Ordinanza presidenziale 30 aprile 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2026, proposto da
Lista civica “Conversano Che Vorrei”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
Comune di Conversano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Lista civica “Norba”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
QU ND, Lista “Attivamente”, Lista “Avanti, Partito Socialista Italiano”, Lista “Esserci”, Lista “Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Eu”, Lista “Officine Progressiste Conversano”, Lista “Movimento Cinque Stelle”, Lista “Partito Democratico”, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale n° 141 del 26/04/2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano di ricusazione della lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI”;
- ove occorra e nei limiti di interesse, della nota prot. n° 171 del 26/04/2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano, richiamata per relationem nel verbale impugnato;
- ove occorra e nei limiti di interesse, della non meglio identificata nota prot. n° 173 del 26/04/2026 di riscontro del Comune di Conversano e di tutti gli atti istruttori ad essa collegati ove presenti e non richiamati per relationem;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, a quelli impugnati con riserva di motivi aggiunti;
per l’accertamento
- del diritto della lista n° 17 denominata “CONVERSANO CHE VORREI” a partecipare alle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 24 e 25 maggio 2026 per il Comune di Conversano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa erariale e della Lista Civica “Norba”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 4 maggio 2026 il dott. LO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1. Con ricorso depositato in data 29.04.2026, la lista n. 17 denominata “CONVERSANO CHE VORREI”, collegata al candidato Sindaco avv. Mario Loiacono, ha impugnato il verbale n. 141 del 26 aprile 2026 della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista dalla partecipazione alle elezioni amministrative del Comune di Conversano, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, per asserito mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla legge.
1.1. La parte ricorrente ha allegato che la Sottocommissione avrebbe ritenuto che la lista, pur avendo presentato 186 sottoscrizioni, potesse annoverarne solo 174 validamente computabili, a seguito dell’esclusione di dodici nominativi, di cui undici per asserita “doppia sottoscrizione” e uno per avere il candidato medesimo firmato la propria candidatura, non raggiungendo così la soglia minima di 175 presentatori richiesta per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Il provvedimento di ricusazione si fonderebbe sul riscontro fornito dal Comune di Conversano con nota prot. n. 173 del 26.04.2026, cui la Sottocommissione ha fatto rinvio, limitandosi a riportare, per ciascun nominativo escluso, l’indicazione che l’elettore risultava “già firmatario” di altra lista.
1.2. Parte ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’esclusione delle sottoscrizioni per “doppia firma”; la mancata verifica della priorità temporale delle sottoscrizioni concorrenti e della loro validità formale; la violazione dei principi di buon andamento e favor partecipationis , in un caso di mero scostamento “di soglia”; l’asserita inesistenza della doppia sottoscrizione in relazione ad almeno un nominativo (sig. -OMISSIS-), il cui computo tra le firme validamente raccolte determinerebbe già da solo il raggiungimento del minimo legale.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale, insistendo per la reiezione del ricorso, sul presupposto dell’inderogabilità del requisito numerico delle sottoscrizioni e della correttezza delle verifiche svolte dall’Amministrazione.
3. Si è costituita in data 04.05.2026 la controinteressata lista civica “Norba” per la quale il -OMISSIS- avrebbe già prestato la propria sottoscrizione, insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con provvedimento presidenziale del 30 aprile 2026 è stata disposta l’istruttoria, ordinando alle Amministrazioni resistenti, in particolare al Comune di Conversano, di produrre la documentazione posta a fondamento dell’esclusione delle sottoscrizioni per “doppia firma”, con indicazione delle autenticazioni e dei criteri seguiti per la verifica della priorità tra le sottoscrizioni incompatibili.
5. Con memoria del giorno 03.05.2026 la parte ricorrente ha preso posizione sui documenti prodotti dal Comune e sulla memoria della difesa statale. Ha anche rilevato un ulteriore ipotetico caso di falso, risultando apocrifa anche la firma di altro sottoscrittore, -OMISSIS-
6. All’udienza pubblica del giorno 04.05.2026 le parti hanno discusso la causa.
Il ricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità della costituzione della controinteressata e dei documenti prodotti in quella sede, comunque depositati tardivamente.
Dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
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7. Il ricorso deve essere respinto.
8. In primo luogo, è tempestiva la costituzione della parte controinteressata, poiché il rito speciale elettorale ex art. 129 c.p.a. non impone un termine di decadenza per la costituzione, che quindi è consentita sino alla celebrazione dell’udienza.
La controinteressata è inoltre regolarmente munita di procura speciale alla lite, rilasciata dal legale rappresentante al proprio difensore e autenticata dal medesimo in data 04.05.2026, ore 10.00.54, in data antecedente al deposito della costituzione (ore 10.15.03), mentre il relativo atto processuale risulta regolarmente sottoscritto con firma digitale alle ore 10.05.42.
Quanto all’unico documento depositato dalla controinteressata (nominato erroneamente Foliario ), in disparte la sua irrilevanza per le ragioni che si diranno, il deposito è tempestivo in assenza di un termine legale per la produzione in giudizio, considerata la specialità del rito, purché sul medesimo sia garantito il contraddittorio.
Nel caso di specie, il documento è stato esaminato nel corso dell’udienza da tutte le parti, anche con rilievi puntuali in ordine al suo contenuto e alla sua efficacia probante, e può essere acquisito agli atti di causa.
9. Nel merito, il ricorso impone una preliminare delimitazione dell’ambito del sindacato demandato al Giudice Amministrativo in materia elettorale.
I motivi dedotti dalla parte ricorrente denunciano carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento di ricusazione, ma non conducono, di per sé soli, ad una automatica declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato.
In presenza di un provvedimento di esclusione fondato sull’asserita esistenza di sottoscrizioni già validamente apposte, autenticate e riferite a liste tempestivamente depositate e protocollate in data anteriore, la motivazione può ritenersi idonea a sorreggere la decisione, purché tali presupposti risultino effettivamente comprovati all’esito dell’istruttoria amministrativa.
L’esito del presente giudizio dipende in modo decisivo dall’esame della documentazione acquisita in sede istruttoria, la sola idonea a verificare: se le sottoscrizioni considerate incompatibili fossero effettivamente già state apposte su altre liste; se tali sottoscrizioni fossero validamente autenticate e riferibili agli elettori indicati; se le liste concorrenti risultassero depositate e protocollate in data anteriore rispetto alla lista ricorrente, secondo il criterio normativamente rilevante.
10. Nel caso di specie, per ciascuno dei nominativi esclusi dalla Sottocommissione il Collegio ha verificato che la sottoscrizione incompatibile sia stata effettivamente apposta su una lista presentata e protocollata in data precedente a quella della lista ricorrente, con autenticazione regolarmente eseguita dal pubblico ufficiale.
Con riguardo a due sottoscrittori (-OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-), le sottoscrizioni incompatibili risulterebbero apposte sulla lista n. 13, denominata “ATTIVAMENTE”, protocollata al n. 137 del 25.04.2026 in data anteriore rispetto alla lista ricorrente.
Sebbene la lista n. 13 non sia stata materialmente esaminata dal Collegio, poiché non rinvenuta negli atti e nei documenti allegati, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato nel corso dell’udienza pubblica, come da verbale, di aver verificato la presenza di tutte le doppie firme, non contestando sul piano fattuale che i cittadini indicati nel provvedimento impugnato fossero effettivamente sottoscrittori anche delle altre liste, per come indicate nella nota Comunale.
Il numero complessivo delle sottoscrizioni validamente computabili è pertanto pari a 174, al di sotto della soglia minima di 175. Ne consegue che la prova di resistenza si gioca interamente sulla possibilità di recuperare almeno una delle sottoscrizioni escluse per doppia firma, il che presuppone – secondo la tesi della parte ricorrente - di dimostrare che la sottoscrizione apposta sulla lista concorrente non sia genuina e che, quindi, l’unica firma valida sia quella apposta sulla lista n. 17.
11. È su questo profilo che la parte ricorrente, anche alla luce dell’attività istruttoria già espletata, ha concentrato le proprie doglianze residue, articolandole su due versanti: in primo luogo, la priorità temporale della sottoscrizione raccolta dal pubblico ufficiale per la lista n. 17 rispetto a quella raccolta per la lista concorrente; in secondo luogo, la falsità della sottoscrizione del -OMISSIS- e di quella del -OMISSIS- sulla lista “Norba”, chiedendo un’istruttoria mirata a far accertare la non genuinità di tali firme.
Il computo anche di una sola delle due sottoscrizioni contestate determinerebbe infatti, il raggiungimento della soglia di 175 e, secondo il ricorrente, l’illegittimità del provvedimento di esclusione.
12. Entrambe le tesi vanno disattese.
12.1. Il criterio temporale opera rispetto al deposito delle liste e non alla raccolta delle singole firme.
Nel caso di sottoscrittori che hanno firmato per più liste, vanno depennati quelli inseriti nella lista depositata successivamente, a prescindere da quando materialmente la sottoscrizione sia stata raccolta dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie è pacifico che la lista ricorrente sia stata depositata dopo tutte le altre nelle quali erano già presenti le firme dei sottoscrittori in questione.
12.2. Il profilo della falsità investe direttamente il nucleo dell’attività certificativa del pubblico ufficiale e richiede, per il suo accertamento, uno strumento processuale che esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Le sottoscrizioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS- sulla lista concorrente risultano autenticate dal pubblico ufficiale competente.
L’autenticazione della sottoscrizione non è un adempimento meramente formale, ma costituisce un elemento essenziale del procedimento di presentazione delle liste, in quanto mira a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni.
La giurisprudenza ha chiarito che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la provenienza certificata delle sottoscrizioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale, non integrabile aliunde , della presentazione delle liste o delle candidature (Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2022, n. 4204).
La sottoscrizione autenticata è un atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza: che il sottoscrittore si è presentato, è stato identificato nelle sue generalità e ha apposto la propria firma.
Non si tratta di rinunciare ad un controllo sostanziale sulla delicatissima attività elettorale, quanto di prendere atto della ripartizione di competenze che la legge impone con chiarezza: il solo Giudice che può rendere un accertamento sulla falsità di atti pubblici è il G.O., essendo preclusa ad ogni altra autorità giurisdizionale la possibilità di compiere un accertamento, anche di natura incidentale, sul contenuto intrinseco dell’attività del pubblico ufficiale.
12.3. Parte ricorrente, interpellata sul punto dal Collegio all’udienza pubblica, ha dichiarato di non aver proposto querela di falso e di non volerla proporre in questa sede, chiedendo di decidere la causa allo stato degli atti.
In assenza di querela di falso, l’autenticazione delle sottoscrizioni sulla lista concorrente non può essere messa in discussione, neppure in via incidentale.
12.4. Va infine precisato che l’efficacia fidefacente dell’autenticazione potrebbe non rilevare quando la contestazione non investa la genuinità della sottoscrizione ma soltanto la sua riferibilità a una determinata lista (Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2024, n. 4532).
Nel caso di specie, tuttavia, la contestazione attiene proprio alla genuinità della firma, cioè alla circostanza che i sottoscrittori si siano effettivamente presentati dinanzi al pubblico ufficiale, siano stati identificati e abbiano sottoscritto in sua presenza: contestare tale profilo equivale a contestare la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il che richiede necessariamente la querela di falso, che non è stata proposta.
Il numero delle sottoscrizioni validamente computabili per la lista ricorrente resta pari a 174, inferiore alla soglia minima di 175 prevista dalla legge.
13. Il ricorso va pertanto respinto.
14. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NZ BL, Presidente
LO Ieva, Consigliere
LO EN, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO EN | NZ BL |
IL SEGRETARIO