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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3720/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI BELMONTE, 90 MO, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLO NADIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in via XX Settembre n. 70, Palermo, presso lo studio dell'Avv. PETRULLI GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 21 ottobre
2025, con cui hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 27/09/1999 alle condizioni ivi indicate.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 10/10/2022;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
21 ottobre 2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Valutate attentamente le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi, le Parti concordano, a definizione, in via anticipata e definitiva, di ogni pretesa nascente dal vincolo matrimoniale, che il sig. corrisponderà Pt_1 alla signora un importo una tantum di e 5,000.00, da pagarsi con Pt_2 versamneniti di € 200,00 mensilmente in acconto alla maggiore somma dovuta e sino al saldo che dovrà avvenire entro e non oltre sei (6) mesi decorrenti dalla data dell'udienza che sarà celebrata il 24 ottobre 2025.
2) Con il pagamento del predetto importo si riterrà assolto, una volta per tutte, l'obbligo a carico del signor di assistenza nei confronti della Pt_1 coniuge.
3) I coniugi dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi raggiunti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
27/09/1999, da , nato a MO (PA) in [...] Parte_1
02/01/1972 e da nata a MO (PA) in [...] Parte_2
28/04/1960, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 16, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3720/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI BELMONTE, 90 MO, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLO NADIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in via XX Settembre n. 70, Palermo, presso lo studio dell'Avv. PETRULLI GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 21 ottobre
2025, con cui hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 27/09/1999 alle condizioni ivi indicate.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 10/10/2022;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
21 ottobre 2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Valutate attentamente le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi, le Parti concordano, a definizione, in via anticipata e definitiva, di ogni pretesa nascente dal vincolo matrimoniale, che il sig. corrisponderà Pt_1 alla signora un importo una tantum di e 5,000.00, da pagarsi con Pt_2 versamneniti di € 200,00 mensilmente in acconto alla maggiore somma dovuta e sino al saldo che dovrà avvenire entro e non oltre sei (6) mesi decorrenti dalla data dell'udienza che sarà celebrata il 24 ottobre 2025.
2) Con il pagamento del predetto importo si riterrà assolto, una volta per tutte, l'obbligo a carico del signor di assistenza nei confronti della Pt_1 coniuge.
3) I coniugi dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi raggiunti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
27/09/1999, da , nato a MO (PA) in [...] Parte_1
02/01/1972 e da nata a MO (PA) in [...] Parte_2
28/04/1960, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 16, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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