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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1986/2019 R.G., ad essa riunita la causa n.
807/2021, promosse da
, con il patrocinio dell'avv. Nino Cortese Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
contumace Controparte_2
aventi ad oggetto: disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;
ricostruzione della posizione previdenziale
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 1986/2019,
[...]
, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_1 [...]
(anche) nei periodi dal 1.1.2013 al 31.3.2014 e della LT Controparte_3
1 Noleggi S.r.l. dal 10.4.2014 al 30.9.2017, ha chiesto accertarsi la natura
CP_ subordinata di detti rapporti di lavoro - disconosciuta dall' in esito ad accertamenti ispettivi - e condannarsi l'ente convenuto all'accredito dei relativi contributi previdenziali, oltreché al risarcimento del danno cagionato.
Con l'atto introduttivo del giudizio riunito di cui al n. 807/2021, la ha Pt_1
CP_ altresì impugnato i provvedimenti con cui il Comitato Regionale ha frattanto rigettato il ricorso da ella proposto avverso il disconoscimento dei medesimi rapporti di lavoro nonché di quello pure intercorso con la
[...]
al 1.10.2017 al 15.4.2018. CP_2
CP_ L' ha chiesto rigettarsi entrambi i ricorsi, riportandosi agli esiti degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle due società e delle altre
(Tidona Prefabbricati S.p.A., Tidona Prefabbricati S.r.l., Tidona&Figlie
S.r.l.) appartenenti alla famiglia , rilevando come queste facciano Pt_1
parte di un unico gruppo societario, in cui tra i familiari v'è commistione dei ruoli di socio/amministratore/dipendente, sì da dover ritenere meramente fittizi i rapporti di lavoro subordinato tra le società e i componenti della famiglia figuranti come dipendenti (per quel che qui interessa, tra Pt_1
le società LT Costruzioni e da un lato e CP_2 Parte_1
dall'altro).
***
Preliminarmente, va detto che nel giudizio inteso ad accertare la natura
CP_ subordinata del rapporto di lavoro disconosciuta dall , l'onere della prova grava sul lavoratore stesso che intende far valere l'esistenza di detto rapporto ai fini dell'accredito dei relativi contributi previdenziali.
Invero, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle
2 CP_ pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti […] e quindi
può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed
indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la
conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a
costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende
far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la
valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in
modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della
subordinazione” (così Cass. Civ., sez. L., n. 809/2021; conf. n.
1399/2000).
Le pronunce di legittimità invocate da parte ricorrente afferiscono a tutt'altra ipotesi, ossia all'azione di accertamento negativo circa la
CP_ fondatezza del credito contributivo iscritto a ruolo dall' a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato: in tal caso è l'ente previdenziale, quale titolare della pretesa contributiva, a dover dimostrare la fondatezza del credito vantato e, dunque, l'inesistenza del rapporto di lavoro dipendente.
CP_ La , lungi dal contestare un credito preteso dall' , chiede la Pt_1
regolarizzazione della propria posizione previdenziale, sull'assunto della natura effettivamente subordinata dei rapporti intercorsi con le due società, sicché incombe su di ella l'onere di dimostrare l'esistenza di detti rapporti, quale presupposto dell'invocato accredito dei contributi.
Ebbene, la ricorrente nulla ha provato con riferimento al rapporto lavorativo intercorso con la trascurando persino di CP_3
3 formulare istanze istruttorie al riguardo (i capitoli articolati in seno ad entrambi i ricorsi, infatti, vertono esclusivamente sui rapporti avuti luogo con la . CP_2
Né detto onere può ritenersi assolto con la produzione delle buste paga,
trattandosi di atti predisposti unilateralmente dalla presunta ditta datrice ed aventi rilevanza meramente formale, che non danno contezza, sul piano sostanziale, circa la natura subordinata del rapporto quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo-previdenziale.
Dato il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui si è detto, tutte le domande inerenti al rapporto intercorso con la non CP_3
possono che essere rigettate.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai rapporti con la
[...]
avendo la ricorrente sufficientemente dimostrato di avervi CP_2
lavorato quale subordinata, assoggettata alle direttive della sorella e senza poteri decisionali e di gestione.
In particolare, entrambi i testimoni, clienti della società, hanno riferito di essersi interfacciati sempre e solo con , sia per la scelta Persona_1
del mezzo e la durata del noleggio, sia per il prezzo e i tempi di pagamento, e che la ricorrente si occupava solo degli aspetti contabili ed amministrativi (inoltro dei contratti, emissione di fatture, solleciti di pagamento); il teste ha soggiunto che eseguiva gli Tes_1 Pt_1
ordini della sorella.
Non vi sono plausibili ragioni per dubitare dell'attendibilità di dette deposizioni, oltretutto lineari, adeguatamente circostanziate, coerenti tra loro e provenienti da testi qualificati.
4 Le testimonianze, poi, non sono adeguatamente scalfite dal verbale
CP_ ispettivo in atti, né dagli elementi che l ha posto a fondamento del proprio convincimento ed operato.
L'ente desume la natura fittizia dei rapporti di lavoro in discussione dalla esistenza di più società appartenenti alla famiglia (il padre , Pt_1 Per_2
la madre , le figlie e ed i rispettivi mariti CP_4 Per_1 Pt_1 [...]
e ), i cui componenti, titolari di quote CP_5 Persona_3
sociali, ora rivestono la carica di legale rappresentante ora sono assunti come dipendenti.
Segnatamente - per quel che concerne le società in cui la ricorrente figura come lavoratrice subordinata - la fallita è stata detenuta CP_3
per pari quota dai genitori, legale rappresentante era la madre;
la
[...]
è detenuta al 50% dalla stessa ed al 50% dalla CP_2 Parte_1
sorella , legale rappresentante è quest'ultima. Per_1
La ricorrente, inoltre, è titolare per il 10% ed amministratore unico della
Tidona&Figlie S.r.l., la quale - stando alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da decine di lavoratori - ha sostanzialmente proseguito l'attività
della fallita Tidona Prefabbricati S.p.A.
CP_ Orbene, le circostanze valorizzate dall' hanno valore indiziante,
conducendo ad ipotizzare un unico gruppo societario, di fatto gestito da tutti i componenti della famiglia;
tuttavia, trattasi di indici Pt_1
meramente presuntivi, che non depongono in termini inequivocabili nel senso della natura fittizia dei rapporti di lavoro dipendente di cui qui si discute e che, peraltro, hanno trovato smentita nelle assunte prove testimoniali.
5 Giova rammentare che la qualità di socio di una S.r.l. può in astratto coesistere con quella di lavoratore dipendente, a prescindere dalla entità della quota sociale posseduta, finanche nell'ipotesi in cui questa sia maggioritaria e tale da condizionare le deliberazioni assembleari, “attesa
la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare […] ostativa la
partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere
di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando,
comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società
quando il socio abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva
ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione” (Cass. civ., sez. L., n.
21759/2004).
In definitiva, il socio di maggioranza di una società di capitali può essere legittimamente assunto alle dipendenze della stessa, ove svolga mansioni esecutive, prive di valenza gestoria, e sia assoggettato al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare di altri soggetti. Resta fermo l'onere in capo alle parti del rapporto disconosciuto di dimostrare l'effettivo svolgimento delle mansioni di assunzione e l'estraneità ad attività di gestione (onere probatorio che, in specie, è stato adeguatamente assolto dalla ricorrente).
Il fatto, dunque, che la ricorrente sia titolare di parte del capitale sociale -
peraltro, per quota paritaria - di per sé, non consente di escludere che ella vi abbia lavorato come dipendente, assoggettata alle direttive dell'amministratore in carica.
Neppure la circostanza che la società sia detenuta per la restante quota e rappresentata dalla sorella conduce d'emblée a negare un rapporto di lavoro subordinato, essendo in astratto ipotizzabile il lavoro dipendente in
6 ambito familiare, fermo restando l'onere di provare i caratteri tipici della subordinazione.
Il fatto, poi, che la ricorrente detenga una quota minoritaria ed amministri la Tidona&Figlie, e che tale impresa, neocostituita, pare abbia proseguito l'attività della fallita Tidona Prefabbricati, non dimostra che ella ha di fatto gestito anche la CP_2
Le società citate - la Tidona&Figlie e la Prefabbricati da un lato, la
[...]
dall'altro - per quanto appartenenti alla famiglia , appaiono CP_2 Pt_1
distinte tra loro (quantomeno, le prime due dalla terza).
Né vi sono elementi solidi che autorizzino ad affermare che tutte facciano parte di un unitario “gruppo ”: come noto, perché possa configurarsi Pt_1
l'ipotesi di gruppo societario occorre che tutte le società perseguano un unico risultato (c.d. interesse di gruppo) e che le stesse siano dirette o coordinate da una di esse (c.d. holding); elementi che, in specie, sono privi di consistente supporto probatorio.
Per quanto risulta dalle visure storiche in atti: le Parte_2
costituite rispettivamente nel 1992 e nel 2010, sono state detenute
[...]
ora dai coniugi , ora dalla sola , ora da costoro Pt_1 CP_4
unitamente ai generi, e sempre rappresentate dalla;
entrambe sono CP_4
state poste in concordato preventivo nel 2014.
La Tidona&Figlie è stata costituita proprio nel 2014, ed è quasi interamente detenuta dalle due Prefabbricati, titolari ciascuna del 45% del capitale sociale.
La invece, costituita nel 2006, è sempre stata detenuta dalle CP_2
due figlie e rappresentata dalla secondogenita . Per_1
7 La lettura combinata di tali dati induce ad ipotizzare che la Tidona&Figlie sia stata “partorita” dalle Prefabbricati in decozione (che, difatti, detengono la quasi totalità del capitale sociale della neofita); distinta appare la
[...]
da sempre detenuta dalle figlie (e non dai genitori) e CP_2
rappresentata dalla (e non dalla madre). Persona_1
In definitiva, i dati estrapolati dalle visure storiche inducono ad ipotizzare due realtà imprenditoriali: una dedita al settore delle costruzioni edili,
portata avanti dalle due Prefabbricati (nonché dalla CP_3
detenute dai genitori e gestite dalla madre , poi decotte e di CP_4
fatto sostituite dalla Tidona&Figlie, nella cui gestione è subentrata la figlia
; l'altra avente quale oggetto sociale il noleggio delle attrezzature, Pt_1
da sempre appartenuta alle figlie e rappresentata dalla figlia . Per_1
In tal quadro, seppur sospetto, non può escludersi che la ricorrente abbia fatto parte della seconda realtà imprenditoriale, pur partecipando ai proventi, quale lavoratrice subordinata, sotto le direttive della sorella.
CP_ In definitiva, gli elementi valorizzati dall' di per sé non dimostrano alcunché e neppure sono di gravità indiziante tale da deporre, in termini inequivocabili, nel senso della natura fittizia dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla on . CP_2 Parte_1
Né soccorrono i verbali di accertamento in atti e le dichiarazioni ivi allegate: invero, tutti i dipendenti sentiti dagli ispettori hanno esposto di aver lavorato per la Prefabbricati, gestita da , e di essere poi CP_4
transitati nella neocostituita Tidona&Figlie, sotto la gestione di
[...]
; nulla hanno detto in ordine alla ed alla Pt_1 CP_3 [...]
d al ruolo in queste rivestito dalla ricorrente. CP_2
8 Come detto, la circostanza che la ricorrente abbia assunto la gestione della Tidona&Figlie non dimostra che ella abbia amministrato anche la
[...]
(la quale neppure fa parte della compagine sociale della società CP_2
da ultimo costituita ed è sempre stata detenuta dalle figlie ed amministrata dalla secondogenita ). Per_1
Il tenore complessivo delle affermazioni fatte dalle decine di lavoratori se,
da un lato, avvalora l'ipotesi della sostanziale prosecuzione dell'attività dalla fallita Prefabbricati alla neocostituita Tidona&Figlie, dall'altro - ciò
che interessa in questa sede - depone nel senso di un cambio di gestione nel settore delle costruzioni, prima governata dalla ed in CP_4
seguito, con la costituzione della nuova società, demandata alla primogenita , e, comunque, nulla dice sulla la Parte_1 CP_2
cui gestione, si ribadisce, è dal principio stata affidata alla
[...]
. Per_1
In definitiva, la tesi dell'ente previdenziale si fonda su elementi meramente indizianti, che (pongono nel dubbio, ma) non consentono di escludere del tutto l'effettività dei rapporti di lavoro subordinato di cui si discute e che,
peraltro, si scontrano con le prove orali assunte in giudizio.
In tal quadro, di fatto e di diritto, non può che concludersi per la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e la CP_2
nei periodi dal 10.4.2014 al 30.9.2017 e dal 1.10.2017 al 15.4.2018, con
CP_ conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti che l ha adottato al riguardo e condanna dell'Istituto all'accredito della relativa contribuzione previdenziale versata dalla società datrice.
9 Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria, sia perché non si ravvisa alcuna condotta colpevole in capo all' - il quale ha adottato i CP_6
provvedimenti di disconoscimento nell'esercizio di una sua potestà di verifica e sulla base di ragionevoli elementi indizianti emersi a seguito di accertamento ispettivo - sia perché il danno, oltre ad essere stato genericamente allegato dalla ricorrente, neppure si è verificato, per mancato raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.
***
L'accoglimento meramente parziale del ricorso e la coesistenza degli elementi indizianti di cui si è detto, i quali ragionevolmente hanno indotto l a dubitare della genuinità dei rapporti di lavoro in discussione ed a CP_6
cancellare i contributi dalla posizione previdenziale della ricorrente,
inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara la natura subordinata dei rapporti lavorativi intercorsi tra la ricorrente e la nei periodi dal 10.4.2014 al 30.9.2017 e Controparte_2
dal 1.10.2017 al 15.4.2018;
CP_ 2) per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati che l ha adottato al riguardo e condanna l'Istituto all'accredito della contribuzione previdenziale dalla LT versata relativamente a detti rapporti di CP_2
lavoro;
10 3) rigetta tutte le domande spiegate con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la Controparte_3
4) rigetta la domanda risarcitoria;
5) compensa le spese di lite.
Ragusa, 21.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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