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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], traversa Carella, n. 34, cod. fisc. , C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
5, traversa Carella, n. 34, cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù C.F._2 di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Andrea Manzillo e Simona Concilio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Scafati, al corso Trieste, n. 196; appellanti
E
“ , con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. 21, p. iva Controparte_1
in persona dei procuratori speciali, dott.ri e P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Alessandro Barbaro, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A.
Pirro, n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi;
appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2246/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per gli appellanti (come da atto di appello) – “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2246/23 resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore … nel giudizio recante RG. 1831/18 pubblicata il 13 novembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ed in particolare: 'dichiarare che la polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento è obbligatoria;
per l'effetto rideterminare il tasso di interessi, in ragione della nullità della pattuizione, come accertato nella CTU resa nel giudizio di primo grado per l'importo di €. € 4.021,31; - accertare l'insussistenza della debitoria per pregresso pagamento di tutto quanto richiesto da controparte;
in subordine e comunque nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 1418 co. 2 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
- accertare e dichiarare per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile l'esatto dare tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, e le altre voci evidenziate;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto nel medesimo decreto ingiuntivo, annullando e/o revocando e/o dichiarando illegittimo ed inefficace lo stesso decreto ingiuntivo;
- ancora nel merito: ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo … per i motivi e le eccezioni tutte in narrativa'. Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con clausola di distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1.- ritenere e dichiarare inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello e, per l'effetto, rigettarli per tutto quanto ampiamente esposto, eccepito e documentato in atti, con la contestuale conferma della sentenza impugnata;
2.- in subordine, nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di gravame, accertare, ritenere e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello e, per l'effetto, rigettarli, con condanna della controparte al pagamento degli importi ingiunti e/o del diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto in corso di causa, oltre interessi come da domanda.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2246/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
2 , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 14 marzo Controparte_1
2018, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
132/2018, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere dalla Controparte_1
e dal quale coobbligato, il pagamento della somma di euro 9.302,84, di Pt_1 Pt_2 cui euro 1.857,99 per rate scadute ed insolute ed euro 7.444,85 per capitale residuo alla data 28 febbraio 2017, in forza del contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno
2012, oltre interessi al tasso legale sulla sola sorta capitale dall'1 marzo 2017 all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opposta; 3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, la e il assumevano che, ad onta di quanto ritenuto dal Pt_1 Pt_2 giudice di primo grado sulla base di un'erronea valutazione del compendio probatorio, la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 aveva natura obbligatoria, giacché necessaria ai fini dell'erogazione del credito, con la conseguenza che il relativo costo doveva essere compreso nel calcolo del tasso anno effettivo globale, che, per effetto dell'inclusione di tale onere economico, risultava superiore a quello formalmente convenuto dalle parti, comportando la rideterminazione della pretesa restitutoria azionata dalla mediante l'applicazione del tasso sostitutivo previsto Controparte_1 dall'art. 125 bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 dicembre 2024, la contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con Controparte_1 la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 2 ottobre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 27/28 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre rilevare, sotto il profilo normativo, che l'art. 121 d.lgs. n.
385/1993 dispone, al comma 1, lett. e), che il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
3 il finanziatore è a conoscenza e, al comma 1, lett. m), che il “tasso annuo effettivo globale”
o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, prevedendo, al comma 2, che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, e, al comma 3, che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del C.I.C.R., stabilisce le modalità di calcolo del T.A.E.G., ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi richiamati dal comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
L'art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993 prevede, al comma 6, che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta in conformità all'art. 124, precisando che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto, e, al comma 7, che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e che nessun'altra somma
è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il contratto assicurativo integri un presupposto imprescindibile per concedere credito al consumatore o per concederlo alle condizioni offerte, il costo di tale rapporto accessorio deve essere compreso nel tasso annuo effettivo globale dell'operazione di finanziamento, a pena di nullità della clausola che lo prevede e dell'applicazione, quale unico corrispettivo negoziale, del tasso nominale minino del buoni annuali del tesoro emessi nell'anno antecedente la sua conclusione.
Quando nel contratto di finanziamento l'assicurazione è indicata come facoltativa, grava sul consumatore l'onere di dimostrarne l'obbligatorietà, vale a dire che la sua stipulazione, ad onta della formale terminologia negoziale utilizzata, non è derivata da una valutazione meramente discrezionale, ma ha costituito, in concreto, un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offertegli.
Il consumatore può fornire tale prova mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2727, comma 1, cod. civ., configurabili, in particolare, qualora l'assicurazione sia finalizzata a garantire il soddisfacimento del credito erogato, intercorra una connessione genetica e funzionale con il finanziamento, nel senso che entrambi i
4 contratti siano stati sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata, e l'indennizzo sia parametrato al debito residuo.
Del resto, come osservato dalla Corte di Cassazione, seppur con riferimento al calcolo del tasso effettivo globale (T.E.G.) di un contratto di finanziamento, il costo dell'assicurazione deve esservi incluso quando costituisce una parte del corrispettivo della concessione del credito, potendo la sussistenza di tale collegamento essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed essendo presunta nel caso di contestualità tra la spesa assicurativa e l'erogazione del mutuo (cfr., ex ceteris, Cass. 5 aprile 2017, n. 8806; Cass. ord. 1 febbraio 2022, n. 3025; Cass. ord. 29 maggio 2025, n. 15114).
L'istituto mutuante, onde contrastare la valenza dimostrativa dei suddetti elementi indiziari, soprattutto quando sia anche il beneficiario della polizza assicurativa e gli sia attribuita una remunerazione per il suo collocamento, è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario in ordine alla formazione del contratto, documentando, in via esemplificativa, di aver proposto al cliente una comparazione con altri costi e tassi annui effettivi globali da cui emergano le stesse condizioni di finanziamento applicategli a prescindere dalla stipulazione della garanzia o di aver offerto, sempre in mancanza della garanzia, condizioni economiche simili ad altri soggetti con analogo merito creditizio o di avergli accordato il diritto di recedere dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito per l'intera durata del finanziamento.
Nella fattispecie de qua agitur, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato che “la stipula dei contratti di finanziamento e di assicurazione è avvenuta in pari data e … il pagamento del premio di assicurazione costituisce parte integrante del credito finanziato dalla con maggiorazione della rata mensile di restituzione del Controparte_1 prestito”, ha correttamente osservato che “la contestualità dei contratti e il fatto che il premio assicurativo sia stato rapportato alla durata del contratto (84 mesi) ai fini della determinazione della quota (12 euro) da includere nella rata mensile lascerebbero presumere che la stipula del contratto di assicurazione fosse obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che la polizza assicurativa sottoscritta dalla il 5 giugno 2012, sebbene qualificata come facoltativa nel contratto di Pt_1 finanziamento n. 11037767, vi era, in realtà, collegata sotto il profilo genetico e funzionale, giacché stipulata contestualmente a tale negozio giuridico, preordinata a garantire il soddisfacimento del credito vantato dalla mediante il Controparte_1 pagamento del premio, inglobato nelle singole rate, per una durata corrispondente a quella
5 dell'ammortamento dell'obbligazione restitutoria, pari a mesi ottantaquattro, e destinata a generare remunerazione, procurando all'istituto mutuante l'introito del 40% per l'attività di distribuzione del prodotto assicurativo, come emerge dal modulo di adesione al programma “Lifestyle” da parte della consumatrice.
Ne deriva che il costo dell'assicurazione stipulata dalla il 5 giugno 2012 deve Pt_1 essere incluso nel calcolo del tasso effettivo globale del contratto di finanziamento n.
11037767, atteso che tale spesa era necessaria e non facoltativa ai fini dell'erogazione del credito, costituendo, tra l'altro, parte integrante del suo corrispettivo e, dunque, una componente della remunerazione complessivamente dovuta alla . Controparte_1
In sostanza, la sottoscrizione della polizza assicurativa assurgeva a condizione indefettibile per la concessione del finanziamento, nel senso che, in mancanza, la non avrebbe erogato alla la somma di euro 15.811,00 Controparte_1 Pt_1
(pari alla somma netta di euro 14.803,00 oltre quella di euro 1.008,00 dovuta per il premio)
o, comunque, non l'avrebbe erogata alle condizioni economiche offerte (a fronte, cioè, di interessi corrispettivi per complessivi euro 7.042,76), sicché il tasso annuo effettivo globale dell'operazione creditizia in esame, comprendendo il costo della garanzia prestata dalla consumatrice (ammontante ad euro 1.008,00 e, quindi, ad euro 12,00 per ottantaquattro mesi), deve essere rideterminato da quello contrattualmente indicato nel
10,64% in quello calcolato dal consulente tecnico d'ufficio nel 13,06%.
La difformità tra il tasso annuo effettivo globale riportato nel contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 e quello quantificato dall'ausiliario con il computo della spesa assicurativa comporta, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, d.lgs. n. 385/1993, la nullità della relativa clausola negoziale e, a norma del successivo comma 7, lett. a), la rimodulazione del costo complessivo dell'erogazione del credito mediante l'applicazione del solo tasso di interesse sostitutivo ivi previsto.
Pertanto, dovendo essere recepita la soluzione peritale con la quale il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rielaborato il piano di ammortamento del finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 sulla base del tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipulazione di tale contratto ed accertato il pagamento, da parte della consumatrice, delle prime cinquantuno rate per complessivi euro 12.654,78 (di cui euro 11.789,73 per capitale ed euro 865,05 per interessi corrispettivi), ha rideterminato il credito vantato dalla per capitale residuo alla data del 30 agosto Controparte_1
2016 in euro 4.021,31, l'opposto decreto ingiuntivo n. 132/2018 deve essere revocato, con la conseguente condanna della e del in via solidale, al pagamento, in Pt_1 Pt_2
6 favore dell'istituto mutuante, di tale minore somma, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 marzo 2017 all'effettivo soddisfo, per come richiesto con la domanda monitoria.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale la e il si sono resi responsabili Pt_1 Pt_2 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012, per aver pagato soltanto cinquantuno delle ottantaquattro rate concordate, devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00
(in luogo di quello relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, utilizzato dal Tribunale di Nocera Inferiore), in ragione dell'entità del credito effettivamente vantato dalla , che ha comunque ottenuto Controparte_1
l'accoglimento della propria domanda, ancorché per un somma inferiore a quella richiesta
(cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n.
8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827), ed in rapporto all'attività difensiva da quest'ultima espletata, per il procedimento monitorio, in euro 499,00, di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 450,00 per compenso, per il primo grado, in euro 2.700,00 per compenso, di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 1.900,00 per compenso, di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
7 Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della e del Pt_1 Pt_2 quali parti soccombenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 13 luglio 2023, in euro 750,00 per compenso, oltre
Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 2246/2023 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 132/2018, condannando e , Parte_1 Parte_2 in via solidale, al pagamento, in favore della , della minore Controparte_1 somma di euro 4.021,31, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 marzo 2017 all'effettivo soddisfo;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore Parte_1 Parte_2 della , delle spese del procedimento monitorio e del doppio Controparte_1 grado del giudizio, che si liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 499,00, di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 450,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 2.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
450,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 1.900,00 per compenso difensivo, di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro
800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e
12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di e le spese della Parte_1 Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 13 luglio 2023, in euro 750,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], traversa Carella, n. 34, cod. fisc. , C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
5, traversa Carella, n. 34, cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù C.F._2 di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Andrea Manzillo e Simona Concilio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Scafati, al corso Trieste, n. 196; appellanti
E
“ , con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. 21, p. iva Controparte_1
in persona dei procuratori speciali, dott.ri e P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Alessandro Barbaro, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A.
Pirro, n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi;
appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2246/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per gli appellanti (come da atto di appello) – “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2246/23 resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore … nel giudizio recante RG. 1831/18 pubblicata il 13 novembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ed in particolare: 'dichiarare che la polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento è obbligatoria;
per l'effetto rideterminare il tasso di interessi, in ragione della nullità della pattuizione, come accertato nella CTU resa nel giudizio di primo grado per l'importo di €. € 4.021,31; - accertare l'insussistenza della debitoria per pregresso pagamento di tutto quanto richiesto da controparte;
in subordine e comunque nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 1418 co. 2 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
- accertare e dichiarare per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile l'esatto dare tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, e le altre voci evidenziate;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto nel medesimo decreto ingiuntivo, annullando e/o revocando e/o dichiarando illegittimo ed inefficace lo stesso decreto ingiuntivo;
- ancora nel merito: ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo … per i motivi e le eccezioni tutte in narrativa'. Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con clausola di distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1.- ritenere e dichiarare inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello e, per l'effetto, rigettarli per tutto quanto ampiamente esposto, eccepito e documentato in atti, con la contestuale conferma della sentenza impugnata;
2.- in subordine, nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di gravame, accertare, ritenere e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello e, per l'effetto, rigettarli, con condanna della controparte al pagamento degli importi ingiunti e/o del diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto in corso di causa, oltre interessi come da domanda.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2246/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
2 , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 14 marzo Controparte_1
2018, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
132/2018, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere dalla Controparte_1
e dal quale coobbligato, il pagamento della somma di euro 9.302,84, di Pt_1 Pt_2 cui euro 1.857,99 per rate scadute ed insolute ed euro 7.444,85 per capitale residuo alla data 28 febbraio 2017, in forza del contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno
2012, oltre interessi al tasso legale sulla sola sorta capitale dall'1 marzo 2017 all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opposta; 3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, la e il assumevano che, ad onta di quanto ritenuto dal Pt_1 Pt_2 giudice di primo grado sulla base di un'erronea valutazione del compendio probatorio, la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 aveva natura obbligatoria, giacché necessaria ai fini dell'erogazione del credito, con la conseguenza che il relativo costo doveva essere compreso nel calcolo del tasso anno effettivo globale, che, per effetto dell'inclusione di tale onere economico, risultava superiore a quello formalmente convenuto dalle parti, comportando la rideterminazione della pretesa restitutoria azionata dalla mediante l'applicazione del tasso sostitutivo previsto Controparte_1 dall'art. 125 bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 dicembre 2024, la contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con Controparte_1 la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 2 ottobre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 27/28 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre rilevare, sotto il profilo normativo, che l'art. 121 d.lgs. n.
385/1993 dispone, al comma 1, lett. e), che il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
3 il finanziatore è a conoscenza e, al comma 1, lett. m), che il “tasso annuo effettivo globale”
o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, prevedendo, al comma 2, che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, e, al comma 3, che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del C.I.C.R., stabilisce le modalità di calcolo del T.A.E.G., ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi richiamati dal comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
L'art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993 prevede, al comma 6, che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta in conformità all'art. 124, precisando che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto, e, al comma 7, che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e che nessun'altra somma
è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il contratto assicurativo integri un presupposto imprescindibile per concedere credito al consumatore o per concederlo alle condizioni offerte, il costo di tale rapporto accessorio deve essere compreso nel tasso annuo effettivo globale dell'operazione di finanziamento, a pena di nullità della clausola che lo prevede e dell'applicazione, quale unico corrispettivo negoziale, del tasso nominale minino del buoni annuali del tesoro emessi nell'anno antecedente la sua conclusione.
Quando nel contratto di finanziamento l'assicurazione è indicata come facoltativa, grava sul consumatore l'onere di dimostrarne l'obbligatorietà, vale a dire che la sua stipulazione, ad onta della formale terminologia negoziale utilizzata, non è derivata da una valutazione meramente discrezionale, ma ha costituito, in concreto, un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offertegli.
Il consumatore può fornire tale prova mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2727, comma 1, cod. civ., configurabili, in particolare, qualora l'assicurazione sia finalizzata a garantire il soddisfacimento del credito erogato, intercorra una connessione genetica e funzionale con il finanziamento, nel senso che entrambi i
4 contratti siano stati sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata, e l'indennizzo sia parametrato al debito residuo.
Del resto, come osservato dalla Corte di Cassazione, seppur con riferimento al calcolo del tasso effettivo globale (T.E.G.) di un contratto di finanziamento, il costo dell'assicurazione deve esservi incluso quando costituisce una parte del corrispettivo della concessione del credito, potendo la sussistenza di tale collegamento essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed essendo presunta nel caso di contestualità tra la spesa assicurativa e l'erogazione del mutuo (cfr., ex ceteris, Cass. 5 aprile 2017, n. 8806; Cass. ord. 1 febbraio 2022, n. 3025; Cass. ord. 29 maggio 2025, n. 15114).
L'istituto mutuante, onde contrastare la valenza dimostrativa dei suddetti elementi indiziari, soprattutto quando sia anche il beneficiario della polizza assicurativa e gli sia attribuita una remunerazione per il suo collocamento, è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario in ordine alla formazione del contratto, documentando, in via esemplificativa, di aver proposto al cliente una comparazione con altri costi e tassi annui effettivi globali da cui emergano le stesse condizioni di finanziamento applicategli a prescindere dalla stipulazione della garanzia o di aver offerto, sempre in mancanza della garanzia, condizioni economiche simili ad altri soggetti con analogo merito creditizio o di avergli accordato il diritto di recedere dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito per l'intera durata del finanziamento.
Nella fattispecie de qua agitur, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rilevato che “la stipula dei contratti di finanziamento e di assicurazione è avvenuta in pari data e … il pagamento del premio di assicurazione costituisce parte integrante del credito finanziato dalla con maggiorazione della rata mensile di restituzione del Controparte_1 prestito”, ha correttamente osservato che “la contestualità dei contratti e il fatto che il premio assicurativo sia stato rapportato alla durata del contratto (84 mesi) ai fini della determinazione della quota (12 euro) da includere nella rata mensile lascerebbero presumere che la stipula del contratto di assicurazione fosse obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che la polizza assicurativa sottoscritta dalla il 5 giugno 2012, sebbene qualificata come facoltativa nel contratto di Pt_1 finanziamento n. 11037767, vi era, in realtà, collegata sotto il profilo genetico e funzionale, giacché stipulata contestualmente a tale negozio giuridico, preordinata a garantire il soddisfacimento del credito vantato dalla mediante il Controparte_1 pagamento del premio, inglobato nelle singole rate, per una durata corrispondente a quella
5 dell'ammortamento dell'obbligazione restitutoria, pari a mesi ottantaquattro, e destinata a generare remunerazione, procurando all'istituto mutuante l'introito del 40% per l'attività di distribuzione del prodotto assicurativo, come emerge dal modulo di adesione al programma “Lifestyle” da parte della consumatrice.
Ne deriva che il costo dell'assicurazione stipulata dalla il 5 giugno 2012 deve Pt_1 essere incluso nel calcolo del tasso effettivo globale del contratto di finanziamento n.
11037767, atteso che tale spesa era necessaria e non facoltativa ai fini dell'erogazione del credito, costituendo, tra l'altro, parte integrante del suo corrispettivo e, dunque, una componente della remunerazione complessivamente dovuta alla . Controparte_1
In sostanza, la sottoscrizione della polizza assicurativa assurgeva a condizione indefettibile per la concessione del finanziamento, nel senso che, in mancanza, la non avrebbe erogato alla la somma di euro 15.811,00 Controparte_1 Pt_1
(pari alla somma netta di euro 14.803,00 oltre quella di euro 1.008,00 dovuta per il premio)
o, comunque, non l'avrebbe erogata alle condizioni economiche offerte (a fronte, cioè, di interessi corrispettivi per complessivi euro 7.042,76), sicché il tasso annuo effettivo globale dell'operazione creditizia in esame, comprendendo il costo della garanzia prestata dalla consumatrice (ammontante ad euro 1.008,00 e, quindi, ad euro 12,00 per ottantaquattro mesi), deve essere rideterminato da quello contrattualmente indicato nel
10,64% in quello calcolato dal consulente tecnico d'ufficio nel 13,06%.
La difformità tra il tasso annuo effettivo globale riportato nel contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 e quello quantificato dall'ausiliario con il computo della spesa assicurativa comporta, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, d.lgs. n. 385/1993, la nullità della relativa clausola negoziale e, a norma del successivo comma 7, lett. a), la rimodulazione del costo complessivo dell'erogazione del credito mediante l'applicazione del solo tasso di interesse sostitutivo ivi previsto.
Pertanto, dovendo essere recepita la soluzione peritale con la quale il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver rielaborato il piano di ammortamento del finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 sulla base del tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipulazione di tale contratto ed accertato il pagamento, da parte della consumatrice, delle prime cinquantuno rate per complessivi euro 12.654,78 (di cui euro 11.789,73 per capitale ed euro 865,05 per interessi corrispettivi), ha rideterminato il credito vantato dalla per capitale residuo alla data del 30 agosto Controparte_1
2016 in euro 4.021,31, l'opposto decreto ingiuntivo n. 132/2018 deve essere revocato, con la conseguente condanna della e del in via solidale, al pagamento, in Pt_1 Pt_2
6 favore dell'istituto mutuante, di tale minore somma, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 marzo 2017 all'effettivo soddisfo, per come richiesto con la domanda monitoria.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale la e il si sono resi responsabili Pt_1 Pt_2 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012, per aver pagato soltanto cinquantuno delle ottantaquattro rate concordate, devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00
(in luogo di quello relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, utilizzato dal Tribunale di Nocera Inferiore), in ragione dell'entità del credito effettivamente vantato dalla , che ha comunque ottenuto Controparte_1
l'accoglimento della propria domanda, ancorché per un somma inferiore a quella richiesta
(cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n.
8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827), ed in rapporto all'attività difensiva da quest'ultima espletata, per il procedimento monitorio, in euro 499,00, di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 450,00 per compenso, per il primo grado, in euro 2.700,00 per compenso, di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 1.900,00 per compenso, di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
7 Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della e del Pt_1 Pt_2 quali parti soccombenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 13 luglio 2023, in euro 750,00 per compenso, oltre
Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 2246/2023 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 132/2018, condannando e , Parte_1 Parte_2 in via solidale, al pagamento, in favore della , della minore Controparte_1 somma di euro 4.021,31, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 marzo 2017 all'effettivo soddisfo;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore Parte_1 Parte_2 della , delle spese del procedimento monitorio e del doppio Controparte_1 grado del giudizio, che si liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 499,00, di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 450,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 2.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
450,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 1.900,00 per compenso difensivo, di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro
800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e
12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di e le spese della Parte_1 Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 13 luglio 2023, in euro 750,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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