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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4669/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TARSU/TIA 2011 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caiazzo - Piazza Martiri Caiatini 1 81013 Caiazzo CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110028007414000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014888733000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130009488749000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230022881674001 TASI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta - Via Roma 75 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150033743418001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160029190239001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170020527167001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210022618985001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220033372200001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003724558000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005332254000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto Ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02876202500001206000, notificata in data 03.09.2025, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti, costituiti da undici cartelle di pagamento, contestando di non aver mai ricevuto la notifica delle stesse, con conseguente prescrizione dei crediti recati, facendo valere il termine quinquennale per sanzioni e interessi.
Si è costituita la Camera di Commercio di Caserta, deducendo che tra le diverse cartelle esattoriali impugnate quelle di competenza della Camera di Commercio di Caserta, sono le seguenti: -
02820150033743418000 Diritto Annuale Omesso 2012; -Ø 02820160029190239000 Diritto Annuale
Omesso 2013; 02820170020527167000 Diritto Annuale Omesso 2014; - 02820210022618985000 Diritto
Annuale Omesso 2018; 02820220033372200000 Diritto Annuale Omesso 2019. Ha sostenuto che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e seguite da ulteriori atti esecutivi. Ha, poi, richiamato la normativa emergenziale dettata in occasione della pandemia da COVID19 e, in particolare, ha dedotto il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione stabilito dal "Decreto Sostegni" è stato ulteriormente modificato dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegnibis” (DL n.
73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, con applicazione della previsione di natura generale di cui all'articolo 12 Dlgs 159/2015, richiamata nell'art. 68, co. 1, Dl 18/2020. In virtù degli interventi normativi d'urgenza riportati e, comunque, della prescrizione generale appena citata, tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti devono intendersi automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. Per quanto concerne, poi,
l'eccezione di prescrizione del credito, ne ha contestato il fondamento, deducendo l'applicabilità del termine decennale ordinario Si è, poi, costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta, rilevando in primo luogo che la censura sollevata da parte ricorrente riguarda l'operato dell'Agente della Riscossione e ha sostenuto, comunque, che la parte imputabile all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta riguarda la
Cartella n. 028201900003724558000 per Irpef anno 2015 notificato il 26/08/2019, per cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per non aver il contribuente impugnato gli atti tipici di riscossione entro i termini di rito, con conseguente decadenza da ogni facoltà oppositoria e ha fatto valere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione e l'unitarietà dello stesso per l'obbligazione principale e i relativi accessori.
Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sostenendo la regolare e validità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta. Ha rilevato, poi, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato diversi avvisi di intimazione di pagamento e ulteriori atti interruttivi della prescrizione, che dunque ha contestato facendo valere, altresì, la sospensione di cui alla normativa dettata in occasione della pandemia da covid 2019.
Con memorie illustrative, il ricorrente, in particolare, ha sostenuto che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90008240 29/000 (21.04.2021), i crediti portati dalle cartelle ivi elencate erano prescritti, nonché quello portato dalla cartella n. 02820240005332254000, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2018, atteso che né la Regione Campania né l'Agenzia delle Entrate riscossione hanno dato prova della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa, risulta quanto segue in relazione alle singole cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto qui impugnato.
1) La Cartella n. 02820110028007414000, avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2010, per l'importo di € 254,81, risulta notificata il 07/05/2011 mediante raccomandata con a/r recapitata in mani proprie del destinatario;
2) Cartella n. 02820120014888733000, avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2011, per l'importo di
€ 254,80, è stata notificata per irreperibilita' relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito in comune, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata a/r ricevuta il 20/02/2013;
3) Cartella n. 02820130009488749000, avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2012, per l'importo di
€ 255,50, notificata il 19/04/2013 mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnato in mani proprie del destinatario;
4) Cartella n. 02820230022881674001 avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2014, per l'importo di
€ 248,00, notificata il 14/10/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale in data
24.9.2024, affissione all'indirizzo indicato e spedizione di raccomandata a/r non ritirata e rispedita al mittente per compiuta giacenza come risulta dalla relata che si deposita;
5) Cartella n. 02820150033743418001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2012, per l'importo di € 200,00, notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 7.3.2016;
6) Cartella n. 02820160029190239001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2013, per l'importo di € 200,00, notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 27.12.2017;
7) Cartella n. 02820170020527167001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2014, per l'importo di € 200,00 notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r rispedita al mittente per compiuta giacenza in data il 18/05/2018;
8) Cartella n. 02820210022618985001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2018, per l'importo di € 120,00, notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 11.9.2023;
9) Cartella n. 02820220033372200001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2019, per l'importo di € 120,00, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 11.9.2023;
10) Cartella n. 028201900003724558000, avente ad oggetto IRPEF anno 2015, per l'importo di € 271,00, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 25.9.2019;
Pertanto, va respinto il motivo di impugnazione con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento, nonché gli atti presupposto alle stesse, in quanto tale contestazione non è stata tempestivamente mossa con l'impugnazione delle cartelle nel termine di legge.
Quanto invece alla cartella n. 02820240005332254000, avente ad oggetto tassa automobilistica anno
2018, per l'importo di € 44,52, manca prova della notifica essendo prodotta solo la cartella di pagamento e non anche la documentazione attestante il procedimento notificatorio.
Pertanto per tale parte il ricorso va accolto.
L'Agenzia della Riscossione ha dedotto, inoltre, la notifica successivamente alle cartelle di cui sopra di ulteriori atti esecutivi e interruttivi della prescrizione, producendo in giudizio l'intimazione di pagamento n.
028 2021 90008240 29/000, la cui notifica in data 21.4.2021non è stata contestata da parte ricorrente, la quale – nelle successive memorie illustrative – si è limitata, sul punto a contestare che alla data di notifica, i crediti recati dalle cartelle ivi indicate, cui per semplicità ci si riporta, erano prescritti.
Ebbene, non avendo tempestivamente impugnato detta intimazione di pagamento, facendo valere la prescrizione maturata alla data di notifica della stessa, tale prescrizione non può essere eccepita in questa sede e detta intimazione di pagamento può essere considerata valido atto interruttivo, potendosi discutere in questa sede solo dell'eventuale prescrizione successiva all'atto non impugnato.
Ebbene, considerata la data di notifica del 21.4.2021 e, dunque, di interruzione della prescrizione deve respingersi la relativa eccezione per i crediti relativi alle cartelle di cui al nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, dell'elencazione di cui sopra.
I crediti di cui alle cartelle all'elencazione di cui sopra, in particolare al n. 4, notificata il 24.9.2024, al n. 8 e
9, notificate l'11.9.2023, e 10 notificata il 25.9.2019 e relativa quest'ultima in particolare ad IRPEF, cui si applica il termine ordinario decennale e considerata, quanto agli accessori, la sospensione dettata dalla normativa COVID per complessivi 542 giorni, non risultano dunque prescritti.
Atteso l'esito complessivo del ricorso, che ha visto parte ricorrente vittoriosa solo quanto alla cartella n.
10, si ritiene di compensare in ragione di ¼ le spese di lite, mentre la restante parte va posta a carico della stessa in base al principio della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna parte ricorrente al pagamento dei ¾ delle spese di lite, liquidate per questa parte in € 500,00 per ciascuna parte costituita e compensa tra le stesse il restante quarto.
Caserta, 23.2.2026 Il giudice dr. AR GR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4669/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TARSU/TIA 2011 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001206000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caiazzo - Piazza Martiri Caiatini 1 81013 Caiazzo CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110028007414000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014888733000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130009488749000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230022881674001 TASI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta - Via Roma 75 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150033743418001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160029190239001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170020527167001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210022618985001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220033372200001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003724558000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005332254000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto Ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02876202500001206000, notificata in data 03.09.2025, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti, costituiti da undici cartelle di pagamento, contestando di non aver mai ricevuto la notifica delle stesse, con conseguente prescrizione dei crediti recati, facendo valere il termine quinquennale per sanzioni e interessi.
Si è costituita la Camera di Commercio di Caserta, deducendo che tra le diverse cartelle esattoriali impugnate quelle di competenza della Camera di Commercio di Caserta, sono le seguenti: -
02820150033743418000 Diritto Annuale Omesso 2012; -Ø 02820160029190239000 Diritto Annuale
Omesso 2013; 02820170020527167000 Diritto Annuale Omesso 2014; - 02820210022618985000 Diritto
Annuale Omesso 2018; 02820220033372200000 Diritto Annuale Omesso 2019. Ha sostenuto che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e seguite da ulteriori atti esecutivi. Ha, poi, richiamato la normativa emergenziale dettata in occasione della pandemia da COVID19 e, in particolare, ha dedotto il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione stabilito dal "Decreto Sostegni" è stato ulteriormente modificato dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegnibis” (DL n.
73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, con applicazione della previsione di natura generale di cui all'articolo 12 Dlgs 159/2015, richiamata nell'art. 68, co. 1, Dl 18/2020. In virtù degli interventi normativi d'urgenza riportati e, comunque, della prescrizione generale appena citata, tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti devono intendersi automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. Per quanto concerne, poi,
l'eccezione di prescrizione del credito, ne ha contestato il fondamento, deducendo l'applicabilità del termine decennale ordinario Si è, poi, costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta, rilevando in primo luogo che la censura sollevata da parte ricorrente riguarda l'operato dell'Agente della Riscossione e ha sostenuto, comunque, che la parte imputabile all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta riguarda la
Cartella n. 028201900003724558000 per Irpef anno 2015 notificato il 26/08/2019, per cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per non aver il contribuente impugnato gli atti tipici di riscossione entro i termini di rito, con conseguente decadenza da ogni facoltà oppositoria e ha fatto valere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione e l'unitarietà dello stesso per l'obbligazione principale e i relativi accessori.
Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sostenendo la regolare e validità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta. Ha rilevato, poi, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato diversi avvisi di intimazione di pagamento e ulteriori atti interruttivi della prescrizione, che dunque ha contestato facendo valere, altresì, la sospensione di cui alla normativa dettata in occasione della pandemia da covid 2019.
Con memorie illustrative, il ricorrente, in particolare, ha sostenuto che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90008240 29/000 (21.04.2021), i crediti portati dalle cartelle ivi elencate erano prescritti, nonché quello portato dalla cartella n. 02820240005332254000, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2018, atteso che né la Regione Campania né l'Agenzia delle Entrate riscossione hanno dato prova della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa, risulta quanto segue in relazione alle singole cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto qui impugnato.
1) La Cartella n. 02820110028007414000, avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2010, per l'importo di € 254,81, risulta notificata il 07/05/2011 mediante raccomandata con a/r recapitata in mani proprie del destinatario;
2) Cartella n. 02820120014888733000, avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2011, per l'importo di
€ 254,80, è stata notificata per irreperibilita' relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito in comune, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata a/r ricevuta il 20/02/2013;
3) Cartella n. 02820130009488749000, avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2012, per l'importo di
€ 255,50, notificata il 19/04/2013 mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnato in mani proprie del destinatario;
4) Cartella n. 02820230022881674001 avente ad oggetto Tassa smaltimento rifiuti 2014, per l'importo di
€ 248,00, notificata il 14/10/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale in data
24.9.2024, affissione all'indirizzo indicato e spedizione di raccomandata a/r non ritirata e rispedita al mittente per compiuta giacenza come risulta dalla relata che si deposita;
5) Cartella n. 02820150033743418001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2012, per l'importo di € 200,00, notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 7.3.2016;
6) Cartella n. 02820160029190239001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2013, per l'importo di € 200,00, notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 27.12.2017;
7) Cartella n. 02820170020527167001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2014, per l'importo di € 200,00 notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r rispedita al mittente per compiuta giacenza in data il 18/05/2018;
8) Cartella n. 02820210022618985001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2018, per l'importo di € 120,00, notificata ai sensi dell'art. 140 cp.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 11.9.2023;
9) Cartella n. 02820220033372200001, avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anno
2019, per l'importo di € 120,00, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 11.9.2023;
10) Cartella n. 028201900003724558000, avente ad oggetto IRPEF anno 2015, per l'importo di € 271,00, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale, affissione all'indirizzo e invio di raccomandata informativa a/r consegnata in data 25.9.2019;
Pertanto, va respinto il motivo di impugnazione con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento, nonché gli atti presupposto alle stesse, in quanto tale contestazione non è stata tempestivamente mossa con l'impugnazione delle cartelle nel termine di legge.
Quanto invece alla cartella n. 02820240005332254000, avente ad oggetto tassa automobilistica anno
2018, per l'importo di € 44,52, manca prova della notifica essendo prodotta solo la cartella di pagamento e non anche la documentazione attestante il procedimento notificatorio.
Pertanto per tale parte il ricorso va accolto.
L'Agenzia della Riscossione ha dedotto, inoltre, la notifica successivamente alle cartelle di cui sopra di ulteriori atti esecutivi e interruttivi della prescrizione, producendo in giudizio l'intimazione di pagamento n.
028 2021 90008240 29/000, la cui notifica in data 21.4.2021non è stata contestata da parte ricorrente, la quale – nelle successive memorie illustrative – si è limitata, sul punto a contestare che alla data di notifica, i crediti recati dalle cartelle ivi indicate, cui per semplicità ci si riporta, erano prescritti.
Ebbene, non avendo tempestivamente impugnato detta intimazione di pagamento, facendo valere la prescrizione maturata alla data di notifica della stessa, tale prescrizione non può essere eccepita in questa sede e detta intimazione di pagamento può essere considerata valido atto interruttivo, potendosi discutere in questa sede solo dell'eventuale prescrizione successiva all'atto non impugnato.
Ebbene, considerata la data di notifica del 21.4.2021 e, dunque, di interruzione della prescrizione deve respingersi la relativa eccezione per i crediti relativi alle cartelle di cui al nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, dell'elencazione di cui sopra.
I crediti di cui alle cartelle all'elencazione di cui sopra, in particolare al n. 4, notificata il 24.9.2024, al n. 8 e
9, notificate l'11.9.2023, e 10 notificata il 25.9.2019 e relativa quest'ultima in particolare ad IRPEF, cui si applica il termine ordinario decennale e considerata, quanto agli accessori, la sospensione dettata dalla normativa COVID per complessivi 542 giorni, non risultano dunque prescritti.
Atteso l'esito complessivo del ricorso, che ha visto parte ricorrente vittoriosa solo quanto alla cartella n.
10, si ritiene di compensare in ragione di ¼ le spese di lite, mentre la restante parte va posta a carico della stessa in base al principio della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna parte ricorrente al pagamento dei ¾ delle spese di lite, liquidate per questa parte in € 500,00 per ciascuna parte costituita e compensa tra le stesse il restante quarto.
Caserta, 23.2.2026 Il giudice dr. AR GR