degli omessi pagamenti delle rate. Tramite tale espediente, EL e i liquidatori delle varie imprese avevano potuto presentare istanza di cancellazione, simulando l'estinzione dei debiti tributari. 3 Nel soffermarsi sul ruolo del ricorrente, il Tribunale del Riesame ha sottolineato che lo stesso, nella veste di commercialista e consulente, aveva affiancato ON fin dall'inizio della costituzione, consigliata proprio da EL, delle società-satellite, tra cui la AW OD e la TST, ovvero delle società che sono state ampiamente utilizzate da ON per drenare denaro dalla RC. Hanno poi evidenziato i giudici dell'impugnazione cautelare come l'affermazione difensiva secondo cui EL non fosse stato al corrente della inesistenza delle operazioni fatturate e della reale funzione delle società-satellite sia stata smentita dalle dichiarazioni del coindagato RO ON, il quale, nel suo interrogatorio del 19 novembre 2019, ha confermato che EL si era occupato del sistema delle "imprese piccole", di cui aveva redatto i bilanci ordinari e finali, interessandosi della loro contabilità, essendo stato anzi proprio il ricorrente a consigliare a ON di costituire tali società, circostanza questa che ha trovato conferma nell'intercettazione di cui al progr. 675 del 10 agosto 2019 riportata nell'ordinanza impugnata e avente ad oggetto un dialogo tra EL e LT Gamba. In un successivo dialogo captato presso lo studio di EL (progr. 1651 del 26 agosto 2019), quest'ultimo veniva rimproverato da ON sia per la sua scelta di aver aperto queste sette ditte, sia per la vendita, avvenuta senza che egli ne fosse stato informato, della ditta Edilgianni, il che aveva messo ON in difficoltà al cospetto delle domande dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ciò a riprova del pieno coinvolgimento del ricorrente nella gestione aziendale. Parimenti significativo, in quest'ottica, si è inoltre rivelata la conversazione di cui al progr. 164 dell'Il agosto 2019, registrata presso lo studio di EL, dove aveva luogo una riunione cui prendevano parte, oltre al ricorrente e a ON, altre persone interessate alla gestione delle società coinvolte nel meccanismo fraudolento: nel corso della riunione venivano affrontate questioni anche complesse, come l'uscita del denaro in contanti, l'acquisto di oro, le istanze di rateizzazione, emergendo il tentativo dei presenti di evitare di far emergere le loro responsabilità, tanto è vero che, al termine, EL raccomandava ai presenti di non fare parola con nessuno di quanto si era detto durante l'incontro. Di qui la coerente conclusione dei giudici cautelari, secondo cui il ricorrente, lungi dall'essere un liquidatore inconsapevole, fosse in realtà inserito a pieno titolo nel meccanismo dell'emissione delle false fatture inserite nelle dichiarazioni fiscali della AW OD e della TST di cui era liquidatore, del ritorno del denaro in contante e del conferimento della legale rappresentanza a dei prestanomi. 3. Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive 4 evoluzioni del procedimento penale, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argonnentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di EL deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32109 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Torino, per quanto in questa sede rileva, confermava il decreto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale il 18 febbraio 2022, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento in tema di reati tributari, era stato disposto il sequestro preventivo del profitto (27.600 euro + 5.280 euro) conseguito da IC EL, indagato del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato al capo A-10 per avere indicato, nelle dichiarazioni fiscali relative al 2017, nella veste di liquidatore della AW OD s.r.I., fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Ermete s.r.l. e dalla SG coop. con evasione di Iva pari a 27.600 euro, e, nella veste di liquidatore della TST s.r.I., fatture della Olkos Immobiliare relative a operazioni inesistenti, con evasione di Iva pari a 5.280 euro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale piemontese, EL, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha censurato la valutazione indiziaria, osservando, quanto ala vicenda AW OD, che le fatture sono state acquisite nel 2017 dall'amministratore dell'epoca, mentre il ricorrente, in qualità di commercialista, riceveva la fatture da registrare, essendo all'oscuro delle prestazioni oggetto delle fatture, essendosi poi egli limitato a effettuare i pagamenti una volta nominato liquidatore, senza utilizzare in compensazione né chiedere il rimborso dell'Iva relativa alla liquidazione annuale del 2017, a ciò aggiungendosi che il reato è stato consumato in epoca anteriore all'assunzione della carica di liquidatore da parte di EL, sul quale si è quindi indebitamente riversata la responsabilità di altri soggetti, posto che il calcolo dell'Iva avviene per due periodi di imposta infrannuali, ovvero quello di normale attività e quello di liquidazione, e vengono poi effettuati con una dichiarazione Iva unificata presentata da chi in quel momento svolge le funzioni di rappresentanza dell'impresa. Quanto alla vicenda TST, si osserva che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del periodo in cui è consumato il reato, posto in essere non nella fase di liquidazione, ma in quella del normale periodo di imposta, gestito da altro amministratore, per cui andava esclusa la responsabilità di EL, cui non possono essere ascritte condotte illecite ideate e perseguite da terzi, non avendo peraltro egli ricavato un euro dal giro di fatture per operazioni inesistenti, a nulla rilevando che egli sia venuto a sapere del meccanismo ordito da altri soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione rispetto all'imputazione provvisoria. In particolare, sono state richiamate le attività investigative compiute dalla Guardia di Finanza di Torino, che hanno consentito di disvelare un articolato sistema evasivo che, negli anni compresi tra il 2013 e il 2016, consentiva alla società RC AR, amministrata di fatto da RO ON, di fare uscire dalle casse societarie rilevanti importi, nella forma di pagamento di bonifici di fatture per operazioni inesistenti, che venivano restituiti in contanti;
tale sistema veniva attuato mediate il supporto di alcune imprese-satellite riconducibili alla famiglia ON, tra cui la AW OD s.r.l. e la TST s.r.I., che emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti della RC, la quale in tal modo abbatteva i propri ricavi;
tutte le imprese-satellite sono state destinatarie di istanze di fallimento e cinque di esse sono state dichiarate fallite. UL altresì che le società-satellite avevano depositato presso il registro delle imprese dei bilanci finali di liquidazione predisposti dal consulente IC EL, recanti indicazioni non veritiere, ciò per far apparire, all'atto della cancellazione, un indebitamento inferiore a quello reale, mediante l'alterazione del passivo dello stato patrimoniale: in particolare veniva abbattuto il debito erariale attraverso l'indicazione nelle note integrative dei bilanci finali di istanze di rateizzazione depositate all'Agenzia delle Entrate, che in un primo momento le ammetteva, salvo poi revocare l'ammissione in ragione degli omessi pagamenti delle rate. Tramite tale espediente, EL e i liquidatori delle varie imprese avevano potuto presentare istanza di cancellazione, simulando l'estinzione dei debiti tributari. 3 Nel soffermarsi sul ruolo del ricorrente, il Tribunale del Riesame ha sottolineato che lo stesso, nella veste di commercialista e consulente, aveva affiancato ON fin dall'inizio della costituzione, consigliata proprio da EL, delle società-satellite, tra cui la AW OD e la TST, ovvero delle società che sono state ampiamente utilizzate da ON per drenare denaro dalla RC. Hanno poi evidenziato i giudici dell'impugnazione cautelare come l'affermazione difensiva secondo cui EL non fosse stato al corrente della inesistenza delle operazioni fatturate e della reale funzione delle società-satellite sia stata smentita dalle dichiarazioni del coindagato RO ON, il quale, nel suo interrogatorio del 19 novembre 2019, ha confermato che EL si era occupato del sistema delle "imprese piccole", di cui aveva redatto i bilanci ordinari e finali, interessandosi della loro contabilità, essendo stato anzi proprio il ricorrente a consigliare a ON di costituire tali società, circostanza questa che ha trovato conferma nell'intercettazione di cui al progr. 675 del 10 agosto 2019 riportata nell'ordinanza impugnata e avente ad oggetto un dialogo tra EL e LT Gamba. In un successivo dialogo captato presso lo studio di EL (progr. 1651 del 26 agosto 2019), quest'ultimo veniva rimproverato da ON sia per la sua scelta di aver aperto queste sette ditte, sia per la vendita, avvenuta senza che egli ne fosse stato informato, della ditta Edilgianni, il che aveva messo ON in difficoltà al cospetto delle domande dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ciò a riprova del pieno coinvolgimento del ricorrente nella gestione aziendale. Parimenti significativo, in quest'ottica, si è inoltre rivelata la conversazione di cui al progr. 164 dell'Il agosto 2019, registrata presso lo studio di EL, dove aveva luogo una riunione cui prendevano parte, oltre al ricorrente e a ON, altre persone interessate alla gestione delle società coinvolte nel meccanismo fraudolento: nel corso della riunione venivano affrontate questioni anche complesse, come l'uscita del denaro in contanti, l'acquisto di oro, le istanze di rateizzazione, emergendo il tentativo dei presenti di evitare di far emergere le loro responsabilità, tanto è vero che, al termine, EL raccomandava ai presenti di non fare parola con nessuno di quanto si era detto durante l'incontro. Di qui la coerente conclusione dei giudici cautelari, secondo cui il ricorrente, lungi dall'essere un liquidatore inconsapevole, fosse in realtà inserito a pieno titolo nel meccanismo dell'emissione delle false fatture inserite nelle dichiarazioni fiscali della AW OD e della TST di cui era liquidatore, del ritorno del denaro in contante e del conferimento della legale rappresentanza a dei prestanomi. 3. Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive 4 evoluzioni del procedimento penale, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argonnentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di EL deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023