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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2021, promossa da:
e (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio degli avv.ti Ladu Manuela e Piana Antonello, elettivamente domiciliati in Viale Caprera n. 1 Sassari, presso i detti difensori attori opponenti
c o n t r o
(C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Pesenti Marco convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 370/2021 RG 1066/2021 o veriore qui impugnato, per motivi indicati in espositiva, ed eventualmente, nell'ipotesi in cui le opposte dovessero dimostrare l'esistenza del credito e la loro titolarità, rideterminare l'importo dovuto ricalcolando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125 bis TUB;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
pagina 1 di 9 Per parte convenuta opposta:
“In via principale Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dai sig.ri e , rigettarla integralmente e Parte_1 Parte_2 confermare il decreto ingiuntivo. In subordine Rigettata ogni richiesta ed istanza avversaria, accertare e dichiarare che i sig.ri e sono debitori nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di Euro 27.972,30, e comunque, di quella Controparte_1 maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro 27.972,30 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione sino all'effettivo soddisfo e spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 370/2021 con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto loro di pagare, in solido, a e per essa, quale Controparte_1 mandataria, a , la somma di € 27.972,30, oltre Controparte_2 interessi di mora al tasso convenzionale e comunque nei limiti del tasso soglia dal 1.4.2021 fino al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
1) il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti in mancanza di prova della cessione del credito;
2) la mancata erogazione delle somme di cui al contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria;
3) l'errata indicazione del TAEG, in violazione dell'art. 125 bis TUB, in quanto non comprendente i costi per l'assicurazione stipulata contestualmente al finanziamento e da considerare obbligatoria;
4) la violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi, gli opponenti chiedono la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto, ricalcolando il piano di ammortamento ex art. 125 bis TUB.
pagina 2 di 9 1.2. Costituitasi in giudizio, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ha allegato: Controparte_2
1) la titolarità del credito in capo a a seguito di Controparte_1 successive operazioni di cessione dei crediti (da Agos Spa a e CP_3 da a ) e di conferimento di ramo d'azienda, CP_3 CP_4 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati tra cui è ricompreso anche il credito in questione, da a CP_4 [...]
che ha poi variato denominazione in CP_1 Controparte_1
2) di aver fornito piena prova del credito, producendo contratto di finanziamento personale n. 44271155 in data 25.07.2011, stipulato con Agos dagli opponenti - che non hanno contestato di averlo sottoscritto - nonché estratto conto analitico attestante il quantum dovuto;
3) che gli opponenti hanno provveduto al pagamento di diciotto rate del finanziamento, a dimostrazione dell'avvenuta erogazione della somma finanziata;
4) il successivo inadempimento degli opponenti - che non hanno contestato la morosità – con conseguente decadenza degli stessi dal beneficio del termine sin dal 27.2.2014;
5) la facoltatività della sottoscrizione della polizza assicurativa, come indicato in contratto, così che il relativo costo non deve essere ricompreso ai fini del calcolo del TAEG del finanziamento;
6) la genericità e infondatezza delle contestazioni in ordine alla violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 27.972,30 o della diversa somma risultante dall'istruttoria.
1.3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
pagina 3 di 9 2.1 In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta - premesso che (già ) Controparte_2 CP_5 ha agito in qualità di mera mandataria della cessionaria del credito
[...]
legittimata a rappresentarla per il recupero del Controparte_1 credito, in forza di procura speciale per atto notarile in data 9.12.2020 (doc. 1 fasc. monitorio) - si rileva che, a dimostrazione della titolarità del credito, l'opposta ha prodotto: contratto di cessione di crediti in blocco in data 22.12.2015 tra , agente sia in proprio sia in nome e Controparte_6 per conto di e , con indicazione dei criteri CP_3 CP_4 specifici per l'individuazione dei crediti ceduti, già oggetto di precedente operazione di cartolarizzazione nel 2012 (doc. 4 monitorio); comunicazione dell'avvenuta cessione, ricevuta dai debitori ceduti e il Pt_1 Pt_2
2.2.2016, con gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (doc. 5 monitorio); elenco dei crediti ceduti (doc.ti 6 opposta); atto di conferimento di ramo di azienda da a in data 29.6.2018 (doc. 5 opposta), con CP_4 CP_1 allegato stralcio dell'elenco dei crediti oggetto del ramo d'azienda conferiti, da cui risulta il credito nei confronti di identificato con ID Parte_1
44271155 (doc. 7 opposta); visura camerale (doc. 1 opposta), indicante la variazione della denominazione da a . CP_1 Controparte_1
La convenuta ha, altresì, allegato la sussistenza dell'antecedente cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, realizzata nell'anno 2012 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione da Agos Spa a in relazione CP_3 ai crediti pecuniari derivanti da contratti di finanziamento di proprietà di Agos Spa, tra cui il contratto n. 44271155 per cui è causa. Orbene, pur mancando la prova del contratto di cessione del 2012 (atteso che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale del 14.7.2012 è stata tardivamente prodotta dall'opposta solo con la memoria ex art. 183, comma VI cpc n. 3), si osserva non solo che, nell'allegato contratto di cessione dei crediti in data 22.12.2015, si dà atto della precedente operazione di cartolarizzazione dei crediti del 2012 da a CP_6
ma anche che l'opposta risulta avere la disponibilità del contratto CP_3 di finanziamento in data 25.7.2011, originariamente concluso dagli opponenti con (doc. 3 fasc. monitorio), nonché Controparte_6 dell'estratto conto del finanziamento predisposto dalla cedente
[...]
(doc. 6 fasc. monitorio). Detta disponibilità, infatti, non è CP_6 giustificabile se non in ragione della intervenuta cessione del credito di cui trattasi.
pagina 4 di 9 Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte della cedente, consentono, pertanto, anche in via presuntiva, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023). L'eccezione di parte opponente sul punto deve, pertanto, essere rigettata.
2.2. Quanto agli altri motivi di opposizione, giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ribadito, quindi, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, appaiono del tutto generiche ed infondate le contestazioni attoree in merito a pretese violazioni del diritto di difesa, essendo stato pienamente garantito il contraddittorio nel presente giudizio di opposizione, conseguente all'emissione del decreto ingiuntivo che, per legge, avviene inaudita altera parte.
Ciò premesso, il Tribunale rileva che il credito oggetto di ingiunzione risulta fondato su contratto di finanziamento personale n. 44271155 in data 25.7.2011, concluso, per la somma netta di € 30.000,00, con la cedente da e in qualità di CP_6 Parte_1 Parte_2 coobbligata (doc. 3 monitorio). Gli stessi, peraltro, non hanno disconosciuto le sottoscrizioni ed anzi, a pagina 3 dell'atto di citazione,
pagina 5 di 9 hanno espressamente affermato di non contestare le firme apposte al contratto. Gli attori hanno invece contestato l'erogazione delle somme di cui al contratto de quo. Tuttavia, tale generica eccezione, sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, appare incompatibile con la condotta dei debitori, i quali, per quanto emerge dall'estratto conto prodotto (doc. 6 fasc. monitorio), risultano aver pagato ben diciotto rate del finanziamento, per la complessiva somma di € 9.913,20, come risultante dalla CTU esperita (pag. 7 relazione peritale). Provato quindi il titolo della pretesa creditoria, l'opposta ha altresì allegato l'inadempimento della controparte, consistente nell'omesso pagamento del dovuto. Il che non è stato contestato dagli opponenti.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene, pertanto, che la convenuta opposta abbia adempiuto agli oneri di allegazione e prova circa l'esistenza del credito sulla stessa gravanti, come sopra individuati.
2.3 Premesso che può dunque ritenersi provato l'an della pretesa azionata dall'opposta, in ordine al quantum, deve osservarsi che parte opponente ha eccepito la violazione dell'art. 125 bis TUB per errata indicazione in contratto del TAEG, a causa dell'omessa inclusione nello stesso dei premi assicurativi, sostenendo che si tratti di polizza obbligatoria, essendo contestuale alla stipula del prestito, con Compagnia scelta dalla finanziaria, a garanzia del pagamento del prestito, di identica durata del finanziamento e con premio versato direttamente dalla finanziaria. Orbene, in proposito, si rileva, innanzitutto, che l'allegata divergenza tra TAEG indicato in contratto (pari al 9,84%) e TAEG effettivo (del 12,44%, secondo parte attrice), seppur non supportata da perizia di parte (solamente richiamata, ma non prodotta in giudizio dagli opponenti), non è stata contestata dall'opposta, la quale ha piuttosto eccepito l'erroneità del presupposto giuridico di tale assunto e, cioè, che il costo dell'assicurazione debba essere ricompreso ai fini del calcolo del TAEG del finanziamento. E, del resto, nel contratto stesso si specifica che nel TAEG non sono compresi i costi relativi alle assicurazioni “quando facoltative”.
Ciò posto, occorre allora preliminarmente ricordare che, in ambito di credito al consumo - come pacificamente è quello in esame - per TAEG (tasso annuo effettivo globale), ai sensi dell'art. 121 TUB, si intende il pagina 6 di 9 “costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito ” (comma 1, lett. m) e che il costo totale del credito comprende “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza ” (comma 1, lett. e). Sempre l'art. 121, comma 2 TUB chiarisce poi che nel costo totale del credito sono inclusi anche “i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Si tratta quindi di stabilire se, nel caso de quo, la stipula della polizza assicurativa da parte del debitore principale Parte_1 contestualmente al finanziamento concesso, sia da considerare obbligatoria, con conseguente necessaria inclusione del relativo costo nel TAEG. Sul punto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che, contestualmente al contratto di finanziamento in questione, in data 25.7.2011, aveva sottoscritto anche “modulo di adesione Parte_1 alla polizza indennitaria n. 24891” con Europe Controparte_6
Assistance Italia Spa, nonché “modulo di adesione all'assicurazione facoltativa credit protection (CPI)” con Cardif. Nelle allegate informazioni europee di base sul credito al consumo, inoltre, la stipula di un'assicurazione a garanzia del credito è prevista come non obbligatoria e i costi relativi alle polizze de quibus sono indicati tra i costi connessi al contratto di credito. Tuttavia, il dato meramente formale della qualificazione dell'assicurazione come “facoltativa” non è di per sè solo sufficiente, dovendosi comunque verificare se la conclusione di tali contratti aggiuntivi sia stato “requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, ai sensi dell'art. 121 TUB sopra richiamato. Dirimenti in proposito appaiono i seguenti elementi risultanti dal modulo di adesione alla polizza “CPI”: beneficiario della polizza era la finanziaria e non l'assicurato il premio veniva finanziato e CP_6 Pt_1 versato da Agos alla Compagnia per conto dell'assicurato, nonchè rimborsato ad Agos unitamente alle rate del finanziamento;
le coperture assicurative decorrevano a partire dall'erogazione del prestito;
la Compagnia assicuratrice era quella scelta da Agos mediante la stipula di polizze collettive per i propri clienti.
pagina 7 di 9 Tali circostanze, complessivamente considerate, unitamente alla contestualità della stipula, ad avviso del Tribunale, rappresentano elementi presuntivi in merito alla obbligatorietà della polizza, che appare avere funzione di copertura del credito ed essere connessa geneticamente e funzionalmente al finanziamento concesso, così da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. Né, del resto, la convenuta opposta ha fornito prove di segno contrario, non avendo prodotto le condizioni generali del contratto di assicurazione e non avendo dimostrato “che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (così Trib. Taranto 27/04/2023, n. 963; Trib. Benevento 04/10/2022, n. 2144).
Affermata quindi l'erroneità del TAEG contrattualmente indicato, deve ritenersi applicabile ratione temporis l'art. 125 bis TUB, inserito dal D.lgs. n. 141/2010 e concretamente attuato a far tempo dal 9 febbraio 2011, trattandosi di contratto sottoscritto il 25.7.2011. Ebbene, ai sensi di tale norma, “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (comma VI) e “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” (comma VII). In conseguenza della nullità della relativa clausola contrattuale ed in applicazione del citato meccanismo di sostituzione con il cosiddetto tasso BOT, è stato pertanto formulato apposito quesito al CTU, che ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento contestato determinando quanto dovuto da parte opponente, tenuto conto di quanto dalla stessa corrisposto. Sulla base delle risultanze peritali – da condividersi in quanto frutto di accertamento tecnico logico, completo e coerente con il quesito formulato – si deve allora affermare che, ricalcolando il piano al “Tasso BOT” e pagina 8 di 9 considerando quanto complessivamente pagato, l'importo dovuto dagli opponenti, comunque debitori, è pari ad € 24.831,70, con una differenza di € 3.140,60 rispetto all'importo capitale oggetto di ingiunzione.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 24.831,70, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (1.4.2021) al saldo.
3. Le spese di lite seguono la misura della soccombenza, complessivamente valutata, e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna, considerando l'oggetto dell'accertamento peritale e l'esito dello stesso, attestante una riduzione del credito ingiunto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 370/2021 del Tribunale di Sassari;
2. condanna gli opponenti a pagare, in solido tra loro, alla convenuta opposta la somma di 24.831,70, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dal 1.4.2021 al saldo;
3. condanna parte opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 286,00 per esborsi della fase monitoria ed oltre a spese generali e accessori di legge;
4. spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna.
Sassari, 17/04/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2021, promossa da:
e (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio degli avv.ti Ladu Manuela e Piana Antonello, elettivamente domiciliati in Viale Caprera n. 1 Sassari, presso i detti difensori attori opponenti
c o n t r o
(C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Pesenti Marco convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 370/2021 RG 1066/2021 o veriore qui impugnato, per motivi indicati in espositiva, ed eventualmente, nell'ipotesi in cui le opposte dovessero dimostrare l'esistenza del credito e la loro titolarità, rideterminare l'importo dovuto ricalcolando il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125 bis TUB;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
pagina 1 di 9 Per parte convenuta opposta:
“In via principale Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dai sig.ri e , rigettarla integralmente e Parte_1 Parte_2 confermare il decreto ingiuntivo. In subordine Rigettata ogni richiesta ed istanza avversaria, accertare e dichiarare che i sig.ri e sono debitori nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di Euro 27.972,30, e comunque, di quella Controparte_1 maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro 27.972,30 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione sino all'effettivo soddisfo e spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 370/2021 con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto loro di pagare, in solido, a e per essa, quale Controparte_1 mandataria, a , la somma di € 27.972,30, oltre Controparte_2 interessi di mora al tasso convenzionale e comunque nei limiti del tasso soglia dal 1.4.2021 fino al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
1) il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti in mancanza di prova della cessione del credito;
2) la mancata erogazione delle somme di cui al contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria;
3) l'errata indicazione del TAEG, in violazione dell'art. 125 bis TUB, in quanto non comprendente i costi per l'assicurazione stipulata contestualmente al finanziamento e da considerare obbligatoria;
4) la violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi, gli opponenti chiedono la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto, ricalcolando il piano di ammortamento ex art. 125 bis TUB.
pagina 2 di 9 1.2. Costituitasi in giudizio, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ha allegato: Controparte_2
1) la titolarità del credito in capo a a seguito di Controparte_1 successive operazioni di cessione dei crediti (da Agos Spa a e CP_3 da a ) e di conferimento di ramo d'azienda, CP_3 CP_4 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati tra cui è ricompreso anche il credito in questione, da a CP_4 [...]
che ha poi variato denominazione in CP_1 Controparte_1
2) di aver fornito piena prova del credito, producendo contratto di finanziamento personale n. 44271155 in data 25.07.2011, stipulato con Agos dagli opponenti - che non hanno contestato di averlo sottoscritto - nonché estratto conto analitico attestante il quantum dovuto;
3) che gli opponenti hanno provveduto al pagamento di diciotto rate del finanziamento, a dimostrazione dell'avvenuta erogazione della somma finanziata;
4) il successivo inadempimento degli opponenti - che non hanno contestato la morosità – con conseguente decadenza degli stessi dal beneficio del termine sin dal 27.2.2014;
5) la facoltatività della sottoscrizione della polizza assicurativa, come indicato in contratto, così che il relativo costo non deve essere ricompreso ai fini del calcolo del TAEG del finanziamento;
6) la genericità e infondatezza delle contestazioni in ordine alla violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 27.972,30 o della diversa somma risultante dall'istruttoria.
1.3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
pagina 3 di 9 2.1 In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta - premesso che (già ) Controparte_2 CP_5 ha agito in qualità di mera mandataria della cessionaria del credito
[...]
legittimata a rappresentarla per il recupero del Controparte_1 credito, in forza di procura speciale per atto notarile in data 9.12.2020 (doc. 1 fasc. monitorio) - si rileva che, a dimostrazione della titolarità del credito, l'opposta ha prodotto: contratto di cessione di crediti in blocco in data 22.12.2015 tra , agente sia in proprio sia in nome e Controparte_6 per conto di e , con indicazione dei criteri CP_3 CP_4 specifici per l'individuazione dei crediti ceduti, già oggetto di precedente operazione di cartolarizzazione nel 2012 (doc. 4 monitorio); comunicazione dell'avvenuta cessione, ricevuta dai debitori ceduti e il Pt_1 Pt_2
2.2.2016, con gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (doc. 5 monitorio); elenco dei crediti ceduti (doc.ti 6 opposta); atto di conferimento di ramo di azienda da a in data 29.6.2018 (doc. 5 opposta), con CP_4 CP_1 allegato stralcio dell'elenco dei crediti oggetto del ramo d'azienda conferiti, da cui risulta il credito nei confronti di identificato con ID Parte_1
44271155 (doc. 7 opposta); visura camerale (doc. 1 opposta), indicante la variazione della denominazione da a . CP_1 Controparte_1
La convenuta ha, altresì, allegato la sussistenza dell'antecedente cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, realizzata nell'anno 2012 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione da Agos Spa a in relazione CP_3 ai crediti pecuniari derivanti da contratti di finanziamento di proprietà di Agos Spa, tra cui il contratto n. 44271155 per cui è causa. Orbene, pur mancando la prova del contratto di cessione del 2012 (atteso che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale del 14.7.2012 è stata tardivamente prodotta dall'opposta solo con la memoria ex art. 183, comma VI cpc n. 3), si osserva non solo che, nell'allegato contratto di cessione dei crediti in data 22.12.2015, si dà atto della precedente operazione di cartolarizzazione dei crediti del 2012 da a CP_6
ma anche che l'opposta risulta avere la disponibilità del contratto CP_3 di finanziamento in data 25.7.2011, originariamente concluso dagli opponenti con (doc. 3 fasc. monitorio), nonché Controparte_6 dell'estratto conto del finanziamento predisposto dalla cedente
[...]
(doc. 6 fasc. monitorio). Detta disponibilità, infatti, non è CP_6 giustificabile se non in ragione della intervenuta cessione del credito di cui trattasi.
pagina 4 di 9 Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte della cedente, consentono, pertanto, anche in via presuntiva, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023). L'eccezione di parte opponente sul punto deve, pertanto, essere rigettata.
2.2. Quanto agli altri motivi di opposizione, giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ribadito, quindi, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, appaiono del tutto generiche ed infondate le contestazioni attoree in merito a pretese violazioni del diritto di difesa, essendo stato pienamente garantito il contraddittorio nel presente giudizio di opposizione, conseguente all'emissione del decreto ingiuntivo che, per legge, avviene inaudita altera parte.
Ciò premesso, il Tribunale rileva che il credito oggetto di ingiunzione risulta fondato su contratto di finanziamento personale n. 44271155 in data 25.7.2011, concluso, per la somma netta di € 30.000,00, con la cedente da e in qualità di CP_6 Parte_1 Parte_2 coobbligata (doc. 3 monitorio). Gli stessi, peraltro, non hanno disconosciuto le sottoscrizioni ed anzi, a pagina 3 dell'atto di citazione,
pagina 5 di 9 hanno espressamente affermato di non contestare le firme apposte al contratto. Gli attori hanno invece contestato l'erogazione delle somme di cui al contratto de quo. Tuttavia, tale generica eccezione, sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, appare incompatibile con la condotta dei debitori, i quali, per quanto emerge dall'estratto conto prodotto (doc. 6 fasc. monitorio), risultano aver pagato ben diciotto rate del finanziamento, per la complessiva somma di € 9.913,20, come risultante dalla CTU esperita (pag. 7 relazione peritale). Provato quindi il titolo della pretesa creditoria, l'opposta ha altresì allegato l'inadempimento della controparte, consistente nell'omesso pagamento del dovuto. Il che non è stato contestato dagli opponenti.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene, pertanto, che la convenuta opposta abbia adempiuto agli oneri di allegazione e prova circa l'esistenza del credito sulla stessa gravanti, come sopra individuati.
2.3 Premesso che può dunque ritenersi provato l'an della pretesa azionata dall'opposta, in ordine al quantum, deve osservarsi che parte opponente ha eccepito la violazione dell'art. 125 bis TUB per errata indicazione in contratto del TAEG, a causa dell'omessa inclusione nello stesso dei premi assicurativi, sostenendo che si tratti di polizza obbligatoria, essendo contestuale alla stipula del prestito, con Compagnia scelta dalla finanziaria, a garanzia del pagamento del prestito, di identica durata del finanziamento e con premio versato direttamente dalla finanziaria. Orbene, in proposito, si rileva, innanzitutto, che l'allegata divergenza tra TAEG indicato in contratto (pari al 9,84%) e TAEG effettivo (del 12,44%, secondo parte attrice), seppur non supportata da perizia di parte (solamente richiamata, ma non prodotta in giudizio dagli opponenti), non è stata contestata dall'opposta, la quale ha piuttosto eccepito l'erroneità del presupposto giuridico di tale assunto e, cioè, che il costo dell'assicurazione debba essere ricompreso ai fini del calcolo del TAEG del finanziamento. E, del resto, nel contratto stesso si specifica che nel TAEG non sono compresi i costi relativi alle assicurazioni “quando facoltative”.
Ciò posto, occorre allora preliminarmente ricordare che, in ambito di credito al consumo - come pacificamente è quello in esame - per TAEG (tasso annuo effettivo globale), ai sensi dell'art. 121 TUB, si intende il pagina 6 di 9 “costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito ” (comma 1, lett. m) e che il costo totale del credito comprende “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza ” (comma 1, lett. e). Sempre l'art. 121, comma 2 TUB chiarisce poi che nel costo totale del credito sono inclusi anche “i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Si tratta quindi di stabilire se, nel caso de quo, la stipula della polizza assicurativa da parte del debitore principale Parte_1 contestualmente al finanziamento concesso, sia da considerare obbligatoria, con conseguente necessaria inclusione del relativo costo nel TAEG. Sul punto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che, contestualmente al contratto di finanziamento in questione, in data 25.7.2011, aveva sottoscritto anche “modulo di adesione Parte_1 alla polizza indennitaria n. 24891” con Europe Controparte_6
Assistance Italia Spa, nonché “modulo di adesione all'assicurazione facoltativa credit protection (CPI)” con Cardif. Nelle allegate informazioni europee di base sul credito al consumo, inoltre, la stipula di un'assicurazione a garanzia del credito è prevista come non obbligatoria e i costi relativi alle polizze de quibus sono indicati tra i costi connessi al contratto di credito. Tuttavia, il dato meramente formale della qualificazione dell'assicurazione come “facoltativa” non è di per sè solo sufficiente, dovendosi comunque verificare se la conclusione di tali contratti aggiuntivi sia stato “requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, ai sensi dell'art. 121 TUB sopra richiamato. Dirimenti in proposito appaiono i seguenti elementi risultanti dal modulo di adesione alla polizza “CPI”: beneficiario della polizza era la finanziaria e non l'assicurato il premio veniva finanziato e CP_6 Pt_1 versato da Agos alla Compagnia per conto dell'assicurato, nonchè rimborsato ad Agos unitamente alle rate del finanziamento;
le coperture assicurative decorrevano a partire dall'erogazione del prestito;
la Compagnia assicuratrice era quella scelta da Agos mediante la stipula di polizze collettive per i propri clienti.
pagina 7 di 9 Tali circostanze, complessivamente considerate, unitamente alla contestualità della stipula, ad avviso del Tribunale, rappresentano elementi presuntivi in merito alla obbligatorietà della polizza, che appare avere funzione di copertura del credito ed essere connessa geneticamente e funzionalmente al finanziamento concesso, così da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. Né, del resto, la convenuta opposta ha fornito prove di segno contrario, non avendo prodotto le condizioni generali del contratto di assicurazione e non avendo dimostrato “che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (così Trib. Taranto 27/04/2023, n. 963; Trib. Benevento 04/10/2022, n. 2144).
Affermata quindi l'erroneità del TAEG contrattualmente indicato, deve ritenersi applicabile ratione temporis l'art. 125 bis TUB, inserito dal D.lgs. n. 141/2010 e concretamente attuato a far tempo dal 9 febbraio 2011, trattandosi di contratto sottoscritto il 25.7.2011. Ebbene, ai sensi di tale norma, “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (comma VI) e “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” (comma VII). In conseguenza della nullità della relativa clausola contrattuale ed in applicazione del citato meccanismo di sostituzione con il cosiddetto tasso BOT, è stato pertanto formulato apposito quesito al CTU, che ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento contestato determinando quanto dovuto da parte opponente, tenuto conto di quanto dalla stessa corrisposto. Sulla base delle risultanze peritali – da condividersi in quanto frutto di accertamento tecnico logico, completo e coerente con il quesito formulato – si deve allora affermare che, ricalcolando il piano al “Tasso BOT” e pagina 8 di 9 considerando quanto complessivamente pagato, l'importo dovuto dagli opponenti, comunque debitori, è pari ad € 24.831,70, con una differenza di € 3.140,60 rispetto all'importo capitale oggetto di ingiunzione.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 24.831,70, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (1.4.2021) al saldo.
3. Le spese di lite seguono la misura della soccombenza, complessivamente valutata, e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna, considerando l'oggetto dell'accertamento peritale e l'esito dello stesso, attestante una riduzione del credito ingiunto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 370/2021 del Tribunale di Sassari;
2. condanna gli opponenti a pagare, in solido tra loro, alla convenuta opposta la somma di 24.831,70, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dal 1.4.2021 al saldo;
3. condanna parte opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 286,00 per esborsi della fase monitoria ed oltre a spese generali e accessori di legge;
4. spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna.
Sassari, 17/04/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
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