Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 788
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    Il giudice ha ritenuto che la contestazione della mancata notifica non sia stata tempestiva, poiché non sollevata con l'impugnazione delle singole cartelle di pagamento nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione per la maggior parte delle cartelle, ritenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento del 21.04.2021, non impugnata, abbia validamente interrotto la prescrizione. Per la cartella n. 02820240005332254000 (tassa automobilistica 2018), il ricorso è stato accolto per mancanza di prova della notifica. Per le cartelle nn. 4, 8, 9 e 10, pur ritenendo validi gli atti interruttivi, ha considerato che i crediti non risultano prescritti, anche tenendo conto della sospensione COVID.

  • Accolto
    Mancanza di prova della notifica

    Il giudice ha accolto il ricorso limitatamente a questa cartella per la mancanza di prova della notifica, essendo stata prodotta solo la cartella di pagamento e non la documentazione attestante il procedimento notificatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 788
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 788
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo