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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 459 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 459-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Raffone
- RICORRENTI- nei confronti di
(Cf e P.IVA ), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 185 Controparte_1 P.IVA_1 cap 10149, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Lombardo
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 30 luglio 2025 e anno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (Cf e P.IVA Controparte_1
), con sede legale a Torino, Corso Svizzera 185 cap 10149. P.IVA_1 ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 7.8.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 26.8.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 2.354.968,60, di cui euro 2.227.973,66 a titolo di
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 126.994,94 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
La Cancelleria il 7 agosto 2025 ha notificato alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
La società convenuta si è costituita depositando una memoria il 5 settembre 2025. Con tale atto ha allegato che il bilancio relativo all'anno di esercizio 2024 non è ancora stato approvato, sebbene in lavorazione ed ha ripercorso le vicende che hanno interessato la società a far data dal 2024. Prima di riportare tali vicende, occorre osservare che nelle conclusioni dell'atto non vi è opposizione all'accoglimento della domanda e che si afferma che, nelle more del ricevimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, gli amministratori stavano valutando il ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed anche il deposito in proprio di domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto alle circostanze che hanno interessato la convenuta dal 2024, nella memoria è stato allegato che:
- nel 2024 IC è stata destinataria di due avvisi di accertamento, rispettivamente, n. T7G030203222/2023 relativo all'anno di imposta 2014 (valore imposte 200.000 oltre interessi e sanzioni 309.000), e n. T7G030200952/2024 relativo all'anno di imposta 2015 (valore imposte 561.59100, oltre interessi e sanzioni per euro 862.505), emessi dalla Direzione Provinciale II di Torino;
- tali avvisi sono stati impugnati avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Torino (proc. RG n. 982/2024 e proc. RG n. 1776/2024) e, a seguito di sentenza di primo grado sfavorevole, per entrambi, è stato interposto appello, al momento in attesa di fissazione d'udienza;
- nel febbraio 2025 la Società è stata destinataria dell'ulteriore avviso di accertamento, il n. T7G030204090/2024, emesso dalla stessa Direzione Provinciale per l'anno di imposta 2018 (valore euro 33.552,00 oltre interessi e sanzioni per euro 38.000,00), anch'esso impugnato avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, e per il cui procedimento si è in attesa di fissazione della prima udienza;
- la Società ha rateizzato il debito, nonostante fosse sub iudice, onorando i propri impegni sino alla notifica del decreto di sequestro preventivo d'urgenza del 21 ottobre 2024 emesso dalla Procura Europea – Ufficio Eppo di Milano, - a seguito del quale la situazione si è aggravata, in maniera definita dalla convenuta come presumibilmente irrimediabile;
- il 21 ottobre 2024, IC e il suo amministratore OR sono stati Controparte_3 attinti da un provvedimento ablativo di sequestro preventivo di denaro ed altri beni nella misura di Euro 3.243.493,88, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano;
tale iniziativa si inserisce nell'ambito di un più vasto procedimento penale
2 avviato nei confronti di plurime parti, sia persone fisiche che giuridiche, nell'ambito del quale, sia l'amministratore sia la Società hanno sviluppato, e stanno sviluppando, le proprie difese, con contestazione delle imputazioni a loro carico;
- a seguito di interposizione di riesame cautelare, il Tribunale di Milano, con ordinanze depositate il 21 gennaio 2025 (quanto alla Società) e il 27 gennaio 2025 (quanto al OR ), ha annullato i decreti di sequestro preventivo emessi nei confronti, CP_3 rispettivamente, di IC e del OR «per carenza di autonoma Controparte_3 valutazione sui presupposti applicativi del sequestro», disponendo la restituzione dei beni sottoposti a sequestro all'interessato (docc. 5 e 6);
- nell'ambito della medesima indagine, la Procura Europea sede di Milano e Palermo, nei giorni immediatamente successivi, e più precisamente in data 24 gennaio 2025, ha emesso, nei confronti di un nuovo provvedimento di sequestro in via CP_4
d'urgenza ex art. 321 e ss c.p.c. di denaro, sempre, per il medesimo importo, convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari di Milano con ordinanza del 10 febbraio 2025. Ciò ha determinato il perdurare delle indisponibilità dei beni (somme di denaro) e il conseguente blocco dell'operatività del conto corrente di cui la società è titolare;
- il OR e la Società hanno impugnato anche tale provvedimento, Controparte_3 avanti al Tribunale di Milano che, con riferimento alla Società, con ordinanza in data 26 maggio 2025, ha disposto l'annullamento del sequestro e la restituzione di quanto sequestrato (doc. 7), con provvedimento che si afferma ormai irrevocabile, ed ha altresì annullato il sequestro disposto nei confronti del OR annullato (doc. CP_3
8);
- le risorse che erano state apprese per effetto dell'esecuzione del sequestro preventivo sono ritornate nella disponibilità della società il 21 agosto 2025, dunque l'arco temporale che ha coinvolto la Società in conseguenza del sequestro è perdurato dal giorno 21 ottobre 2024 sino all'agosto 2025. All'udienza del 12.9.2025, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, la convenuta si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, precisando quanto al bilancio 2024 ancora in fase di redazione, di essere disponibile a fornire documentazione qualora necessaria. All'esito, il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti che appaiono creditori sulla base dei decreti ingiuntivi n. 593/2025 e n. 1305/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nonché dei successivi atti di precetto (docc. 3, 4, 6 e 7), rispettivamente per 41.710,78 euro e 56.668,93 euro;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, Corso Svizzera 185 cap 10149 (visura del 7.8.2025 in atti);
3 - la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata, con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituita tramite il proprio difensore, dando rappresentazione delle circostanze sopra riportate e rimettendosi al tribunale in ordine alla valutazione dei requisiti per l'accoglimento della domanda (verbale di udienza 12.9.2025);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la gestione di strutture ed apparecchiature informatiche) e la mancata prova da parte della del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, CP_4 il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Secondo la prospettazione fornita dalla stessa società a pag. 4 del ricorso emergono i seguenti dati, che, considerati anche i dati esposti nei bilanci (depositati sino al 2023 compreso), conducono a ritenere sforate le soglie di cui sopra:
Deve dunque escludersi che la convenuta sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
non ha contestato il proprio stato di insolvenza, che anzi sembra riconoscere CP_4 nella memoria di costituzione laddove ha affermato di aver valutato il deposito in proprio di domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ed appare confermato dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti dei ricorrenti, per 41.710,78 euro e 56.668,93 euro;
la sussistenza di debito nei confronti di altri lavoratori per oltre 75.000 euro (doc. 8) ed altri 45.000 euro (doc. 9); il mancato deposito del bilancio 2024; il debito erariale di rilevantissimo ammontare indicato dalla informativa trasmessa da e sopra citata, che riporta carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per CP_2 complessivi euro 2.354.968,60, di cui euro 2.227.973,66 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 126.994,94 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”, rispetto a cui la convenuta ha precisato di aver impugnato gli avvisi di accertamento ricevuti nel 2024 e 2025, senza tuttavia indicare le ragioni sottostanti alle
4 impugnazioni, di cui rispetto agli accertamenti del 2024 ha dato atto di una sentenza sfavorevole di primo grado;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito dei ricorrenti.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (Cf e P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 185 cap 10149; P.IVA_1
nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 12.15 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso 13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di
5 insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.9.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 459-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Raffone
- RICORRENTI- nei confronti di
(Cf e P.IVA ), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 185 Controparte_1 P.IVA_1 cap 10149, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Lombardo
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 30 luglio 2025 e anno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (Cf e P.IVA Controparte_1
), con sede legale a Torino, Corso Svizzera 185 cap 10149. P.IVA_1 ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 7.8.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 26.8.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 2.354.968,60, di cui euro 2.227.973,66 a titolo di
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 126.994,94 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
La Cancelleria il 7 agosto 2025 ha notificato alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
La società convenuta si è costituita depositando una memoria il 5 settembre 2025. Con tale atto ha allegato che il bilancio relativo all'anno di esercizio 2024 non è ancora stato approvato, sebbene in lavorazione ed ha ripercorso le vicende che hanno interessato la società a far data dal 2024. Prima di riportare tali vicende, occorre osservare che nelle conclusioni dell'atto non vi è opposizione all'accoglimento della domanda e che si afferma che, nelle more del ricevimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, gli amministratori stavano valutando il ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed anche il deposito in proprio di domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto alle circostanze che hanno interessato la convenuta dal 2024, nella memoria è stato allegato che:
- nel 2024 IC è stata destinataria di due avvisi di accertamento, rispettivamente, n. T7G030203222/2023 relativo all'anno di imposta 2014 (valore imposte 200.000 oltre interessi e sanzioni 309.000), e n. T7G030200952/2024 relativo all'anno di imposta 2015 (valore imposte 561.59100, oltre interessi e sanzioni per euro 862.505), emessi dalla Direzione Provinciale II di Torino;
- tali avvisi sono stati impugnati avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Torino (proc. RG n. 982/2024 e proc. RG n. 1776/2024) e, a seguito di sentenza di primo grado sfavorevole, per entrambi, è stato interposto appello, al momento in attesa di fissazione d'udienza;
- nel febbraio 2025 la Società è stata destinataria dell'ulteriore avviso di accertamento, il n. T7G030204090/2024, emesso dalla stessa Direzione Provinciale per l'anno di imposta 2018 (valore euro 33.552,00 oltre interessi e sanzioni per euro 38.000,00), anch'esso impugnato avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, e per il cui procedimento si è in attesa di fissazione della prima udienza;
- la Società ha rateizzato il debito, nonostante fosse sub iudice, onorando i propri impegni sino alla notifica del decreto di sequestro preventivo d'urgenza del 21 ottobre 2024 emesso dalla Procura Europea – Ufficio Eppo di Milano, - a seguito del quale la situazione si è aggravata, in maniera definita dalla convenuta come presumibilmente irrimediabile;
- il 21 ottobre 2024, IC e il suo amministratore OR sono stati Controparte_3 attinti da un provvedimento ablativo di sequestro preventivo di denaro ed altri beni nella misura di Euro 3.243.493,88, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano;
tale iniziativa si inserisce nell'ambito di un più vasto procedimento penale
2 avviato nei confronti di plurime parti, sia persone fisiche che giuridiche, nell'ambito del quale, sia l'amministratore sia la Società hanno sviluppato, e stanno sviluppando, le proprie difese, con contestazione delle imputazioni a loro carico;
- a seguito di interposizione di riesame cautelare, il Tribunale di Milano, con ordinanze depositate il 21 gennaio 2025 (quanto alla Società) e il 27 gennaio 2025 (quanto al OR ), ha annullato i decreti di sequestro preventivo emessi nei confronti, CP_3 rispettivamente, di IC e del OR «per carenza di autonoma Controparte_3 valutazione sui presupposti applicativi del sequestro», disponendo la restituzione dei beni sottoposti a sequestro all'interessato (docc. 5 e 6);
- nell'ambito della medesima indagine, la Procura Europea sede di Milano e Palermo, nei giorni immediatamente successivi, e più precisamente in data 24 gennaio 2025, ha emesso, nei confronti di un nuovo provvedimento di sequestro in via CP_4
d'urgenza ex art. 321 e ss c.p.c. di denaro, sempre, per il medesimo importo, convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari di Milano con ordinanza del 10 febbraio 2025. Ciò ha determinato il perdurare delle indisponibilità dei beni (somme di denaro) e il conseguente blocco dell'operatività del conto corrente di cui la società è titolare;
- il OR e la Società hanno impugnato anche tale provvedimento, Controparte_3 avanti al Tribunale di Milano che, con riferimento alla Società, con ordinanza in data 26 maggio 2025, ha disposto l'annullamento del sequestro e la restituzione di quanto sequestrato (doc. 7), con provvedimento che si afferma ormai irrevocabile, ed ha altresì annullato il sequestro disposto nei confronti del OR annullato (doc. CP_3
8);
- le risorse che erano state apprese per effetto dell'esecuzione del sequestro preventivo sono ritornate nella disponibilità della società il 21 agosto 2025, dunque l'arco temporale che ha coinvolto la Società in conseguenza del sequestro è perdurato dal giorno 21 ottobre 2024 sino all'agosto 2025. All'udienza del 12.9.2025, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, la convenuta si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, precisando quanto al bilancio 2024 ancora in fase di redazione, di essere disponibile a fornire documentazione qualora necessaria. All'esito, il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti che appaiono creditori sulla base dei decreti ingiuntivi n. 593/2025 e n. 1305/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nonché dei successivi atti di precetto (docc. 3, 4, 6 e 7), rispettivamente per 41.710,78 euro e 56.668,93 euro;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, Corso Svizzera 185 cap 10149 (visura del 7.8.2025 in atti);
3 - la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata, con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituita tramite il proprio difensore, dando rappresentazione delle circostanze sopra riportate e rimettendosi al tribunale in ordine alla valutazione dei requisiti per l'accoglimento della domanda (verbale di udienza 12.9.2025);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la gestione di strutture ed apparecchiature informatiche) e la mancata prova da parte della del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, CP_4 il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Secondo la prospettazione fornita dalla stessa società a pag. 4 del ricorso emergono i seguenti dati, che, considerati anche i dati esposti nei bilanci (depositati sino al 2023 compreso), conducono a ritenere sforate le soglie di cui sopra:
Deve dunque escludersi che la convenuta sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
non ha contestato il proprio stato di insolvenza, che anzi sembra riconoscere CP_4 nella memoria di costituzione laddove ha affermato di aver valutato il deposito in proprio di domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ed appare confermato dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti dei ricorrenti, per 41.710,78 euro e 56.668,93 euro;
la sussistenza di debito nei confronti di altri lavoratori per oltre 75.000 euro (doc. 8) ed altri 45.000 euro (doc. 9); il mancato deposito del bilancio 2024; il debito erariale di rilevantissimo ammontare indicato dalla informativa trasmessa da e sopra citata, che riporta carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per CP_2 complessivi euro 2.354.968,60, di cui euro 2.227.973,66 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 126.994,94 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”, rispetto a cui la convenuta ha precisato di aver impugnato gli avvisi di accertamento ricevuti nel 2024 e 2025, senza tuttavia indicare le ragioni sottostanti alle
4 impugnazioni, di cui rispetto agli accertamenti del 2024 ha dato atto di una sentenza sfavorevole di primo grado;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito dei ricorrenti.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (Cf e P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 185 cap 10149; P.IVA_1
nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 12.15 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso 13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di
5 insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.9.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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